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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1421/2022
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1421/2022 del ruolo generale, promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. G. Nazzaro
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. G. Severino CP_1
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “in via assolutamente preliminare e pregnante dichiarare l'inammissibilità/illegittimità dell'attivazione della esecuzione nei confronti della parte opponente;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare contestazione, riconteggiare l'importo dovuto, abbattendo gli interessi applicati – interessi commerciali -, negli interessi moratori ex art.
1224 c. c.; 3) in ogni caso condannare la società “ ”, in Controparte_2
persona del Legale rapp.te p. t., al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.”.
Per l'opposta “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, - rigettare integralmente la domanda formulata da parte opponente perché infondata in fatto ed in diritto;
; - condannare il ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione per averne fatto anticipo.”.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 20.12.2021, con il quale l'opposta aveva intimato all'ente locale il pagamento della somma di €
100.001,38, oltre interessi ed accessori di legge, agendo sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 1529/2018, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 28.07.2018, e del successivo atto di transazione, intercorso tra le parti in data 06.12.2019, ritenuto non adempiuto.
A sostegno della domanda evidenziava che successivamente all'emissione, da parte del
Tribunale di Nocera Inferiore, del decreto ingiuntivo n. 1529/2018 le parti avevano stipulato una transazione, la quale doveva considerarsi novativa, in quanto finalizzata a sostituire l'obbligazione originaria nascente dal decreto ingiuntivo con una nuova obbligazione. Precisava, inoltre, che detta transazione, sebbene in ritardo di qualche giorno rispetto ai termini ivi fissati, veniva onerata dal debitore, il quale provvedeva a versare l'importo dovuto. Reputava che, sebbene l'accordo siglato prevedesse una clausola risolutiva espressa, l'obbligazione ivi contenuta non poteva considerarsi non adempiuta, poiché, per verificarsi la risoluzione ex art. 1456 c.c., occorreva che la parte interessata dichiarasse all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva, laddove,
pagina 2 di 7 invece, nel caso di specie mancava detta comunicazione ad opera della società
[...]
Precisava, ancora, che la clausola convenuta dalle parti non poteva essere CP_1
considerata rilevante ai fini della risoluzione della transazione per violazione del cd. termine essenziale di cui all'art 1457 c. c., giacché il termine ivi previsto poteva considerarsi essenziale solo qualora la prestazione eseguita oltre il citato termine avesse perso qualsiasi utilità per la controparte, mentre nel caso di specie la società
[...]
aveva accettato e trattenuto le somme versate dalla debitrice, manifestando, CP_1 in tal modo, di giovarsi dell'adempimento, seppur lievemente tardivo. Lamentava, infine, un errato calcolo del conteggio degli interessi richiesti e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione
Si costituiva l'opposta, rilevando che la transazione stipulata era una transazione pura e semplice, non avendo le parti mai avuto intenzione di attribuire all'accordo transattivo una natura. Precisava, poi, che detto accordo non era stato rispettato, in quanto il pagamento della seconda rata era avvenuto in ritardo rispetto alla data pattuita tra le parti, la qualcosa aveva comportato la risoluzione di diritto della transazione, per come espressamente pattuito nell'accordo. Riteneva infondata, poi, la prospettazione del comune circa l'irrilevanza della clausola risolutiva prevista all'art. 6 della transazione, non individuando lo stesso un termine essenziale. Riteneva, infine, corretto il calcolo degli interessi, in quanto calcolati a decorrere dal 01.06.2020, giorno a partire dal quale si era concretizzato l'inadempimento e la mora del debitore
Preliminarmente si rileva che la transazione intervenuta tra le parti non può considerarsi novativa. Deve ritenersi che l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione. Se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita, dunque, di una manifestazione espressa, ovvero può desumersi anche da fatti concludenti. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni. Ne consegue che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è
pagina 3 di 7 venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento.
Passando ad analizzare il caso in esame, deve ritenersi che l'accordo transattivo redatto in data 06.12.2019 abbia natura semplice e non novativa, in quanto non si coglie una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione. Al contrario, si evince, invece, che le parti non avevano intenzione di dare vita ad un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, atteso che, prevedendo esclusivamente una riduzione della somma dovuta dal debitore, provvedevano a modificare i termini ma non la sostanza del rapporto obbligatorio. Tanto
è desumibile, oltre che dal dato letterale - in nessuna parte dell'accordo si riferisce, infatti, che la transazione abbia carattere novativo - dal comportamento assunto dalle parti, le quali raggiungevano un accordo in merito all'ammontare del corrispettivo dovuto, lasciando intatto, come detto, l'oggetto del rapporto.
Si rileva, inoltre, che il termine indicato nella transazione per procedere al pagamento delle somme dovute non possa essere considerato essenziale: il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, a prescindere, dunque, dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo. Ebbene, avuto riguardo alle espressioni usate dai contraenti, alla natura ed all'oggetto del contratto ed, altresì, ex art. 1362, cod. civ., al comportamento tenuto delle parti, valutato complessivamente, specialmente successivamente all'inadempimento, il termine fissato per il pagamento delle poste dovute non può essere considerato essenziale. Dirimente, al proposito, è il comportamento tenuto dall'opposta che provvedeva ad incassare, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al termine pattuito, la seconda tranches delle somme dovute, provvedendo, solo a distanza di diversi mesi, a notificare l'intimazione di pagamento fondata sul monitorio richiamato in transazione. Non vi è dubbio, pertanto, che l'opposta abbia manifestato, inequivocabilmente, che l'utilità economica dell'accordo transattivo, non era andata perduta con il decorso del termine stesso. Né, come sostenuto, l'utilizzo dell'espressione
“entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione del pagamento, ovvero la circostanza che esso risultasse fissato nell'interesse dell'altro contraente, è sufficiente, da sola, per considerare il termine indicato come essenziale. È necessario, infatti, che l'essenzialità
pagina 4 di 7 emerga dall'oggetto del negozio, e da specifiche indicazioni delle parti, le quali, decorso il lasso di tempo indicato, considerano perduta l'utilità economico-giuridica dell'accordo, cosicché la prestazione eseguita dopo la scadenza del termine non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita (Cassazione Civile, sez. II - 26/03/2018, n. 7450; Cassazione Civile, sez.
II - 16/03/2018).
Inoltre deve ritenersi che nel caso in esame non operi la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 dell'atto transattivo. Ed infatti, l'art. 1456 c.c. prevede che i contraenti possano convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, tuttavia, la risoluzione si verifica di diritto solo quando la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Ebbene, non avendo, nel caso di specie, l'opposta mai comunicato all'altra parte di volersi avvalere della detta clausola, il meccanismo risolutorio non può dirsi operante.
Si rilevi ancora che, in linea generale, la clausola disciplinata dall'art. 1456 c.c. prevede un'ipotesi di risoluzione di diritto e dispone che il contratto si risolva automaticamente allorché una determinata obbligazione non sia adempiuta. La parte non inadempiente gode, pertanto, di un diritto potestativo nei confronti dell'altro contraente per esercitare il quale occorre, come detto, effettuare una specifica comunicazione all'altra parte, la quale produce i medesimi effetti della domanda giudiziale di risoluzione.
Ebbene, in presenza di una clausola risolutiva espressa sarebbe preclusa al Giudice qualunque indagine sulla gravità dell'inadempimento, dovendo questi limitarsi a constatare la mancata attuazione del programma contrattuale, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto. Ciò in quanto, per il tramite della clausola risolutiva espressa, le parti avrebbero già preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, attribuendo allo stesso una gravità tale da farvi conseguire il potere unilaterale di risolvere il contratto, con conseguente esclusione di ogni tipo di indagine da parte del Giudice circa l'incidenza dell'inadempimento sul programma negoziale divisato dai contraenti.
Senonché l'esclusione aprioristica ed acritica di ogni controllo sull'esercizio del potere risolutivo attribuito in forza di una clausola risolutiva espressa, potrebbe comportare un uso distorto della stessa, lasciando al creditore la possibilità di utilizzare pretestuosamente il rimedio risolutivo.
pagina 5 di 7 In presenza di una clausola risolutiva espressa, si deve, dunque, considerare la possibilità di effettuare un controllo giudiziale sull'inadempimento, valutando, da un lato, le caratteristiche del giudizio di gravità dell'inadempimento e, dall'altro, la struttura ed il contenuto della clausola risolutiva espressa, così da individuare limiti e modalità di detto controllo, garantendo, tuttavia, il rispetto dell'autonomia privata di cui la clausola risolutiva è espressione. Nel giudizio di gravità dell'inadempimento va valutata, dunque,
l'incidenza dell'inadempimento in concreto verificatosi sull'economia complessiva dell'atto e l'importanza della prestazione per la parte non inadempiente (c.d. interesse della parte adempiente), in modo da escludere rilevanza dell'inadempimento di modesto rilievo nell'economia del contratto. Tale giudizio non può, in termini assoluti, essere precluso per avere le parti previsto una clausola risolutiva, dovendosi valorizzare il contenuto della clausola che si compone di una parte essenziale, costituita dall'individuazione dell'inadempimento rilevante, e di una parte eventuale, vale a dire la misura di detto inadempimento, che in quanto eventuale potrebbe mancare, con la conseguenza che le parti non avrebbero, per il tramite della clausola risolutiva espressa, esaurito il giudizio di gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c.
In tale valutazione deve riconoscersi un ruolo determinante alla clausola generale di buona fede, dovendosi intendere questa quale obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra, nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio a suo carico.
La considerazione unitaria dei due richiamati profili, vale a dire la struttura del giudizio di gravità dell'inadempimento ed il contenuto della clausola risolutiva espressa, conduce a non escludere in termini assoluti la valutazione del giudice ex art. 1455 c.c., dovendosi ritenere che, qualora tramite la clausola risolutiva le parti abbiano coperto l'intero giudizio di gravità dell'inadempimento, al giudice sarebbe preclusa, fatto salvo il giudizio sulla validità della clausola e quello sull'imputabilità dell'inadempimento, ogni valutazione ulteriore che lo sostituisca alle parti;
mentre nel caso in cui le parti si siano limitate ad individuare un dato inadempimento, senza delineare anche la misura di questo, il giudice ben potrebbe compiere detta valutazione, avendo le parti limitato la loro scelta ad una parte soltanto del giudizio di gravità dell'inadempimento.
Si aggiunga che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23287 del 28 agosto 2024, ha ribadito che il ricorso alla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è legittimo solo in caso di un inadempimento effettivo. Al fine di impedire l'abuso del diritto di risoluzione in pagina 6 di 7 presenza di inadempimenti non gravi o giustificati, un comportamento conforme ai criteri di buona fede non costituisce, pertanto, violazione contrattuale, anche se tecnicamente rientra nella clausola.
Passando al caso di specie, si rileva che il piccolo ritardo nei pagamenti indicati nell'atto di transazione, solo pochissimi giorni rispetto alla scadenza stabilita, non può costituire violazione del principio di buona fede, considerando che la debitrice è un ente pubblico, per di più in fase di dissesto allorquando veniva sottoscritta la transazione per cui è causa, ragion per cui l'irrisorio ritardo nella predisposizione dei pagamenti è da ricondursi alla sequenza degli atti necessari per predisporre il pagamento, in particolare la delibera esecutiva ed il mandato di pagamento.
In ragione di tanto appare davvero poco rilevante l'adempimento tardivo del e Pt_1 ciò anche in considerazione del comportamento tollerante tenuto dall'opposta che, dopo avere ricevuto il pagamento, ha provveduto, solo a distanza di ben due anni, a notificare l'atto di precetto per cui è causa, senza, tra l'altro, una preliminare comunicazione dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in tal modo confermando che l'inadempimento di cui trattasi non fosse assolutamente grave e non avesse in alcun modo pregiudicato le ragioni della creditrice.
In considerazione dei rapporti intercorsi tra le parti appaiono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
20.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1421/2022 del ruolo generale, promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso Parte_1 dall'avv. G. Nazzaro
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. G. Severino CP_1
OPPOSTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'opponente: “in via assolutamente preliminare e pregnante dichiarare l'inammissibilità/illegittimità dell'attivazione della esecuzione nei confronti della parte opponente;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della preliminare contestazione, riconteggiare l'importo dovuto, abbattendo gli interessi applicati – interessi commerciali -, negli interessi moratori ex art.
1224 c. c.; 3) in ogni caso condannare la società “ ”, in Controparte_2
persona del Legale rapp.te p. t., al pagamento delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.”.
