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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di Giudice monocratico, sulle conclusioni precisate con atto depositato in data 22.01.2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 34/2024 promossa da:
AVV. C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Valsamoggia in via IV Novembre n. 15/e, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Biondi del foro di
Bologna, C. F. , PEC: elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato in Bologna, Piazza San Domenico 2, presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Biondi, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza del 23 gennaio 2025 e come da relativa nota di trattazione scritta depositata in data 22 gennaio 2025.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 5.01.2024, l'Avv. ha chiesto la Parte_1 riforma del decreto notificatogli in data 6.12.2023 con il quale il GIP Dott.ssa Ceccarelli ha rigettato la sua pagina 1 di 5 istanza di liquidazione sull'assunto che detta attività fosse già stata liquidata mediante la corresponsione di euro 400,00 da parte del GUP Dott. Canterini. A riguardo il ricorrente ha esposto di aver svolto attività difensiva in favore del sig. relativamente al procedimento con RGNR 5252/21 e di aver Controparte_2 prestato la sua opera nell'ambito della fase relativa alle indagini preliminari nel corso della quale il suo assistito è stato anche sottoposto ad interrogatorio formale.
In primo luogo, parte ricorrente ha evidenziato il difetto di motivazione del decreto, non emergendo dagli atti il percorso logico seguito dal GIP e posto a fondamento del rigetto. In secondo luogo, l'Avv. ha comunque sottolineato che ricorrono i presupposti per la liquidazione in conformità alla Parte_1 istanza da lui depositata.
Il ricorrente ha altresì precisato che la motivazione addotta a fondamento del rigetto del GIP, ossia che l'attività fosse già stata liquidata, è erronea poiché la precedente liquidazione di euro 400,00 era relativa al procedimento che si è svolto dinanzi dal GUP Dott. nell'ambito del quale egli ha sollevato una Per_1 eccezione correlata al difetto di notifica e gli atti sono stati poi rimessi al pubblico ministero.
In ogni caso non è stata nemmeno corretta la determinazione del GIP Dott.ssa Ceccarelli in ordine alla congruità dell'importo poiché, anche facendo applicazione dei minimi tabellari, l'importo correlato alla fase delle indagini preliminari con interrogatorio formale è pari ad euro 737,00 (relativo sia alla fase studio che alla fase istruttoria).
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, vista la regolarità della notifica, ha preliminarmente dichiarato la contumacia del e, in Controparte_1 seguito, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, disponendo che l'udienza si svolgesse secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 gennaio
2025 e sulle conclusioni così come precisate da parte ricorrente con atto depositato in data 22 gennaio 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto circa la erroneità del decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di
Rimini in quanto il Giudice Dott.ssa Raffaella Ceccarelli ha omesso di liquidare la attività da lui svolta, ritendo esaustivo del compenso dovutogli l'importo che già gli era stato liquidato dal Dott. in Per_1 quanto congruo. L'Avv. ha motivato evidenziando che, in primo luogo, la fase delle indagini Parte_1 preliminare è autonoma rispetto a quella che si svolge dinanzi al GUP e, in secondo luogo, è in ogni caso errato l'importo che gli è stato liquidato poiché inferiore ai minimi tabellarmente previsti.
Preliminarmente occorre ricostruire la nozione di indagini preliminari e quella di udienza preliminare.
Per indagini preliminari si intende l'insieme delle operazioni effettuate dal pubblico ministero, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, per accertare la sussistenza delle condizioni che permettono di esercitare l'azione nei confronti di uno o più soggetti determinati e in relazione a un unico pagina 2 di 5 reato o a una pluralità di fatti di reato. Atto conclusivo delle indagini preliminari che viene adottato nel caso in cui il pubblico ministero non deve formulare richiesta di archiviazione è l'avviso di conclusione ex 415 bis c.p.p. Costituisce atto tipico delle indagini preliminari l'interrogatorio formale dell'indagato che, di regola, non ha funzione probatoria, ma serve, come i restanti atti d'indagine, a consentire l'accertamento della sussistenza di elementi idonei a fondare la decisione del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale;
l'interrogatorio, quindi, è un mezzo di garanzia per l'indagato il quale in questa sede può far valere oralmente le sue difese. Punto di raccordo tra le indagini preliminari e l'udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio con la quale il pubblico ministero esercita l'azione penale e con la quale si svolge il passaggio dal procedimento alla fase processuale. Mediante tale atto il pubblico ministero chiede che l'imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono descritti nel capo di imputazione. Con tale provvedimento si apre la fase dell'udienza preliminare nel corso della quale il Giudice dell'udienza preliminare controlla la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio e può, inoltre, decidere se accogliere la richiesta di riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato. La fase delle indagini preliminari, pertanto, costituisce una fase autonoma e scissa rispetto a quella dell'udienza preliminare e, pertanto, le attività che vengono in rilievo in ciascuna delle predette fasi sono differenti e dotate di una propria autonomia.
Sul piano normativo l'art. 83 D.M. 115/2002 prevede che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Ciascuna fase, quindi, costituisce oggetto di autonoma liquidazione sulla base di quelli che sono i parametri individuati dalle tabelle forensi.
Nel caso in esame, ferma la esaustività della motivazione addotta a fondamento del proprio provvedimento, è errato l'atto della Dott.ssa Ceccarelli nella parte in cui ha escluso in toto la liquidazione del compenso spettante all'Avv. con riferimento alla attività svolta in sede di indagini preliminari Parte_1 sull'assunto che la sua opera fosse già stata liquidata dal Dott. Canterini. Vista la autonomia della fase GIP rispetto a quella GUP, non è corretta la automatica sovrapposizione tra l'attività di studio svolta in sede di indagini preliminari rispetto a quella svolta in sede di udienza preliminare. Deve pertanto essere riformato il provvedimento della Dott.ssa Ceccarelli con il quale è stata rigettata la istanza di liquidazione con riferimento a tutte le fasi svoltesi dinanzi al GIP.
In ordine alla questione relativa alla mancata liquidazione della fase istruttoria giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo sotteso a tale temativa con particolare riferimento alla nozione di fase istruttoria.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della pagina 3 di 5 complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Pertanto, dalla formulazione dell'art. 12, comma 3 lett. c), D.M. n. 55/2014 emerge chiaramente come il diritto del difensore alla liquidazione del compenso correlato alla fase istruttoria sia inscindibilmente legato allo svolgimento di attività strumentali alla ricerca dei mezzi di prova o alla formazione della prova
(che sono funzionali alla ricerca di mezzi prova).
Orbene alla luce del quadro normativo di riferimento deve escludersi che l'Avv. abbia svolto Parte_1 attività istruttoria, non rientrando in tale nozione l'assistenza del difensore svolta in sede di interrogatorio formale. Non può pertanto trovare accoglimento la tesi di parte ricorrente relativa alla erroneità del decreto impugnato nella parte in cui il Giudice ha implicitamente rigettato la domanda di liquidazione della fase pagina 4 di 5 istruttoria in quanto attività che non può venire in rilievo nell'ambito delle attività che in concreto sono state svolte dinanzi alla Dott.ssa Ceccarelli e delle quali l'Avv. ha fornito prova. Parte_1
Residua pertanto ora da analizzare il profilo relativo alla determinazione del quantum dovuto relativo alla fase di studio svolta in sede di indagini preliminari la cui liquidazione, come già evidenziato, è stata omessa.
Per tale fase l'importo che deve essere riconosciuto al difensore è di euro 851,00, che ridotto del 50% è pari a euro 425,50 ed ulteriormente ridotto di 1/3 ex art. 106 bis è pari quindi a euro 283,67.
