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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8898/2018 + 4358/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8898/2018 + 4358/2021 promossa da: con l'avv.to/gli avv.ti FASSIO MARIO WALTER GAVEZZOLI Parte_1
MARCO; FASSIO PAOLOEMANUELE;
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to/gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
OGNA MICHAELA
ATTORE/I contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv.to/gli avv.ti PELLEGRINO PIETRO
con l'avv.to/gli avv.ti ORLANDINI ALESSANDRO Controparte_3
CORBO DINO
CONVENUTO/I
con l'avv.to/gli avv.ti ORLANDINI ALESSANDRO Controparte_3
CORBO DINO
TERZO CHIAMATO
con l'avv.to/gli avv.ti LACOPO GIANPAOLO Controparte_4
Controparte_5
TERZO CHIAMATO
Conclusioni sulle conclusioni delle parti come da fogli di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 Con atto ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di vederla condannata, unitamente ai soci Controparte_2 Controparte_2
illimitatamente responsabili, al risarcimento della somma di euro 7.088,34 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo per la perdita dei beni, per i costi sostenuti per il transfert da Rimini alla propria residenza, per il noleggio di un'auto sostitutiva, per la procura a vendere in favore della Compagnia Assicurativa e per l'annotazione della perdita di possesso, a seguito del furto della propria autovettura di sua proprietà Mercedes ML 350 tg ES536PG dal parcheggio custodito dell'hotel Daniel's in
Misano Adriatico in cui egli aveva soggiornato con la sua famiglia. A tal fine, assumeva di essere stato indennizzato dalla propria Compagnia Assicurativa solo per la perdita del veicolo.
Con comparsa si costitutiva la convenuta e titolari Controparte_2 Controparte_2 dell'Hotel Daniel's, chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, attribuendo la responsabilità del furto al per non avere inserito il dispositivo di chiusura del Pt_1
veicolo e aver lasciato beni mobili incustoditi al suo interno, contestando il quantum della pretesa anche in considerazione del servizio taxi per il rientro fornito dall'hotel ed evitando di utilizzare un'auto a noleggio per circa due mesi e attribuendo la responsabilità del furto alla in quanto l'evento si sarebbe verificato all'interno del ON parcheggio gestito da quest'ultima, con cui la e Controparte_2 Controparte_2
aveva stipulato un contratto di locazione di posti auto e chiedeva di poterla chiamare in giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l' incompetenza per ON
territorio del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Rimini innanzi al quale era pendente il giudizio promosso da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e e della medesima, per il risarcimento del danno relativo
[...] Controparte_2 al valore dell'autovettura trafugata, indennizzato al dall'attrice, e l'improcedibilità Pt_1
della domanda per la mancata negoziazione assistita;
eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver assunto alcuna obbligazione nei confronti della convenuta in quanto il contratto vigente tra le Controparte_7
parti escludeva la responsabilità per il furto e, in via gradata, l'assenza di prova dell'evento descritto dal e comunque, ove verificatosi, l'imputabilità all'attore per motivazioni Pt_1 analoghe a quelle esposte dalla l'assenza di Controparte_7 danno;
l'assenza di un obbligo di custodia in capo alla chiamata in causa;
la non pagina 2 di 14 imputabilità a sé dell'evento; il proprio diritto ad essere manlevata (nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria) da che, a tal fine, Controparte_4 veniva chiamata in causa. Costituitasi in giudizio, la si Controparte_4
attestava sulle difese della propria assicurata ed eccepiva la ON mancanza di copertura rispetto al furto di beni mobili presenti nei veicoli.
Ammesse parzialmente le prove orali richieste dalle parti nella causa 8898/18, venivano escussi i testi anche mediante delega al Tribunale di Lecce e di Rimini.
Quanto al giudizio - Tribunale di Rimini - R.G. n. 4236/2021 – Controparte_1
conveniva in giudizio e e Controparte_2 Controparte_2 ON
, instando ex art. 1916 c.c. per la loro condanna al rimborso dell'importo di € 33.100
[...] corrisposto al sig. per il furto dell'auto come da atto transattivo depositato con cui Pt_1 quest'ultimo accettava la somma come risarcimento di tutti i danni subiti e rinunciava a qualsiasi azione anche nei confronti di eventuali altri coobbligati oltre che di € 488 per le spese di controllo chiavi.
Con Si costituivano e la Parte_2 ON
chiedendo di chiamare in causa e deducendo la
[...] Controparte_4
connessione con il procedimento RG 8898/2018 già pendente avanti il Tribunale di Brescia
e radicato da per i residui danni conseguenti al furto e chiedendone la Parte_1
riunione. Instaurato il contraddittorio, chiamata in causa il Controparte_4
Tribunale di Rimini, dopo aver concesso il termine per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza dell'11.04.21, declinava la propria competenza ex art. 40, comma
1, cpc, per connessione con il giudizio già pendente innanzi al Tribunale di Brescia. riassumeva il giudizio avanti l'intestato Tribunale e la causa RG 4358/21 Controparte_8
veniva riunita per connessione a quella già radicata dall'attore, RG 8898/18.
Integrato il contraddittorio, le parti si costituivano riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi;
la preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della ON
riassunzione in quanto notificata al precedente procuratore della società cancellato dall'albo professionale al momento della notifica.
All'esito dell'istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Riassegnata in data 23.10.2023 per sostituzione del giudice sul ruolo, la causa veniva ricalendarizzata e, all'udienza del 22.04.2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 3 di 14 §. Con riferimento alla domanda introdotta da nella causa 8898/2018, le Parte_1
prove acquisite hanno confermato il soggiorno del della propria famiglia e dei Pt_1
suoceri, presso l' in Misano Adriatico dal Parte_2
23.07.17 al 13.08.17 (doc 2), e il furto dell'autovettura parcheggiata all'interno del parcheggio custodito di proprietà della (doc.3), prontamente ON
denunciato; hanno altresì confermato che detto parcheggio era circondato da rete metallica alta circa due metri ed era dotato di una sbarra di accesso e l'uscita delle auto;
che l'attore veniva munito di tessera di riconoscimento per ingresso e uscita, documento che l'attore ha conservato ed esibito in udienza e non contestato;
che in data 12.08.17 a fine vacanza il recandosi al parcheggio non ritrovava l'auto; che prontamente e tempestivamente Pt_1
il sporgeva denuncia di furto presso i Carabinieri di Misano Adriatico e Pt_1 successivamente consegnava le chiavi dell'auto originali alla accertata la Controparte_9 paternità dell'auto, il riceveva dall'Assicurazione la somma di Euro 33.100,00 Pt_1 corrispondente alla quotazione quattroruote come da atto di transazione depositato.
La teste suocera di ha dichiarato di essere stata Testimone_1 Parte_1
presente a Misano nel periodo di vacanza della figlia e del genero per aiutarli nella gestione dei figli;
di aver parcheggiato la macchina a fianco di quella del e di Pt_1 averlo visto chiudere la propria vettura (“l'ho visto chiudere la vettura”); che l'autovettura veniva rubata dal parcheggio. Ha, inoltre, confermato che nella vettura c'erano i seggiolini e i passeggini per i nipoti e che la famiglia dovette organizzare il rientro a casa vi noleggiando una vettura non disponendo di altro mezzo idoneo.
La teste moglie di ha dichiarato di essere stata in vacanza Tes_2 Parte_1 con il marito e i figli per 3 settimane e che quella dal 6 al 12 era l'ultima settimana della vacanza;
che i suoi genitori erano stati con loro per tutta la vacanza;
che era presente nel momento in cui il marito ha parcheggiato l'auto nel parcheggio indicato dall'Hotel; che per entrare nel parcheggio, l' “aveva dato a mio marito un foglio plastificato da Pt_2 presentare al custode del parcheggio che era recintato e munito di barra all'ingresso”. Ha confermato che nell'auto erano conservati i passeggini dei tre figli ed il loro costo così come indicato in citazione;
così come i beni personali del marito (pc e del telefono cellulare) utilizzati solo per il lavoro e lasciati in macchina “visto che il parcheggio era custodito abbiamo pensato di portare in camera solo il necessario per la vacanza”; ha confermato che la famiglia aveva dovuto organizzare il rientro a Brescia a propria cura e spese e che l'albergo aveva messo a disposizione un spazio per dei passeggini singoli.
pagina 4 di 14 La teste figlia di ha dichiarato che il parcheggio Testimone_3 Controparte_2
custodito messo a disposizione dei clienti era quello gestito da ON
che era munito di sbarra e custode il quale doveva verificare per consentirne l'uscita, che le vetture avessero esposto un pass plastificato che veniva consegnato al momento dell'accesso; che tale pass era stato consegnato al sig al suo arrivo in Hotel. Pt_1
Ricordava inoltre di aver avvisato personalmente il Sig. di “non lasciare nulla in Pt_1 auto perché l' metteva a disposizione uno spazio custodito per riporre passeggini e Pt_2 quant'altro…”.
Detta testimonianza è successivamente stata contrastata da quella resa dalla teste Tes_1
sentita a prova contraria sui medesimi capitoli di prova , la quale ha riferito di
[...] non aver “mai avuto avvisi dal personale dell'albergo in ordine alle regole di cui al badge
e neppure raccomandazioni di non lasciare oggetti nell'auto custodita nel parcheggio dell'Hotel e della possibilità di riporre eventuali beni mobili in una zona dell'albergo destinata a ciò...”, mentre per il rientro a Brescia ricordava che: “E' vero che fu offerta per il rientro una vettura che mio genero rifiutò in quanto troppo piccola e inadeguata a portare i tre figli e i bagagli;
non ricordo se a offrire il servizio fu l' o la società che Pt_2 gestiva il parcheggio”; e dalla teste la quale sulla custodia in albergo dei beni Tes_2 lasciati in macchina ha dichiarato: “Non è vero, a me non è stato mai detto nulla dal personale dell' ” mentre per il rientro al domicilio e alla messa a disposizione di Pt_3 una autovettura: “E' vero ma ricordo che nella vettura tre seggiolini, non entravano e in più avevamo molti bagagli per cui rifiutammo l'offerta; non ricordo se a offrire il servizio fu l' o la società che gestiva il parcheggio”. Pt_2
Il teste , suocero del Sig. ha confermato che la vettura era Testimone_4 Parte_1
stata collocata nel parcheggio, che la stessa era stata chiusa a chiave, che è stata oggetto di furto, che all'interno vi erano i seggiolini e i passeggini, il cellulare ed il computer del genero. Riferiva: “ci avevano dato due pass uno era da tenere sulla macchina e l'altro de portare con sé e da mostrare al custode” che il pass era necessario per recarsi al parcheggio e ritirare la vettura. Sentito a prova contraria negava di aver ricevuto dallo staff dell' indicazioni di non lasciare oggetti nella vettura collocata nel parcheggio Pt_2
custodito.
Presso il Tribunale di Lecce è stato escusso il teste , responsabile del Tes_5
parcheggio in Misano all'epoca dei fatti, il quale ha confermato che il parcheggio era composto da due aree divise e di essere stato chiamato al momento del furto
pagina 5 di 14 dell'autovettura del che “il parcheggio era interamente recintato con rete Pt_1 metallica alta circa due metri e aveva un unico varco di ingresso e di uscita munito di sbarra di blocco. Per accedere nel parcheggio era richiesta l'esibizione di un pass che veniva rilasciato dall' . Il teste ha riconosciuto il documento ed ha riferito che sopra Pt_2 era indicato il regolamento, nonché di avere: “controllato personalmente, dopo la denuncia di furto del sig. la recinzione metallica del parcheggio a monte che Pt_1
risultava intonsa;
controllai anche l'area di parcheggio per verificare se fossero presenti segni di effrazione quali vetri per terra ma non rinvenii nulla”.
La teste , all'epoca dei fatti custode del parcheggio in Misano Adriatico la Testimone_6 quale ha confermato che “nel 2017 nel mese di agosto l'auto del sig. era Parte_1 parcheggiata nel parcheggio (lato monte)” e che “il parcheggio in Misano via Dante
Alighieri era interamente recintato con rete metallica alta circa 2 metri che aveva un unico varco di ingresso e di uscita con sbarra di blocco come da foto allegata n. 15 che mi viene esibita”. Ha descritto la prassi della consegna del badge “Nella mia qualità di custode consegnavo il badge per l'accesso al parcheggio agli alberghi convenzionati, i quali a loro volto lo rilasciavano ai clienti. Questi ultimi per entrare e per uscire dal parcheggio dovevano esibirlo al custode, quindi a me o all'altro custode, il quale azionava la sbarra di blocco elevandola”. “Confermo che il badge come quello che mi avete esibito allegato al documento 13 recava l'indicazione dell'albergo e del regolamento da osservare. Confermo che il regolamento riportato nel badge era anche trascritto su un cartellone grande e su fogli A4 esposti sulle vetrate. Il cartellone si trovava all'ingresso del parcheggio. Ribadisco che nel cartellone era riportata la stessa dizione del badge e in particolare che la non rispondeva dei furti e delle cose all'interno ON delle autovetture parcheggiate e lasciate aperte. L'esenzione della responsabilità era prevista anche in caso di furti su auto chiuse a chiave”.
§. È stato accertato, anche mediante le indagini svolte dalla Compagnia assicuratrice dell'attore che l'auto del era stata parcheggiata in un'area messa a Controparte_9 Pt_1 disposizione dall'hotel; che l'area era dotata di una sbarra all'ingresso con un custode che vigilava sull'entrata e sull'uscita delle macchine;
che la macchina era stata chiusa a chiave
“mediante dispositivo di chiusura centralizzata” - come da dichiarazione resa dal Pt_1
ad integrazione della denuncia (doc.17).
§. Ai sensi degli artt. 1783 e seguenti c.c., gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono
pagina 6 di 14 considerate cose portate in albergo: 1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. L'art. 1785 quinquies c.c. esclude l'applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno.
La norma è preordinata a ricondurre il parcheggio in albergo alle norme generali relative alla custodia di autoveicoli, con applicazione dell'ordinario regime del contratto di deposito, disciplinato dall'art. 1766 e ss. c.c..; il contratto si perfeziona con la consegna della cosa che non necessita di un previo scambio espresso dei consensi, potendo lo stesso ritenersi integrato dalla traditio o, anche, da una ficta traditio (Cass. 20642/2006; Cass.
7493/2007); allorquando una vettura venga parcheggiata in un'area appositamente predisposta dall'albergatore per la custodia di veicoli, come un garage o anche solo uno spazio all'aperto appositamente strutturato per tale custodia, con recinzioni e accessi limitati ai soli soggetti legittimati al ritiro dei veicoli ovvero forniti di servizio di guardiania o di impianti di videosorveglianza e non solo nell'ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia (Cass. n.
6048/2010), ma anche quando vi sia l'immissione del veicolo nell'area approntata anche senza la consegna delle chiavi, se il posteggiatore non è incaricato del posizionamento di esso, e ancorché chiuso con inserimento di sistemi di allarme e sicurezza (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11568 del 03/12/1990), poiché è sufficiente che esso sia posto nella autonoma sfera di disponibilità e controllo dell'affidatario.
Pertanto, colui che accetta di controllare un'auto, anche se non gli vengono consegnate le chiavi, è obbligato a custodirla (Cass. Civ.,10986/96).
In punto di responsabilità va poi osservato come, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. n. 26353/2013) non valendo ad escludere la responsabilità dell'albergatore, l'esistenza di cartelli che riportano la scritta “parcheggio non custodito” o
“la proprietà non risponde di furti o sottrazioni” o inserire clausole sul biglietto d'ingresso o pagina 7 di 14 richiamare il regolamento affisso all'interno del parcheggio trattandosi di clausola limitativa di responsabilità, di evidente carattere vessatorio, e come tale inefficace in difetto di specifica approvazione. (Cass Ord. 18277/23; cfr Cass 9895/21; Cass 31979/19).
L'esonero di responsabilità del parcheggio deve essere indicato all'utente in maniera chiara ed univoca, prima della conclusione del contratto, quando questi ha ancora la possibilità di scegliere se concludere o no il contratto, e deve necessariamente essere approvata per iscritto a norma dell'art. 1341, co. 2°, c.c. Inoltre, al fine di sostenere l'efficacia delle condizioni di esonero dalla responsabilità non potrebbe neppure dirsi che l'utente ha acquisito conoscenza delle stesse una volta parcheggiato il mezzo, ad esempio leggendo quanto scritto sul biglietto o sul cartello apposto all'interno dell'area di sosta, in quanto si tratterebbe di una conoscenza evidentemente acquisita in un momento successivo alla conclusione del contratto e, come tale, inidonea ad influire sul contenuto del contratto già concluso;
tale clausola dovrà inoltre essere firmata dall'utente per confermare la presa visione (Cass. civ. n. 18277/2023;).
Prova che in questo caso non è stata fornita dalle parti convenuta, terza e chiamata in garanzia.
Il fatto che il parcheggio fosse dotato di un sistema di sbarre a chiusura, di una recinzione, di un custode e che al fosse stata consegnata una tessera recante un numero Pt_1
identificativo da esporre e da presentare alla sbarra, avrebbe portato chiunque e, dunque, anche il a ritenere legittimamente che detto parcheggio fosse idoneo alla custodia Pt_1 dell'autovettura, la cui immissione ha perfezionato il contratto tra attore e convenuta, poiché in quel momento il veicolo è stato posto nella autonoma sfera di disponibilità e controllo della medesima.
§. È documentalmente provato che non era l'hotel ON S. e TE O. snc. che gestiva l'area adibita a parcheggio, ma la Controparte_10
, Già con la quale la prima aveva stipulato un
[...] ON contratto a titolo oneroso di parcheggio stagionale custodito, in essere all'epoca dei fatti.
Era questa che a mezzo di proprio personale vigilava sulle autovetture parcheggiate nell'area fornendo un servizio di custodia 24 ore su 24.
Il custode, come emerso dalle testimonianze, regolava gli accessi e le uscite delle auto dalla struttura mediante controllo della presenza, per ogni autovettura, di un tesserino/pass apposto sul cruscotto dell'auto (doc. 2) e del possesso del medesimo da parte del cliente, non essendo l'area munita di telecamere. pagina 8 di 14 Sul punto le testimonianze del personale hanno chiarito che dopo la denuncia CP_6
di furto del sig. la recinzione metallica del parcheggio risultava in perfetto stato, Pt_1 così come l'area di parcheggio.
La detenzione del badge, da parte del esibito in giudizio, prova il collegamento Pt_1
con la vettura rubata nella quale era esposto il corrispondente documento riportante il numero identificativo.
Alla luce di tanto è indubbio che la macchina del sia uscita dal parcheggio e che il Pt_1
controllo del badge sia stato omesso.
L'autovettura al momento del furto era stata chiusa a chiave mediante dispositivo di chiusura centralizzata come da dichiarazione resa dal ad integrazione della Pt_1
denuncia (doc.17), e da testimonianza della sig.ra presente al momento Testimone_1
della chiusura della macchina.
Per quanto oggetto di contestazione, parte convenuta e terza chiamata non hanno fornito la prova che il regolamento ne imponesse la chiusura e, in caso positivo, che ciò fosse stato posto all'attenzione dell'attore mediante sottoscrizione della relativa clausola previamente illustrata. L'unico documento in cui si contempla la necessaria chiusura a chiave della macchina è la polizza di che l'attore non ha sottoscritto né visionato poiché del CP_4 tutto estraneo al rapporto contrattuale tra e e tra quest'ultima e la CP_4 CP_6
convenuta, ignorando che la custodia del parcheggio fosse affidata a soggetto diverso dall'albergatore così come ne ignorava le regole.
Quel che è certo è che terzi estranei hanno potuto introdursi, indisturbati, nel parcheggio e portar via la macchina del superando la sbarra ed eludendo la sorveglianza che Pt_1
avrebbe dovuto monitorare tutte le automobili in entrata e in uscita H 24, ma non l'ha fatto ponendo in essere un comportamento omissivo e negligente.
Alla luce di tanto, parte convenuta risponderà nei confronti dell'attore in ragione del contratto tra loro intercorso.
§. Quanto al rapporto con la Controparte_10 Controparte_10 CP_10
, Già è incontestato che parte convenuta abbia
[...] ON
stipulato contratto di locazione di 32 posti auto nel parcheggio di Misano A. alla via Dante
Alighieri, teatro del furto. Il punto 4 del contratto stabilisce che il parcheggio si intende
“comprensivo di assicurazione furto e incendio” e il punto 6 che “il rapporto contrattuale insiste unicamente tra la società e la ditta locataria senza alcun ON rapporto o responsabilità diretta tra la san e l'utente indirizzato dalla ON
pagina 9 di 14 ditta locataria” e che “il canone di parcheggio si intende comprensivo di assicurazione, furto e incendio secondo polizza in vigore contratta dalla società e nota alla ditta”.
È evidente che ha assunto un preciso obbligo di custodia nei confronti CP_6 dell'albergatore, per le vetture ivi parcheggiate, obbligo che, come visto, non è stato adempiuto.
Per tale motivo sarà tenuta a manlevare la convenuta nei confronti dell'attore nei limiti che di seguito saranno esposti.
§. La domanda di risarcimento del quantificata in € 7.088,34, oltre rivalutazione e Pt_1
interessi dal fatto a saldo, merita parziale accoglimento.
Il depositario risponde limitatamente ai danni riportati dalla cosa consegnata in deposito, non potendo ritenersi estesa, in caso di autoveicolo, alle cose contenute all'interno del mezzo, se non per espressa pattuizione (Cass 3911/95; 6866/93), pertanto, non potranno essere oggetto di ristoro il costo dei passeggini e dei seggiolini contenuti al suo interno oltre che del computer e del cellulare.
La ratio delle pronunce citate trova fondamento nel collegamento della cosa con il mezzo.
Passeggini e sediolini, computer e cellulare sono oggetti che non costituiscono pertinenza della macchina in quanto ivi contenuti occasionalmente.
Quand'anche così non fosse, si rileva che non è stata fornita la prova del loro valore economico non essendo noto lo stato degli oggetti al momento del furto, la loro marca e il modello, risultando insufficiente la mera dichiarazione dell'attore e, neppure, il mero richiamo ai prezzi praticati sul mercato.
Vieppiù che per i passeggini e sediolini, è stato accertato dalle testimonianze anche della teste moglie del che l'hotel disponeva di uno spazio per riporli, che Tes_2 Pt_1
l'attore non ha utilizzato.
Quanto al pc e al cellulare, oltre a non essere stato appurato ove fossero riposti, trattandosi di beni di un certo valore anche in quanto contenenti una serie di dati coperti da privacy, il avrebbe dovuto prudentemente chiederne la custodia in struttura (es: in cassette di Pt_1 sicurezza), ma non vi è prova che l'abbia fatto oppure, avrebbe addirittura potuto evitare di portarli in vacanza, visto il loro mancato utilizzo o la mancanza di prova in tal senso.
Quanto alla voce di danno relativa al noleggio della vettura per il rientro, di euro 935,00, come da fattura in atti, parte convenuta ha riferito di aver messo a disposizione del Pt_1
e della di lui famiglia un servizio taxi - la circostanza è stata confermata dai testi - ma che non sarebbe stato accettato perché ritenuto inadeguato alle esigenze della famiglia. L'hotel pagina 10 di 14 nelle sue difese non ha riferito il tipo di vettura offerto né ha indicato se avesse o meno le dotazioni di sicurezza e di spazio necessarie al trasporto che la vettura noleggiata aveva
(doc 8 fasc attore) essendo un minibus attrezzato con sediolini.
La prova del noleggio da diritto al rimborso del relativo costo che dovrà essere corrisposto all'attore, in quanto conseguenza diretta del furto.
Tanto valga per il ristoro della somma di euro 2.413,45, per il noleggio e spese della vettura utilizzata dal per il lavoro (doc 9), poiché è sufficiente la prova del Pt_1 noleggio in conseguenza all'evento furto, - circostanza pacifica - e la prova della spesa sostenuta, non essendo richiesta la prova della necessità (Cass Ord 27389/22), per fondare il diritto al relativo risarcimento.
Sono risarcibili e dovuti all'attore i costi sostenuti per la procura notarile a vendere, per €
125,00, nonché i costi di annotazione della perdita di possesso del mezzo per € 111,84 come documentati in quanto conseguenza diretta del furto (doc 10 e 11).
§. ha provato di avere attivato una polizza con la CP_6 Controparte_4
Detta Polizza (doc 3 , esclude dalla garanzia il furto di merci, bagagli, CP_4 indumenti ed altri oggetti posti all'interno dei veicoli parcheggiati in albergo così come le spese di viaggio, le spese del passaggio di proprietà e qualsiasi altro genere di spesa eventualmente sostenuta a seguito ed a causa del furto del veicolo.
Alla luce delle condizioni di polizza, la garanzia non opera per le voci di danno di cui sopra.
Pertanto, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta e Controparte_2
nonché dei soci illimitatamente responsabili, questi rispondono del Controparte_2
danno patito dal in conseguenza al furto limitatamente alle voci sopra viste per Pt_1
complessivi euro 3.585,29 oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
in ragione del rapporto contrattuale intercorso con la e CP_6 Controparte_2
è tenuta a manlevarla per il relativo importo Controparte_2
La domanda di nei confronti di non merita accoglimento per CP_6 CP_4
inoperatività della polizza nella fattispecie di danno per cui è causa.
§. Venendo al merito della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
nel giudizio Controparte_11
incardinato innanzi il Tribunale di Rimini successivamente riunito al 8898/2018 Trib di
Brescia, la compagnia assicuratrice attrice ha fornito dimostrazione documentale della propria legittimazione ad agire mediante deposito di polizza di cui (doc.1) condizioni pagina 11 di 14 generali di assicurazione (doc CGA), atto di transazione (doc.10), bonifico di pagamento dell'indennità in favore di (doc.20); fattura controllo chiavi per € 488,00 Parte_1
(doc.9). Ha poi fornito la prova del valore ante sinistro del veicolo comprovata dalla quotazione quattroruote (doc.11), degli esborsi, per € 33.588,00, e del relativo indennizzo all'attore.
Ne consegue il diritto in capo alla compagnia assicuratrice alla rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro per l'importo sopra visto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Richiamato quanto sopra in ordine alle rispettive responsabilità, , in surroga, ha CP_9
azione diretta nei confronti di ma non nei Parte_2 confronti di estranea al rapporto con l'attore. CP_6
Pertanto, la prima dovrà rispondere contrattualmente del furto del veicolo per aver omesso la corretta custodia del bene e sarà manlevata da in ragione del contratto tra CP_6
loro intercorso e per il medesimo importo.
§. ai sensi di Polizza sarà tenuta a garantire la società propria assicurata CP_4
entro il massimale di polizza che prevede un indennizzo pari a 15.000 euro CP_6
per ogni veicolo con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 5000.
§. Si rigettano tutte le eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle parti convenuta e terza chiamata in entrambe i giudizi.
Si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale del Foro di Brescia sollevata da in quanto Foro del Consumatore originando la domanda attorea da una CP_6
richiesta di risarcimento del danno per inadempimento della convenuta con la quale era intercorso un contratto di albergo. (v. art. 33, comma 2 lett. U D.Lgs. 206/05).
Il legale di ha eccepito che nella causa RG n. ON Controparte_1
4358/18 non abbia validamente riassunto il giudizio per aver notificato l'atto al suo precedente difensore cancellato dall'albo.
Anche questa eccezione va rigettata avendo l'Assicurazione tempestivamente rinotificato l'atto di riassunzione al subentrato legale di sanando la nullità della notifica. CP_6
In ogni caso, si rileva che la tempestiva costituzione e le difese nel merito della convenuta hanno sanato la nullità avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. “Nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto
l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc”. (Cass. 26476/17; Ord. 3240/18).
pagina 12 di 14 §. Le spese di lite vengono liquidate in euro 3.809,00 per compensi oltre accessori di legge.
Per rg n. 8898/18: e, in ragione del parziale accoglimento della domanda dell'attore vengono poste per 1/3 a carico dell'attore e per i restanti 2/3 a carico Parte_1
della convenuta e , Controparte_2 Controparte_2
Condanna parte in solido a Controparte_10
rifondere le spese legali a e Controparte_2 Controparte_2
In ragione della soccombenza, condanna parte terza chiamata a corrispondere le spese legali come liquidate, a parte Controparte_12
Per rg. 4358/21Condanna parte convenuta e parte Controparte_7
terza chiamata in solido a Controparte_10
corrispondere a parte le spese legali come quantificate, oltre Controparte_1
accessori di legge
Condanna parte in solido a Controparte_10
rifondere le spese legali a e Controparte_2 Controparte_2
Compensa le spese di lite tra la terza chiamata e la Controparte_12
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la domanda attorea nel giudizio 8898/2018 e condanna parte convenuta e a corrispondere al sig. Controparte_2 Controparte_2 Parte_1
la somma di euro 3.585,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda
[...]
al saldo
Condanna parte società a CP_6 Controparte_10
manlevare e nei limiti della condanna. Controparte_2 Controparte_2
Rigetta la domanda spiegata da Controparte_10
nei confronti di
[...] Controparte_4
Accoglie la domanda dell'attrice nel giudizio 4358/2021 e Controparte_1
condanna parte convenuta e a corrispondere a di Controparte_2 Controparte_2
la somma di euro 33.588,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione Controparte_13
monetaria.
Condanna a manlevare Controparte_10
e nei limiti della condanna Controparte_2 Controparte_2
pagina 13 di 14 Condanna parte a corrispondere a CP_12 Controparte_10 [...]
indennizzo pari a 15.000 euro al netto dello scoperto Controparte_10
Le spese di lite si liquidano come in parte motiva
Così deciso in Brescia, 18/02/2025
Il Giudice onorario
Vincenza Tucci
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8898/2018 + 4358/2021 promossa da: con l'avv.to/gli avv.ti FASSIO MARIO WALTER GAVEZZOLI Parte_1
MARCO; FASSIO PAOLOEMANUELE;
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to/gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
OGNA MICHAELA
ATTORE/I contro
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv.to/gli avv.ti PELLEGRINO PIETRO
con l'avv.to/gli avv.ti ORLANDINI ALESSANDRO Controparte_3
CORBO DINO
CONVENUTO/I
con l'avv.to/gli avv.ti ORLANDINI ALESSANDRO Controparte_3
CORBO DINO
TERZO CHIAMATO
con l'avv.to/gli avv.ti LACOPO GIANPAOLO Controparte_4
Controparte_5
TERZO CHIAMATO
Conclusioni sulle conclusioni delle parti come da fogli di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 14 Con atto ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di vederla condannata, unitamente ai soci Controparte_2 Controparte_2
illimitatamente responsabili, al risarcimento della somma di euro 7.088,34 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al saldo per la perdita dei beni, per i costi sostenuti per il transfert da Rimini alla propria residenza, per il noleggio di un'auto sostitutiva, per la procura a vendere in favore della Compagnia Assicurativa e per l'annotazione della perdita di possesso, a seguito del furto della propria autovettura di sua proprietà Mercedes ML 350 tg ES536PG dal parcheggio custodito dell'hotel Daniel's in
Misano Adriatico in cui egli aveva soggiornato con la sua famiglia. A tal fine, assumeva di essere stato indennizzato dalla propria Compagnia Assicurativa solo per la perdita del veicolo.
Con comparsa si costitutiva la convenuta e titolari Controparte_2 Controparte_2 dell'Hotel Daniel's, chiedendo il rigetto di ogni domanda avversaria, attribuendo la responsabilità del furto al per non avere inserito il dispositivo di chiusura del Pt_1
veicolo e aver lasciato beni mobili incustoditi al suo interno, contestando il quantum della pretesa anche in considerazione del servizio taxi per il rientro fornito dall'hotel ed evitando di utilizzare un'auto a noleggio per circa due mesi e attribuendo la responsabilità del furto alla in quanto l'evento si sarebbe verificato all'interno del ON parcheggio gestito da quest'ultima, con cui la e Controparte_2 Controparte_2
aveva stipulato un contratto di locazione di posti auto e chiedeva di poterla chiamare in giudizio.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l' incompetenza per ON
territorio del Tribunale di Brescia a favore del Tribunale di Rimini innanzi al quale era pendente il giudizio promosso da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e e della medesima, per il risarcimento del danno relativo
[...] Controparte_2 al valore dell'autovettura trafugata, indennizzato al dall'attrice, e l'improcedibilità Pt_1
della domanda per la mancata negoziazione assistita;
eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva per non aver assunto alcuna obbligazione nei confronti della convenuta in quanto il contratto vigente tra le Controparte_7
parti escludeva la responsabilità per il furto e, in via gradata, l'assenza di prova dell'evento descritto dal e comunque, ove verificatosi, l'imputabilità all'attore per motivazioni Pt_1 analoghe a quelle esposte dalla l'assenza di Controparte_7 danno;
l'assenza di un obbligo di custodia in capo alla chiamata in causa;
la non pagina 2 di 14 imputabilità a sé dell'evento; il proprio diritto ad essere manlevata (nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria) da che, a tal fine, Controparte_4 veniva chiamata in causa. Costituitasi in giudizio, la si Controparte_4
attestava sulle difese della propria assicurata ed eccepiva la ON mancanza di copertura rispetto al furto di beni mobili presenti nei veicoli.
Ammesse parzialmente le prove orali richieste dalle parti nella causa 8898/18, venivano escussi i testi anche mediante delega al Tribunale di Lecce e di Rimini.
Quanto al giudizio - Tribunale di Rimini - R.G. n. 4236/2021 – Controparte_1
conveniva in giudizio e e Controparte_2 Controparte_2 ON
, instando ex art. 1916 c.c. per la loro condanna al rimborso dell'importo di € 33.100
[...] corrisposto al sig. per il furto dell'auto come da atto transattivo depositato con cui Pt_1 quest'ultimo accettava la somma come risarcimento di tutti i danni subiti e rinunciava a qualsiasi azione anche nei confronti di eventuali altri coobbligati oltre che di € 488 per le spese di controllo chiavi.
Con Si costituivano e la Parte_2 ON
chiedendo di chiamare in causa e deducendo la
[...] Controparte_4
connessione con il procedimento RG 8898/2018 già pendente avanti il Tribunale di Brescia
e radicato da per i residui danni conseguenti al furto e chiedendone la Parte_1
riunione. Instaurato il contraddittorio, chiamata in causa il Controparte_4
Tribunale di Rimini, dopo aver concesso il termine per il deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza dell'11.04.21, declinava la propria competenza ex art. 40, comma
1, cpc, per connessione con il giudizio già pendente innanzi al Tribunale di Brescia. riassumeva il giudizio avanti l'intestato Tribunale e la causa RG 4358/21 Controparte_8
veniva riunita per connessione a quella già radicata dall'attore, RG 8898/18.
Integrato il contraddittorio, le parti si costituivano riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi;
la preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della ON
riassunzione in quanto notificata al precedente procuratore della società cancellato dall'albo professionale al momento della notifica.
All'esito dell'istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Riassegnata in data 23.10.2023 per sostituzione del giudice sul ruolo, la causa veniva ricalendarizzata e, all'udienza del 22.04.2024, trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 3 di 14 §. Con riferimento alla domanda introdotta da nella causa 8898/2018, le Parte_1
prove acquisite hanno confermato il soggiorno del della propria famiglia e dei Pt_1
suoceri, presso l' in Misano Adriatico dal Parte_2
23.07.17 al 13.08.17 (doc 2), e il furto dell'autovettura parcheggiata all'interno del parcheggio custodito di proprietà della (doc.3), prontamente ON
denunciato; hanno altresì confermato che detto parcheggio era circondato da rete metallica alta circa due metri ed era dotato di una sbarra di accesso e l'uscita delle auto;
che l'attore veniva munito di tessera di riconoscimento per ingresso e uscita, documento che l'attore ha conservato ed esibito in udienza e non contestato;
che in data 12.08.17 a fine vacanza il recandosi al parcheggio non ritrovava l'auto; che prontamente e tempestivamente Pt_1
il sporgeva denuncia di furto presso i Carabinieri di Misano Adriatico e Pt_1 successivamente consegnava le chiavi dell'auto originali alla accertata la Controparte_9 paternità dell'auto, il riceveva dall'Assicurazione la somma di Euro 33.100,00 Pt_1 corrispondente alla quotazione quattroruote come da atto di transazione depositato.
La teste suocera di ha dichiarato di essere stata Testimone_1 Parte_1
presente a Misano nel periodo di vacanza della figlia e del genero per aiutarli nella gestione dei figli;
di aver parcheggiato la macchina a fianco di quella del e di Pt_1 averlo visto chiudere la propria vettura (“l'ho visto chiudere la vettura”); che l'autovettura veniva rubata dal parcheggio. Ha, inoltre, confermato che nella vettura c'erano i seggiolini e i passeggini per i nipoti e che la famiglia dovette organizzare il rientro a casa vi noleggiando una vettura non disponendo di altro mezzo idoneo.
La teste moglie di ha dichiarato di essere stata in vacanza Tes_2 Parte_1 con il marito e i figli per 3 settimane e che quella dal 6 al 12 era l'ultima settimana della vacanza;
che i suoi genitori erano stati con loro per tutta la vacanza;
che era presente nel momento in cui il marito ha parcheggiato l'auto nel parcheggio indicato dall'Hotel; che per entrare nel parcheggio, l' “aveva dato a mio marito un foglio plastificato da Pt_2 presentare al custode del parcheggio che era recintato e munito di barra all'ingresso”. Ha confermato che nell'auto erano conservati i passeggini dei tre figli ed il loro costo così come indicato in citazione;
così come i beni personali del marito (pc e del telefono cellulare) utilizzati solo per il lavoro e lasciati in macchina “visto che il parcheggio era custodito abbiamo pensato di portare in camera solo il necessario per la vacanza”; ha confermato che la famiglia aveva dovuto organizzare il rientro a Brescia a propria cura e spese e che l'albergo aveva messo a disposizione un spazio per dei passeggini singoli.
pagina 4 di 14 La teste figlia di ha dichiarato che il parcheggio Testimone_3 Controparte_2
custodito messo a disposizione dei clienti era quello gestito da ON
che era munito di sbarra e custode il quale doveva verificare per consentirne l'uscita, che le vetture avessero esposto un pass plastificato che veniva consegnato al momento dell'accesso; che tale pass era stato consegnato al sig al suo arrivo in Hotel. Pt_1
Ricordava inoltre di aver avvisato personalmente il Sig. di “non lasciare nulla in Pt_1 auto perché l' metteva a disposizione uno spazio custodito per riporre passeggini e Pt_2 quant'altro…”.
Detta testimonianza è successivamente stata contrastata da quella resa dalla teste Tes_1
sentita a prova contraria sui medesimi capitoli di prova , la quale ha riferito di
[...] non aver “mai avuto avvisi dal personale dell'albergo in ordine alle regole di cui al badge
e neppure raccomandazioni di non lasciare oggetti nell'auto custodita nel parcheggio dell'Hotel e della possibilità di riporre eventuali beni mobili in una zona dell'albergo destinata a ciò...”, mentre per il rientro a Brescia ricordava che: “E' vero che fu offerta per il rientro una vettura che mio genero rifiutò in quanto troppo piccola e inadeguata a portare i tre figli e i bagagli;
non ricordo se a offrire il servizio fu l' o la società che Pt_2 gestiva il parcheggio”; e dalla teste la quale sulla custodia in albergo dei beni Tes_2 lasciati in macchina ha dichiarato: “Non è vero, a me non è stato mai detto nulla dal personale dell' ” mentre per il rientro al domicilio e alla messa a disposizione di Pt_3 una autovettura: “E' vero ma ricordo che nella vettura tre seggiolini, non entravano e in più avevamo molti bagagli per cui rifiutammo l'offerta; non ricordo se a offrire il servizio fu l' o la società che gestiva il parcheggio”. Pt_2
Il teste , suocero del Sig. ha confermato che la vettura era Testimone_4 Parte_1
stata collocata nel parcheggio, che la stessa era stata chiusa a chiave, che è stata oggetto di furto, che all'interno vi erano i seggiolini e i passeggini, il cellulare ed il computer del genero. Riferiva: “ci avevano dato due pass uno era da tenere sulla macchina e l'altro de portare con sé e da mostrare al custode” che il pass era necessario per recarsi al parcheggio e ritirare la vettura. Sentito a prova contraria negava di aver ricevuto dallo staff dell' indicazioni di non lasciare oggetti nella vettura collocata nel parcheggio Pt_2
custodito.
Presso il Tribunale di Lecce è stato escusso il teste , responsabile del Tes_5
parcheggio in Misano all'epoca dei fatti, il quale ha confermato che il parcheggio era composto da due aree divise e di essere stato chiamato al momento del furto
pagina 5 di 14 dell'autovettura del che “il parcheggio era interamente recintato con rete Pt_1 metallica alta circa due metri e aveva un unico varco di ingresso e di uscita munito di sbarra di blocco. Per accedere nel parcheggio era richiesta l'esibizione di un pass che veniva rilasciato dall' . Il teste ha riconosciuto il documento ed ha riferito che sopra Pt_2 era indicato il regolamento, nonché di avere: “controllato personalmente, dopo la denuncia di furto del sig. la recinzione metallica del parcheggio a monte che Pt_1
risultava intonsa;
controllai anche l'area di parcheggio per verificare se fossero presenti segni di effrazione quali vetri per terra ma non rinvenii nulla”.
La teste , all'epoca dei fatti custode del parcheggio in Misano Adriatico la Testimone_6 quale ha confermato che “nel 2017 nel mese di agosto l'auto del sig. era Parte_1 parcheggiata nel parcheggio (lato monte)” e che “il parcheggio in Misano via Dante
Alighieri era interamente recintato con rete metallica alta circa 2 metri che aveva un unico varco di ingresso e di uscita con sbarra di blocco come da foto allegata n. 15 che mi viene esibita”. Ha descritto la prassi della consegna del badge “Nella mia qualità di custode consegnavo il badge per l'accesso al parcheggio agli alberghi convenzionati, i quali a loro volto lo rilasciavano ai clienti. Questi ultimi per entrare e per uscire dal parcheggio dovevano esibirlo al custode, quindi a me o all'altro custode, il quale azionava la sbarra di blocco elevandola”. “Confermo che il badge come quello che mi avete esibito allegato al documento 13 recava l'indicazione dell'albergo e del regolamento da osservare. Confermo che il regolamento riportato nel badge era anche trascritto su un cartellone grande e su fogli A4 esposti sulle vetrate. Il cartellone si trovava all'ingresso del parcheggio. Ribadisco che nel cartellone era riportata la stessa dizione del badge e in particolare che la non rispondeva dei furti e delle cose all'interno ON delle autovetture parcheggiate e lasciate aperte. L'esenzione della responsabilità era prevista anche in caso di furti su auto chiuse a chiave”.
§. È stato accertato, anche mediante le indagini svolte dalla Compagnia assicuratrice dell'attore che l'auto del era stata parcheggiata in un'area messa a Controparte_9 Pt_1 disposizione dall'hotel; che l'area era dotata di una sbarra all'ingresso con un custode che vigilava sull'entrata e sull'uscita delle macchine;
che la macchina era stata chiusa a chiave
“mediante dispositivo di chiusura centralizzata” - come da dichiarazione resa dal Pt_1
ad integrazione della denuncia (doc.17).
§. Ai sensi degli artt. 1783 e seguenti c.c., gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono
pagina 6 di 14 considerate cose portate in albergo: 1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. L'art. 1785 quinquies c.c. esclude l'applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno.
La norma è preordinata a ricondurre il parcheggio in albergo alle norme generali relative alla custodia di autoveicoli, con applicazione dell'ordinario regime del contratto di deposito, disciplinato dall'art. 1766 e ss. c.c..; il contratto si perfeziona con la consegna della cosa che non necessita di un previo scambio espresso dei consensi, potendo lo stesso ritenersi integrato dalla traditio o, anche, da una ficta traditio (Cass. 20642/2006; Cass.
7493/2007); allorquando una vettura venga parcheggiata in un'area appositamente predisposta dall'albergatore per la custodia di veicoli, come un garage o anche solo uno spazio all'aperto appositamente strutturato per tale custodia, con recinzioni e accessi limitati ai soli soggetti legittimati al ritiro dei veicoli ovvero forniti di servizio di guardiania o di impianti di videosorveglianza e non solo nell'ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia (Cass. n.
6048/2010), ma anche quando vi sia l'immissione del veicolo nell'area approntata anche senza la consegna delle chiavi, se il posteggiatore non è incaricato del posizionamento di esso, e ancorché chiuso con inserimento di sistemi di allarme e sicurezza (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 11568 del 03/12/1990), poiché è sufficiente che esso sia posto nella autonoma sfera di disponibilità e controllo dell'affidatario.
Pertanto, colui che accetta di controllare un'auto, anche se non gli vengono consegnate le chiavi, è obbligato a custodirla (Cass. Civ.,10986/96).
In punto di responsabilità va poi osservato come, in caso di furto della cosa depositata, il depositario non è esente da responsabilità ove si limiti a dimostrare di avere usato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. n. 26353/2013) non valendo ad escludere la responsabilità dell'albergatore, l'esistenza di cartelli che riportano la scritta “parcheggio non custodito” o
“la proprietà non risponde di furti o sottrazioni” o inserire clausole sul biglietto d'ingresso o pagina 7 di 14 richiamare il regolamento affisso all'interno del parcheggio trattandosi di clausola limitativa di responsabilità, di evidente carattere vessatorio, e come tale inefficace in difetto di specifica approvazione. (Cass Ord. 18277/23; cfr Cass 9895/21; Cass 31979/19).
L'esonero di responsabilità del parcheggio deve essere indicato all'utente in maniera chiara ed univoca, prima della conclusione del contratto, quando questi ha ancora la possibilità di scegliere se concludere o no il contratto, e deve necessariamente essere approvata per iscritto a norma dell'art. 1341, co. 2°, c.c. Inoltre, al fine di sostenere l'efficacia delle condizioni di esonero dalla responsabilità non potrebbe neppure dirsi che l'utente ha acquisito conoscenza delle stesse una volta parcheggiato il mezzo, ad esempio leggendo quanto scritto sul biglietto o sul cartello apposto all'interno dell'area di sosta, in quanto si tratterebbe di una conoscenza evidentemente acquisita in un momento successivo alla conclusione del contratto e, come tale, inidonea ad influire sul contenuto del contratto già concluso;
tale clausola dovrà inoltre essere firmata dall'utente per confermare la presa visione (Cass. civ. n. 18277/2023;).
Prova che in questo caso non è stata fornita dalle parti convenuta, terza e chiamata in garanzia.
Il fatto che il parcheggio fosse dotato di un sistema di sbarre a chiusura, di una recinzione, di un custode e che al fosse stata consegnata una tessera recante un numero Pt_1
identificativo da esporre e da presentare alla sbarra, avrebbe portato chiunque e, dunque, anche il a ritenere legittimamente che detto parcheggio fosse idoneo alla custodia Pt_1 dell'autovettura, la cui immissione ha perfezionato il contratto tra attore e convenuta, poiché in quel momento il veicolo è stato posto nella autonoma sfera di disponibilità e controllo della medesima.
§. È documentalmente provato che non era l'hotel ON S. e TE O. snc. che gestiva l'area adibita a parcheggio, ma la Controparte_10
, Già con la quale la prima aveva stipulato un
[...] ON contratto a titolo oneroso di parcheggio stagionale custodito, in essere all'epoca dei fatti.
Era questa che a mezzo di proprio personale vigilava sulle autovetture parcheggiate nell'area fornendo un servizio di custodia 24 ore su 24.
Il custode, come emerso dalle testimonianze, regolava gli accessi e le uscite delle auto dalla struttura mediante controllo della presenza, per ogni autovettura, di un tesserino/pass apposto sul cruscotto dell'auto (doc. 2) e del possesso del medesimo da parte del cliente, non essendo l'area munita di telecamere. pagina 8 di 14 Sul punto le testimonianze del personale hanno chiarito che dopo la denuncia CP_6
di furto del sig. la recinzione metallica del parcheggio risultava in perfetto stato, Pt_1 così come l'area di parcheggio.
La detenzione del badge, da parte del esibito in giudizio, prova il collegamento Pt_1
con la vettura rubata nella quale era esposto il corrispondente documento riportante il numero identificativo.
Alla luce di tanto è indubbio che la macchina del sia uscita dal parcheggio e che il Pt_1
controllo del badge sia stato omesso.
L'autovettura al momento del furto era stata chiusa a chiave mediante dispositivo di chiusura centralizzata come da dichiarazione resa dal ad integrazione della Pt_1
denuncia (doc.17), e da testimonianza della sig.ra presente al momento Testimone_1
della chiusura della macchina.
Per quanto oggetto di contestazione, parte convenuta e terza chiamata non hanno fornito la prova che il regolamento ne imponesse la chiusura e, in caso positivo, che ciò fosse stato posto all'attenzione dell'attore mediante sottoscrizione della relativa clausola previamente illustrata. L'unico documento in cui si contempla la necessaria chiusura a chiave della macchina è la polizza di che l'attore non ha sottoscritto né visionato poiché del CP_4 tutto estraneo al rapporto contrattuale tra e e tra quest'ultima e la CP_4 CP_6
convenuta, ignorando che la custodia del parcheggio fosse affidata a soggetto diverso dall'albergatore così come ne ignorava le regole.
Quel che è certo è che terzi estranei hanno potuto introdursi, indisturbati, nel parcheggio e portar via la macchina del superando la sbarra ed eludendo la sorveglianza che Pt_1
avrebbe dovuto monitorare tutte le automobili in entrata e in uscita H 24, ma non l'ha fatto ponendo in essere un comportamento omissivo e negligente.
Alla luce di tanto, parte convenuta risponderà nei confronti dell'attore in ragione del contratto tra loro intercorso.
§. Quanto al rapporto con la Controparte_10 Controparte_10 CP_10
, Già è incontestato che parte convenuta abbia
[...] ON
stipulato contratto di locazione di 32 posti auto nel parcheggio di Misano A. alla via Dante
Alighieri, teatro del furto. Il punto 4 del contratto stabilisce che il parcheggio si intende
“comprensivo di assicurazione furto e incendio” e il punto 6 che “il rapporto contrattuale insiste unicamente tra la società e la ditta locataria senza alcun ON rapporto o responsabilità diretta tra la san e l'utente indirizzato dalla ON
pagina 9 di 14 ditta locataria” e che “il canone di parcheggio si intende comprensivo di assicurazione, furto e incendio secondo polizza in vigore contratta dalla società e nota alla ditta”.
È evidente che ha assunto un preciso obbligo di custodia nei confronti CP_6 dell'albergatore, per le vetture ivi parcheggiate, obbligo che, come visto, non è stato adempiuto.
Per tale motivo sarà tenuta a manlevare la convenuta nei confronti dell'attore nei limiti che di seguito saranno esposti.
§. La domanda di risarcimento del quantificata in € 7.088,34, oltre rivalutazione e Pt_1
interessi dal fatto a saldo, merita parziale accoglimento.
Il depositario risponde limitatamente ai danni riportati dalla cosa consegnata in deposito, non potendo ritenersi estesa, in caso di autoveicolo, alle cose contenute all'interno del mezzo, se non per espressa pattuizione (Cass 3911/95; 6866/93), pertanto, non potranno essere oggetto di ristoro il costo dei passeggini e dei seggiolini contenuti al suo interno oltre che del computer e del cellulare.
La ratio delle pronunce citate trova fondamento nel collegamento della cosa con il mezzo.
Passeggini e sediolini, computer e cellulare sono oggetti che non costituiscono pertinenza della macchina in quanto ivi contenuti occasionalmente.
Quand'anche così non fosse, si rileva che non è stata fornita la prova del loro valore economico non essendo noto lo stato degli oggetti al momento del furto, la loro marca e il modello, risultando insufficiente la mera dichiarazione dell'attore e, neppure, il mero richiamo ai prezzi praticati sul mercato.
Vieppiù che per i passeggini e sediolini, è stato accertato dalle testimonianze anche della teste moglie del che l'hotel disponeva di uno spazio per riporli, che Tes_2 Pt_1
l'attore non ha utilizzato.
Quanto al pc e al cellulare, oltre a non essere stato appurato ove fossero riposti, trattandosi di beni di un certo valore anche in quanto contenenti una serie di dati coperti da privacy, il avrebbe dovuto prudentemente chiederne la custodia in struttura (es: in cassette di Pt_1 sicurezza), ma non vi è prova che l'abbia fatto oppure, avrebbe addirittura potuto evitare di portarli in vacanza, visto il loro mancato utilizzo o la mancanza di prova in tal senso.
Quanto alla voce di danno relativa al noleggio della vettura per il rientro, di euro 935,00, come da fattura in atti, parte convenuta ha riferito di aver messo a disposizione del Pt_1
e della di lui famiglia un servizio taxi - la circostanza è stata confermata dai testi - ma che non sarebbe stato accettato perché ritenuto inadeguato alle esigenze della famiglia. L'hotel pagina 10 di 14 nelle sue difese non ha riferito il tipo di vettura offerto né ha indicato se avesse o meno le dotazioni di sicurezza e di spazio necessarie al trasporto che la vettura noleggiata aveva
(doc 8 fasc attore) essendo un minibus attrezzato con sediolini.
La prova del noleggio da diritto al rimborso del relativo costo che dovrà essere corrisposto all'attore, in quanto conseguenza diretta del furto.
Tanto valga per il ristoro della somma di euro 2.413,45, per il noleggio e spese della vettura utilizzata dal per il lavoro (doc 9), poiché è sufficiente la prova del Pt_1 noleggio in conseguenza all'evento furto, - circostanza pacifica - e la prova della spesa sostenuta, non essendo richiesta la prova della necessità (Cass Ord 27389/22), per fondare il diritto al relativo risarcimento.
Sono risarcibili e dovuti all'attore i costi sostenuti per la procura notarile a vendere, per €
125,00, nonché i costi di annotazione della perdita di possesso del mezzo per € 111,84 come documentati in quanto conseguenza diretta del furto (doc 10 e 11).
§. ha provato di avere attivato una polizza con la CP_6 Controparte_4
Detta Polizza (doc 3 , esclude dalla garanzia il furto di merci, bagagli, CP_4 indumenti ed altri oggetti posti all'interno dei veicoli parcheggiati in albergo così come le spese di viaggio, le spese del passaggio di proprietà e qualsiasi altro genere di spesa eventualmente sostenuta a seguito ed a causa del furto del veicolo.
Alla luce delle condizioni di polizza, la garanzia non opera per le voci di danno di cui sopra.
Pertanto, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta e Controparte_2
nonché dei soci illimitatamente responsabili, questi rispondono del Controparte_2
danno patito dal in conseguenza al furto limitatamente alle voci sopra viste per Pt_1
complessivi euro 3.585,29 oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria.
in ragione del rapporto contrattuale intercorso con la e CP_6 Controparte_2
è tenuta a manlevarla per il relativo importo Controparte_2
La domanda di nei confronti di non merita accoglimento per CP_6 CP_4
inoperatività della polizza nella fattispecie di danno per cui è causa.
§. Venendo al merito della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
nel giudizio Controparte_11
incardinato innanzi il Tribunale di Rimini successivamente riunito al 8898/2018 Trib di
Brescia, la compagnia assicuratrice attrice ha fornito dimostrazione documentale della propria legittimazione ad agire mediante deposito di polizza di cui (doc.1) condizioni pagina 11 di 14 generali di assicurazione (doc CGA), atto di transazione (doc.10), bonifico di pagamento dell'indennità in favore di (doc.20); fattura controllo chiavi per € 488,00 Parte_1
(doc.9). Ha poi fornito la prova del valore ante sinistro del veicolo comprovata dalla quotazione quattroruote (doc.11), degli esborsi, per € 33.588,00, e del relativo indennizzo all'attore.
Ne consegue il diritto in capo alla compagnia assicuratrice alla rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro per l'importo sopra visto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Richiamato quanto sopra in ordine alle rispettive responsabilità, , in surroga, ha CP_9
azione diretta nei confronti di ma non nei Parte_2 confronti di estranea al rapporto con l'attore. CP_6
Pertanto, la prima dovrà rispondere contrattualmente del furto del veicolo per aver omesso la corretta custodia del bene e sarà manlevata da in ragione del contratto tra CP_6
loro intercorso e per il medesimo importo.
§. ai sensi di Polizza sarà tenuta a garantire la società propria assicurata CP_4
entro il massimale di polizza che prevede un indennizzo pari a 15.000 euro CP_6
per ogni veicolo con uno scoperto del 20% con il minimo di euro 5000.
§. Si rigettano tutte le eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate dalle parti convenuta e terza chiamata in entrambe i giudizi.
Si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale del Foro di Brescia sollevata da in quanto Foro del Consumatore originando la domanda attorea da una CP_6
richiesta di risarcimento del danno per inadempimento della convenuta con la quale era intercorso un contratto di albergo. (v. art. 33, comma 2 lett. U D.Lgs. 206/05).
Il legale di ha eccepito che nella causa RG n. ON Controparte_1
4358/18 non abbia validamente riassunto il giudizio per aver notificato l'atto al suo precedente difensore cancellato dall'albo.
Anche questa eccezione va rigettata avendo l'Assicurazione tempestivamente rinotificato l'atto di riassunzione al subentrato legale di sanando la nullità della notifica. CP_6
In ogni caso, si rileva che la tempestiva costituzione e le difese nel merito della convenuta hanno sanato la nullità avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. “Nel caso in cui la notifica sia viziata, la successiva costituzione del convenuto in giudizio, anche se tardiva, rende impossibile la dichiarazione di nullità della notifica stessa, in quanto
l'irritualità deve ritenersi sanata ex tunc”. (Cass. 26476/17; Ord. 3240/18).
pagina 12 di 14 §. Le spese di lite vengono liquidate in euro 3.809,00 per compensi oltre accessori di legge.
Per rg n. 8898/18: e, in ragione del parziale accoglimento della domanda dell'attore vengono poste per 1/3 a carico dell'attore e per i restanti 2/3 a carico Parte_1
della convenuta e , Controparte_2 Controparte_2
Condanna parte in solido a Controparte_10
rifondere le spese legali a e Controparte_2 Controparte_2
In ragione della soccombenza, condanna parte terza chiamata a corrispondere le spese legali come liquidate, a parte Controparte_12
Per rg. 4358/21Condanna parte convenuta e parte Controparte_7
terza chiamata in solido a Controparte_10
corrispondere a parte le spese legali come quantificate, oltre Controparte_1
accessori di legge
Condanna parte in solido a Controparte_10
rifondere le spese legali a e Controparte_2 Controparte_2
Compensa le spese di lite tra la terza chiamata e la Controparte_12
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la domanda attorea nel giudizio 8898/2018 e condanna parte convenuta e a corrispondere al sig. Controparte_2 Controparte_2 Parte_1
la somma di euro 3.585,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda
[...]
al saldo
Condanna parte società a CP_6 Controparte_10
manlevare e nei limiti della condanna. Controparte_2 Controparte_2
Rigetta la domanda spiegata da Controparte_10
nei confronti di
[...] Controparte_4
Accoglie la domanda dell'attrice nel giudizio 4358/2021 e Controparte_1
condanna parte convenuta e a corrispondere a di Controparte_2 Controparte_2
la somma di euro 33.588,00 oltre agli interessi legali e rivalutazione Controparte_13
monetaria.
Condanna a manlevare Controparte_10
e nei limiti della condanna Controparte_2 Controparte_2
pagina 13 di 14 Condanna parte a corrispondere a CP_12 Controparte_10 [...]
indennizzo pari a 15.000 euro al netto dello scoperto Controparte_10
Le spese di lite si liquidano come in parte motiva
Così deciso in Brescia, 18/02/2025
Il Giudice onorario
Vincenza Tucci
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