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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1103/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to CAPECE MARCO, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 la società ricorrente in epigrafe indicata, appartenente al gruppo esponeva di aver usufruito, CP_2
assieme alle altre società del gruppo, degli Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali previste -entro il limite di plafond di € 800.000,00- dalla Commissione Europea per favorire le attività economiche a seguito delle restrizioni adottate per l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19.
Rappresentava che all'esito di una verifica interna da parte dell'amministrazione della società capogruppo veniva rilevato lo sforamento del predetto massimale di € 330.388,43 relativamente all'anno 2020, e la quota imputabile alla era pari ad € 22.570,04. Parte_1
Evidenziava di aver proceduto alla restituzione delle somme in favore dell' mediante il versamento dell'importo menzionato in data CP_1
17.01.2022, indicando nella causale un codice generico, RC01, non avendo l'Ente previsto apposita modalità di restituzione né individuato specifico codice per una eventuale restituzione;
che, in data 5.06.2023, aveva ricevuto un invito a regolarizzare la posizione debitoria mediante pagamento della somma di € 6.752,44 a titolo di sanzioni per ritardato versamento pena il rilascio di DURC irregolare, di talché la società si attivava per il versamento dell'importo richiesto a titolo di sanzione riservandosi di agire per la restituzione, mentre l' provvedeva, a seguito CP_1 di richiesta di annullamento in autotutela, all'annullamento dell'invito a regolarizzare invalidando le sanzioni comminate. Alla luce anche dell'interesse all'aggiornamento dei dati e delle informazioni sul Registro
Nazionale Aiuti di Stato, al fine di evitare il cumulo dei benefici ed il superamento dei limiti imposti dall'UE, la società ricorrente adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:”
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni comminate dall'ente resistente con l'invito a regolarizzare notificato alla Parte_1 in data 15.06.2022, e per l'effetto 2. annullare l'invito a regolarizzare
[...] emesso dall' in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della società
[...]
3. Condannare l' Parte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in
[...]
favore dell società in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., la somma di €. 6.752,44; 4. Ordinare all'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., di Controparte_3 provvedere all'aggiornamento dei dati dal Registro Nazionale Aiuti relativamente alla società 5. Condannare l' Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo la CP_1
cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso l'accoglimento della richiesta di rimborso di cui al ricorso -previo inoltro dell'Iban, non ancora comunicato dall'azienda ricorrente- e l'inoltro alla direzione centrale , Area Entrate, Team Normativa UE in materia CP_1 di aiuti di Stato e procedure di infrazione, dell'avvenuta restituzione delle eccedenze da parte della società, per l'aggiornamento del registro.
Stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.03.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr.
Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto rimborso delle somme pagate dalla società all'esito dell'invito a regolarizzare (poi annullato in autotutele) e la conseguente comunicazione dell'avvenuta restituzione delle eccedenze da parte della società, per l'aggiornamento del registro RNA, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ebbene, ad avviso dello scrivente, nella fattispecie che ci occupa sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione parziale delle spese processuali.
Ed invero, da un lato l' , nonostante la richiesta stragiudiziale inoltrata CP_1
dalla società opponente in data 01.08.2023 onde ottenere la restituzione di quanto dovuto, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'invito a regolarizzare il 27.10.2023, ma rimborsando quanto pagato dalla società solo a seguito del deposito e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Inoltre, l' invito dell' a comunicare gli estremi del codice IBAN risale CP_1
soltanto al 14.03.2025.
Parte attrice è stata dunque costretta ad adire le vie legali a causa del comportamento dell'Istituto che, non si è attivato in tempo utile per evitare alla controparte di far valere in giudizio i suoi diritti con il versamento dei conseguenti oneri processuali.
Dall'altra parte, tuttavia, non può non tenersi conto del comportamento processuale dell'Ente che si è costituita in giudizio senza resistere ma solo per documentare il pagamento di quanto dovuto alla società subito dopo aver chiesto e ricevuto le coordinate bancarie dalla medesima.
Pertanto, le spese sono parzialmente compensate tra le parti e liquidate come da dispositivo.
PQM
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento della metà delle spese processuali CP_1
liquidate per intero in euro 1.865,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione;
compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali
Salerno, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino