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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/06/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 1104/2023 R.G. promossa per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. da
, c.f. , con il proprio amministratore di soste- Parte_1 CodiceFiscale_1 gno avv. Castagneto Carla ed il ministero e l'assistenza dell'avv. Carmen Maraviglia del foro di Belluno, come da procura in atti ricorrente nei confronti di
, c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
, c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_3
, c.f.: CP_2 CodiceFiscale_4 resistenti contumaci ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate dal ricorrente all'udienza del 23.4.2025: “nel merito, in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Belluno con sentenza n. 146 del 2.7.2020 e dalla
Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 3.5.2021, sia revocato l'obbligo, posto a carico del sig. , di contribuire al mantenimento delle figlie, e Parte_1 Parte_2 CP_2
, in quanto orami maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
2. in via istruttoria, ove ritenuto necessario, il Tribunale, ex art. 95 CPC, ordini l'eventuale esibizione dei contratti di lavoro delle sig.re e attualmente in essere, Parte_2 CP_2 delle buste paga, degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
or-
1 dini, inoltre, l'esibizione del certificato di stato di famiglia aggiornato della sig.ra Parte_3
[.
”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, il sig. , cittadino italiano, pensionato Parte_1 di anni 56, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento per le due figlie maggiorenni ma economicamente non indipendenti, disposto al Tribunale di Belluno con sentenza n.
146/2020 e confermato dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 174/2021.
All'udienza del 24.4.2024, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contu- macia delle resistenti e la causa, su richiesta di parte ricorrente, è stata rinviata per la preci- sazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2025, visto l'imminente periodo di congedo ob- bligatorio del giudice relatore.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato – quali sopravvenuti giustificati motivi – che la figlia (classe 1997) si sarebbe, nel 2022, unita in matrimonio con il pa- Pt_2 dre del primo figlio, dal quale avrebbe anche avuto, nell'anno 2024, un secondo figlio e che CP_ l'altra figlia, , avrebbe interrotto gli studi universitari intrapresi.
Tali circostanze, tuttavia, non risultano documentate o provate nel presente giudizio.
Della posizione personale di entrambe le figlie, il ricorrente allega solo un certificato di resi- denza e una sintetica relazione investigativa privata da cui emerge che entrambe sono im- piegate con contratti di lavoro: di apprendistato in somministrazione, e, di lavoro a Pt_2 CP_ tempo determinato full time, .
Da tali documenti, tuttavia, emerge solo la prova dell'impiego lavorativo precario delle gio- vani, che era già stato preso in esame in appello senza tuttavia essere ritenuto idoneo ad escludere il mantenimento che è stato infatti confermato: in favore della prima figlia, per consentirle di conciliare il difficile ruolo della maternità in giovane età con l'impegno lavorati- vo e, in favore della seconda figlia, perché, pur avendo svolto qualche lavoro saltuario, risul- tava iscritta all'università.
In assenza, quindi, di prova sull'unione in matrimonio di con il proprio partner con il Pt_2 quale avrebbe anche assunto la decisione di ampliare il nucleo familiare e sull'abbandono de- CP_ gli studi da parte di , la domanda di revisione è infondata.
A tal proposito, si evidenzia che alla prima udienza del 24.4.2024, il procuratore del ricorren- te ha chiesto di precisare le conclusioni, sostanzialmente rinunciando alle domande istruttorie formulate nell'atto di ricorso, senza che residuasse in questo giudizio un potere integrativo
2 della prova in capo al giudice istruttore, essendogli impedito di acquisire i documenti richiesti dal ricorrente tardivamente solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, i poteri istruttori di cui all'art. 473-bis.2 c.p.c. sono previsti in favore del soggetto destinatario dei provvedimenti economici e titolare dei diritti indisponibili, quale è il diritto al mantenimento dei figli, e non possono essere utilizzati, come sarebbe stato nel caso di spe- cie, per fondare una domanda di revoca dell'assegno in danno del figlio (che per ora risulta ancora non economicamente indipendente), nemmeno nel caso – come quello in esame – in cui sia lo stesso ricorrente a versare in una situazione di fragilità.
In assenza di ulteriore prova, infine, non possono bastare a fondare la domanda di revoca né il mero dato anagrafico delle figlie del ricorrente, di anni ventotto e di anni venticinque Pt_2 CP_
, trattandosi di età ancora esposta a difficoltà al raggiungimento dell'autonomia finanzia- ria delle giovani donne, né la situazione patrimoniale del sig. il quale presenta co- Pt_2 munque un patrimonio liquido di oltre sessantuno mila euro, percepisce pensioni e altre pre- stazioni economiche per un complessivo di più di trentamila euro all'anno, versa quale con- tributo per vitto e alloggio la somma di complessivi € 800,00 mensili (rendiconto doc. 19), ri- sultando, in conclusioni, ancora perfettamente capiente per l'assegno di complessivi € 900,00 mensili, disposto in appello per entrambe le figlie (€ 450,00 ciascuna).
