Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
2125/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2125/2024 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...], C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv. Rossella Pollio con studio il Meta (NA) alla Via Angelo Cosenza, 82, come da mandato in atti
E
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_2
), residente in [...], C.F._2 rapp.to e difeso dall'avv. Gianluigi De Martino con studio in Sorrento (NA) al Corso Italia n. 212, come da mandato in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti si sono riportati al ricorso introduttivo del giudizio chiedendone l'integrale accoglimento alle condizioni nello stesso indicate.
Il P.M. in data 31.03.2025 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Con ricorso depositato in data 25.10.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento (NA) il 23/10/88; che dall'unione coniugale sono nati due figli: Per_1 in data 13/09/89, e in data 11/03/93, entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente indipendenti ed autosufficienti, ancora conviventi con i genitori;
che svolge l'attività di cameriere presso un noto ristorante in Parte_2
Sorrento mentre è casalinga;
che i coniugi sono attualmente Parte_1 proprietari di un'unità immobiliare sita in Sant'Agnello (NA) alla via Nastro Verde n. 2, individuata al catasto al Foglio 13, p.lla 797 sub 17 composta da 7,5 vani (atto di compravendita notaio del 27/12/2001 rep. 5048 – racc. 1632) con Per_3 diritti pari a 300/900 su un'area esterna;
che con successivo atto di cessione e permuta, a ministero del notaio del 21/10/2023, rep. 8872 – racc. 5684, Per_4
i IGg. e acquisiscono l'intera proprietà della particella di Pt_1 Parte_2 terreno individuata al fl 13, p.lla 797 sub 15 di mq 228; che per quanto concerne la situazione reddituale, il IG. attualmente percepisce una pensione di Parte_2 invalidità con possibilità di permanenza in attività lavorativa, mentre la IG.ra
[...]
è casalinga;
che il reddito imponibile percepito dal IG. Pt_1 Parte_2 nell'anno 2021 è pari ad € 10.859,00, nell'anno 2022 è pari a € 26.334,00 e nell'anno 2023 è di € 27.985,00; che i coniugi sono contitolari del conto corrente presso lo sportello con saldo al 30.06.2024 pari ad € 11.826,70, CP_1 derivante da entrate uniche ed esclusive del OR . Inoltre, essi Parte_2 hanno dichiarato di possedere le seguenti autovetture: tipo Opel ADAM tg. ET427NM intestata alla IG.ra , che sarà alla stessa assegnata;
Vespa Pt_1
Piaggio PX150 tg. SA094485 Intestata al IG. che verrà a lui Parte_2 assegnata così come un'autovettura tipo BMW 318 tg. NAV76946, mentre il ciclomotore tipo Scarabeo 50 tg. 45BDZ di proprietà di , ma di Parte_2 fatto utilizzato dalla figlia verrà assegnato alla figlia;
che l'unione affettiva Per_2
è progressivamente venuta a mancare a causa di incompatibilità caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero concludeva in data 31.03.2025 esprimendo parere favorevole, pervenuto in pari data.
2. La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. Rileva il tribunale che in assenza di figli minori o non economicamente indipendenti, con i patti della separazione consensuale i ricorrenti hanno inteso regolare taluni rapporti economici tra essi esistenti, di cui pertanto il tribunale si limita a dare atto, sì che nulla osta alla omologazione dei loro accordi.
Si precisa altresì che in assenza di convivenza con figli minori o non economicamente indipendenti non sussistono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, sicchè con tale dizione utilizzata dalle parti deve intendersi che il resterà nel godimento della casa coniugale. Parte_2
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
A. Omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
14/02/68 e , nato a [...] il [...], ai seguenti Parte_2 patti e condizioni:
1. i coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente;
2. Il IG. corrisponderà alla moglie un assegno mensile di euro Parte_2
400,00 (quattrocento/00), a titolo di contributo per il suo mantenimento, rivalutato annualmente, come per legge da versare entro il giorno cinque (5) di ogni mese;
3. dà atto che la IG.ra si impegna ad alienare al figlio Parte_1 Per_1
(maggiorenne) la sua quota di proprietà dell'intero immobile, adibita a casa coniugale, ivi comprese le pertinenze di cui l'intero immobile è composto, di cui agli atti pubblici indicati in ricorso al punto 4, verso il corrispettivo di € 510.000,00. Il coniuge, continuerà a vivere vita natural Parte_2 durante nella predetta abitazione coniugale. Successivamente alla citata vendita della quota pari a 500/1000 della casa coniugale con annesse tutte le pertinenze, la IG.ra acquisterà un'abitazione con riserva di Parte_1 usufrutto in suo favore, mentre la nuda proprietà sarà intestata alla figlia,
. In detto immobile, già individuato e sito in Piano di Persona_5
Sorrento, censito al catasto di detto Comune al foglio 10, p.lle 1206, sub 2 e 1207 sub 1, trasferiranno la loro residenza la IG.ra , la figlia Parte_1
, nonché il figlio di questa ultima e, quindi, nipote dei Persona_5 ricorrenti. Con ulteriore atto di trasferimento il IG. Parte_2 trasferirà al figlio entro sei mesi dall'omologa del provvedimento di Per_1 separazione, per i diritti di ½, la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto sulla stessa quota. Le spese degli atti notarili a stipularsi saranno a carico di
Per cui, i ricorrenti in virtù del presente accordo Parte_2 provvederanno a risolvere tra di essi ogni questione economico-patrimoniale di modo da poter avere ciascuno una propria abitazione da condividere con i figli.
4. Successivamente all'acquisto della nuova abitazione e, comunque, non oltre novanta giorni, la IG.ra , unitamente alla figlia ed al figlio Pt_1 Per_2 minore di quest'ultima, trasferirà la sua residenza presso la nuova abitazione, mentre il coniuge resterà con il figlio, presso la Parte_2 Per_1 casa coniugale che sarà a lui assegnata.
5. La IG.ra preleverà dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali, Pt_1 quelli della figlia e del nipote nonchè diversi mobili e suppellettili vari appartenuti ai suoi genitori e qualora non riesca ad asportare quanto di sua pertinenza, nel termine indicato, potrà richiedere di accedere all'abitazione solo ed esclusivamente per completare detto adempimento;
6. l'autovettura tipo Opel ADAM tg. ET427NM intestata alla IG.ra Pt_1 resterà alla stessa assegnata;
il motociclo tipo Vespa Piaggio PX150 tg. SA094485, intestata al IG. resterà a lui assegnata così Parte_2 come l'autovettura tipo BMW 318 tg. NAV76946, mentre il ciclomotore tipo Scarabeo 50 tg. 45BDZ di proprietà di , ma di fatto utilizzato Parte_2 dalla figlia verrà assegnato alla figlia con obbligo nei confronti del Per_2 padre di provvedere al pagamento del bollo e dell'importo dei premi dovuti a titolo di copertura assicurativa di detto ciclomotore.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Piano di Sorrento (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n.61 parte II Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1988); C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di conIGlio del 07.04.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato