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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1225/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. US Mario OL Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. AR RI Consigliere Rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1225/2019 R.G., promossa con atto di citazione
OGGETTO: notificato in data 11.10.2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del
Altri istituti di diritto 14 maggio 2025 societario d a
(CF. ), residente in Parte_1 C.F._1
Romano di Lombardia (Bg), Via Zenith n. 1,
rappresentato e difeso dall'avv. Devis Stefano Cucchi del Foro di
Bergamo, presso il cui studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 15, è
elettivamente domiciliato per procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore pro tempore, con sede di San Paolo d'Argon (BG), via Baracca n. 8,
rappresentata e difesa dall'avv. Aronne Bona e dall'avv. Riccardo Vescia,
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palazzolo sull'Oglio
(BS), via Silvio Pellico n. 18, per procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del fascicolo di primo grado
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, n. 1200/2019 del 19.4.2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
Stante il già intervenuto accoglimento – a mezzo sentenza parziale Corte
d'Appello n. 277/2024 – di tutte le domande formulate nel giudizio di primo
grado qui riproposte in appello, a totale riforma della sentenza di primo grado n. 1200/2019 (R.G. n. 5180/2016) emessa dal Tribunale di Brescia,
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte, per l'effetto “condannare la
società , a pagare al sig. Controparte_1 Parte_1
a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione risalente al
tempo del recesso stesso, la somma di € 160.745,81, ovvero la minore o
maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, in ogni caso
maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo e
rivalutazione monetaria”. IN OGNI CASO
Con rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata:
“NEL MERITO: rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: solo per scrupolo difensivo, ammettersi le prove dedotte nella 2° memoria ex art. 183/VI cpc, ferme le eccezioni alle prove dedotte da parte avversa
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore
dei procuratori antistatari. In subordine con compensazione delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , premesso: Parte_1
- di avere detenuto la quota del 33,34% del capitale della società CP_1
costituita il 13.01.2003;
[...]
-di essere formalmente receduto dalla società in data 8 maggio 2015,
esercitando la facoltà prevista dall'art 10 dello statuto sociale, e di aver richiesto, nei termini di cui all'art. 2473 cod. civ., la liquidazione della propria quota di partecipazione sociale;
- che pur essendo stato recepito e pubblicato il recesso e decorso il termine ex art. 2473, comma quarto, cod. civ., la società non aveva provveduto a corrispondere la sua quota;
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la società CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
[...]
160.745,81 a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione a seguito dell'intervenuto recesso dalla società. Al riguardo, lamentata la diminuzione delle garanzie patrimoniali poste a difesa del credito derivante dall'atto di recesso in quanto la società convenuta, in data
22.05.2015, aveva alienato un bene immobile acquistato dalla stessa nell'anno 2004 e, in data 27.11.2015, era stata posta in liquidazione allo strategico fine di rendere inefficace il recesso, precisava che tale decisione era improduttiva di effetti con riguardo all'esercizio del suo diritto,
essendo intervenuta successivamente allo spirare del termine di 180 giorni previsto per il rimborso della propria quota.
Con riguardo alla quantificazione del valore della quota, produceva tre schede, che allegava costituire la copia della situazione patrimoniale di
, la copia della valutazione dei cespiti e la Controparte_1
copia del calcolo dell'avviamento, precisando che la situazione patrimoniale di era stata calcolata al 31 Controparte_1
dicembre 2014 (essendo sprovvisto di bilancio straordinario), attraverso un'elaborazione condotta sulla base dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese. L'attore quantificava in € 160.745,81 il valore della sua quota, precisando di aver determinato tale importo considerando la terza parte del “patrimonio netto” societario ed aggiungendo la quota di
“finanziamento infruttifero soci” di titolarità dello stesso esponente.
Precisava altresì che la somma di cui sopra includeva anche l'avviamento,
come previsto dall'art. 10 dello Statuto della società. Quanto al valore di quest'ultimo allegava che era stato desunto moltiplicando la media dei ricavi degli ultimi tre esercizi d'attività per il coefficiente di redditività
dell'azienda e per un ulteriore coefficiente scaturente dalle indicazioni contenute nel d.p.r. del 31.07.1996 n°460.
