Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 8433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 01/04/2025 nella causa n. 8433/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIO CHIODO
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dagli avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_1
ROPOLO e DIEGO DIRUTIGLIANO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. la ricorrente , alle dipendenze di parte convenuta dal Parte_1
01/09/1988 (ed attualmente in forza), lamenta la mancata inclusione nella base di calcolo del TFR dei compensi percepiti per le festività non godute in quanto cadenti di domenica;
2. parte convenuta eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire, opponendosi anche nel merito all'accoglimento dalla domanda affermandone l'infondatezza;
3. l'eccezione di carenza di interesse ad agire non risulta accoglibile:
l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
15.12.1990 n. 11945; Cass. Civ. 19.7.1990 n. 7371) consente di ritenere sussistente l'interesse del lavoratore ad agire nel corso del rapporto – seppure le spettanze maturino solo al momento della cessazione del
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rapporto di lavoro – per ottenere l'accertamento dell'esatto ammontare degli accantonamenti annuali, qualora sia sorta contestazione con il datore di lavoro sui criteri cui dovrà uniformarsi la liquidazione delle competenze di fine rapporto;
4. il compenso per le festività non fruite perché coincidenti con la domenica deve necessariamente essere qualificato come “non occasionale” alla luce del concetto di occasionalità ormai consolidato in giurisprudenza in termini di sporadicità statistica collegata ad eventi casuali e contingenti rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro;
5. esso infatti è legato soltanto ad un evento del tutto prevedibile quale il ricorrente sovrapporsi, nel corso degli anni, delle festività legate ad una data fissa rispetto alla domenica dovuto alla non perfetta divisibilità dell'anno in settimane che comporta il resto di un giorno (o due, se l'anno
è bisestile) all'anno con conseguente inizio di quest'ultimo sempre con un giorno della settimana diverso;
6. la sua erogazione, dunque, non è certo legata a ragioni casuali e fortuite bensì è sottoposta alla sola condizione, cui sono sottoposte tutte le altre erogazioni, che persista il rapporto di lavoro nel momento in cui si verifica la sovrapposizione;
7. non vi sono questioni in ordine alla quantificazione dell'importo richiesto a tale titolo, avendo parte ricorrente concordato sulla correttezza contabile del conteggio alternativo proposto dalla convenuta, individuante un importo di € 568,47, oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso;
importo che, non essendo ancora cessato il rapporto di lavoro, la parte convenuta è tenuta ad accantonare;
8. le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Silvio Chiodo;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
2 RGL n. 8433/2024
- dichiara che l'accantonamento in favore di parte ricorrente, a titolo di TFR, deve essere maggiorato dell'ulteriore importo di € 568,47 oltre rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 450,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 21,50 per contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Silvio Chiodo.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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