Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 99/2024 R.G., avente per oggetto: “servitù”;
TRA in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, disgiuntamente dagli avv.ti STORNELLO
FRANCESCO e POLARA GIUSEPPE;
APPELLANTE
E in persona del suo procuratore, (P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO CHRISTIAN
FAGGELLA PELLEGRINO;
APPELLATA
, codice fiscale e Controparte_2 C.F._1
, codice fiscale , rappresentati e difesi dall' avv. CP_3 C.F._2
Antonino Iozia, giusta procura in atti;
APPELLATI - Terzi Chiamati in primo grado
*****
All'udienza di discussione del 25.3.2025, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1
R.G.), il Tribunale di Ragusa accoglieva la domanda confessoria relativa ad una servitù di metanodotto costituita con contratto del 12.12.1991, e per l'effetto,
1) condannava la “a ripristinare lo stato dei luoghi sul fondo Parte_1
identificato con i mappali 403 e 404 del foglio 136 del Comune di Modica (RG),
arretrando nel rispetto della fascia asservita di venti metri i seguenti manufatti: cella frigorifera con sottostante basamento in cls;
tettoia in legno con pavimentazione sottostante;
vasca in calcestruzzo;
cisterna interrata;
pozzetto alloggiamento pompa idraulica;
”;
2) condannava quindi la al pagamento delle spese di lite e Parte_1
3) rigettava la domanda di garanzia della nei confronti dei terzi chiamati, Parte_1
coniugi e , originari concedenti la servitù. Controparte_2 CP_3
4) poneva definitivamente a carico della anche le spese di CTU. Parte_1
Avverso tale ordinanza ha proposto appello deducendo cinque Parte_1
motivi di censura.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si sono costituiti anche i coniugi e e hanno chiesto il Controparte_2 CP_3
rigetto dell'impugnazione perché infondata.
La causa, alla udienza di discussione del 25.3.2025, è stata posta in decisione.
***
Con il primo motivo di appello, la società critica la sentenza nella parte in Parte_1
cui ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di . Controparte_1
Deduce in particolare l'appellante che la servitù oggetto del presente giudizio è stata costituita in favore di per quanto espressamente risulta dal contratto del 1991, CP_1
laddove invece l'azione confessoria servitutis oggetto del presente giudizio è stata proposta da che è soggetto giuridico diverso da Controparte_1 CP_1
Soggiunge quindi che aveva l'onere di dimostrare puntualmente Controparte_1
la propria legittimazione ad agire e ciò, a fortiori, a seguito della specifica eccezione formulata da all'atto della propria costituzione in giudizio, cosa che non aveva Parte_1
2 fatto, essendosi limitata a giustificare la propria legittimazione attiva sulla scorta della mera relazione di una lunga serie di contratti, senza però depositarne alcuno.
Il motivo è fondato.
E' principio pacifico che chi agisce in confessoria servitutis deve provare la sua legittimazione ad agire, qualora questa venga contestata, giacchè, assumendosi la violazione del diritto di servitù, occorre provare non solo la esistenza della servitù, ma anche che si sia titolare di essa, cioè di essere titolare del diritto di proprietà sul fondo dominante.
Nella specie, la società convenuta in primo grado, nel costituirsi in Parte_1
giudizio, ha specificamente eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente sul rilievo che l'invocata servitù risultava essere stata costituita in capo ad una diversa società, CP_1
A fronte di tale eccezione, per quanto sopra visto, è sorto in capo alla società attrice,
[...]
l'onere di dimostrare di essere titolare della servitù. CP_1
Reputa la Corte, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che un tale onere non possa dirsi assolto dalla mera elencazione, contenuta nella memoria autorizzata del
16.10.2019, di una serie di atti (di natura privatistica) di conferimento di ramo di azienda, succedutisi nel tempo, in forza dei quali sarebbe subentrata a CP_1 CP_1
in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti al compendio aziendale oggetto di conferimento.
Anzitutto, va precisato che ciò che si contesta non è propriamente la legittimazione ad agire
(ossia la titolarità del diritto di azione), bensì la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
Orbene, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e provare.
Tale prova può essere data in positivo dall'attore, ma può essere data anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità
(cfr. Cass. SU 2951/2016).
Nella fattispecie in esame, l'odierna appellata si è limitata alla elencazione di una lunga serie di atti succedutisi nel tempo (per lo più delibere societarie contenute in verbali notarili), senza tuttavia produrli in giudizio, neppure dopo che la loro esistenza e rilevanza ai fini del giudizio era stata contestata dalla resistente, odierna appellante.
3 In mancanza di altri elementi probatori, non può dirsi dunque raggiunta la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, e segnatamente della successione dell'appellata nella titolarità del diritto di servitù sui fondi della , azionato Parte_1
giudizialmente.
L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame dei motivi ulteriori, compreso quello con cui si ripropone la domanda subordinata di garanzia verso i terzi, da considerarsi assorbiti.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri previsti dalla Controparte_1
vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore della domanda e dichiarato (scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 previsto per le cause di valore indeterminabile), e dell'attività difensiva effettivamente svolta, confermando per il primo grado la misura determinata dal primo giudice (non oggetto di censure), ed applicando per il presente grado i parametri in misura minima, tenuto conto del grado di difficoltà non elevato della questione trattata. Uguale criterio va applicato per il carico definitivo delle spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 99/2024 R.G.,
in accoglimento dell'appello, e riforma della ordinanza del Tribunale di Ragusa n.
22027/23 del 19.12.2023, rigetta le domande proposte da Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
e , delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, spese che CP_2 CP_3
liquida: quanto al primo grado, per la , in € 7.616,00 per compensi, oltre spese Parte_1 generali, IVA e CPA, e per e Iozia, in € 3809,00 per compensi, oltre spese CP_2
generali, IVA e CPA;
e quanto al secondo grado, per la in € 804,00 per Parte_1
spese vive e in complessivi euro 4.996,00 per compensi (di cui euro 1029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro
1735,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale, e, per e Iozia, in complessivi euro CP_2
4 4.996,00 per compensi (di cui euro 1029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1523,00 per la fase di trattazione ed euro 1735,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
pone le spese della CTU espletata in primo grado, liquidate come in atti, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania in data 8 maggio 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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