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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2024, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 13.11.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2942/2023 di R.G., promossa da:
NE (C.F.: ), rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'Avv. Gaetano Abela,
- attore -
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Carrera, CodiceFiscale_3
- convenuti -
e con la chiamata in causa di
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del suo Procuratore ,
[...] P.IVA_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Giani,
- terza chiamata -
Conclusioni
Per l'attore:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione
e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, nel merito: - accertato e
1 dichiarato che il mancato ottenimento da parte di del Parte_2
contributo di cui al Bando approvato da Regione Lombardia nell'ambito del PSR
2014-2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Operazione 8.1.01 è da addebitarsi esclusivamente a fatto e responsabilità di e Controparte_1 CP_2
previa per quanto necessario la risoluzione del contratto d'opera, dichiarare tenuti in solido e condannare i medesimi e al Controparte_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da da Parte_2 quantificarsi nella misura di € 43.450,44 (di cui 39.302,53 per mancato ottenimento del finanziamento previsto dal Bando;
€ 748,16 a titolo di rimborso della fattura n. 15/2022 in data 2.05.2022 emessa dalla dott.ssa CP_1
€ 551,40 per spese relative a certificazione PEFC;
€ 924,51 per
[...] intervento professionale dott. € 1.923,84 per spese legali relative Persona_1 all'assistenza nel procedimento di negoziazione assistita), o nella diversa maggiore, o minore somma che risulterà acclarata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- disporre che tale somma, così quantificata, sia rivalutata secondo gli indici ISTAT dal fatto al saldo e maggiorata degli interessi, da calcolarsi sull'ammontare rivalutato per il medesimo periodo;
- assumere ogni provvedimento consequenziale favorevole all'attore in accoglimento dei motivi esposti in atti. Con il favore delle spese, e dei compensi professionali di giudizio.
In via istruttoria: (...)».
Per i convenuti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e previe altresì le declaratorie del caso, così disporre: in via preliminare: 1) dichiarare il proprio difetto di competenza per valore in favore della competenza del Giudice di Pace di Vigevano;
in via principale: 1) accertare
e dichiarare la carenza di titolarità passiva in capo al dottor nel CP_2 giudizio di cui trattasi e per l'effetto dichiarare fin d'ora la sua esclusione dal processo, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da nei confronti dei convenuti e per l'effetto Parte_2
rigettare la domanda di condanna al pagamento formulata nei confronti dei
2 dottori e in via subordinata: nella denegata Controparte_1 CP_2
ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare
e dichiarare l'operatività della polizza di RC professionale stipulata dai convenuti, sia rispetto alla dott.ssa , sia rispetto al dott. Controparte_1 CP_2
e per l'effetto dichiarare tenuta al
[...] Controparte_3 pagamento delle somme liquidate in favore dell'attore, manlevando dall'onere sia la dottoressa che il dottor in ogni caso: Con Controparte_1 CP_2
vittoria di spese diritti ed onorari di causa».
Per la terza chiamata:
«voglia l'Ill.mo Tribunale, (...) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate nei confronti della dott.ssa e del dott. Controparte_1
siccome del tutto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni CP_2
sopra esposte;
nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento totale o parziale delle domande formulate avverso la dott.ssa accertare e CP_1
dichiarare la quota di responsabilità ascrivibile alla sola dott.ssa CP_1
tenuto conto della condotta del dott. e della
[...] CP_2 responsabilità dello stesso attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, limitare la condanna della Compagnia entro tali importi/quota con esclusione di ogni importo dalla stessa dovuto a titolo restitutorio nonché entro tutti i termini e le condizioni di Polizza, primi fra tutti massimale e franchigia;
nel merito, sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate contro il dott. accertare e dichiarare CP_2
l'inoperatività della Polizza rispetto al dott. e, per l'effetto, CP_2
Co respingere la domanda di manleva da lui proposta nei confronti di nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate contro il dott. e di CP_2 accertamento dell'operatività della Polizza del dott. accertare e CP_2 dichiarare l'effettivo importo dei danni patiti, tenuto conto dell'eventuale quota di responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto limitare la condanna della Compagnia entro tali importi/quota con esclusione di ogni importo dovuto all'attore a titolo restitutorio nonché entro tutti i termini e le
3 condizioni di Polizza, primi fra tutti massimale e franchigia;
in ogni caso: respingere la domanda di condanna della Compagnia proposta dal signor ai sensi del disposto dell'art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione Pt_2
alla negoziazione;
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_2
conveniva in giudizio i sig.ri e , esponendo: Controparte_1 CP_2
a) che in data 21.12.2021 veniva pubblicato sul B.U.R.L. il bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento”, rientrante nell'ambito Misura 8
“Forestazione e imboschimento” – Sottomisura 8.1 “Supporto ai costi di impianto di boschi ed ai premi per il mantenimento e mancati redditi”, oggetto del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.);
b) che esso attore, titolare dell'omonima azienda agricola, intendendo partecipare al suddetto bando, si rivolgeva ai convenuti, dottori agronomi e forestali, incaricandoli di redigere, compilare e presentare la domanda ai fini dell'ammissione al contributo di cui al predetto bando per la realizzazione di un pioppeto presso i terreni condotti dallo stesso e siti in agro di Suardi (PV): in particolare, l'incarico comprendeva la verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla misura, il reperimento, predisposizione, disamina, verifica e controllo di tutta la documentazione occorrente, la preparazione e compilazione della domanda, l'invio della stessa e la gestione di ogni rapporto con Regione
Lombardia;
c) che i convenuti avevano suggerito di ottenere la certificazione ICILA-
PEFC attestante la gestione sostenibile dei pioppeti ed egli effettuava la relativa pratica, conseguendo detto titolo il 10.3.2022;
d) che, a fronte di un termine per la presentazione della domanda scadente il 25.3.2022, la convenuta inviava già il 13.3.2022 la domanda, Controparte_1
4 corredata del piano d'impianto delle pioppelle e della documentazione sottoscritta da esso attore (ma non della certificazione di cui sopra);
e) che, con provvedimento del 4.8.2022, la Regione Lombardia comunicava che l'istruttoria si era “chiusa con esito negativo poiché non è stata allegata alla domanda di contributo l'autorizzazione della proprietà alla realizzazione dell'impianto; poiché tutte le particelle sono senza autorizzazione, la domanda decade completamente”;
f) che, a seguito di quanto sopra, i convenuti chiedevano di fare sottoscrivere al proprietario dei terreni, condotti in affitto dall'attore, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il consenso all'esecuzione dell'impianto, documento ulteriore che veniva quindi inoltrato il 6.8.2022, unitamente alla richiesta di riesame dell'istruttoria;
g) che, peraltro, il 9.8.2022 il convenuto inviava alla CP_2 [...]
