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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 4.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4156/2024 R.G.
TRA
, in persona del rapp.te, elettivamente domiciliato in Napoli via Alcide De Pt_1
Gasperi n.4, presso l'Ufficio dell'Avvocatura I.n.p.s., presso l'avv. Gianfranco
Pepe (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._1
Opponente
E
( ), rapp.to e difeso, dall'Avv.to Ciro CP_1 C.F._2
Toscano, c.f. , iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di C.F._3
Nola, con studio sito in Via Guidoni n. 9 - 80038 Pomigliano D'Arco (NA) presso il quale è elett.te domiciliato
Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 21.6.2024, l ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 60 del 2024, con cui era ingiunto il pagamento di € 17.876,67, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese.
Ha eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo e, nel merito, che il lavoratore aveva scelto di aderire ad una forma di previdenza complementare in data
30/06/2007 e tale scelta è irreversibile.
Si è costituito l'opposto, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza nel merio. All'udienza cartolare del 4.6.2025, lette le note delle parti, il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
L'eccezione di tardività dell'opposizione risulta fondata e meritevole di accoglimento, secondo le precisazioni che seguono.
Invero, com'è noto, l'atto di citazione/ricorso in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641
c.p.c., decorrente dalla notificazione di quest'ultimo.
1 L'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica "esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente", prevede quanto segue:
"Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo".
Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio 2014, n.
1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Tribunale Roma, sez. fall.,
02 maggio 2013, n. 9306 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III,
11 febbraio 2013, n. 966 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Monza, 24 aprile
2013 in Redazione Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453;
Tribunale Nola, sez. II, 12 gennaio 2011 in Giur. merito 2011, 5, 1272; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre
2007, n. 18698; Cass. civile , sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006,
n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III,
24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510;
Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).
Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato:
- dall'art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l'opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile;
- dall'art. 656 c.p.c. che prevede l'impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma).
Orbene, nella presente fattispecie, dall'esame del fascicolo monitorio [poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seppur bifasico, ha carattere unitario -per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo, in ossequio al principio “di non dispersione della prova”- i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono intendersi ricompresi nel materiale probatorio rimesso alla
2 cognizione del giudice dell'opposizione (Cass. SSUU 14475/2015). In virtù del principio affermato dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito ha ritenuto finanche superflua la regolarizzazione della produzione di documenti già suscettibili di acquisizione al fascicolo elettronico e in effetti nella disponibilità del giudice tenuto ad esaminarli, il quale può -deve- legittimamente accedervi in via telematica (Trib. Bologna n. 2709/2017] consta che in data 15.3.2024 il
Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo non esecutivo n. 60/24, comunicato il
18.3.2024, e in pari data notificato telematicamente, quantomeno, presso la sede legale dell' (“La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione Pt_1 nei confronti dell' va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, Pt_1 del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art.
44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni” Cass. n.
24048/2022; Cass. n. 23405/2024). In data 8.5.2024 era proposta istanza di esecutorietà ex art. 647 cpc, concessa, giusta attestazione della Cancelleria di mancata proposizione di opposizione, in data 10.5.2025.
Sicché l'odierna opposizione del 21.6.2024 (seguente la notifica del decreto ingiuntivo dichiara esecutiva) si palesa inesorabilmente tardiva e, dunque, inammissibile.
Del resto, l non ha manifestato alcuna ragione atta a fondare una CP_2 opposizione tardiva ex art. 650 cpc, né alcunché ha dedotto nelle note di trattazione scritta successive alla memoria dell'opposto (e dunque all'eccepita tardività).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità, ed espunta la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara inammissibile l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, n. 60/2024;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00, Pt_1 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore del difensore anticipatario.
Nola, 4.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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