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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 29.04.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 29.04.2025;
T R A
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Parte_1
Sottomonte n. 1, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Fusi del Foro di Lucca, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in forza di procura in calce al ricorso in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di domiciliataria presso il Complesso CP_1
Monumentale di San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., CP_1
APPELLATO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
(violazione del codice della strada).
CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 09.04.2025, insisteva per l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello del
Tribunale di Avezzano, con termine per la riassunzione della causa alla ricorrente davanti a quest'ultimo, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 07.12.2024 proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 17/2024 del 23.01.2024, depositata in data 25.11.2024, non notificata, per sentir accolte le seguenti conclusioni: “a) “Riformare la sentenza n.17/2024 del Giudice di
Pace di Avezzano depositata il 23.11.2024, per i motivi di cui in atto, e per
l'effetto voglia dichiarare la nullità o disporre l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 55771 del 13.10.2022; b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri accessori e rimborso forfettario spese generali ai sensi di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Con decreto del 19.12.2024 veniva fissata la prima udienza del 04.03.2025, mentre in data 22.02.2025 si costitutiva in giudizio l'appellato
[...]
, concludendo nei seguenti termini: Controparte_1
“Tanto esposto, per il Controparte_2
, così come generalizzato, rappresentato, difeso e
[...] domiciliato in atti, si conclude affinché l'intestato Tribunale dell'Aquila adito, pronunciandosi sul gravame ex adverso proposto, lo rigetti integralmente, poiché infondato nel merito in fatto e in diritto, così confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado”.
pagina 2 di 5 All'udienza indicata veniva rilevata l'incompetenza del Tribunale adito in sede di appello, essendo competente in materia di opposizione alle sanzioni amministrative il giudice del luogo in cui è commessa la violazione e fissata l'udienza per la discussione orale alla data del 29.04.2025.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la sola parte appellante precisava le sue conclusioni come da nota di trattazione scritta sopra richiamata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il Tribunale rileva preliminarmente che, in punto di competenza territoriale, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa non trova applicazione l'art. 25 c.p.c., essendo competente, giusto il disposto di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, il giudice del luogo della commessa violazione, non derogando a questo criterio di competenza il foro erariale previsto dal citato art. 25 (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 06.03.2018, n. 5249; Cass. civ., Sez. VI,
23.02.2018, n. 4426). L'inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla deroga operata in forza di specifiche disposizioni di legge, laddove, come nello speciale procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, è manifesto l'intento del legislatore di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e perciò destinati a prevalere su tale regola (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
02.07.2008, n. 18036).
Dunque, anche per il giudizio in grado di appello trovano applicazione le regole generali sulla competenza per territorio e pertanto nella materia in questione l'appello avverso le sentenze del giudice di pace deve proporsi, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., innanzi al Tribunale nel cui distretto è ricompreso l'ufficio del giudice di pace che ha emesso la sentenza appellata e non innanzi al Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
2. Nel caso di specie, la aveva proposto ricorso avverso Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 55771 del 13.10.2022, relativa al verbale di contestazione di sanzione amministrativa n. 4 del 22.01.2022 della GDF –
Compagnia di Avezzano. In particolare, il verbale era stato elevato perché il
22.01.2022 alle ore 19:00, presso il caffè Mazzini, in Via degli Eroi n. 2,
pagina 3 di 5 l'odierna appellante, in qualità di dipendente, si trovava dietro al bancone senza
Green Pass (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ricorrente in primo grado).
Con sentenza n. 17/2024 del Giudice di Pace di Avezzano del 23.01.2024, depositata in data 25.11.2024, l'opposizione veniva rigettata.
Ne consegue che la competenza funzionale a decidere l'appello deve essere incardinata presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuta la violazione, ovvero
Avezzano. Per costante giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide integralmente, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione rileva il luogo di accertamento dell'illecito, essendo irrilevante il luogo di verbalizzazione dell'accertamento, ovvero il luogo di emissione del provvedimento sanzionatorio opposto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.02.2010, n. 3923; Cass. civ.,
Sez. II, 24.06. 2009, n. 14818).
Da ultimo, giova ricordare che l'individuazione del giudice di appello, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., attiene ad una competenza territoriale sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo, né è al riguardo applicabile la norma di cui all'art. 38 c.p.c., che si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado, dipendendo tale competenza indefettibilmente dal luogo in cui ha sede il giudice a quo. Ne consegue il carattere funzionale della competenza, che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso per il solo fatto che la relativa questione non sia stata posta in limine litis (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22.11.2010, n.
23594).
Per l'effetto, deve ritenersi territorialmente competente, quale giudice del gravame, il Tribunale di Avezzano, con la conseguente necessità di declaratoria di incompetenza funzionale territoriale del Tribunale di L'Aquila adito.
3. Quanto alle spese del presente procedimento, la decisione in rito ed il mancato rilievo della parte appellata consentono di compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo funzionalmente competente per l'appello il Tribunale di Avezzano;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 29.04.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3333 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 29.04.2025;
T R A
, elettivamente domiciliata in Capannori (LU), via di Parte_1
Sottomonte n. 1, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Fusi del Foro di Lucca, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, in forza di procura in calce al ricorso in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1 in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di domiciliataria presso il Complesso CP_1
Monumentale di San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., CP_1
APPELLATO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981
(violazione del codice della strada).