Si costituiva in giudizio la società e, Controparte_1
premesso di essere stata costituita nel 2003 e di avere svolto attività di completamento di edifici “e quant'altro” soprattutto presso hotel, allegava che all'inizio del 2015, non avendo ricevuto da tempo alcuna comunicazione o incarico, aveva scoperto che l'utenza telefonica avente nr. 3355287938, abbinata ad utenza Vodafone e utilizzata dalla società
stessa per contattare la clientela, era passata ad altro operatore telefonico
(TIM). Presentato formale reclamo, aveva appreso che il numero telefonico era stato ceduto con contratto di subentro sin dal 19 dicembre
2014 alla ditta , figlio dell'attore nonché ex Parte_2
dipendente di dalla quale aveva rassegnato le proprie Controparte_1
dimissioni in data 07.12.2014. Allegava inoltre di avere appreso che
, in data 03.03.2015, aveva aperto una ditta individuale, Parte_1
operante nel settore delle tinteggiature, e che sia quest'ultimo che il figlio avevano iniziato ad instaurare rapporti lavorativi con clienti di CP_1
tra i quali L'Hotel Principe di Savoia di Milano. Allegato di avere
[...]
diffidato, in data 20.02.2015, dal proseguire ulteriori Parte_1
attività in conflitto di interessi con la società, rilevava che, solo successivamente a tali eventi, quest'ultimo aveva comunicato di voler recedere dalla società. Precisato che la decisione di mettere in liquidazione la società si era resa necessaria in considerazione dell'assenza di disponibilità degli altri soci a ritirare le quote di parte attrice, nonché della perdita di clientela e della riduzione del fatturato derivanti dagli atti di concorrenza sleale posti in essere da e , chiedeva, Pt_1 Parte_2
in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultimo e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate.
In via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità
dell'attore e del terzo chiamato, chiedeva la condanna di entrambi al risarcimento dei danni subiti nella misura che quantificava in euro
220.000,00 o in quella risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale Parte_2
eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo per indeterminatezza della domanda e, premesso di aver deciso di rassegnare le proprie dimissioni dalla società convenuta per i dissidi insorti tra i soci dai primi mesi del 2014 e sfociati nel recesso del padre dalla società, contestava la idoneità dei fatti denunciati ad integrare atti di concorrenza sleale e chiedeva dichiararsi, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda di per indeterminatezza Controparte_1
del petitum, e, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 1200/2019,
pubblicata il 19.4.2019, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda proposta da essendo divenuto inefficace il recesso dalla Parte_1
società da lui esercitato a seguito del deliberato scioglimento della stessa, pur intervenuto dopo 180 giorni dalla comunicazione del recesso. Al
riguardo il Tribunale escludeva che fosse possibile l'applicazione analogica dell'art. 2437 bis cc, che regola il recesso dalla società per azioni, non sussistendo un vuoto normativo in quanto il legislatore, con la previsione dell'art. 2473 cc aveva specificamente disciplinato l'ipotesi del recesso del socio da una s.r.l. senza prevedere un termine entro il quale può essere adottata la delibera di scioglimento della società che priva di efficacia il recesso previamente comunicato, in quanto il termine di 180
giorni previsto dal quarto comma dell'anzidetta norma riguarda il rimborso della partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso e non ha riguardo al diverso termine entro il quale deve essere disposto lo scioglimento della società. Affermava che tale omessa indicazione era frutto di una scelta consapevole del legislatore che vuole che, nel caso di società a responsabilità limitata, la procedura di liquidazione, che prevede la postergazione del rimborso della quota rispetto alle ragioni dei creditori,
prevalga sul diritto del singolo socio al recesso e, quindi, al rimborso.
Disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, respingeva anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società, risultata sprovvista di prova in ordine al compimento della allegata attività di concorrenza sleale che sarebbe stata posta in essere da e Pt_1
. Parte_2
Rigettate tutte le domande, veniva disposta la compensazione delle spese tra parte attrice e parte convenuta, con condanna di quest'ultima a pagare le spese sostenute dal terzo chiamato.
Proponeva appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, accogliersi le domande proposte in primo grado.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la
Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 277/2024, pubblicata il 12/03/2024, la
Corte riteneva fondato l'unico motivo di appello formulato da Parte_1
motivando come segue: “l'interpretazione del Tribunale, secondo
[...]
cui l'omessa indicazione, al comma quinto dell'art 2473 cc, di un termine
per deliberare lo scioglimento della società non solo non sarebbe
colmabile con l'applicazione analogica dell'art 2437 bis cc dettato per le
s.p.a., ma al contempo non sarebbe rintracciabile nel termine previsto per
il rimborso della quota, essendo il frutto della scelta consapevole del
legislatore di fare prevalere la procedura di liquidazione della società sul
diritto del singolo socio al rimborso, non appare condivisibile (cfr. nello
stesso senso Trib. Catania, sezione specializzata imprese, 25.3.2020 n.
1138; Lodo arbitrale Milano 10.3.2006).”
Secondo la Corte, infatti, una diversa interpretazione avrebbe rimesso all'arbitrio dei soci il protrarsi sine die della decisione di liquidare la società, comportando un sacrificio eccessivo per i diritti del socio recedente e sarebbe stata in contrasto con la ratio della riforma societaria introdotta con il d. lgs 6/2003 (cfr. Relazione illustrativa al d. Lgs. 6 del
17 gennaio 2003) e con altre norme contenute nella nuova disciplina della s.r.l. con cui il legislatore ha inteso preferire l'interesse del socio della srl a dismettere la propria partecipazione rispetto a quello della società e degli stessi creditori sociali.
Con riferimento alla questione del termine entro il quale una s.r.l. può
revocare la delibera che ha legittimato il recesso o può deliberare lo scioglimento della società, la Corte, una volta richiamati i due orientamenti presenti in giurisprudenza – il primo che propende per l'applicazione analogica dell'art. 2437 bis cc, dettato per le spa, e quindi del termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'esercizio del recesso;
il secondo che riconosce invece alla società il maggior termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso per deliberare lo scioglimento e fare venire meno l'efficacia del recesso esercitato - così decideva: “in ogni
caso nell'ipotesi in esame la delibera di scioglimento e messa in
liquidazione della società è intervenuta oltre la scadenza del termine più
lungo di 180 giorni, quando si era ormai definitivamente consolidato il
diritto del socio ad essere estromesso dalla società”.
Affermata, dunque, la piena efficacia del recesso comunicato da
[...]
in data 8 maggio 2015, la Corte rimetteva sul ruolo la causa per Pt_1
la prosecuzione con riguardo alla liquidazione della quota e con ordinanza in pari data fissava l'udienza del 10.04.2024 onde tentare la conciliazione tra le parti prima di procedere alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2473 c.c.
All'udienza del 10/04/2024 la Corte, sentite le parti, rinviava la causa al
10/07/2024 con termine per note scritte ex art 127 ter cpc al fine di valutare una eventuale soluzione compositiva della lite.
All'udienza del 10/07/2024, preso atto che il tentativo di conciliazione non era andato a buon fine, veniva nominato quale CTU il Dott. Per_1
.
[...]
In data 5 marzo 2025 il CTU depositava la propria consulenza e all'udienza del 14 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi al foglio di pc depositato telematicamente e la Corte
tratteneva nuovamente la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva dell'11.03.2024 n. 277/24 questa Corte ha accolto l'appello proposto da dichiarando la piena Parte_1
efficacia del recesso da lui esercitato con PEC comunicata l'8 maggio
2015 dalla società e ha disposto rimettersi la causa sul Controparte_1
ruolo per la prosecuzione del giudizio per la liquidazione della quota.
E' stata quindi disposta ctu contabile al fine di determinare il valore della quota del 33,34% di partecipazione di nella società Parte_1
alla data del recesso (8.5.2015), nominando all'uopo il Controparte_1
dott. . Persona_1 Il ctu nominato, premesso che la determinazione del valore della quota si
è fondata su ipotesi necessariamente semplificatrici in quanto la carenza della documentazione prodotta, stante l'assenza, agli atti, di una situazione contabile alla data del recesso, ha comportato la valutazione delle poste attive e passive dell'azienda alla data del 31.12.2014, rappresentante la situazione patrimoniale disponibile più prossima rispetto alla data del recesso (8.05.2015), mentre relativamente all'avviamento, è stata considerata anche la perdita d'esercizio riferibile al periodo 1.01.2015 –
8.05.2015, ha stimato il valore dell'azienda, mediante l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento, in € 81.601,00 e, conseguentemente, il valore della quota di in € 27.206,00 arrotondato in € 27.500,00. Parte_1
Le obiezioni sollevate alle risultanze della ctu non appaiono condivisibili per le ragioni che seguono.
La difesa dell'appellante rileva che nel bilancio al 31.12.2014, considerato dal ctu al fine di valutare la situazione patrimoniale della società,
quest'ultima risultava avere un debito residuo di euro 93.603,00 verso le banche derivante dal finanziamento ottenuto per l'acquisto del capannone:
tale debito aveva, quindi, influito negativamente sulla valutazione della quota. Tuttavia esso era sicuramente stato estinto prima del recesso del
[...]
dalla come si evince dal contratto di vendita del Pt_1 CP_1
22.5.2015 ad in cui si legge che il bene è stato venduto Controparte_2
libero da qualsiasi peso ed il ctu non avrebbe quindi dovuto tenerne conto. Si conviene con il ctu che considerare tale debito come già pagato alla data del recesso avrebbe comunque comportato la necessità di considerare un'uscita di cassa, con conseguente riduzione dell'attivo patrimoniale e sostanziale impatto nullo sul patrimonio netto, arrivandosi dunque allo stesso risultato, affermazione che non è stata contraddetta dalla difesa dell'appellante in sede di scritti conclusivi.
Giova, peraltro, rilevare che l'onere di provare il valore della quota ricade su colui che ne chiede la liquidazione e che, pertanto, gravava sul
[...]
l'onere di provare, mediante il deposito in giudizio della Pt_1
documentazione contabile completa, la situazione patrimoniale della società fino alla data del recesso, onere che non è stato assolto, essendo stata depositata la documentazione relativa alla situazione patrimoniale della società solo fino al 31.12.2014.
La difesa dell'appellante insiste poi nella restituzione della quota parte
(euro 7.000,00) del finanziamento soci risultante dalla voce del bilancio di euro 21.000,00 per “Debiti verso soci per finanziamenti”: pur essendo indubbio che, non sussistendo altri debiti verso terzi risultanti dal bilancio,
il finanziamento debba essere restituito, non può provvedersi in questa sede in assenza di domanda, non rientrando tale voce nella quota da liquidare al socio receduto, oggetto del giudizio.
Correttamente, poi, il ctu non ha ritenuto di sommare al reddito della società ante imposte i compensi degli amministratori, come richiesto dall'appellante, anche in questo caso non disponendo di idonea documentazione di dettaglio e di informazioni che consentissero di valutare se tali compensi siano o meno stati commisurati all'effettiva attività svolta dagli amministratori in azienda.
Per quanto riguarda, infine, la necessità di scorporare dal valore patrimoniale rettificato della società la riserva patrimoniale di euro
41.387,00, come condivisibilmente affermato dal ctu, tale operazione è
ininfluente ai fini del calcolo della quota in quanto il valore patrimoniale della società deriva dalla differenza tra il valore dell'attivo patrimoniale espresso a valori correnti e l'ammontare complessivo dei suoi debiti, e quindi il patrimonio netto è interamente rideterminato e a nulla rileva la sua composizione contabile, affermazione anche in questo caso non contraddetta dalla difesa della società appellata in sede di scritti conclusivi.
La sentenza gravata va pertanto riformata e la società va Controparte_1
condannata al pagamento della somma di euro 27.500,00 così liquidata in favore di , oltre interessi legali ex art 1284 quarto comma Parte_1
cc dalla domanda giudiziale al saldo.
Non va, invece, riconosciuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non avendo l'appellante neppure allegato di avere subito un danno concreto causalmente dipendente dalla indisponibilità di tale importo
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tanto premesso, data la soccombenza di parte appellata, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00,
valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata impresa, n.
1200/2019 del 19.4.2019, così provvede:
1) liquida la quota di partecipazione di alla società Parte_1
alla data del recesso (8.5.2015) in euro Controparte_1
27.500,00 e, per l'effetto, condanna la società al Controparte_1 pagamento della predetta somma in favore dell'appellante, oltre interessi legali ex art 1284 quarto comma cc dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che per il giudizio di primo grado si liquidano in euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria ed euro 2905,00 per la fase decisoria, e per il giudizio di appello si liquidano in € 2.058,00 per fase di studio della controversia, € 1.418,00 per fase introduttiva del giudizio, 3.045,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per fase decisionale,
oltre rimborso contributo unificato di entrambi i gradi del giudizio e spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre
2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR RI US OL
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1225/2019 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. US Mario OL Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. AR RI Consigliere Rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1225/2019 R.G., promossa con atto di citazione
OGGETTO: notificato in data 11.10.2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del
Altri istituti di diritto 14 maggio 2025 societario d a
(CF. ), residente in Parte_1 C.F._1
Romano di Lombardia (Bg), Via Zenith n. 1,
rappresentato e difeso dall'avv. Devis Stefano Cucchi del Foro di
Bergamo, presso il cui studio in Bergamo, via Ghislanzoni n. 15, è
elettivamente domiciliato per procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore pro tempore, con sede di San Paolo d'Argon (BG), via Baracca n. 8,
rappresentata e difesa dall'avv. Aronne Bona e dall'avv. Riccardo Vescia,
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palazzolo sull'Oglio
(BS), via Silvio Pellico n. 18, per procura conferita su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del fascicolo di primo grado
APPELLATA
In punto: Appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia di impresa, n. 1200/2019 del 19.4.2019
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
Stante il già intervenuto accoglimento – a mezzo sentenza parziale Corte
d'Appello n. 277/2024 – di tutte le domande formulate nel giudizio di primo
grado qui riproposte in appello, a totale riforma della sentenza di primo grado n. 1200/2019 (R.G. n. 5180/2016) emessa dal Tribunale di Brescia,
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte, per l'effetto “condannare la
società , a pagare al sig. Controparte_1 Parte_1
a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione risalente al
tempo del recesso stesso, la somma di € 160.745,81, ovvero la minore o
maggiore somma che il Giudice riterrà di giustizia, in ogni caso
maggiorata degli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo e
rivalutazione monetaria”. IN OGNI CASO
Con rifusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata:
“NEL MERITO: rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA: solo per scrupolo difensivo, ammettersi le prove dedotte nella 2° memoria ex art. 183/VI cpc, ferme le eccezioni alle prove dedotte da parte avversa
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi in favore
dei procuratori antistatari. In subordine con compensazione delle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , premesso: Parte_1
- di avere detenuto la quota del 33,34% del capitale della società CP_1
costituita il 13.01.2003;
[...]
-di essere formalmente receduto dalla società in data 8 maggio 2015,
esercitando la facoltà prevista dall'art 10 dello statuto sociale, e di aver richiesto, nei termini di cui all'art. 2473 cod. civ., la liquidazione della propria quota di partecipazione sociale;
- che pur essendo stato recepito e pubblicato il recesso e decorso il termine ex art. 2473, comma quarto, cod. civ., la società non aveva provveduto a corrispondere la sua quota;
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia la società CP_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
[...]
160.745,81 a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione a seguito dell'intervenuto recesso dalla società. Al riguardo, lamentata la diminuzione delle garanzie patrimoniali poste a difesa del credito derivante dall'atto di recesso in quanto la società convenuta, in data
22.05.2015, aveva alienato un bene immobile acquistato dalla stessa nell'anno 2004 e, in data 27.11.2015, era stata posta in liquidazione allo strategico fine di rendere inefficace il recesso, precisava che tale decisione era improduttiva di effetti con riguardo all'esercizio del suo diritto,
essendo intervenuta successivamente allo spirare del termine di 180 giorni previsto per il rimborso della propria quota.
Con riguardo alla quantificazione del valore della quota, produceva tre schede, che allegava costituire la copia della situazione patrimoniale di
, la copia della valutazione dei cespiti e la Controparte_1
copia del calcolo dell'avviamento, precisando che la situazione patrimoniale di era stata calcolata al 31 Controparte_1
dicembre 2014 (essendo sprovvisto di bilancio straordinario), attraverso un'elaborazione condotta sulla base dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese. L'attore quantificava in € 160.745,81 il valore della sua quota, precisando di aver determinato tale importo considerando la terza parte del “patrimonio netto” societario ed aggiungendo la quota di
“finanziamento infruttifero soci” di titolarità dello stesso esponente.
Precisava altresì che la somma di cui sopra includeva anche l'avviamento,
come previsto dall'art. 10 dello Statuto della società. Quanto al valore di quest'ultimo allegava che era stato desunto moltiplicando la media dei ricavi degli ultimi tre esercizi d'attività per il coefficiente di redditività
dell'azienda e per un ulteriore coefficiente scaturente dalle indicazioni contenute nel d.p.r. del 31.07.1996 n°460.
Si costituiva in giudizio la società e, Controparte_1
premesso di essere stata costituita nel 2003 e di avere svolto attività di completamento di edifici “e quant'altro” soprattutto presso hotel, allegava che all'inizio del 2015, non avendo ricevuto da tempo alcuna comunicazione o incarico, aveva scoperto che l'utenza telefonica avente nr. 3355287938, abbinata ad utenza Vodafone e utilizzata dalla società
stessa per contattare la clientela, era passata ad altro operatore telefonico
(TIM). Presentato formale reclamo, aveva appreso che il numero telefonico era stato ceduto con contratto di subentro sin dal 19 dicembre
2014 alla ditta , figlio dell'attore nonché ex Parte_2
dipendente di dalla quale aveva rassegnato le proprie Controparte_1
dimissioni in data 07.12.2014. Allegava inoltre di avere appreso che
, in data 03.03.2015, aveva aperto una ditta individuale, Parte_1
operante nel settore delle tinteggiature, e che sia quest'ultimo che il figlio avevano iniziato ad instaurare rapporti lavorativi con clienti di CP_1
tra i quali L'Hotel Principe di Savoia di Milano. Allegato di avere
[...]
diffidato, in data 20.02.2015, dal proseguire ulteriori Parte_1
attività in conflitto di interessi con la società, rilevava che, solo successivamente a tali eventi, quest'ultimo aveva comunicato di voler recedere dalla società. Precisato che la decisione di mettere in liquidazione la società si era resa necessaria in considerazione dell'assenza di disponibilità degli altri soci a ritirare le quote di parte attrice, nonché della perdita di clientela e della riduzione del fatturato derivanti dagli atti di concorrenza sleale posti in essere da e , chiedeva, Pt_1 Parte_2
in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultimo e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto infondate.
In via riconvenzionale, previo accertamento delle responsabilità
dell'attore e del terzo chiamato, chiedeva la condanna di entrambi al risarcimento dei danni subiti nella misura che quantificava in euro
220.000,00 o in quella risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il terzo chiamato il quale Parte_2
eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo per indeterminatezza della domanda e, premesso di aver deciso di rassegnare le proprie dimissioni dalla società convenuta per i dissidi insorti tra i soci dai primi mesi del 2014 e sfociati nel recesso del padre dalla società, contestava la idoneità dei fatti denunciati ad integrare atti di concorrenza sleale e chiedeva dichiararsi, in via preliminare,
l'inammissibilità della domanda di per indeterminatezza Controparte_1
del petitum, e, nel merito, il rigetto delle pretese avversarie.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con sentenza n. 1200/2019,
pubblicata il 19.4.2019, il Tribunale di Brescia rigettava la domanda proposta da essendo divenuto inefficace il recesso dalla Parte_1
società da lui esercitato a seguito del deliberato scioglimento della stessa, pur intervenuto dopo 180 giorni dalla comunicazione del recesso. Al
riguardo il Tribunale escludeva che fosse possibile l'applicazione analogica dell'art. 2437 bis cc, che regola il recesso dalla società per azioni, non sussistendo un vuoto normativo in quanto il legislatore, con la previsione dell'art. 2473 cc aveva specificamente disciplinato l'ipotesi del recesso del socio da una s.r.l. senza prevedere un termine entro il quale può essere adottata la delibera di scioglimento della società che priva di efficacia il recesso previamente comunicato, in quanto il termine di 180
giorni previsto dal quarto comma dell'anzidetta norma riguarda il rimborso della partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso e non ha riguardo al diverso termine entro il quale deve essere disposto lo scioglimento della società. Affermava che tale omessa indicazione era frutto di una scelta consapevole del legislatore che vuole che, nel caso di società a responsabilità limitata, la procedura di liquidazione, che prevede la postergazione del rimborso della quota rispetto alle ragioni dei creditori,
prevalga sul diritto del singolo socio al recesso e, quindi, al rimborso.
Disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, respingeva anche la domanda riconvenzionale proposta dalla società, risultata sprovvista di prova in ordine al compimento della allegata attività di concorrenza sleale che sarebbe stata posta in essere da e Pt_1
. Parte_2
Rigettate tutte le domande, veniva disposta la compensazione delle spese tra parte attrice e parte convenuta, con condanna di quest'ultima a pagare le spese sostenute dal terzo chiamato.
Proponeva appello , chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, accogliersi le domande proposte in primo grado.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la
Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 277/2024, pubblicata il 12/03/2024, la
Corte riteneva fondato l'unico motivo di appello formulato da Parte_1
motivando come segue: “l'interpretazione del Tribunale, secondo
[...]
cui l'omessa indicazione, al comma quinto dell'art 2473 cc, di un termine
per deliberare lo scioglimento della società non solo non sarebbe
colmabile con l'applicazione analogica dell'art 2437 bis cc dettato per le
s.p.a., ma al contempo non sarebbe rintracciabile nel termine previsto per
il rimborso della quota, essendo il frutto della scelta consapevole del
legislatore di fare prevalere la procedura di liquidazione della società sul
diritto del singolo socio al rimborso, non appare condivisibile (cfr. nello
stesso senso Trib. Catania, sezione specializzata imprese, 25.3.2020 n.
