Ordinanza collegiale 8 ottobre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 12/12/2025, n. 22577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22577 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22577/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato US AN , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
PER L'ESECUZIONE
della sentenza n. 2655/2025. - N. R.G. 39212/2023 emessa e pubblicata dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visto l' art. 114 cpa ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. RO RI DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- nelle more del giudizio di ottemperanza, la difesa erariale ha comunicato il 28/8/2025 che la competente Sede Diplomatica di Islamabad ha convocato le due figlie minori del il ricorrente per formalizzarne le rispettive istanze di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare. In tal modo, ottemperando alla sentenza n. 2655/2025 del Tribunale civile di Roma (N.R.G. 39212/2023) ;
-correlativamente, parte ricorrente –pur prendendo atto dell’avvio del relativo procedimento amministrativo – prospetta la cd. soccombenza virtuale in relazione alle spese processuali sostenute.
Considerato come
-pertanto ricorrano i presupposti per applicare l’ art. 34, comma 5 cpa , con condanna del MAECI al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di appuntamento è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame, in data 27/5/2025 (Cfr. Tar Lazio - Sez. I quater, n. 5698/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge – in € 1.000 (mille) a carico del MAECI, distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario .
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO IL, Presidente
RO RI DA, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RI DA | CO IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.