CA
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2216/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato per legge
APPELLANTE
E
Controparte_1
con gli Avv.ti P. Caponetti e L. Caponetti giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2066/2023, pubblicata in data 23 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva il ricorso con cui aveva chiesto: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, di voler tentare la conciliazione della lite, anche formulando una proposta transattiva, a mente del novellato art. 420, I comma c.p.c. ed all'esito, condannare il , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.8.939,91, come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa, così come indicate e quantificate nel prospetto degli sviluppi dei conteggi delle somme dovute, di cui alle seguenti pag. 10, 11 e 12 del presente atto, oltre agli ulteriori interessi maturandi dalla data del ricorso al soddisfo”.
A fondamento, per la questione che ancora interessa nel grado, il Tribunale riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione formula dal , in quanto l'ente si era costituito Parte_1
invalidamente in giudizio a mezzo dei funzionari ex art. 417 bis cpc senza poi regolarizzare la sua posizione processuale nel termine assegnatogli al fine ex art. 182 cpc.
2. In data 31 agosto 2023 il depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi Parte_1 dell'art. 434 cpc e chiedeva:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2013 -2017.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
A sostegno, lamentava in sintesi la violazione dell'art. 417 bis cpc e il conseguente erroneo convincimento d'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 416 cpc del proprio funzionario, eccezione nella quale insisteva.
3. depositava memoria e resisteva all'appello. Controparte_1
4. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
2 5. L'appello è infondato.
6. In specie, osserva la Corte che con la sentenza n. 2092/2024 del 19 gennaio 2024 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“… l'art. 417-bis c.p.c. rubricato come riguardante la “difesa delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”; si tratta di norma che, in senso lato, appartiene all'ambito in cui la legge consente la difesa
“personale” delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione;
l'art. 417-bis ha quindi palesemente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazioni analogiche;
d'altra parte, il tenore letterale della norma è chiaro ed è perimetrato sulle “controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”, sicché tutto dipende dal rientrare delle cause riguardanti il lavoro carcerario in tale ambito o meno;
in proposito, tuttavia, questa S.C., seppur pronunciando in tema di competenza territoriale, ha chiarito -con orientamento reiterato nel tempo e da cui non vi è ragione di dissentire- che la regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., è da intendersi specificamente riferita ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte -sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari- nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 17 agosto 2009, n. 18309); non resta dunque integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 417-bis c.p.c. e dunque, pur prendendosi atto delle esigenze di semplificazione addotte dal ricorrente, non è possibile, in mancanza Parte_1
di norma esplicita in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale e di significato testuale inequivocabile;
…”
Questa Corte non ravvede motivi per discostarsi dai riferiti principi di diritto, in quanto affermati dal
Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica.
3 7. Ebbene, nel caso di specie il si è costituito in primo grado a mezzo di propri Parte_1
funzionari giusta l'art. 417 bis cpc, sicché correttamente il Tribunale ha rilevato l'invalidità di detta costituzione.
8. Osserva poi la Corte che il Tribunale, in dichiarata applicazione dell'art. 182 cpc, ha in seguito disposto che l'amministrazione regolarizzasse la sua costituzione in giudizio, assegnandole al fine un termine e, sul rilievo della natura perentoria e dell'inutile spirare di detto termine, ha ritenuto che la costituzione in giudizio dell'ente rimanesse afflitta da nullità insanabile, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 416 cpc.
Questa ratio decidendi non è stata impugnata dall'amministrazione appellante, con gli effetti di cui all'art. 434 cpc.
9. Dalle premesse, che si sono poste, risulta allora che l'eccezione di prescrizione non è stata introdotta in modo valido nel tema del contendere, trattandosi -com'è pacifico- di eccezione in senso stretto da proporre nei rigidi termini decadenziali previsti dal rito in applicazione.
Ne discende, quale inevitabile corollario, che il , lungi dal devolvere al grado Parte_1
tale eccezione ai sensi dell'art. 434 cpc, la ha piuttosto proposta per la prima volta nel tema impugnatorio, in spregio del divieto dei nova di cui all'art. 437 cpc, il che ne preclude l'esame di merito.
10. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
11. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono distratte in favore dei procuratori dell'appellato per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc). Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito controverso);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero esiguo delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
12. La natura di amministrazione statale dell'ente appellante osta all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
4
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in
€ 2.800,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2216/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Ministro pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato per legge
APPELLANTE
E
Controparte_1
con gli Avv.ti P. Caponetti e L. Caponetti giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 2066/2023, pubblicata in data 23 aprile 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva il ricorso con cui aveva chiesto: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, di voler tentare la conciliazione della lite, anche formulando una proposta transattiva, a mente del novellato art. 420, I comma c.p.c. ed all'esito, condannare il , in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di €.8.939,91, come risultante dallo sviluppo del conteggio contenuto nel presente ricorso, a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa, così come indicate e quantificate nel prospetto degli sviluppi dei conteggi delle somme dovute, di cui alle seguenti pag. 10, 11 e 12 del presente atto, oltre agli ulteriori interessi maturandi dalla data del ricorso al soddisfo”.
A fondamento, per la questione che ancora interessa nel grado, il Tribunale riteneva inammissibile l'eccezione di prescrizione formula dal , in quanto l'ente si era costituito Parte_1
invalidamente in giudizio a mezzo dei funzionari ex art. 417 bis cpc senza poi regolarizzare la sua posizione processuale nel termine assegnatogli al fine ex art. 182 cpc.
2. In data 31 agosto 2023 il depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi Parte_1 dell'art. 434 cpc e chiedeva:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o riformare la sentenza impugnata nei termini di cui al presente atto, e, per l'effetto, dichiarare prescritte le pretese di controparte riferite alle prestazioni lavorative eseguite negli anni 2013 -2017.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”
A sostegno, lamentava in sintesi la violazione dell'art. 417 bis cpc e il conseguente erroneo convincimento d'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 416 cpc del proprio funzionario, eccezione nella quale insisteva.
3. depositava memoria e resisteva all'appello. Controparte_1
4. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
2 5. L'appello è infondato.
6. In specie, osserva la Corte che con la sentenza n. 2092/2024 del 19 gennaio 2024 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:
“… l'art. 417-bis c.p.c. rubricato come riguardante la “difesa delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti”; si tratta di norma che, in senso lato, appartiene all'ambito in cui la legge consente la difesa
“personale” delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione;
l'art. 417-bis ha quindi palesemente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazioni analogiche;
d'altra parte, il tenore letterale della norma è chiaro ed è perimetrato sulle “controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”, sicché tutto dipende dal rientrare delle cause riguardanti il lavoro carcerario in tale ambito o meno;
in proposito, tuttavia, questa S.C., seppur pronunciando in tema di competenza territoriale, ha chiarito -con orientamento reiterato nel tempo e da cui non vi è ragione di dissentire- che la regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., è da intendersi specificamente riferita ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall'art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte -sia pure per il perseguimento dell'obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all'interno o all'esterno degli stessi penitenziari- nell'ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 17 agosto 2009, n. 18309); non resta dunque integrata la fattispecie tipica di cui all'art. 417-bis c.p.c. e dunque, pur prendendosi atto delle esigenze di semplificazione addotte dal ricorrente, non è possibile, in mancanza Parte_1
di norma esplicita in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale e di significato testuale inequivocabile;
…”
Questa Corte non ravvede motivi per discostarsi dai riferiti principi di diritto, in quanto affermati dal
Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica.
3 7. Ebbene, nel caso di specie il si è costituito in primo grado a mezzo di propri Parte_1
funzionari giusta l'art. 417 bis cpc, sicché correttamente il Tribunale ha rilevato l'invalidità di detta costituzione.
8. Osserva poi la Corte che il Tribunale, in dichiarata applicazione dell'art. 182 cpc, ha in seguito disposto che l'amministrazione regolarizzasse la sua costituzione in giudizio, assegnandole al fine un termine e, sul rilievo della natura perentoria e dell'inutile spirare di detto termine, ha ritenuto che la costituzione in giudizio dell'ente rimanesse afflitta da nullità insanabile, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 416 cpc.
Questa ratio decidendi non è stata impugnata dall'amministrazione appellante, con gli effetti di cui all'art. 434 cpc.
9. Dalle premesse, che si sono poste, risulta allora che l'eccezione di prescrizione non è stata introdotta in modo valido nel tema del contendere, trattandosi -com'è pacifico- di eccezione in senso stretto da proporre nei rigidi termini decadenziali previsti dal rito in applicazione.
Ne discende, quale inevitabile corollario, che il , lungi dal devolvere al grado Parte_1
tale eccezione ai sensi dell'art. 434 cpc, la ha piuttosto proposta per la prima volta nel tema impugnatorio, in spregio del divieto dei nova di cui all'art. 437 cpc, il che ne preclude l'esame di merito.
10. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
11. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono distratte in favore dei procuratori dell'appellato per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc). Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito controverso);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero esiguo delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
12. La natura di amministrazione statale dell'ente appellante osta all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
4
PQM
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in
€ 2.800,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 5 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Vito Francesco Nettis
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