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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/09/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2025 V.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna in via lago di Garda n. 96, con il patrocinio dell'avv. CECILIA SEMPRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Diaz n. 20
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna in via lago di Garda n. 96, con il patrocinio dell'avv. MONICA MISEROCCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sottoscritte personalmente dalle parti e depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 05.05.2025 e dello 06.05.2025.
pagina 1 di 4 In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09.01.2025, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario a Ravenna in data 11.06.1995, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, all'atto n 133, parte II s. A, anno 1995, che dall'unione erano nati a Ravenna i figli in data 11.01.1996 Persona_1
e in data 06.07.2002, ad oggi economicamente autosufficienti, e che successivamente la Persona_2 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile tanto che addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di omologa della separazione alle seguenti condizioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis,
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Dare atto che, per comune volontà dei coniugi, la casa coniugale in comproprietà tra gli stessi sita in Ravenna, via Lago di Garsa n. 96 verrà ceduta a terzi al prezzo di € 583.000,00 e che, a definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra di loro intercorrente, a causa ed in conseguenza della crisi coniugale, il ricavato della vendita verrà così concordemente suddiviso: quanto ad € 240.000,00 al marito e quanto ad € 343.000,00 alla moglie;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a;
4) I coniugi hanno convenuto la suddivisione degli arredi della casa coniugale e/o di ogni altra utilità in separata sede;
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
6) Spese del procedimento compensate fra le parti”.
Con decreto emesso in data 16.01.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 07.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.3.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 05.05.2025 e dello 06.05.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di omologa della separazione. Con ordinanza emessa in data 17.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito concordatario a Parte_2
Ravenna in data 11.06.1995, con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n 133, parte II s. A, anno 1995;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
pagina 3 di 4 - DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2025 V.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna in via lago di Garda n. 96, con il patrocinio dell'avv. CECILIA SEMPRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via Diaz n. 20
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna in via lago di Garda n. 96, con il patrocinio dell'avv. MONICA MISEROCCHI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna, via G. Bovini n. 35
- ATTORI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sottoscritte personalmente dalle parti e depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 05.05.2025 e dello 06.05.2025.
pagina 1 di 4 In data 28.03.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09.01.2025, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con rito Parte_2 concordatario a Ravenna in data 11.06.1995, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente trascritto presso il registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, all'atto n 133, parte II s. A, anno 1995, che dall'unione erano nati a Ravenna i figli in data 11.01.1996 Persona_1
e in data 06.07.2002, ad oggi economicamente autosufficienti, e che successivamente la Persona_2 prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile tanto che addivenivano alla decisione di separarsi consensualmente. Le parti chiedevano pertanto al Tribunale di Ravenna, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e sua sostituzione con il deposito di note scritte, di pronunciare sentenza di omologa della separazione alle seguenti condizioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis,
1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) Dare atto che, per comune volontà dei coniugi, la casa coniugale in comproprietà tra gli stessi sita in Ravenna, via Lago di Garsa n. 96 verrà ceduta a terzi al prezzo di € 583.000,00 e che, a definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra di loro intercorrente, a causa ed in conseguenza della crisi coniugale, il ricavato della vendita verrà così concordemente suddiviso: quanto ad € 240.000,00 al marito e quanto ad € 343.000,00 alla moglie;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a;
4) I coniugi hanno convenuto la suddivisione degli arredi della casa coniugale e/o di ogni altra utilità in separata sede;
5) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
6) Spese del procedimento compensate fra le parti”.
Con decreto emesso in data 16.01.2025, il Giudice delegato fissava udienza in data 07.05.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 28.3.2025 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 05.05.2025 e dello 06.05.2025, le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso e chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza di omologa della separazione. Con ordinanza emessa in data 17.07.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, la domanda di separazione consensuale è senz'altro fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali e dalla volontà chiaramente manifestata dalle parti, emerge inequivocabilmente la crisi del rapporto coniugale tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale dei coniugi. Quanto alle pronunce accessorie, reputa il Collegio come non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni concordate tra le parti, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico. La separazione personale delle parti va dunque pronunciata ed omologata secondo le condizioni e la disciplina sopra indicate. Con il ricorso congiunto, le parti hanno altresì chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale ed hanno concordato e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Al riguardo, si rileva che, non essendo tale domanda procedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970, come richiesto dalle stesse parti, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore con separata ordinanza affinché lo stesso, una volta divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970 e di conferma delle condizioni formulate nel ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si evidenzia, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., abbia recentemente statuito che, in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727). Stante la richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in matrimonio con rito concordatario a Parte_2
Ravenna in data 11.06.1995, con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n 133, parte II s. A, anno 1995;
- OMOLOGA le condizioni di separazione concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
pagina 3 di 4 - DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata in atti dalle parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 01.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
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