Deve quindi essere riformato il provvedimento della Dott.ssa Ceccarelli nella parte in cui ha erroneamente escluso la liquidazione della fase studio relativa alla attività svolta dall'odierno ricorrente in sede di indagini preliminari in favore del suo assistito.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il Parte_1
provvedimento del Tribunale di Rimini del 6.12.2023, depositato in data 6.12.2023 relativo al procedimento RGNR 5252/2021 con cui è stata esclusa la liquidazione per l'attività prestata in sede di indagini preliminari e per l'effetto, liquida per il predetto procedimento in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3, di euro 283,67 a titolo di onorari, oltre Parte_1
a spese generali CPA e IVA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di Giudice monocratico, sulle conclusioni precisate con atto depositato in data 22.01.2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 34/2024 promossa da:
AVV. C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Valsamoggia in via IV Novembre n. 15/e, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Biondi del foro di
Bologna, C. F. , PEC: elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato in Bologna, Piazza San Domenico 2, presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Biondi, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza del 23 gennaio 2025 e come da relativa nota di trattazione scritta depositata in data 22 gennaio 2025.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 5.01.2024, l'Avv. ha chiesto la Parte_1 riforma del decreto notificatogli in data 6.12.2023 con il quale il GIP Dott.ssa Ceccarelli ha rigettato la sua pagina 1 di 5 istanza di liquidazione sull'assunto che detta attività fosse già stata liquidata mediante la corresponsione di euro 400,00 da parte del GUP Dott. Canterini. A riguardo il ricorrente ha esposto di aver svolto attività difensiva in favore del sig. relativamente al procedimento con RGNR 5252/21 e di aver Controparte_2 prestato la sua opera nell'ambito della fase relativa alle indagini preliminari nel corso della quale il suo assistito è stato anche sottoposto ad interrogatorio formale.
In primo luogo, parte ricorrente ha evidenziato il difetto di motivazione del decreto, non emergendo dagli atti il percorso logico seguito dal GIP e posto a fondamento del rigetto. In secondo luogo, l'Avv. ha comunque sottolineato che ricorrono i presupposti per la liquidazione in conformità alla Parte_1 istanza da lui depositata.
Il ricorrente ha altresì precisato che la motivazione addotta a fondamento del rigetto del GIP, ossia che l'attività fosse già stata liquidata, è erronea poiché la precedente liquidazione di euro 400,00 era relativa al procedimento che si è svolto dinanzi dal GUP Dott. nell'ambito del quale egli ha sollevato una Per_1 eccezione correlata al difetto di notifica e gli atti sono stati poi rimessi al pubblico ministero.
In ogni caso non è stata nemmeno corretta la determinazione del GIP Dott.ssa Ceccarelli in ordine alla congruità dell'importo poiché, anche facendo applicazione dei minimi tabellari, l'importo correlato alla fase delle indagini preliminari con interrogatorio formale è pari ad euro 737,00 (relativo sia alla fase studio che alla fase istruttoria).
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, vista la regolarità della notifica, ha preliminarmente dichiarato la contumacia del e, in Controparte_1 seguito, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione, disponendo che l'udienza si svolgesse secondo le modalità ex art. 127 ter c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 gennaio
2025 e sulle conclusioni così come precisate da parte ricorrente con atto depositato in data 22 gennaio 2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto circa la erroneità del decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di
Rimini in quanto il Giudice Dott.ssa Raffaella Ceccarelli ha omesso di liquidare la attività da lui svolta, ritendo esaustivo del compenso dovutogli l'importo che già gli era stato liquidato dal Dott. in Per_1 quanto congruo. L'Avv. ha motivato evidenziando che, in primo luogo, la fase delle indagini Parte_1 preliminare è autonoma rispetto a quella che si svolge dinanzi al GUP e, in secondo luogo, è in ogni caso errato l'importo che gli è stato liquidato poiché inferiore ai minimi tabellarmente previsti.
Preliminarmente occorre ricostruire la nozione di indagini preliminari e quella di udienza preliminare.
Per indagini preliminari si intende l'insieme delle operazioni effettuate dal pubblico ministero, personalmente o attraverso la polizia giudiziaria, per accertare la sussistenza delle condizioni che permettono di esercitare l'azione nei confronti di uno o più soggetti determinati e in relazione a un unico pagina 2 di 5 reato o a una pluralità di fatti di reato. Atto conclusivo delle indagini preliminari che viene adottato nel caso in cui il pubblico ministero non deve formulare richiesta di archiviazione è l'avviso di conclusione ex 415 bis c.p.p. Costituisce atto tipico delle indagini preliminari l'interrogatorio formale dell'indagato che, di regola, non ha funzione probatoria, ma serve, come i restanti atti d'indagine, a consentire l'accertamento della sussistenza di elementi idonei a fondare la decisione del pubblico ministero in ordine all'esercizio dell'azione penale;
l'interrogatorio, quindi, è un mezzo di garanzia per l'indagato il quale in questa sede può far valere oralmente le sue difese. Punto di raccordo tra le indagini preliminari e l'udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio con la quale il pubblico ministero esercita l'azione penale e con la quale si svolge il passaggio dal procedimento alla fase processuale. Mediante tale atto il pubblico ministero chiede che l'imputato sia chiamato a rispondere in sede dibattimentale del reato i cui estremi soggettivi e oggettivi sono descritti nel capo di imputazione. Con tale provvedimento si apre la fase dell'udienza preliminare nel corso della quale il Giudice dell'udienza preliminare controlla la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio e può, inoltre, decidere se accogliere la richiesta di riti alternativi quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato. La fase delle indagini preliminari, pertanto, costituisce una fase autonoma e scissa rispetto a quella dell'udienza preliminare e, pertanto, le attività che vengono in rilievo in ciascuna delle predette fasi sono differenti e dotate di una propria autonomia.
