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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/10/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice relatore
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1834/2025 r.g. e vertente
TRA
E PER ESSA QUALE MANDATARIA CERVED CREDIT MANAGEMENT Parte_1
S.P.A. (C.F. . ), con il patrocinio dell'avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA P.IVA_1 reclamante
E
e Persona_1 CP_1
reclamati contumaci
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente reclamo, quale mandataria di Cerved Credit Management S.P.A., ha Parte_1 impugnato il provvedimento del 20 giugno 2025, comunicato il 23 giugno 2025, con il quale il Giudice dell'esecuzione, ritenuto configurabile il mancato rispetto del termine di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c., ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva intentata nei confronti dei reclamati.
Ha sostenuto, in particolare, che l'atto di pignoramento fosse stato ritirato in data 3 gennaio 2025, sebbene in realtà era stato ritirato in data 3 febbraio 2025, pertanto, ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata, stante il rispetto del termine di quindici giorni previsto dal comma 2 dell'art. 557 c.p.c., a norma del quale: “Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
I reclamati, pur raggiunti da regolare notifica, non si sono costituiti in giudizio.
Il reclamo è inammissibile poiché tardivamente proposto.
La tardività dell'azione emerge dagli atti e dalle stesse allegazioni rese dal reclamante, il quale ha espressamente impugnato l'ordinanza di estinzione datata 20.6.2025 e, come dallo stesso riferito, comunicata il 23.6.2025, quindi ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c., essendo stato il reclamo iscritto a ruolo il 25.7.2025, anziché entro il termine perentorio del 14.7.2025.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, con conseguente assorbimento delle domande ed eccezioni proposte.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dei reclamati.
Il reclamante deve essere condannato, altresì, al versamento, ex art. art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, sussistendone i presupposti essendo stata dichiarata inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia dei reclamati;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna il reclamante al versamento, ex art. art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo
- nulla sulle spese stante la contumacia dei reclamati.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Erika Capanna Piscè
Il Presidente
Dott. Silvia Fanesi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Teramo, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscé Giudice relatore
Dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1834/2025 r.g. e vertente
TRA
E PER ESSA QUALE MANDATARIA CERVED CREDIT MANAGEMENT Parte_1
S.P.A. (C.F. . ), con il patrocinio dell'avv. DOMENEGOTTI MARGHERITA P.IVA_1 reclamante
E
e Persona_1 CP_1
reclamati contumaci
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il presente reclamo, quale mandataria di Cerved Credit Management S.P.A., ha Parte_1 impugnato il provvedimento del 20 giugno 2025, comunicato il 23 giugno 2025, con il quale il Giudice dell'esecuzione, ritenuto configurabile il mancato rispetto del termine di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c., ha disposto l'estinzione della procedura esecutiva intentata nei confronti dei reclamati.
Ha sostenuto, in particolare, che l'atto di pignoramento fosse stato ritirato in data 3 gennaio 2025, sebbene in realtà era stato ritirato in data 3 febbraio 2025, pertanto, ha chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata, stante il rispetto del termine di quindici giorni previsto dal comma 2 dell'art. 557 c.p.c., a norma del quale: “Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”.
I reclamati, pur raggiunti da regolare notifica, non si sono costituiti in giudizio.
Il reclamo è inammissibile poiché tardivamente proposto.
La tardività dell'azione emerge dagli atti e dalle stesse allegazioni rese dal reclamante, il quale ha espressamente impugnato l'ordinanza di estinzione datata 20.6.2025 e, come dallo stesso riferito, comunicata il 23.6.2025, quindi ben oltre il termine di venti giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 630 c.p.c., essendo stato il reclamo iscritto a ruolo il 25.7.2025, anziché entro il termine perentorio del 14.7.2025.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata, con conseguente assorbimento delle domande ed eccezioni proposte.
Nulla sulle spese, stante la contumacia dei reclamati.
Il reclamante deve essere condannato, altresì, al versamento, ex art. art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, sussistendone i presupposti essendo stata dichiarata inammissibile l'impugnazione dallo stesso proposta, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia dei reclamati;
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna il reclamante al versamento, ex art. art. 13, comma I quater, D.P.R. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo
- nulla sulle spese stante la contumacia dei reclamati.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Erika Capanna Piscè
Il Presidente
Dott. Silvia Fanesi
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