TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 12049/2020
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 12049 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: un'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., in materia di contratti bancari, proposta con atto di citazione da:
, C.F. C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...] alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via del Miracolo n°6, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 CodiceFiscale_2
C residente alla Via S. Arcangelo I Trav. , e C.F. nato a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3 il 12.5.79 ed ivi residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Reggia di
Portici n. 69 presso lo studio dell'avv. Antonio Troiano, C.F. : che li rappresenta e CodiceFiscale_4 difende;
Pec: ;Email_1
- Opponenti –
NEI CONFRONTI DI
con sede legale in Viale Brenta, n. 18/B, 20139 Milano, Italia, capitale sociale Controparte_2 di Euro 10.000,00, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. R.E.A.:MI 2124902, P.IVA_1 costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 e per essa, giusta procura la mandataria con Parte_4 sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7, Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA:
C.F. , P.IVA , in persona del Sig. , nato a [...] in CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_5
Puglia l'11.09.1942, domiciliato in Verona, Piazzetta Monte n. 1, nella qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell'articolo 22 del vigente Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'Avv. Paoloandrea Monticelli – C.F.:
[...]
–, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Napoli alla Via Crispi, C.F._5
62 – Fax n. 081/5424497 – Pec: Email_2 - Opposta –
con sede sociale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice fiscale, partita IVA e Controparte_4 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in persona dell'avv. P.IVA_4
Gianpaolo Alessandro, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Toffoletto C.F. , Marco C.F._6
Pesenti C.F. , Christian Romeo C.F. , Luciana Cipolla C.F. C.F._7 C.F._8
, C.F. ; e C.F. C.F._9 Controparte_5 C.F._10 Controparte_6
; i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Paola C.F._11
Santoro, a sua volta presso lo studio dell'avv. Guglielmo Romano, in Aversa, Via Santa Marta n. 70;
- Interventore adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, c.p.c.;
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Come rassegnate dalle parti a verbale, all'udienza del 3 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 4 dicembre 2020 e iscritto a ruolo il successivo 10 dicembre,
i sig.ri , e in qualità di fideiussori della società MAGITEX Parte_6 Parte_2 Parte_3
S.A.S di AN RE & C. proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
2802/2020, emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 5 agosto 2020 (R.G.N. 5638/2020), e notificato agli opponenti in data 3 novembre 2020.
Il titolo monitorio richiamato ingiungeva loro di pagare, in favore della società la somma Controparte_2 complessiva di euro 50.021,57 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale credito maturato nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 401352836, nonché del rapporto di conto anticipi su fatture n. 40135284.
I contratti in questione, secondo la prospettiva assunta dalla ricorrente in sede monitoria, sarebbero stati stipulati dalla correntista, MAGITEX S.A.S di AN RE & C., con Controparte_7
I relativi crediti, poi, sarebbero confluiti nella titolarità dell'opposta società, in seguito Controparte_2 ad un'operazione di cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB.
Con l'atto introduttivo, gli attori facevano valere i seguenti motivi di opposizione.
In primo luogo, rilevavano la nullità della fideiussione omnibus prestata dagli opponenti in favore dell'istituto di credito in data 26 marzo 2012, per i debiti contratti dalla correntista e debitrice principale CP_4 [...]
Controparte_8
Nello specifico evidenziavano che alcune clausole della garanzia prestata replicavano lo “schema ABI”, sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia perché attuativo di una intesa anticoncorrenziale ex art. 2 l. 287/1990. Inoltre eccepivano: l'estinzione della garanzia a norma degli artt. 1955 e 1957 c.c.; l'annullabilità della fideiussione a norma dell'art. 1427 c.c., in quanto mediante la previsione di una clausola “a prima richiesta” la banca avrebbe
“…illegittimamente trasformato la fideiussione in contratto autonomo di garanzia, addossando ai fideiussori il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione del debitore…” (così a pag. 5 dell'atto introduttivo).
Parte opponente, inoltre, chiedevano disporsi la condanna, dell'istituto di credito opposto, al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti, per la illegittima segnalazione in CRIF e per l'illecito anticoncorrenziale perpetrato dall'istituto di credito ai loro danni.
Infine, eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito in ragione della competenza funzionale del Tribunale di
Napoli, Sezione Specializzata in materia di imprese ai sensi dell'art. 4, c. 1 ter lett. c) D.Lgs. n. 168/2003 nonché dell'art. 18, c.1., lett.b) del D.Lgs. n. 3/2017.
Insistevano quindi per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite.
***
Parte opposta si costituiva in giudizio con comparsa di comparizione e risposta depositata il 20 luglio 2021, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva disporsi la concessione della provvisoria esecutività a norma dell'art. 648 c.p.c.
***
Si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento depositata in data 20 luglio 2021, anche Controparte_7 riportandosi alle difese già espletate da ed evidenziando l'insussistenza di danni derivanti Controparte_2 dalla segnalazione in CRIF.
Pertanto concludeva anch'essa per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del titolo monitorio opposto, con vittoria di spese di lite.
***
All'esito dell'udienza del 16 settembre 2021, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il procedimento di mediazione, rinviando il processo all'udienza del 3 febbraio 2022.
Veniva infruttuosamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale presente in atti.
All'incontro in mediazione non prendevano parte gli opponenti, senza giustificato motivo. Se ne trarranno le conclusioni di cui all'art. 8, comma 4bis, d.lgs. 28/2010.
Il Giudice all'esito dell'udienza del 3 febbraio 2022 dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
a causa dell'avvenuto decesso del sig. . Parte_6
Il processo veniva riassunto da , e in proprio e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , con ricorso depositato in data 27 aprile 2022 e il Giudice fissava per la comparizione Parte_6 delle parti l'udienza del 22 settembre 2022, all'esito della quale, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito dell'udienza del 23 marzo 2023, il Giudice, ritenuta inammissibile la prova testimoniale articolata da parte opponente, oltre che irrilevante ai fini della decisione, e riteneva la causa matura per la decisione.
Il processo perveniva in seguito all'udienza del 3 ottobre 2024, all'esito della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e rispettive memorie di replica.
Le parti depositavano in atti le proprie comparse conclusionali. L'opposta e l'istituto di credito intervenuto depositavano anche delle memorie di replica.
***
Preliminarmente va esaminata la questione pregiudiziale di rito sollevata con l'atto introduttivo dagli opponenti ed avente ad oggetto l'incompetenza del Tribunale, per essere competente, a decidere sulla eventuale nullità della fideiussione in esame perché stipulata “a valle” di una intesa anticoncorrenziale rilevante ai sensi della l. 287/1990, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese.
La questione è infondata.
Basti, sul punto, richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel caso in cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - promossa innanzi all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto presso il quale non vi sia la sezione specializzata in materia di imprese - la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust
è stata fatta valere dall'opponente non in via di azione, ma in via di eccezione è da escludere la competenza del tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, atteso che la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato.”
(così Cass. 6222/2023).
Nel caso in esame, come visto, l'opponente ha richiamato la questione di nullità della fideiussione prestata, perché contrastante con la disciplina antitrust, al fine di paralizzare la pretesa azionata dall'istituto di credito opposto e non ha chiesto, al contempo, che su tale questione il Tribunale si pronunciasse con efficacie di giudicato.
Ne consegue che deve ritenersi, coerentemente con l'orientamento di legittimità poc'anzi richiamato, che non possa operare, nel caso in esame, lo spostamento della competenza di cui all'art. 34 c.p.c.
Fatta questa premessa l'opposizione andrà analizzata nel merito.
L'istituto di credito opposto ha provato i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, producendo in atti: il contratto di conto corrente ordinario n. 401352836, nonché il contratto di conto corrente anticipi su fatture n. 40135284 (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio), raccomandata a/r del 13.11.2013 (docc. 5, 6, 7 e 8 fascicolo monitorio); i relativi estratti conto analitici ed integrali, dai quali si desume la formazione del saldo oggetto di ingiunzione;
la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti in data 26 marzo 2012, con la quale l'esposizione debitoria della società debitrice principale nei confronti della banca è stata garantita sino al complessivo importo di euro 130.000,00 (all. 4 al fasc. mon.).
Non resta a questo punto che esaminare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi addotti da parte opponente.
Non merita accoglimento l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus, perché riproduttiva dello schema ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia: per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, appare con tutta evidenza la circostanza che la garanzia in esame è stata prestata nel 2012, quando invece, come è noto, l'intesa anticoncorrenziale, così come accertato dall'autorità di vigilanza, ha avuto corso negli anni 2001-2003. Peraltro va precisato, altresì, che parte opponente non ha offerto a questo giudicante elementi per ritenere che tale intesa anticoncorrenziale si sia protratta, con i suoi effetti distorsivi della concorrenza, sino al 2012, momento in cui è stata prestata la garanzia in esame. In secondo luogo, va constatato che la fideiussione prestata dagli opponenti, nel caso di specie, non replica nemmeno, in tutte le sue parti, lo schema ABI, sanzionato dall'autorità di vigilanza.
Infatti, basti considerare, da questo punto di vista, che la deroga al meccanismo di cui all'art. 1957 c.c. non è assoluta (come nello schema ABI), ma soltanto parziale (si prevede un termine di 36 mesi in luogo di quello semestrale previsto dalla disposizione codicistica).