Sul piano normativo l'art. 83 D.M. 115/2002 prevede che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Ciascuna fase, quindi, costituisce oggetto di autonoma liquidazione sulla base di quelli che sono i parametri individuati dalle tabelle forensi.
Nel caso in esame, ferma la esaustività della motivazione addotta a fondamento del proprio provvedimento, è errato l'atto della Dott.ssa Ceccarelli nella parte in cui ha escluso in toto la liquidazione del compenso spettante all'Avv. con riferimento alla attività svolta in sede di indagini preliminari Parte_1 sull'assunto che la sua opera fosse già stata liquidata dal Dott. Canterini. Vista la autonomia della fase GIP rispetto a quella GUP, non è corretta la automatica sovrapposizione tra l'attività di studio svolta in sede di indagini preliminari rispetto a quella svolta in sede di udienza preliminare. Deve pertanto essere riformato il provvedimento della Dott.ssa Ceccarelli con il quale è stata rigettata la istanza di liquidazione con riferimento a tutte le fasi svoltesi dinanzi al GIP.
In ordine alla questione relativa alla mancata liquidazione della fase istruttoria giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo sotteso a tale temativa con particolare riferimento alla nozione di fase istruttoria.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della pagina 3 di 5 complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Pertanto, dalla formulazione dell'art. 12, comma 3 lett. c), D.M. n. 55/2014 emerge chiaramente come il diritto del difensore alla liquidazione del compenso correlato alla fase istruttoria sia inscindibilmente legato allo svolgimento di attività strumentali alla ricerca dei mezzi di prova o alla formazione della prova
(che sono funzionali alla ricerca di mezzi prova).
Orbene alla luce del quadro normativo di riferimento deve escludersi che l'Avv. abbia svolto Parte_1 attività istruttoria, non rientrando in tale nozione l'assistenza del difensore svolta in sede di interrogatorio formale. Non può pertanto trovare accoglimento la tesi di parte ricorrente relativa alla erroneità del decreto impugnato nella parte in cui il Giudice ha implicitamente rigettato la domanda di liquidazione della fase pagina 4 di 5 istruttoria in quanto attività che non può venire in rilievo nell'ambito delle attività che in concreto sono state svolte dinanzi alla Dott.ssa Ceccarelli e delle quali l'Avv. ha fornito prova. Parte_1
Residua pertanto ora da analizzare il profilo relativo alla determinazione del quantum dovuto relativo alla fase di studio svolta in sede di indagini preliminari la cui liquidazione, come già evidenziato, è stata omessa.
Per tale fase l'importo che deve essere riconosciuto al difensore è di euro 851,00, che ridotto del 50% è pari a euro 425,50 ed ulteriormente ridotto di 1/3 ex art. 106 bis è pari quindi a euro 283,67.
Deve quindi essere riformato il provvedimento della Dott.ssa Ceccarelli nella parte in cui ha erroneamente escluso la liquidazione della fase studio relativa alla attività svolta dall'odierno ricorrente in sede di indagini preliminari in favore del suo assistito.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il Parte_1
provvedimento del Tribunale di Rimini del 6.12.2023, depositato in data 6.12.2023 relativo al procedimento RGNR 5252/2021 con cui è stata esclusa la liquidazione per l'attività prestata in sede di indagini preliminari e per l'effetto, liquida per il predetto procedimento in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3, di euro 283,67 a titolo di onorari, oltre Parte_1
a spese generali CPA e IVA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, 28 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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