1138; Lodo arbitrale Milano 10.3.2006).”
Secondo la Corte, infatti, una diversa interpretazione avrebbe rimesso all'arbitrio dei soci il protrarsi sine die della decisione di liquidare la società, comportando un sacrificio eccessivo per i diritti del socio recedente e sarebbe stata in contrasto con la ratio della riforma societaria introdotta con il d. lgs 6/2003 (cfr. Relazione illustrativa al d. Lgs. 6 del
17 gennaio 2003) e con altre norme contenute nella nuova disciplina della s.r.l. con cui il legislatore ha inteso preferire l'interesse del socio della srl a dismettere la propria partecipazione rispetto a quello della società e degli stessi creditori sociali.
Con riferimento alla questione del termine entro il quale una s.r.l. può
revocare la delibera che ha legittimato il recesso o può deliberare lo scioglimento della società, la Corte, una volta richiamati i due orientamenti presenti in giurisprudenza – il primo che propende per l'applicazione analogica dell'art. 2437 bis cc, dettato per le spa, e quindi del termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'esercizio del recesso;
il secondo che riconosce invece alla società il maggior termine di 180 giorni dalla comunicazione del recesso per deliberare lo scioglimento e fare venire meno l'efficacia del recesso esercitato - così decideva: “in ogni
caso nell'ipotesi in esame la delibera di scioglimento e messa in
liquidazione della società è intervenuta oltre la scadenza del termine più
lungo di 180 giorni, quando si era ormai definitivamente consolidato il
diritto del socio ad essere estromesso dalla società”.
Affermata, dunque, la piena efficacia del recesso comunicato da
[...]
in data 8 maggio 2015, la Corte rimetteva sul ruolo la causa per Pt_1
la prosecuzione con riguardo alla liquidazione della quota e con ordinanza in pari data fissava l'udienza del 10.04.2024 onde tentare la conciliazione tra le parti prima di procedere alla liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2473 c.c.
All'udienza del 10/04/2024 la Corte, sentite le parti, rinviava la causa al
10/07/2024 con termine per note scritte ex art 127 ter cpc al fine di valutare una eventuale soluzione compositiva della lite.
All'udienza del 10/07/2024, preso atto che il tentativo di conciliazione non era andato a buon fine, veniva nominato quale CTU il Dott. Per_1
.
[...]
In data 5 marzo 2025 il CTU depositava la propria consulenza e all'udienza del 14 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi al foglio di pc depositato telematicamente e la Corte
tratteneva nuovamente la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva dell'11.03.2024 n. 277/24 questa Corte ha accolto l'appello proposto da dichiarando la piena Parte_1
efficacia del recesso da lui esercitato con PEC comunicata l'8 maggio
2015 dalla società e ha disposto rimettersi la causa sul Controparte_1
ruolo per la prosecuzione del giudizio per la liquidazione della quota.
E' stata quindi disposta ctu contabile al fine di determinare il valore della quota del 33,34% di partecipazione di nella società Parte_1
alla data del recesso (8.5.2015), nominando all'uopo il Controparte_1
dott. . Persona_1 Il ctu nominato, premesso che la determinazione del valore della quota si
è fondata su ipotesi necessariamente semplificatrici in quanto la carenza della documentazione prodotta, stante l'assenza, agli atti, di una situazione contabile alla data del recesso, ha comportato la valutazione delle poste attive e passive dell'azienda alla data del 31.12.2014, rappresentante la situazione patrimoniale disponibile più prossima rispetto alla data del recesso (8.05.2015), mentre relativamente all'avviamento, è stata considerata anche la perdita d'esercizio riferibile al periodo 1.01.2015 –
8.05.2015, ha stimato il valore dell'azienda, mediante l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell'avviamento, in € 81.601,00 e, conseguentemente, il valore della quota di in € 27.206,00 arrotondato in € 27.500,00. Parte_1
Le obiezioni sollevate alle risultanze della ctu non appaiono condivisibili per le ragioni che seguono.
La difesa dell'appellante rileva che nel bilancio al 31.12.2014, considerato dal ctu al fine di valutare la situazione patrimoniale della società,
quest'ultima risultava avere un debito residuo di euro 93.603,00 verso le banche derivante dal finanziamento ottenuto per l'acquisto del capannone:
tale debito aveva, quindi, influito negativamente sulla valutazione della quota. Tuttavia esso era sicuramente stato estinto prima del recesso del
[...]
dalla come si evince dal contratto di vendita del Pt_1 CP_1
22.5.2015 ad in cui si legge che il bene è stato venduto Controparte_2
libero da qualsiasi peso ed il ctu non avrebbe quindi dovuto tenerne conto. Si conviene con il ctu che considerare tale debito come già pagato alla data del recesso avrebbe comunque comportato la necessità di considerare un'uscita di cassa, con conseguente riduzione dell'attivo patrimoniale e sostanziale impatto nullo sul patrimonio netto, arrivandosi dunque allo stesso risultato, affermazione che non è stata contraddetta dalla difesa dell'appellante in sede di scritti conclusivi.
Giova, peraltro, rilevare che l'onere di provare il valore della quota ricade su colui che ne chiede la liquidazione e che, pertanto, gravava sul
[...]
l'onere di provare, mediante il deposito in giudizio della Pt_1
documentazione contabile completa, la situazione patrimoniale della società fino alla data del recesso, onere che non è stato assolto, essendo stata depositata la documentazione relativa alla situazione patrimoniale della società solo fino al 31.12.2014.
La difesa dell'appellante insiste poi nella restituzione della quota parte
(euro 7.000,00) del finanziamento soci risultante dalla voce del bilancio di euro 21.000,00 per “Debiti verso soci per finanziamenti”: pur essendo indubbio che, non sussistendo altri debiti verso terzi risultanti dal bilancio,
il finanziamento debba essere restituito, non può provvedersi in questa sede in assenza di domanda, non rientrando tale voce nella quota da liquidare al socio receduto, oggetto del giudizio.
Correttamente, poi, il ctu non ha ritenuto di sommare al reddito della società ante imposte i compensi degli amministratori, come richiesto dall'appellante, anche in questo caso non disponendo di idonea documentazione di dettaglio e di informazioni che consentissero di valutare se tali compensi siano o meno stati commisurati all'effettiva attività svolta dagli amministratori in azienda.
Per quanto riguarda, infine, la necessità di scorporare dal valore patrimoniale rettificato della società la riserva patrimoniale di euro
41.387,00, come condivisibilmente affermato dal ctu, tale operazione è
ininfluente ai fini del calcolo della quota in quanto il valore patrimoniale della società deriva dalla differenza tra il valore dell'attivo patrimoniale espresso a valori correnti e l'ammontare complessivo dei suoi debiti, e quindi il patrimonio netto è interamente rideterminato e a nulla rileva la sua composizione contabile, affermazione anche in questo caso non contraddetta dalla difesa della società appellata in sede di scritti conclusivi.
La sentenza gravata va pertanto riformata e la società va Controparte_1
condannata al pagamento della somma di euro 27.500,00 così liquidata in favore di , oltre interessi legali ex art 1284 quarto comma Parte_1
cc dalla domanda giudiziale al saldo.
Non va, invece, riconosciuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non avendo l'appellante neppure allegato di avere subito un danno concreto causalmente dipendente dalla indisponibilità di tale importo
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Sez. 1, Ord. n.
14916 del 2020)” (cfr. Cass. 24.11.2021 n. 36395. Cfr oltre al precedente citato in sentenza, tra le tante: Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Tanto premesso, data la soccombenza di parte appellata, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 26.000,01 a € 52.000,00,
valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Brescia, sezione specializzata impresa, n.
1200/2019 del 19.4.2019, così provvede:
1) liquida la quota di partecipazione di alla società Parte_1
alla data del recesso (8.5.2015) in euro Controparte_1
27.500,00 e, per l'effetto, condanna la società al Controparte_1 pagamento della predetta somma in favore dell'appellante, oltre interessi legali ex art 1284 quarto comma cc dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che per il giudizio di primo grado si liquidano in euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria ed euro 2905,00 per la fase decisoria, e per il giudizio di appello si liquidano in € 2.058,00 per fase di studio della controversia, € 1.418,00 per fase introduttiva del giudizio, 3.045,00 per la fase istruttoria ed € 3.470,00 per fase decisionale,
oltre rimborso contributo unificato di entrambi i gradi del giudizio e spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre
2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR RI US OL