Le spese seguono la soccombenza, ma nulla deve essere statuito in ragione della mancata costituzione delle resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso a Belluno nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
3
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, riunito nel Collegio composto dai seguenti magistrati dr. Umberto GIACOMELLI Presidente dr. Beniamino MARGIOTTA Giudice dr. Gersa GERBI Giudice rel. nella causa civile iscritta al n. 1104/2023 R.G. promossa per la revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c. da
, c.f. , con il proprio amministratore di soste- Parte_1 CodiceFiscale_1 gno avv. Castagneto Carla ed il ministero e l'assistenza dell'avv. Carmen Maraviglia del foro di Belluno, come da procura in atti ricorrente nei confronti di
, c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
, c.f.: Parte_2 CodiceFiscale_3
, c.f.: CP_2 CodiceFiscale_4 resistenti contumaci ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni formulate dal ricorrente all'udienza del 23.4.2025: “nel merito, in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Belluno con sentenza n. 146 del 2.7.2020 e dalla
Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 3.5.2021, sia revocato l'obbligo, posto a carico del sig. , di contribuire al mantenimento delle figlie, e Parte_1 Parte_2 CP_2
, in quanto orami maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
[...]
2. in via istruttoria, ove ritenuto necessario, il Tribunale, ex art. 95 CPC, ordini l'eventuale esibizione dei contratti di lavoro delle sig.re e attualmente in essere, Parte_2 CP_2 delle buste paga, degli estratti conto e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
or-
1 dini, inoltre, l'esibizione del certificato di stato di famiglia aggiornato della sig.ra Parte_3
[.
”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, il sig. , cittadino italiano, pensionato Parte_1 di anni 56, ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento per le due figlie maggiorenni ma economicamente non indipendenti, disposto al Tribunale di Belluno con sentenza n.
146/2020 e confermato dalla Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 174/2021.
All'udienza del 24.4.2024, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contu- macia delle resistenti e la causa, su richiesta di parte ricorrente, è stata rinviata per la preci- sazione delle conclusioni all'udienza del 23.4.2025, visto l'imminente periodo di congedo ob- bligatorio del giudice relatore.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato – quali sopravvenuti giustificati motivi – che la figlia (classe 1997) si sarebbe, nel 2022, unita in matrimonio con il pa- Pt_2 dre del primo figlio, dal quale avrebbe anche avuto, nell'anno 2024, un secondo figlio e che CP_ l'altra figlia, , avrebbe interrotto gli studi universitari intrapresi.
Tali circostanze, tuttavia, non risultano documentate o provate nel presente giudizio.
Della posizione personale di entrambe le figlie, il ricorrente allega solo un certificato di resi- denza e una sintetica relazione investigativa privata da cui emerge che entrambe sono im- piegate con contratti di lavoro: di apprendistato in somministrazione, e, di lavoro a Pt_2 CP_ tempo determinato full time, .
Da tali documenti, tuttavia, emerge solo la prova dell'impiego lavorativo precario delle gio- vani, che era già stato preso in esame in appello senza tuttavia essere ritenuto idoneo ad escludere il mantenimento che è stato infatti confermato: in favore della prima figlia, per consentirle di conciliare il difficile ruolo della maternità in giovane età con l'impegno lavorati- vo e, in favore della seconda figlia, perché, pur avendo svolto qualche lavoro saltuario, risul- tava iscritta all'università.
In assenza, quindi, di prova sull'unione in matrimonio di con il proprio partner con il Pt_2 quale avrebbe anche assunto la decisione di ampliare il nucleo familiare e sull'abbandono de- CP_ gli studi da parte di , la domanda di revisione è infondata.
A tal proposito, si evidenzia che alla prima udienza del 24.4.2024, il procuratore del ricorren- te ha chiesto di precisare le conclusioni, sostanzialmente rinunciando alle domande istruttorie formulate nell'atto di ricorso, senza che residuasse in questo giudizio un potere integrativo
2 della prova in capo al giudice istruttore, essendogli impedito di acquisire i documenti richiesti dal ricorrente tardivamente solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, i poteri istruttori di cui all'art. 473-bis.2 c.p.c. sono previsti in favore del soggetto destinatario dei provvedimenti economici e titolare dei diritti indisponibili, quale è il diritto al mantenimento dei figli, e non possono essere utilizzati, come sarebbe stato nel caso di spe- cie, per fondare una domanda di revoca dell'assegno in danno del figlio (che per ora risulta ancora non economicamente indipendente), nemmeno nel caso – come quello in esame – in cui sia lo stesso ricorrente a versare in una situazione di fragilità.
In assenza di ulteriore prova, infine, non possono bastare a fondare la domanda di revoca né il mero dato anagrafico delle figlie del ricorrente, di anni ventotto e di anni venticinque Pt_2 CP_
, trattandosi di età ancora esposta a difficoltà al raggiungimento dell'autonomia finanzia- ria delle giovani donne, né la situazione patrimoniale del sig. il quale presenta co- Pt_2 munque un patrimonio liquido di oltre sessantuno mila euro, percepisce pensioni e altre pre- stazioni economiche per un complessivo di più di trentamila euro all'anno, versa quale con- tributo per vitto e alloggio la somma di complessivi € 800,00 mensili (rendiconto doc. 19), ri- sultando, in conclusioni, ancora perfettamente capiente per l'assegno di complessivi € 900,00 mensili, disposto in appello per entrambe le figlie (€ 450,00 ciascuna).
Le spese seguono la soccombenza, ma nulla deve essere statuito in ragione della mancata costituzione delle resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso proposto dal sig. ; Parte_1
NULLA sulle spese.
Così deciso a Belluno nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice est. dott.ssa Gersa Gerbi
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