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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8408/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Baroni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Federica Broggini e Giordano Balossi presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noviglio (MI) in data 06 marzo 2004
(anno 2004 atto n. 2 reg. / parte 1 serie /)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1638/2024 pubblicata il 25.10.2024, con passaggio in giudicato in data
06.11.2024 (v. documenti in atti) pagina 1 di 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- il Sig. si impegna, confermando tale impegno, a versare alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
entro il 5 di ogni mese un importo una tantum di Euro 200,00 (duecento), decorrenti dalla
[...] data di pubblicazione della sentenza di separazione, per un periodo di 24 mesi;
- in relazione al contratto di finanziamento chirografario dell'importo di Euro 30.000,00 sottoscritto dalla Ditta Individuale con BNL S.p.A. (ora in Parte_1 Controparte_1 data 22 gennaio 2014 di cui il Sig. ha prestato garanzia fideiussoria, ad oggi Parte_2 rimasto impagato per l'importo di Euro 24.337,61, la Sig.ra si impegna a saldare Parte_1
l'importo residuo ancora dovuto, garantendo e manlevando il Sig. da Parte_2 qualsivoglia somma di denaro dovesse da lui pretendere in virtù della Controparte_1 garanzia prestata;
- con il rispetto delle sopra indicate condizioni, i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione patrimoniale, anche risarcitoria, non avendo più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6 Marzo 2004 in Noviglio (MI), tra i Signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Baroni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Federica Broggini e Giordano Balossi presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Noviglio (MI) in data 06 marzo 2004
(anno 2004 atto n. 2 reg. / parte 1 serie /)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1638/2024 pubblicata il 25.10.2024, con passaggio in giudicato in data
06.11.2024 (v. documenti in atti) pagina 1 di 3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- il Sig. si impegna, confermando tale impegno, a versare alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
entro il 5 di ogni mese un importo una tantum di Euro 200,00 (duecento), decorrenti dalla
[...] data di pubblicazione della sentenza di separazione, per un periodo di 24 mesi;
- in relazione al contratto di finanziamento chirografario dell'importo di Euro 30.000,00 sottoscritto dalla Ditta Individuale con BNL S.p.A. (ora in Parte_1 Controparte_1 data 22 gennaio 2014 di cui il Sig. ha prestato garanzia fideiussoria, ad oggi Parte_2 rimasto impagato per l'importo di Euro 24.337,61, la Sig.ra si impegna a saldare Parte_1
l'importo residuo ancora dovuto, garantendo e manlevando il Sig. da Parte_2 qualsivoglia somma di denaro dovesse da lui pretendere in virtù della Controparte_1 garanzia prestata;
- con il rispetto delle sopra indicate condizioni, i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione patrimoniale, anche risarcitoria, non avendo più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per qualsiasi titolo e/o ragione avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6 Marzo 2004 in Noviglio (MI), tra i Signori e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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