CONCLUSIONI
La parte appellante, con la nota di trattazione scritta del 09.04.2025, insisteva per l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello del
Tribunale di Avezzano, con termine per la riassunzione della causa alla ricorrente davanti a quest'ultimo, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 07.12.2024 proponeva Parte_1
impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 17/2024 del 23.01.2024, depositata in data 25.11.2024, non notificata, per sentir accolte le seguenti conclusioni: “a) “Riformare la sentenza n.17/2024 del Giudice di
Pace di Avezzano depositata il 23.11.2024, per i motivi di cui in atto, e per
l'effetto voglia dichiarare la nullità o disporre l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza ingiunzione n. 55771 del 13.10.2022; b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri accessori e rimborso forfettario spese generali ai sensi di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario”.
Con decreto del 19.12.2024 veniva fissata la prima udienza del 04.03.2025, mentre in data 22.02.2025 si costitutiva in giudizio l'appellato
[...]
, concludendo nei seguenti termini: Controparte_1
“Tanto esposto, per il Controparte_2
, così come generalizzato, rappresentato, difeso e
[...] domiciliato in atti, si conclude affinché l'intestato Tribunale dell'Aquila adito, pronunciandosi sul gravame ex adverso proposto, lo rigetti integralmente, poiché infondato nel merito in fatto e in diritto, così confermando l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado”.
pagina 2 di 5 All'udienza indicata veniva rilevata l'incompetenza del Tribunale adito in sede di appello, essendo competente in materia di opposizione alle sanzioni amministrative il giudice del luogo in cui è commessa la violazione e fissata l'udienza per la discussione orale alla data del 29.04.2025.
All'udienza in parola, che si teneva con la modalità della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la sola parte appellante precisava le sue conclusioni come da nota di trattazione scritta sopra richiamata e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il Tribunale rileva preliminarmente che, in punto di competenza territoriale, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa non trova applicazione l'art. 25 c.p.c., essendo competente, giusto il disposto di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, il giudice del luogo della commessa violazione, non derogando a questo criterio di competenza il foro erariale previsto dal citato art. 25 (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 06.03.2018, n. 5249; Cass. civ., Sez. VI,
23.02.2018, n. 4426). L'inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla deroga operata in forza di specifiche disposizioni di legge, laddove, come nello speciale procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, è manifesto l'intento del legislatore di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e perciò destinati a prevalere su tale regola (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
02.07.2008, n. 18036).
Dunque, anche per il giudizio in grado di appello trovano applicazione le regole generali sulla competenza per territorio e pertanto nella materia in questione l'appello avverso le sentenze del giudice di pace deve proporsi, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., innanzi al Tribunale nel cui distretto è ricompreso l'ufficio del giudice di pace che ha emesso la sentenza appellata e non innanzi al Tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
2. Nel caso di specie, la aveva proposto ricorso avverso Pt_1
l'ordinanza ingiunzione n. 55771 del 13.10.2022, relativa al verbale di contestazione di sanzione amministrativa n. 4 del 22.01.2022 della GDF –
Compagnia di Avezzano. In particolare, il verbale era stato elevato perché il
22.01.2022 alle ore 19:00, presso il caffè Mazzini, in Via degli Eroi n. 2,
pagina 3 di 5 l'odierna appellante, in qualità di dipendente, si trovava dietro al bancone senza
Green Pass (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ricorrente in primo grado).
Con sentenza n. 17/2024 del Giudice di Pace di Avezzano del 23.01.2024, depositata in data 25.11.2024, l'opposizione veniva rigettata.
Ne consegue che la competenza funzionale a decidere l'appello deve essere incardinata presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuta la violazione, ovvero
Avezzano. Per costante giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale condivide integralmente, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione rileva il luogo di accertamento dell'illecito, essendo irrilevante il luogo di verbalizzazione dell'accertamento, ovvero il luogo di emissione del provvedimento sanzionatorio opposto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.02.2010, n. 3923; Cass. civ.,
Sez. II, 24.06. 2009, n. 14818).
Da ultimo, giova ricordare che l'individuazione del giudice di appello, ai sensi dell'art. 341 c.p.c., attiene ad una competenza territoriale sui generis, che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo, né è al riguardo applicabile la norma di cui all'art. 38 c.p.c., che si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado, dipendendo tale competenza indefettibilmente dal luogo in cui ha sede il giudice a quo. Ne consegue il carattere funzionale della competenza, che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso per il solo fatto che la relativa questione non sia stata posta in limine litis (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22.11.2010, n.
23594).
Per l'effetto, deve ritenersi territorialmente competente, quale giudice del gravame, il Tribunale di Avezzano, con la conseguente necessità di declaratoria di incompetenza funzionale territoriale del Tribunale di L'Aquila adito.
3. Quanto alle spese del presente procedimento, la decisione in rito ed il mancato rilievo della parte appellata consentono di compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 1) dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo funzionalmente competente per l'appello il Tribunale di Avezzano;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 29 aprile 2025
Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli
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