Va da sé che deve concludersi per l'infondatezza anche della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Come visto, con l'art. 5 del regolamento previsto per la garanzia prestata dagli opponenti, il termine entro il quale rivolgere le proprie pretese verso il debitore principale, a pena di decadenza, viene elevato a 36 mesi.
Il termine di scadenza delle obbligazioni principali deve essere individuato nel 13 novembre 2013, data in cui è stata comunicata alla società debitrice principale la revoca degli affidamenti concessi ed è stata intimata la decadenza dal beneficio del termine in ordine ai finanziamenti concessi.
Ebbene la società debitrice principale veniva cancellata dal registro delle imprese soltanto pochi giorni dopo, vale a dire a far data dal 21 novembre 2013. Ne consegue che non può considerarsi interamente decorso il termine di
36 mesi entro il quale il creditore avrebbe dovuto, al fine di non perdere la garanzia dei fideiussori, agire nei confronti della debitrice principale, proprio perché a far data dal 21 novembre 2013, la società era stata cancellata dal registro delle imprese.
Peraltro si evidenzia anche che con atto di intimazione e costituzione in mora del settembre 2015 (e quindi nei 36 mesi previsti dalla fideiussione, all'art. 5) l'istituto di credito agente ( originario creditore), rivolgeva Controparte_4 le proprie pretese nei confronti della società (già cancellata, e quindi da intendersi nei confronti dei soci, Pt_2
e ) e dei fideiussori, così evitando, in ogni caso, il verificarsi della decadenza.
[...] Parte_6
Parimenti infondata è l'eccezione ex art. 1955 c.c. formulata dagli opponenti, ciò in quanto questi ultimi non hanno indicato nemmeno quale sarebbe il fatto imputabile al creditore, richiesto dalla norma in questione, che avrebbe determinato l'impossibilità per i garanti di surrogarsi nei diritti e nelle garanzie vantati dal creditore nei confronti della debitrice principale.
Allo stesso modo, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione di annullabilità, che ad avviso di parte opponente deriverebbe dall'aver contemplato, nella predisposizione del regolamento contrattuale, una clausola “a prima richiesta”. Ciò, secondo la ricostruzione di parte opponente, determinerebbe la trasformazione della garanzia in esame da fideiussione a contratto autonomo di garanzia.
Ebbene, anche con riferimento a tale rilievo, occorre precisare che, anche ove fosse corretta una simile ricostruzione, non potrebbe derivarne, come auspicato da parte opponente, l'invalidità della garanzia prestata, in quanto l'ordinamento non vieta (né sanziona con l'annullabilità), la predisposizione di una garanzia autonoma, “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, negozio che ha in sé una causa lecita ed ammissibile. Del tutto sfornite di prova, infine, le domande risarcitorie, con le quali gli opponenti hanno chiesto disporsi la condanna dell'istituto di credito opposto, al pagamento dei danni subiti per illegittima segnalazione in CRIF e per la sussistenza di una intesa anticoncorrenziale (dell'impossibilità di configurare la fideiussione in esame quale contratto “a valle” di intesa anticoncorrenziale già si è detto).
In disparte qualsiasi considerazione in ordine alla legittimità, o meno, della segnalazione, valga ad escludere la fondatezza della domanda la semplice constatazione in base alla quale gli opponenti non hanno fornito la benché minima prova del danno-conseguenza patito per effetto di tali segnalazioni in CRIF.
Va infine rilevato che in comparsa conclusionale gli opponenti hanno evidenziato che la Controparte_2 non sarebbe riuscita a comprovare di essere divenuta titolare del credito azionato, originariamente nella titolarità di Controparte_4
La doglianza è priva di pregio, in quanto la circostanza che il credito originariamente nella titolarità di CP_4 sia stato successivamente trasferito alla (che ha chiesto ed ottenuto il decreto
[...] Controparte_2 ingiuntivo oggetto di opposizione) è confermata persino dalla stessa intervenuta in corso di Controparte_4 giudizio.
L'opposizione pertanto va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo nel corso del procedimento con provvedimento ex art. 648 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'istituto di credito opposto, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate. Vanno compensate le spese nei rapporti tra la parte intervenuta, e gli Controparte_4 opponenti, dal momento che l'intervento ad adiuvandum di ha svolto, per l'appunto, una mera funzione CP_4 di supporto alla posizione processuale dell'opposta, Controparte_2
Considerato che gli opponenti non hanno preso parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, il Tribunale li condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c. a decreto ingiuntivo, iscritta al n.
12049/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 2802/2020, emesso dal Tribunale di
Napoli Nord in data 5 agosto 2020;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 3.809,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
- Compensa le spese di lite nei rapporti fra gli opponenti e la parte intervenuta, Controparte_4
- Condanna gli opponenti in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010. Aversa, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara