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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/07/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 405 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione Seconda Civile nella persona del Giudice dr. Cristina Colombo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta la R.G. 405 /2025 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. BUTTI ELEONORA e Avv. MARIA SOFIA C.F._2
ALBERTI - parte ricorrente contro
residente in [...] C.F._3
Lorentino n. 90 - parte resistente contumace
Conclusioni
Parte ricorrente all'udienza del 20 maggio 2025 ha precisato come in atti, le proprie conclusioni, che qui devono intendersi come integralmente trascritte,
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio CP_1
e chiedevano: -Dichiarare che il Sig. (C.F.
[...] Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente C.F._3 in Arezzo (52100) Via San Lorentino n. 90 occupa sine titulo l'immobile sito in Via
Petrarca n. 67 in Arezzo catastalmente identificato presso il Catasto Fabbricati di
Arezzo Cat. A/3 Sez. Urb. Foglio 174, part. 81 Sub. 4 rendita 413,17 piano 1 di proprietà della Sig.ra e conseguentemente ordinarne l'immediato Parte_2 rilascio da parte dell'occupante e dei di lui familiari non meglio identificati;
-Condannare per l'effetto il resistente al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno subito pari almeno ad € 3.300,00, o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali oltre accessori come per legge e rimborso forfettario 15%.
Parte resistente non costituiva in giudizio
Alla udienza del Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. e ritenuto che la causa fosse documentalmente Controparte_2 istruita invitava la ricorrente a precisare le conclusioni
L'Avv. Butti precisava come in atti le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia dei termini per le memorie conclusionali
1. Quanto al merito: la prova dei fatti di causa
Passando alla disamina della res controversa: la domanda giudiziale è fondata e merita di trovare accoglimento.
Si osserva che alla luce documenti versati in atti ed in particolare: dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante la registrazione del contratto, che il contratto di locazione per detto immobile con scadenza il 30.04.2023, venne sottoscritto con la NOa persona del tutto diversa dall'odierno occupante l'immobile e Parte_3 dalla denuncia querela depositata e formulata in pregiudizio dell'odierno resistente NO , va ritenuta provata l'indebita occupazione dell'immobile, di Controparte_1 proprietà della NOa , da parte dello stesso NO . Parte_2 Controparte_2
2. Sul risarcimento del danno
Per quanto riguarda la richiesta del risarcimento del danno, lo stesso è subordinato all'allegazione in giudizio del danno che il proprietario abbia effettivamente subito, in particolare lo stesso non può configurarsi in re ipsa come conseguenza dalla indebita occupazione, ma può farsi discendere dalla prova – anche mediante presunzioni – della volontà di porre in locazione l'immobile. (cfr. Ex multis:
Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n.39; Corte appello Catanzaro sez. I,
21/10/2022, n.1182; Tribunale Sassari sez. II, 13/09/2022, n.90; Tribunale Palermo sez. V, 07/02/2022, n.526).
Nel caso di specie tale danno può ragionevolmente ritenersi provato, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e parametrato al valore locatizio dell'immobile, come quantificato nel contratto di locazione intercorso con l'ultima conduttrice NOa può essere stimato nella somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione Pt_3 come per legge.
3: Sulla liquidazione delle spese:
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, in considerazione delle somme concretamente attribuite, alle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta, nell'importo di € 2.552,00 per compensi oltre a spese generali, CPA ed IVA se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale formulata dalla parte attrice accerta e dichiara che il Sig. (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._3
NI AT (Romania) il 13/06/1959 e residente in [...] occupa sine titulo l'immobile sito in Arezzo alla Via Petrarca n. 67 catastalmente identificato presso il Catasto Fabbricati di Arezzo Cat. A/3 Sez. Urb.
Foglio 174, part. 81 Sub. 4 rendita 413,17 piano 1 di proprietà della Sig.ra Pt_2
e ne ordina l'immediato rilascio da parte dell'occupante e dei di lui familiari
[...] non meglio identificati;
b) condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Controparte_1
€ 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo come per legge quale risarcimento del danno derivante dall'indebita occupazione dell'immobile per cui è causa;
c) condanna , al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 parte ricorrente che liquida in € per spese ed € 2.552,00 2.552,00 per compensi oltre a spese generali, CPA ed IVA se dovuta, come per legge.
Arezzo, 20/05/2025
Il G. I. dr. Cristina Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione Seconda Civile nella persona del Giudice dr. Cristina Colombo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta la R.G. 405 /2025 promossa da:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'Avv. BUTTI ELEONORA e Avv. MARIA SOFIA C.F._2
ALBERTI - parte ricorrente contro
residente in [...] C.F._3
Lorentino n. 90 - parte resistente contumace
Conclusioni
Parte ricorrente all'udienza del 20 maggio 2025 ha precisato come in atti, le proprie conclusioni, che qui devono intendersi come integralmente trascritte,
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio CP_1
e chiedevano: -Dichiarare che il Sig. (C.F.
[...] Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente C.F._3 in Arezzo (52100) Via San Lorentino n. 90 occupa sine titulo l'immobile sito in Via
Petrarca n. 67 in Arezzo catastalmente identificato presso il Catasto Fabbricati di
Arezzo Cat. A/3 Sez. Urb. Foglio 174, part. 81 Sub. 4 rendita 413,17 piano 1 di proprietà della Sig.ra e conseguentemente ordinarne l'immediato Parte_2 rilascio da parte dell'occupante e dei di lui familiari non meglio identificati;
-Condannare per l'effetto il resistente al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno subito pari almeno ad € 3.300,00, o nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali oltre accessori come per legge e rimborso forfettario 15%.
Parte resistente non costituiva in giudizio
Alla udienza del Il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. e ritenuto che la causa fosse documentalmente Controparte_2 istruita invitava la ricorrente a precisare le conclusioni
L'Avv. Butti precisava come in atti le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con rinuncia dei termini per le memorie conclusionali
1. Quanto al merito: la prova dei fatti di causa
Passando alla disamina della res controversa: la domanda giudiziale è fondata e merita di trovare accoglimento.
Si osserva che alla luce documenti versati in atti ed in particolare: dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, attestante la registrazione del contratto, che il contratto di locazione per detto immobile con scadenza il 30.04.2023, venne sottoscritto con la NOa persona del tutto diversa dall'odierno occupante l'immobile e Parte_3 dalla denuncia querela depositata e formulata in pregiudizio dell'odierno resistente NO , va ritenuta provata l'indebita occupazione dell'immobile, di Controparte_1 proprietà della NOa , da parte dello stesso NO . Parte_2 Controparte_2
2. Sul risarcimento del danno
Per quanto riguarda la richiesta del risarcimento del danno, lo stesso è subordinato all'allegazione in giudizio del danno che il proprietario abbia effettivamente subito, in particolare lo stesso non può configurarsi in re ipsa come conseguenza dalla indebita occupazione, ma può farsi discendere dalla prova – anche mediante presunzioni – della volontà di porre in locazione l'immobile. (cfr. Ex multis:
Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, n.39; Corte appello Catanzaro sez. I,
21/10/2022, n.1182; Tribunale Sassari sez. II, 13/09/2022, n.90; Tribunale Palermo sez. V, 07/02/2022, n.526).
Nel caso di specie tale danno può ragionevolmente ritenersi provato, a decorrere dal mese di ottobre 2024 e parametrato al valore locatizio dell'immobile, come quantificato nel contratto di locazione intercorso con l'ultima conduttrice NOa può essere stimato nella somma di € 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione Pt_3 come per legge.
3: Sulla liquidazione delle spese:
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, in considerazione delle somme concretamente attribuite, alle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'attività effettivamente svolta, nell'importo di € 2.552,00 per compensi oltre a spese generali, CPA ed IVA se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda giudiziale formulata dalla parte attrice accerta e dichiara che il Sig. (C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._3
NI AT (Romania) il 13/06/1959 e residente in [...] occupa sine titulo l'immobile sito in Arezzo alla Via Petrarca n. 67 catastalmente identificato presso il Catasto Fabbricati di Arezzo Cat. A/3 Sez. Urb.
Foglio 174, part. 81 Sub. 4 rendita 413,17 piano 1 di proprietà della Sig.ra Pt_2
e ne ordina l'immediato rilascio da parte dell'occupante e dei di lui familiari
[...] non meglio identificati;
b) condanna a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Controparte_1
€ 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo come per legge quale risarcimento del danno derivante dall'indebita occupazione dell'immobile per cui è causa;
c) condanna , al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 parte ricorrente che liquida in € per spese ed € 2.552,00 2.552,00 per compensi oltre a spese generali, CPA ed IVA se dovuta, come per legge.
Arezzo, 20/05/2025
Il G. I. dr. Cristina Colombo