Per l'opposta “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, - rigettare integralmente la domanda formulata da parte opponente perché infondata in fatto ed in diritto;
; - condannare il ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione per averne fatto anticipo.”.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 20.12.2021, con il quale l'opposta aveva intimato all'ente locale il pagamento della somma di €
100.001,38, oltre interessi ed accessori di legge, agendo sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 1529/2018, reso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 28.07.2018, e del successivo atto di transazione, intercorso tra le parti in data 06.12.2019, ritenuto non adempiuto.
A sostegno della domanda evidenziava che successivamente all'emissione, da parte del
Tribunale di Nocera Inferiore, del decreto ingiuntivo n. 1529/2018 le parti avevano stipulato una transazione, la quale doveva considerarsi novativa, in quanto finalizzata a sostituire l'obbligazione originaria nascente dal decreto ingiuntivo con una nuova obbligazione. Precisava, inoltre, che detta transazione, sebbene in ritardo di qualche giorno rispetto ai termini ivi fissati, veniva onerata dal debitore, il quale provvedeva a versare l'importo dovuto. Reputava che, sebbene l'accordo siglato prevedesse una clausola risolutiva espressa, l'obbligazione ivi contenuta non poteva considerarsi non adempiuta, poiché, per verificarsi la risoluzione ex art. 1456 c.c., occorreva che la parte interessata dichiarasse all'altra di volersi avvalere della clausola risolutiva, laddove,
pagina 2 di 7 invece, nel caso di specie mancava detta comunicazione ad opera della società
[...]
Precisava, ancora, che la clausola convenuta dalle parti non poteva essere CP_1
considerata rilevante ai fini della risoluzione della transazione per violazione del cd. termine essenziale di cui all'art 1457 c. c., giacché il termine ivi previsto poteva considerarsi essenziale solo qualora la prestazione eseguita oltre il citato termine avesse perso qualsiasi utilità per la controparte, mentre nel caso di specie la società
[...]
aveva accettato e trattenuto le somme versate dalla debitrice, manifestando, CP_1 in tal modo, di giovarsi dell'adempimento, seppur lievemente tardivo. Lamentava, infine, un errato calcolo del conteggio degli interessi richiesti e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione
Si costituiva l'opposta, rilevando che la transazione stipulata era una transazione pura e semplice, non avendo le parti mai avuto intenzione di attribuire all'accordo transattivo una natura. Precisava, poi, che detto accordo non era stato rispettato, in quanto il pagamento della seconda rata era avvenuto in ritardo rispetto alla data pattuita tra le parti, la qualcosa aveva comportato la risoluzione di diritto della transazione, per come espressamente pattuito nell'accordo. Riteneva infondata, poi, la prospettazione del comune circa l'irrilevanza della clausola risolutiva prevista all'art. 6 della transazione, non individuando lo stesso un termine essenziale. Riteneva, infine, corretto il calcolo degli interessi, in quanto calcolati a decorrere dal 01.06.2020, giorno a partire dal quale si era concretizzato l'inadempimento e la mora del debitore
Preliminarmente si rileva che la transazione intervenuta tra le parti non può considerarsi novativa. Deve ritenersi che l'efficacia novativa della transazione discende dalla situazione di oggettiva incompatibilità che si viene a creare tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione. Se le parti hanno inteso dare vita a un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, tale volontà necessita, dunque, di una manifestazione espressa, ovvero può desumersi anche da fatti concludenti. Pertanto, per determinare il carattere novativo o conservativo della transazione, occorre accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, diretto a costituire, in sostituzione di quello precedente, nuove autonome situazioni. Ne consegue che, mentre nella transazione conservativa il venir meno dell'accordo determina la reviviscenza del rapporto originario, con il conseguente ripristino delle posizioni precedentemente vantate dalle parti, nella transazione novativa ciò non può accadere, dal momento che la situazione sulla quale è
pagina 3 di 7 venuto ad innestarsi l'accordo è stata ormai rimossa e non può più rivivere, salvo che le parti non ne abbiano previsto la mera quiescenza, anziché il definitivo accantonamento.
Passando ad analizzare il caso in esame, deve ritenersi che l'accordo transattivo redatto in data 06.12.2019 abbia natura semplice e non novativa, in quanto non si coglie una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e il rapporto costituito dalla transazione. Al contrario, si evince, invece, che le parti non avevano intenzione di dare vita ad un nuovo rapporto in sostituzione di quello precedente, atteso che, prevedendo esclusivamente una riduzione della somma dovuta dal debitore, provvedevano a modificare i termini ma non la sostanza del rapporto obbligatorio. Tanto
è desumibile, oltre che dal dato letterale - in nessuna parte dell'accordo si riferisce, infatti, che la transazione abbia carattere novativo - dal comportamento assunto dalle parti, le quali raggiungevano un accordo in merito all'ammontare del corrispettivo dovuto, lasciando intatto, come detto, l'oggetto del rapporto.
Si rileva, inoltre, che il termine indicato nella transazione per procedere al pagamento delle somme dovute non possa essere considerato essenziale: il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, a prescindere, dunque, dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo. Ebbene, avuto riguardo alle espressioni usate dai contraenti, alla natura ed all'oggetto del contratto ed, altresì, ex art. 1362, cod. civ., al comportamento tenuto delle parti, valutato complessivamente, specialmente successivamente all'inadempimento, il termine fissato per il pagamento delle poste dovute non può essere considerato essenziale. Dirimente, al proposito, è il comportamento tenuto dall'opposta che provvedeva ad incassare, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al termine pattuito, la seconda tranches delle somme dovute, provvedendo, solo a distanza di diversi mesi, a notificare l'intimazione di pagamento fondata sul monitorio richiamato in transazione. Non vi è dubbio, pertanto, che l'opposta abbia manifestato, inequivocabilmente, che l'utilità economica dell'accordo transattivo, non era andata perduta con il decorso del termine stesso. Né, come sostenuto, l'utilizzo dell'espressione
“entro e non oltre”, riferita al tempo di esecuzione del pagamento, ovvero la circostanza che esso risultasse fissato nell'interesse dell'altro contraente, è sufficiente, da sola, per considerare il termine indicato come essenziale. È necessario, infatti, che l'essenzialità
pagina 4 di 7 emerga dall'oggetto del negozio, e da specifiche indicazioni delle parti, le quali, decorso il lasso di tempo indicato, considerano perduta l'utilità economico-giuridica dell'accordo, cosicché la prestazione eseguita dopo la scadenza del termine non sarebbe semplicemente da considerare eseguita tardivamente, bensì intrinsecamente diversa da quella pattuita (Cassazione Civile, sez. II - 26/03/2018, n. 7450; Cassazione Civile, sez.
II - 16/03/2018).
Inoltre deve ritenersi che nel caso in esame non operi la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 dell'atto transattivo. Ed infatti, l'art. 1456 c.c. prevede che i contraenti possano convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, tuttavia, la risoluzione si verifica di diritto solo quando la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Ebbene, non avendo, nel caso di specie, l'opposta mai comunicato all'altra parte di volersi avvalere della detta clausola, il meccanismo risolutorio non può dirsi operante.
Si rilevi ancora che, in linea generale, la clausola disciplinata dall'art. 1456 c.c. prevede un'ipotesi di risoluzione di diritto e dispone che il contratto si risolva automaticamente allorché una determinata obbligazione non sia adempiuta. La parte non inadempiente gode, pertanto, di un diritto potestativo nei confronti dell'altro contraente per esercitare il quale occorre, come detto, effettuare una specifica comunicazione all'altra parte, la quale produce i medesimi effetti della domanda giudiziale di risoluzione.
Ebbene, in presenza di una clausola risolutiva espressa sarebbe preclusa al Giudice qualunque indagine sulla gravità dell'inadempimento, dovendo questi limitarsi a constatare la mancata attuazione del programma contrattuale, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto. Ciò in quanto, per il tramite della clausola risolutiva espressa, le parti avrebbero già preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, attribuendo allo stesso una gravità tale da farvi conseguire il potere unilaterale di risolvere il contratto, con conseguente esclusione di ogni tipo di indagine da parte del Giudice circa l'incidenza dell'inadempimento sul programma negoziale divisato dai contraenti.
Senonché l'esclusione aprioristica ed acritica di ogni controllo sull'esercizio del potere risolutivo attribuito in forza di una clausola risolutiva espressa, potrebbe comportare un uso distorto della stessa, lasciando al creditore la possibilità di utilizzare pretestuosamente il rimedio risolutivo.
pagina 5 di 7 In presenza di una clausola risolutiva espressa, si deve, dunque, considerare la possibilità di effettuare un controllo giudiziale sull'inadempimento, valutando, da un lato, le caratteristiche del giudizio di gravità dell'inadempimento e, dall'altro, la struttura ed il contenuto della clausola risolutiva espressa, così da individuare limiti e modalità di detto controllo, garantendo, tuttavia, il rispetto dell'autonomia privata di cui la clausola risolutiva è espressione. Nel giudizio di gravità dell'inadempimento va valutata, dunque,
l'incidenza dell'inadempimento in concreto verificatosi sull'economia complessiva dell'atto e l'importanza della prestazione per la parte non inadempiente (c.d. interesse della parte adempiente), in modo da escludere rilevanza dell'inadempimento di modesto rilievo nell'economia del contratto. Tale giudizio non può, in termini assoluti, essere precluso per avere le parti previsto una clausola risolutiva, dovendosi valorizzare il contenuto della clausola che si compone di una parte essenziale, costituita dall'individuazione dell'inadempimento rilevante, e di una parte eventuale, vale a dire la misura di detto inadempimento, che in quanto eventuale potrebbe mancare, con la conseguenza che le parti non avrebbero, per il tramite della clausola risolutiva espressa, esaurito il giudizio di gravità dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c.
In tale valutazione deve riconoscersi un ruolo determinante alla clausola generale di buona fede, dovendosi intendere questa quale obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra, nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio a suo carico.
La considerazione unitaria dei due richiamati profili, vale a dire la struttura del giudizio di gravità dell'inadempimento ed il contenuto della clausola risolutiva espressa, conduce a non escludere in termini assoluti la valutazione del giudice ex art. 1455 c.c., dovendosi ritenere che, qualora tramite la clausola risolutiva le parti abbiano coperto l'intero giudizio di gravità dell'inadempimento, al giudice sarebbe preclusa, fatto salvo il giudizio sulla validità della clausola e quello sull'imputabilità dell'inadempimento, ogni valutazione ulteriore che lo sostituisca alle parti;
mentre nel caso in cui le parti si siano limitate ad individuare un dato inadempimento, senza delineare anche la misura di questo, il giudice ben potrebbe compiere detta valutazione, avendo le parti limitato la loro scelta ad una parte soltanto del giudizio di gravità dell'inadempimento.
Si aggiunga che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23287 del 28 agosto 2024, ha ribadito che il ricorso alla clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) è legittimo solo in caso di un inadempimento effettivo. Al fine di impedire l'abuso del diritto di risoluzione in pagina 6 di 7 presenza di inadempimenti non gravi o giustificati, un comportamento conforme ai criteri di buona fede non costituisce, pertanto, violazione contrattuale, anche se tecnicamente rientra nella clausola.
Passando al caso di specie, si rileva che il piccolo ritardo nei pagamenti indicati nell'atto di transazione, solo pochissimi giorni rispetto alla scadenza stabilita, non può costituire violazione del principio di buona fede, considerando che la debitrice è un ente pubblico, per di più in fase di dissesto allorquando veniva sottoscritta la transazione per cui è causa, ragion per cui l'irrisorio ritardo nella predisposizione dei pagamenti è da ricondursi alla sequenza degli atti necessari per predisporre il pagamento, in particolare la delibera esecutiva ed il mandato di pagamento.
In ragione di tanto appare davvero poco rilevante l'adempimento tardivo del e Pt_1 ciò anche in considerazione del comportamento tollerante tenuto dall'opposta che, dopo avere ricevuto il pagamento, ha provveduto, solo a distanza di ben due anni, a notificare l'atto di precetto per cui è causa, senza, tra l'altro, una preliminare comunicazione dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, in tal modo confermando che l'inadempimento di cui trattasi non fosse assolutamente grave e non avesse in alcun modo pregiudicato le ragioni della creditrice.
In considerazione dei rapporti intercorsi tra le parti appaiono sussistere i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
20.03.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
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