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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 14185 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato MARIA ELENA GUARINI
parte attrice
contro (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avvocati MICHELE ANGELO LUPOI e TIZIANA FALVO
parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione matrimonio civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data
11/01/2024
FA T T O E D I R
[...]
[...]
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_2
cessazione del matrimonio civile contratto con in BOLOGNA (BO) il CP_1
20/03/2015, unione dalla quale non nascevano figli.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di CP_1
declaratoria di cessazione del matrimonio civile, ma chiedendo in via riconvenzionale un assegno divorzile nella misura di cinquecento euro.
Successivamente veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo n. 1060/2023.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
All'udienza del 11.01.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 26.02.2025.
§ Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n.
1060/2023 pronunciata da questo Tribunale, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai sciolto, con conseguente Parte_3 CP_1
definitiva modifica del relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Resta da esaminare la domanda di assegno divorzile.
Sul punto è noto che le Le Sezioni Unite del 2018 hanno ridisegnato i perimetri dell'assegno divorzile offrendo una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di
“abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.”.
Alla compiuta ed analitica spiegazione della “soluzione interpretativa adottata” i giudici di legittimità hanno dedicato l'intero paragrafo 10 della sentenza qui in commento.
“L'art. 5 c. 6 – scrivono le Sezioni Unite – attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati [delle Sezioni Unite del 1990
e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma”, esegesi in quanto tali insoddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento.
“Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma – si legge nella sentenza in esame – conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. L'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
Questo accertamento, che “non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi”, diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all'assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare, rilievo che ha “l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato – con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia “rigoroso” (cfr. pag. 36 della sentenza in commento) – “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”, di tale specifica caratteristica della vita familiare occorre tenere conto “ nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive”.
pagina 5 di 8 In sostanza emerge come prerequisito per accertare l'an dell'assegno divorzile sia lo squilibrio economico tra i coniugi al momento dello scioglimento del vincolo coniugale per poi accertarne le cause.
Nel caso di specie, dalla documentazione non emerge una situazione di sostanziale squilibrio economico patrimoniale tra le parti.
La sig infatti, esercita, sia pure in via precaria, attività CP_1
professionale di docenza con un reddito da lavoro quasi del tutto equivalente a quello guadagnato dal ricorrente, il quale svolge attività di consulente editoriale per il “Mulino”. Gli immobili di cui è titolare sono tutti in comproprietà.
Peraltro, quand'anche fosse stato provato lo squilibrio economico, primo presupposto del diritto all'assegno divorzile, non risulta affatto integrato il profilo compensativo - perequativo dello stesso, che secondo la giurisprudenza di legittimità deve essere oggetto di un rigoroso accertamento.
Invero, la richiedente si è limitata genericamente ad affermare che durante il rapporto di coniugio, iniziato nel 2015 e terminato con sentenza di separazione nel 2022, si occupava in via esclusiva della cura della casa familiare, mediante attività quali “cucinare, fare la spesa, pulire e così via” ( II memoria ex art. 183, co. sesto c.p.c.).
Tutte mansioni, quest'ultime che rientrano nella ordinaria gestione del ménage familiare, e che non implicano una comprovata ed effettiva rinuncia ad occasioni lavorative per dedicarsi alla cura della famiglia e per consentire, indirettamente, l'incremento del patrimonio comune e/o dell'altro coniuge, su cui si fonda la funzione compensativa dell'assegno divorzile.
Pertanto non sono stati provati elementi che sostanziano il presupposto dell'assegno divorzile al fine di dimostrare la sussistenza pagina 6 di 8 di uno squilibrio economico tra coniugi dipendente dall'impegno endofamiliare assunto dalla moglie.
Ne consegue il rigetto della domanda con spese a carico della parte resistente.
P .Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) Rigetta la richiesta di assegno divorzile
2) Condanna la sig a corrispondere al sig CP_1
le spese legali nella misura di euro 5000,00 oltre Parte_1
rimborso forfettario, IV e SS come.per legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della
Sezione Prima Civile in data 26.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
pagina 7 di 8 IL PRESIDENTE
dott Bruno Perla
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