di Mede un documento ulteriore da far sottoscrivere al sig. Controparte_5
e al proprietario dei terreni ed, in particolare, un allegato al contratto di Pt_2
affitto di fondo rustico, da caricare successivamente al sistema Sis.Co. (portale delle imprese agricole di Regione Lombardia), recante l'autorizzazione ad effettuare l'impianto di pioppi, documento di fatto sostitutivo della dichiarazione inviata dalla convenuta il 6.8.2022; CP_1
h) che, in data 10.8.2022, il referente di confermava di aver CP_5 caricato a sistema il contratto completo dell'allegato aggiuntivo, seguendo le indicazioni della convenuta e, lo stesso giorno, quest'ultima inviava CP_1
una seconda richiesta di riesame dichiarando che “ricontrollando con attenzione il contratto d'affitto inserito nel fascicolo aziendale dell'azienda e rileggendolo con il responsabile della stesura, è emerso che non era stato inserito a Sisco un allegato relativo ad una eventuale autorizzazione, qualora l'azienda avesse deciso di fare impianti di pioppi sui terreni inseriti nel contratto di locazione”;
i) che, il 19.8.2022, Regione Lombardia confermava “la non ammissibilità all'istruttoria tecnico amministrativa della domanda”, in quanto “il contratto di affitto stipulato tra il sig. e il sig. non Parte_3 Parte_2
5 presentava alcun allegato né al momento della stipula né al momento della registrazione e che l'allegato è stato redatto e sottoscritto in data successiva”: si evidenziava, inoltre, che “la data di protocollo dell'allegato autorizzativo –
01/04/2022 – è successiva anche alla data di validazione della domanda presentata a valere sull'operazione 8.1.01”;
l) che se la domanda fosse stata ritenuta ammissibile, avrebbe senz'altro ottenuto il finanziamento, indipendentemente dal punteggio.
Sulla base di tali assunti, sosteneva il diritto a vedersi risarcito il danno derivante dalla perdita della possibilità di cui sopra, quantificato nell'importo di €
39.302,53, a fronte di un costo d'impianto previsto secondo i costi standard di euro 43.669,48, nonché delle spese sostenute per ottenere la certificazione PEFC, quantificabili nell'importo di € 511,40 oltre al tesseramento annuale di € 40,00, e, quindi, anche dei costi per l'intervento di altri professionisti. Inoltre, chiedeva la restituzione dell'importo versato alla convenuta a fronte dell'incarico di CP_1
cui trattasi, pari ad € 748,16 e le spese legali relative all'assistenza nel procedimento di negoziazione assistita.
2. - Si costituivano in giudizio i sig.ri e . Controparte_1 CP_2
Quest'ultimo eccepiva preliminarmente l'assenza di responsabilità, in quanto l'incarico era stato affidato alla sola Controparte_1
Nel merito, si rilevava che la predetta convenuta, quando i termini del bando erano ancora aperti, aveva in realtà fatto presente all'attore la necessità dell'autorizzazione scritta di cui trattasi, ma questo aveva sostenuto che
“l'autorizzazione era già contenuta implicitamente nell'articolo 7 del contratto d'affitto”, motivando con il fatto che aveva ricevuto rassicurazioni in tal senso dal
C.A.A. di (ove lavorava sua moglie) e da un funzionario della stessa CP_5
Regione Lombardia;
inoltre, a fronte dell'ulteriore segnalazione da parte della stessa convenuta dell'opportunità di acquisire comunque un documento contenente l'esplicita autorizzazione, l'attore l'aveva invitata “a proseguire nella predisposizione della pratica e a depositarla quanto prima”: successivamente a tale confronto era stata inviata la mail del 23.2.2023, che non comprendeva la
6 dichiarazione in questione perchè “l'attore aveva chiaramente riferito che non avrebbe contattato il dott. (il proprietario – ndr) per fargli Parte_3 firmare il documento già predisposto dalla dott.ssa . Quanto alla CP_1
certificazione PEFC, questa non era stata allegata in quanto l'attore aveva insistito per il deposito della domanda pur non essendo questa ancora pervenuta, dal momento che, secondo il bando, tale documento avrebbe potuto essere depositato anche successivamente.
Per quanto concerne il danno, da inquadrare nell'ambito della “perdita di chance”, rilevavano che l'attore non aveva dato corso alle attività cui erano finalizzati i contributi di cui trattasi, non avendo curato l'impianto medesimo.
Infine chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa in garanzia l'assicuratore per la responsabilità civile che vi si costituiva Controparte_3 contestando la fondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum.
3. – La causa, istruita attraverso C.T.U., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
4. - La C.T.U. ha rilevato che:
a) la domanda era stata presentata “... per il tramite della Dott.ssa
[...]
, che era stata incaricata di istruire la pratica e di presentarla Persona_2 in Regione” ed, “... a questo scopo il 27.01.2022 aveva Parte_2
conferito formale delega a per operare per conto del delegante Controparte_1
sulla piattaforma informatica Sic.Co. di Regione Lombardia nella compilazione della pratica relativa all'Operazione 8.1.01;
b) il costo totale dell'intervento era di € 43.669,48, per un contributo pari ad € 39.302,53 (90%), percentuale riservata ai richiedenti che utilizzino almeno il
50% di “cloni a maggiore sostenibilità ambientale e che siano in possesso di certificazione forestale” (quest'ultima nella specie ottenuta prima della presentazione della domanda e, quindi, utilizzabile ai relativi fini);
7 c) l'attore aveva avviato l'operazione di impianto subito dopo la presentazione della domanda, ovvero senza attenderne l'esito, condotta da ritenersi lecita alla luce delle previsioni del bando;
d) per quanto riguarda l'autorizzazione del proprietario, la dichiarazione formale di autorizzazione avrebbe dovuto essere presentata entro i termini di scadenza per la presentazione del bando, ciò che non era avvenuto;
ciò non sarebbe stato peraltro preclusivo dell'ammissibilità della domanda ove fosse stata acclusa al contratto di affitto, stipulato e registrato, nella specie, il 31.3.2021: sennonché, il contratto stesso non la prevedeva, o, meglio, non v'era prova del fatto che fosse stata concessa al momento della stipula o, quantomeno, successivamente entro la data di scadenza della domanda.
In sostanza, il C.T.U. ha ritenuto che, almeno in astratto, l'attore aveva le condizioni di ammissibilità della domanda per il 90% del costo di impianto – quindi, per un contributo pari ad € 39.302,53, ma, in disparte il tema della mancata allegazione della certificazione forestale (che avrebbe consentito di ottenere tale percentuale in luogo di quella meno elevata dell'80%) – la mancata presentazione entro il termine previsto dal bando dell'autorizzazione del proprietario aveva determinato la reiezione della stessa per ragioni “formali”, senza possibilità di sanatoria alcuna.
I requisiti, inclusa la formale autorizzazione di cui trattasi, dovevano infatti sussistere al momento della presentazione della domanda e, nella specie, l'attore non ha potuto offrire la relativa prova, con ciò determinandosi l'esclusione di questo dalla gara.
Ciò posto, si deve preliminarmente rilevare come la domanda presentata nei confronti del convenuto deve essere rigettata, a fronte CP_2 dell'assorbente rilevo del difetto di prova del fatto che l'incarico fosse stato
(anche) ad esso affidato.
Premettendo che il capitolo di prova formulato dall'attore sub 3 è, sul punto, del tutto generico e, come tale, inammissibile, si deve osservare che la parte convenuta ha testualmente rilevato che il una volta contattato dall'attore, CP_2
8 “... faceva immediatamente presente a che non aveva a Parte_2
disposizione tempo sufficiente per farlo e gli suggeriva di rivolgersi a sua moglie
anch'ella dottore agronomo, che si era già occupata di Controparte_1
pratiche del genere, poiché dedicava la propria attività professionale quasi esclusivamente alla presentazione di domande per partecipare ai bandi predisposti dalla Regione Lombardia ovvero dalla Regione Piemonte” e che, a seguito, di ciò, lo stesso attore aveva conferito la delega alla convenuta CP_1
Tali fatti, oltre a non essere stati specificamente contestati (ed essendo pertanto sottratti a controllo probatorio ex art. 115 c.p.c.), risultano dalla documentazione in atti, tra cui la fattura per la relativa prestazione professionale, che risulta emessa dalla sola d'altra parte, non è sufficiente a fare ritenere CP_1
l'estensione dell'incarico al il mero fatto che questo avesse inviato la mail CP_2
del 22.2.2022, ben potendosi ritenere tale invio effettuato da questo per conto della moglie.
Ciò premesso, e tornando al merito, la convenuta ha dedotto di avere CP_1 informato a tempo debito l'attore della necessità dell'autorizzazione scritta del proprietario e che questo ha tuttavia insistito perchè la domanda fosse comunque presentata senza tale documento.
Il fatto, se fosse vero, avrebbe un indubbio rilievo ai fini di causa.
Tuttavia, del fatto medesimo – chiaramente contestato dall'attore – non è stata fornita prova alcuna e, d'altra parte, riesce obiettivamente difficile ipotizzare che la convenuta a fronte di un'affermazione chiaramente infondata quale CP_1 quella dell'autorizzazione “implicita” nella clausola di cui trattasi nel contratto di affitto, non avesse ritenuto, quantomeno, di fare presente all'attore per iscritto l'assoluto rischio cui sarebbe andato incontro.
La responsabilità per negligenza della convenuta deve quindi essere CP_1
affermata.
5. – Venendo alle conseguenze derivanti dalla condotta colposa di cui trattasi, la C.T.U. ha effettuato una simulazione che, nella sostanza, conferma la tesi dell'attore secondo la quale l'ammissione al contributo si sarebbe verificata
9 nel 100% dei casi: infatti, ha rilevato che la relativa domanda si sarebbe posizionata “tra la 56ma e 62ma posizione della graduatoria delle domande di contributo, su un totale di 73 domande ammesse a finanziamento” e che avrebbe ragionevolmente conseguito anche l'aliquota del 90%, alla luce dell'ottenuta certificazione forestale (in proposito, ha rilevato che questa avrebbe potuto essere prodotta anche in seguito, ma che ciò non è stato fatto in quanto si era rivelato superfluo alla luce della sopravvenuta declaratoria di inammissibilità della domanda).
La parte convenuta pone quindi in evidenza che il contributo avrebbe potuto essere non erogato anche ove la domanda fosse stata ammissibile, posto che, a tali fini, l'impianto deve essere collaudato e presentare determinate caratteristiche;
in altri termini, ha rilevato che la “chance” perduta non consiste nella mera ammissibilità della domanda, bensì nell'effettiva erogazione del contributo, che dipendeva unicamente dalla condotta dello stesso attore.
Come evidenziato nella C.T.U., i lavori di impianto avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.3.2024 e le relative domande di pagamento essere presentate entro il 30.5.2024. Inoltre, successivamente all'erogazione del contributo, avrebbe avuto inizio il “periodo di impegno” volto all'accrescimento dell'impianto arboreo realizzato, con durata di 8 anni, durante i quali le cure colturali, la sostituzione delle eventuali fallanze e tutto quanto necessario per rispettare le prescrizioni del bando erano nella responsabilità dell'attore. Sul punto, il C.T.U. evidenzia che “... tale proiezione temporale delle azioni e attività successive alla presentazione della domanda mostra come qualunque ipotesi o congettura inerente tale periodo ipotetico non possa che essere qualificata come astratta e non utile a trarre conclusioni circa l'esito dell'intervento. Ad esempio è del tutto plausibile che la cura di verso il pioppeto sarebbe stata Parte_2
diversa e più attenta nel caso di ammissione al finanziamento rispetto a quanto avvenuto dopo che la domanda è stata considerata non ammissibile e lo stato in cui si trovava l'impianto al momento del sopralluogo non appare certo rappresentativo della situazione che si sarebbe verificata in caso di ammissione al finanziamento”. Inoltre, ha rilevato che “... si entra nel campo delle ipotesi non
10 verificabili, in cui possono valere alcuni elementi: - le annate siccitose ci sono state ma l'azienda Quarone avrebbe avuto due anni (da marzo 2022 a marzo
2024) per ripristinare quelle parti dell'impianto arboreo colpite da moria;
- aziende vicine all'azienda hanno aderito alla medesima Operazione Pt_2
8.1.01 riuscendo a rispettare modi e tempi dettati dal bando;
- pur non potendo inferire circa l'esito dell'attività di realizzazione del pioppeto, va ricordato che
l'azienda è un'azienda agricola professionale con molti anni di Pt_2 esperienza”
Tali considerazioni, anche laddove non presentano natura squisitamente tecnica, sono condivisibili.
In effetti, una diminuzione della “chance” di ottenere il contributo di cui trattasi in dipendenza di una ipotetica – non dimostrata né dimostrabile - condotta colposa dello stesso attore non potrebbe essere ritenuta che sulla base di dati astratti e meramente statistici, che, quale rilevanza possano avere, non sono stati comunque forniti dalla parte convenuta a corredo della relativa eccezione. Essa ha unicamente fatto riferimento ad un'asserita situazione attuale di trascuratezza del relativo impianto che, se anche esistente, oltre a poter essere giustificata dall'esclusione dalla gara (non v'è prova del fatto che l'impianto sarebbe stato egualmente effettuato dall'attore in assenza del bando), è poco indicativa, in quanto, come evidenziato, l'orizzonte temporale per “le cure colturali, la sostituzione delle eventuali fallanze e tutto quanto necessario per rispettare le prescrizioni del bando” è assai lungo (8 anni) ed, allo stato, sarebbe ben lontano dal potersi ritenere completato.
In sostanza, non si ravvisa ragione per ridurre l'ammontare del danno risarcibile rispetto all'importo pari al 90% del contributo che sarebbe stato, in maniera pressoché certa, ottenuto, ovvero € 39.302,53, come indicato dall'attore e confermato dalla C.T.U. Tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal termine per la presentazione della domanda di pagamento, ossia il 30.5.2024.
In merito alle domande di pagamento per ulteriori causali, si rileva:
11 a) deve essere riconosciuto l'importo di € 728,00, pari all'imponibile I.V.A. della fattura emessa dalla convenuta infatti, la richiesta di CP_1
risoluzione contrattuale merita accoglimento, alla luce dei fatti evidenziati;
il relativo importo, dovuto a titolo di “restitutio in integrum”, deve essere maggiorato di interessi al tasso legale dal 4.5.2022 fino all'effettivo saldo;
b) non può essere riconosciuto l'importo di € 511,40 e gli altri connessi alla certificazione forestale: infatti, anche ad ipotizzare che l'attore non avrebbe richiesto tale documento se non se ne fosse presentata la necessità
a fronte della gara di cui trattasi, rimane il fatto che, per il modesto importo pagato, l'attore ha conseguito una certificazione di qualità aziendale che ha comunque un valore intrinseco, potendo essere utilizzata in altri contesti;
c) può essere riconosciuto l'importo di € 899,60, pari all'imponibile I.V.A. del “pro forma” di fattura dell'agronomo è infatti agli atti Persona_1
una relazione a firma di tale professionista, datata 30.3.2023, dalla quale risulta l'effettuazione di attività in funzione della causa di cui trattasi;
la somma deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, al tasso legale, dalla data del relativo esborso al saldo;
d) non può essere riconosciuto l'importo di € 1.872,00, quale imponibile
I.V.A., per “assistenza nel procedimento di negoziazione assistita”, essendo questa da liquidare, in base a soccombenza, ex D.M. n. 55/2014 in
€ 535,00 (parametro medio) per la fase di attivazione ed € 535,00
(parametro minimo, in assenza di prova dell'attività di negoziazione svolta, della quale si dà comunque atto, solo genericamente, nel verbale del 31.5.2023) e, quindi, complessivi € 1.070,00, oltre accessori.
6. – La Compagnia di Assicuratrice terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta nei limiti del massimale e delle CP_1
franchigie di polizza, anche delle spese di soccombenza ex art. 1917 c.c. liquidate come di seguito, ma non dell'importo di € 728,00 a titolo di restituzione del compenso versato, essendo la relativa causale estranea alla copertura assicurativa.
Non v'è alcuna “quota di responsabilità” da determinare in capo a questa rispetto
12 all'altro convenuto , sia in quanto detto convenuto è da ritenersi CP_2
(come rilevato) esente da responsabilità sia in ragione del fatto che la responsabilità dei due convenuti, a diversamente opinare, sarebbe comunque solidale ex art. 2055 c.c. e la compagnia dovrebbe conseguentemente risarcire l'intero (salvo domanda di regresso che non risulta essere presentata e, d'altra parte, il convenuto è assicurato in forza della stessa polizza). CP_2
7. - Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, premettendo che i convenuti e non hanno la medesima posizione processuale, in CP_2 CP_1 considerazione dell'esito deve essere condannata la (sola) convenuta CP_1
alla rifusione di quelle dell'attore e quest'ultimo alla rifusione di quelle del convenuto . Per quanto riguarda il primo di detti rapporti CP_2 processuali, si reputa di liquidare le spese in complessivi € 6.520,00 (€ 1.070,00 fase di negoziazione assistita, € 1.300,00 fase di studio, € 1.200,00 fase introduttiva, € 1.500,00 fase di trattazione/istruttoria ed € 1.450,00 fase decisionale) e, per quanto riguarda il secondo, in complessivi € 3.800,00, calcolati sulla base dei valori parametrici minimi, oltre, per entrambe, 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Le spese di C.T.U. devono essere poste ad integrale carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore dell'importo di € 40.202,13 a titolo di Parte_2
risarcimento danni, oltre rivalutazione montetaria ed interessi come da motivazione;
II. dichiara la risoluzione del contratto di opera professionale concluso tra le suddette parti e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore importo di Parte_2
€ 728,00 oltre interessi come da motivazione;
13 III. respinge la domanda presentata dall'attore nei confronti Parte_2 del convenuto , dichiarando per l'effetto assorbita la domanda CP_2 di garanzia da quest'ultimo presentata nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_3
IV. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore Controparte_1
delle spese di lite, che liquida, oltrre a c.u. e marca, in Parte_2 complessivi € 6.520,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
V. condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto Parte_2
delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in CP_2 complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
VI. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta CP_1
[...]
VII. in accoglimento della domanda di garanzia presentata dalla convenuta dichiara tenuta e condanna la terza chiamata Controparte_1 [...]
a tenere indenne detta convenuta dalle conseguenze Controparte_3
pregiudizievoli della presente sentenza, in virtù della polizza assicurativa e nei limiti del massimale e delle franchigie di polizza, sia per capitale che per interessi e spese a norma di polizza e/o di legge, ad eccezione della condanna di cui al capo II che precede.
Così deciso il 9 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 13.11.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2942/2023 di R.G., promossa da:
NE (C.F.: ), rappresentato e difeso Pt_1 C.F._1
dall'Avv. Gaetano Abela,
- attore -
contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Carrera, CodiceFiscale_3
- convenuti -
e con la chiamata in causa di
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del suo Procuratore ,
[...] P.IVA_1 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Giani,
- terza chiamata -
Conclusioni
Per l'attore:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione
e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, nel merito: - accertato e
1 dichiarato che il mancato ottenimento da parte di del Parte_2
contributo di cui al Bando approvato da Regione Lombardia nell'ambito del PSR
2014-2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.1 – Operazione 8.1.01 è da addebitarsi esclusivamente a fatto e responsabilità di e Controparte_1 CP_2
previa per quanto necessario la risoluzione del contratto d'opera, dichiarare tenuti in solido e condannare i medesimi e al Controparte_1 CP_2
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da da Parte_2 quantificarsi nella misura di € 43.450,44 (di cui 39.302,53 per mancato ottenimento del finanziamento previsto dal Bando;
€ 748,16 a titolo di rimborso della fattura n. 15/2022 in data 2.05.2022 emessa dalla dott.ssa CP_1
€ 551,40 per spese relative a certificazione PEFC;
€ 924,51 per
[...] intervento professionale dott. € 1.923,84 per spese legali relative Persona_1 all'assistenza nel procedimento di negoziazione assistita), o nella diversa maggiore, o minore somma che risulterà acclarata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- disporre che tale somma, così quantificata, sia rivalutata secondo gli indici ISTAT dal fatto al saldo e maggiorata degli interessi, da calcolarsi sull'ammontare rivalutato per il medesimo periodo;
- assumere ogni provvedimento consequenziale favorevole all'attore in accoglimento dei motivi esposti in atti. Con il favore delle spese, e dei compensi professionali di giudizio.
In via istruttoria: (...)».
Per i convenuti:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e previe altresì le declaratorie del caso, così disporre: in via preliminare: 1) dichiarare il proprio difetto di competenza per valore in favore della competenza del Giudice di Pace di Vigevano;
in via principale: 1) accertare
e dichiarare la carenza di titolarità passiva in capo al dottor nel CP_2 giudizio di cui trattasi e per l'effetto dichiarare fin d'ora la sua esclusione dal processo, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali;
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da nei confronti dei convenuti e per l'effetto Parte_2
rigettare la domanda di condanna al pagamento formulata nei confronti dei
2 dottori e in via subordinata: nella denegata Controparte_1 CP_2
ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare
e dichiarare l'operatività della polizza di RC professionale stipulata dai convenuti, sia rispetto alla dott.ssa , sia rispetto al dott. Controparte_1 CP_2
e per l'effetto dichiarare tenuta al
[...] Controparte_3 pagamento delle somme liquidate in favore dell'attore, manlevando dall'onere sia la dottoressa che il dottor in ogni caso: Con Controparte_1 CP_2
vittoria di spese diritti ed onorari di causa».
Per la terza chiamata:
«voglia l'Ill.mo Tribunale, (...) nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate nei confronti della dott.ssa e del dott. Controparte_1
siccome del tutto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni CP_2
sopra esposte;
nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento totale o parziale delle domande formulate avverso la dott.ssa accertare e CP_1
dichiarare la quota di responsabilità ascrivibile alla sola dott.ssa CP_1
tenuto conto della condotta del dott. e della
[...] CP_2 responsabilità dello stesso attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, limitare la condanna della Compagnia entro tali importi/quota con esclusione di ogni importo dalla stessa dovuto a titolo restitutorio nonché entro tutti i termini e le condizioni di Polizza, primi fra tutti massimale e franchigia;
nel merito, sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate contro il dott. accertare e dichiarare CP_2
l'inoperatività della Polizza rispetto al dott. e, per l'effetto, CP_2
Co respingere la domanda di manleva da lui proposta nei confronti di nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande formulate contro il dott. e di CP_2 accertamento dell'operatività della Polizza del dott. accertare e CP_2 dichiarare l'effettivo importo dei danni patiti, tenuto conto dell'eventuale quota di responsabilità dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto limitare la condanna della Compagnia entro tali importi/quota con esclusione di ogni importo dovuto all'attore a titolo restitutorio nonché entro tutti i termini e le
3 condizioni di Polizza, primi fra tutti massimale e franchigia;
in ogni caso: respingere la domanda di condanna della Compagnia proposta dal signor ai sensi del disposto dell'art. 96 c.p.c. per la mancata partecipazione Pt_2
alla negoziazione;
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari».
Sintesi dei precedenti di fatto e processuali
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_2
conveniva in giudizio i sig.ri e , esponendo: Controparte_1 CP_2
a) che in data 21.12.2021 veniva pubblicato sul B.U.R.L. il bando per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per forestazione e imboschimento”, rientrante nell'ambito Misura 8
“Forestazione e imboschimento” – Sottomisura 8.1 “Supporto ai costi di impianto di boschi ed ai premi per il mantenimento e mancati redditi”, oggetto del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.);
b) che esso attore, titolare dell'omonima azienda agricola, intendendo partecipare al suddetto bando, si rivolgeva ai convenuti, dottori agronomi e forestali, incaricandoli di redigere, compilare e presentare la domanda ai fini dell'ammissione al contributo di cui al predetto bando per la realizzazione di un pioppeto presso i terreni condotti dallo stesso e siti in agro di Suardi (PV): in particolare, l'incarico comprendeva la verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla misura, il reperimento, predisposizione, disamina, verifica e controllo di tutta la documentazione occorrente, la preparazione e compilazione della domanda, l'invio della stessa e la gestione di ogni rapporto con Regione
Lombardia;
c) che i convenuti avevano suggerito di ottenere la certificazione ICILA-
PEFC attestante la gestione sostenibile dei pioppeti ed egli effettuava la relativa pratica, conseguendo detto titolo il 10.3.2022;
d) che, a fronte di un termine per la presentazione della domanda scadente il 25.3.2022, la convenuta inviava già il 13.3.2022 la domanda, Controparte_1
4 corredata del piano d'impianto delle pioppelle e della documentazione sottoscritta da esso attore (ma non della certificazione di cui sopra);
e) che, con provvedimento del 4.8.2022, la Regione Lombardia comunicava che l'istruttoria si era “chiusa con esito negativo poiché non è stata allegata alla domanda di contributo l'autorizzazione della proprietà alla realizzazione dell'impianto; poiché tutte le particelle sono senza autorizzazione, la domanda decade completamente”;
f) che, a seguito di quanto sopra, i convenuti chiedevano di fare sottoscrivere al proprietario dei terreni, condotti in affitto dall'attore, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il consenso all'esecuzione dell'impianto, documento ulteriore che veniva quindi inoltrato il 6.8.2022, unitamente alla richiesta di riesame dell'istruttoria;
g) che, peraltro, il 9.8.2022 il convenuto inviava alla CP_2 [...]
di Mede un documento ulteriore da far sottoscrivere al sig. Controparte_5
e al proprietario dei terreni ed, in particolare, un allegato al contratto di Pt_2
affitto di fondo rustico, da caricare successivamente al sistema Sis.Co. (portale delle imprese agricole di Regione Lombardia), recante l'autorizzazione ad effettuare l'impianto di pioppi, documento di fatto sostitutivo della dichiarazione inviata dalla convenuta il 6.8.2022; CP_1
h) che, in data 10.8.2022, il referente di confermava di aver CP_5 caricato a sistema il contratto completo dell'allegato aggiuntivo, seguendo le indicazioni della convenuta e, lo stesso giorno, quest'ultima inviava CP_1
una seconda richiesta di riesame dichiarando che “ricontrollando con attenzione il contratto d'affitto inserito nel fascicolo aziendale dell'azienda e rileggendolo con il responsabile della stesura, è emerso che non era stato inserito a Sisco un allegato relativo ad una eventuale autorizzazione, qualora l'azienda avesse deciso di fare impianti di pioppi sui terreni inseriti nel contratto di locazione”;
i) che, il 19.8.2022, Regione Lombardia confermava “la non ammissibilità all'istruttoria tecnico amministrativa della domanda”, in quanto “il contratto di affitto stipulato tra il sig. e il sig. non Parte_3 Parte_2
5 presentava alcun allegato né al momento della stipula né al momento della registrazione e che l'allegato è stato redatto e sottoscritto in data successiva”: si evidenziava, inoltre, che “la data di protocollo dell'allegato autorizzativo –
01/04/2022 – è successiva anche alla data di validazione della domanda presentata a valere sull'operazione 8.1.01”;
l) che se la domanda fosse stata ritenuta ammissibile, avrebbe senz'altro ottenuto il finanziamento, indipendentemente dal punteggio.
Sulla base di tali assunti, sosteneva il diritto a vedersi risarcito il danno derivante dalla perdita della possibilità di cui sopra, quantificato nell'importo di €
39.302,53, a fronte di un costo d'impianto previsto secondo i costi standard di euro 43.669,48, nonché delle spese sostenute per ottenere la certificazione PEFC, quantificabili nell'importo di € 511,40 oltre al tesseramento annuale di € 40,00, e, quindi, anche dei costi per l'intervento di altri professionisti. Inoltre, chiedeva la restituzione dell'importo versato alla convenuta a fronte dell'incarico di CP_1
cui trattasi, pari ad € 748,16 e le spese legali relative all'assistenza nel procedimento di negoziazione assistita.
2. - Si costituivano in giudizio i sig.ri e . Controparte_1 CP_2
Quest'ultimo eccepiva preliminarmente l'assenza di responsabilità, in quanto l'incarico era stato affidato alla sola Controparte_1
Nel merito, si rilevava che la predetta convenuta, quando i termini del bando erano ancora aperti, aveva in realtà fatto presente all'attore la necessità dell'autorizzazione scritta di cui trattasi, ma questo aveva sostenuto che
“l'autorizzazione era già contenuta implicitamente nell'articolo 7 del contratto d'affitto”, motivando con il fatto che aveva ricevuto rassicurazioni in tal senso dal
C.A.A. di (ove lavorava sua moglie) e da un funzionario della stessa CP_5
Regione Lombardia;
inoltre, a fronte dell'ulteriore segnalazione da parte della stessa convenuta dell'opportunità di acquisire comunque un documento contenente l'esplicita autorizzazione, l'attore l'aveva invitata “a proseguire nella predisposizione della pratica e a depositarla quanto prima”: successivamente a tale confronto era stata inviata la mail del 23.2.2023, che non comprendeva la
6 dichiarazione in questione perchè “l'attore aveva chiaramente riferito che non avrebbe contattato il dott. (il proprietario – ndr) per fargli Parte_3 firmare il documento già predisposto dalla dott.ssa . Quanto alla CP_1
certificazione PEFC, questa non era stata allegata in quanto l'attore aveva insistito per il deposito della domanda pur non essendo questa ancora pervenuta, dal momento che, secondo il bando, tale documento avrebbe potuto essere depositato anche successivamente.
Per quanto concerne il danno, da inquadrare nell'ambito della “perdita di chance”, rilevavano che l'attore non aveva dato corso alle attività cui erano finalizzati i contributi di cui trattasi, non avendo curato l'impianto medesimo.
Infine chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa in garanzia l'assicuratore per la responsabilità civile che vi si costituiva Controparte_3 contestando la fondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum.
3. – La causa, istruita attraverso C.T.U., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024 nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
4. - La C.T.U. ha rilevato che:
a) la domanda era stata presentata “... per il tramite della Dott.ssa
[...]
, che era stata incaricata di istruire la pratica e di presentarla Persona_2 in Regione” ed, “... a questo scopo il 27.01.2022 aveva Parte_2
conferito formale delega a per operare per conto del delegante Controparte_1
sulla piattaforma informatica Sic.Co. di Regione Lombardia nella compilazione della pratica relativa all'Operazione 8.1.01;
b) il costo totale dell'intervento era di € 43.669,48, per un contributo pari ad € 39.302,53 (90%), percentuale riservata ai richiedenti che utilizzino almeno il
50% di “cloni a maggiore sostenibilità ambientale e che siano in possesso di certificazione forestale” (quest'ultima nella specie ottenuta prima della presentazione della domanda e, quindi, utilizzabile ai relativi fini);
7 c) l'attore aveva avviato l'operazione di impianto subito dopo la presentazione della domanda, ovvero senza attenderne l'esito, condotta da ritenersi lecita alla luce delle previsioni del bando;
d) per quanto riguarda l'autorizzazione del proprietario, la dichiarazione formale di autorizzazione avrebbe dovuto essere presentata entro i termini di scadenza per la presentazione del bando, ciò che non era avvenuto;
ciò non sarebbe stato peraltro preclusivo dell'ammissibilità della domanda ove fosse stata acclusa al contratto di affitto, stipulato e registrato, nella specie, il 31.3.2021: sennonché, il contratto stesso non la prevedeva, o, meglio, non v'era prova del fatto che fosse stata concessa al momento della stipula o, quantomeno, successivamente entro la data di scadenza della domanda.
In sostanza, il C.T.U. ha ritenuto che, almeno in astratto, l'attore aveva le condizioni di ammissibilità della domanda per il 90% del costo di impianto – quindi, per un contributo pari ad € 39.302,53, ma, in disparte il tema della mancata allegazione della certificazione forestale (che avrebbe consentito di ottenere tale percentuale in luogo di quella meno elevata dell'80%) – la mancata presentazione entro il termine previsto dal bando dell'autorizzazione del proprietario aveva determinato la reiezione della stessa per ragioni “formali”, senza possibilità di sanatoria alcuna.
I requisiti, inclusa la formale autorizzazione di cui trattasi, dovevano infatti sussistere al momento della presentazione della domanda e, nella specie, l'attore non ha potuto offrire la relativa prova, con ciò determinandosi l'esclusione di questo dalla gara.
Ciò posto, si deve preliminarmente rilevare come la domanda presentata nei confronti del convenuto deve essere rigettata, a fronte CP_2 dell'assorbente rilevo del difetto di prova del fatto che l'incarico fosse stato
(anche) ad esso affidato.
Premettendo che il capitolo di prova formulato dall'attore sub 3 è, sul punto, del tutto generico e, come tale, inammissibile, si deve osservare che la parte convenuta ha testualmente rilevato che il una volta contattato dall'attore, CP_2
8 “... faceva immediatamente presente a che non aveva a Parte_2
disposizione tempo sufficiente per farlo e gli suggeriva di rivolgersi a sua moglie
anch'ella dottore agronomo, che si era già occupata di Controparte_1
pratiche del genere, poiché dedicava la propria attività professionale quasi esclusivamente alla presentazione di domande per partecipare ai bandi predisposti dalla Regione Lombardia ovvero dalla Regione Piemonte” e che, a seguito, di ciò, lo stesso attore aveva conferito la delega alla convenuta CP_1
Tali fatti, oltre a non essere stati specificamente contestati (ed essendo pertanto sottratti a controllo probatorio ex art. 115 c.p.c.), risultano dalla documentazione in atti, tra cui la fattura per la relativa prestazione professionale, che risulta emessa dalla sola d'altra parte, non è sufficiente a fare ritenere CP_1
l'estensione dell'incarico al il mero fatto che questo avesse inviato la mail CP_2
del 22.2.2022, ben potendosi ritenere tale invio effettuato da questo per conto della moglie.
Ciò premesso, e tornando al merito, la convenuta ha dedotto di avere CP_1 informato a tempo debito l'attore della necessità dell'autorizzazione scritta del proprietario e che questo ha tuttavia insistito perchè la domanda fosse comunque presentata senza tale documento.
Il fatto, se fosse vero, avrebbe un indubbio rilievo ai fini di causa.
Tuttavia, del fatto medesimo – chiaramente contestato dall'attore – non è stata fornita prova alcuna e, d'altra parte, riesce obiettivamente difficile ipotizzare che la convenuta a fronte di un'affermazione chiaramente infondata quale CP_1 quella dell'autorizzazione “implicita” nella clausola di cui trattasi nel contratto di affitto, non avesse ritenuto, quantomeno, di fare presente all'attore per iscritto l'assoluto rischio cui sarebbe andato incontro.
La responsabilità per negligenza della convenuta deve quindi essere CP_1
affermata.
5. – Venendo alle conseguenze derivanti dalla condotta colposa di cui trattasi, la C.T.U. ha effettuato una simulazione che, nella sostanza, conferma la tesi dell'attore secondo la quale l'ammissione al contributo si sarebbe verificata
9 nel 100% dei casi: infatti, ha rilevato che la relativa domanda si sarebbe posizionata “tra la 56ma e 62ma posizione della graduatoria delle domande di contributo, su un totale di 73 domande ammesse a finanziamento” e che avrebbe ragionevolmente conseguito anche l'aliquota del 90%, alla luce dell'ottenuta certificazione forestale (in proposito, ha rilevato che questa avrebbe potuto essere prodotta anche in seguito, ma che ciò non è stato fatto in quanto si era rivelato superfluo alla luce della sopravvenuta declaratoria di inammissibilità della domanda).
La parte convenuta pone quindi in evidenza che il contributo avrebbe potuto essere non erogato anche ove la domanda fosse stata ammissibile, posto che, a tali fini, l'impianto deve essere collaudato e presentare determinate caratteristiche;
in altri termini, ha rilevato che la “chance” perduta non consiste nella mera ammissibilità della domanda, bensì nell'effettiva erogazione del contributo, che dipendeva unicamente dalla condotta dello stesso attore.
Come evidenziato nella C.T.U., i lavori di impianto avrebbero dovuto essere ultimati entro il 31.3.2024 e le relative domande di pagamento essere presentate entro il 30.5.2024. Inoltre, successivamente all'erogazione del contributo, avrebbe avuto inizio il “periodo di impegno” volto all'accrescimento dell'impianto arboreo realizzato, con durata di 8 anni, durante i quali le cure colturali, la sostituzione delle eventuali fallanze e tutto quanto necessario per rispettare le prescrizioni del bando erano nella responsabilità dell'attore. Sul punto, il C.T.U. evidenzia che “... tale proiezione temporale delle azioni e attività successive alla presentazione della domanda mostra come qualunque ipotesi o congettura inerente tale periodo ipotetico non possa che essere qualificata come astratta e non utile a trarre conclusioni circa l'esito dell'intervento. Ad esempio è del tutto plausibile che la cura di verso il pioppeto sarebbe stata Parte_2
diversa e più attenta nel caso di ammissione al finanziamento rispetto a quanto avvenuto dopo che la domanda è stata considerata non ammissibile e lo stato in cui si trovava l'impianto al momento del sopralluogo non appare certo rappresentativo della situazione che si sarebbe verificata in caso di ammissione al finanziamento”. Inoltre, ha rilevato che “... si entra nel campo delle ipotesi non
10 verificabili, in cui possono valere alcuni elementi: - le annate siccitose ci sono state ma l'azienda Quarone avrebbe avuto due anni (da marzo 2022 a marzo
2024) per ripristinare quelle parti dell'impianto arboreo colpite da moria;
- aziende vicine all'azienda hanno aderito alla medesima Operazione Pt_2
8.1.01 riuscendo a rispettare modi e tempi dettati dal bando;
- pur non potendo inferire circa l'esito dell'attività di realizzazione del pioppeto, va ricordato che
l'azienda è un'azienda agricola professionale con molti anni di Pt_2 esperienza”
Tali considerazioni, anche laddove non presentano natura squisitamente tecnica, sono condivisibili.
In effetti, una diminuzione della “chance” di ottenere il contributo di cui trattasi in dipendenza di una ipotetica – non dimostrata né dimostrabile - condotta colposa dello stesso attore non potrebbe essere ritenuta che sulla base di dati astratti e meramente statistici, che, quale rilevanza possano avere, non sono stati comunque forniti dalla parte convenuta a corredo della relativa eccezione. Essa ha unicamente fatto riferimento ad un'asserita situazione attuale di trascuratezza del relativo impianto che, se anche esistente, oltre a poter essere giustificata dall'esclusione dalla gara (non v'è prova del fatto che l'impianto sarebbe stato egualmente effettuato dall'attore in assenza del bando), è poco indicativa, in quanto, come evidenziato, l'orizzonte temporale per “le cure colturali, la sostituzione delle eventuali fallanze e tutto quanto necessario per rispettare le prescrizioni del bando” è assai lungo (8 anni) ed, allo stato, sarebbe ben lontano dal potersi ritenere completato.
In sostanza, non si ravvisa ragione per ridurre l'ammontare del danno risarcibile rispetto all'importo pari al 90% del contributo che sarebbe stato, in maniera pressoché certa, ottenuto, ovvero € 39.302,53, come indicato dall'attore e confermato dalla C.T.U. Tale importo deve essere maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal termine per la presentazione della domanda di pagamento, ossia il 30.5.2024.
In merito alle domande di pagamento per ulteriori causali, si rileva:
11 a) deve essere riconosciuto l'importo di € 728,00, pari all'imponibile I.V.A. della fattura emessa dalla convenuta infatti, la richiesta di CP_1
risoluzione contrattuale merita accoglimento, alla luce dei fatti evidenziati;
il relativo importo, dovuto a titolo di “restitutio in integrum”, deve essere maggiorato di interessi al tasso legale dal 4.5.2022 fino all'effettivo saldo;
b) non può essere riconosciuto l'importo di € 511,40 e gli altri connessi alla certificazione forestale: infatti, anche ad ipotizzare che l'attore non avrebbe richiesto tale documento se non se ne fosse presentata la necessità
a fronte della gara di cui trattasi, rimane il fatto che, per il modesto importo pagato, l'attore ha conseguito una certificazione di qualità aziendale che ha comunque un valore intrinseco, potendo essere utilizzata in altri contesti;
c) può essere riconosciuto l'importo di € 899,60, pari all'imponibile I.V.A. del “pro forma” di fattura dell'agronomo è infatti agli atti Persona_1
una relazione a firma di tale professionista, datata 30.3.2023, dalla quale risulta l'effettuazione di attività in funzione della causa di cui trattasi;
la somma deve essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, al tasso legale, dalla data del relativo esborso al saldo;
d) non può essere riconosciuto l'importo di € 1.872,00, quale imponibile
I.V.A., per “assistenza nel procedimento di negoziazione assistita”, essendo questa da liquidare, in base a soccombenza, ex D.M. n. 55/2014 in
€ 535,00 (parametro medio) per la fase di attivazione ed € 535,00
(parametro minimo, in assenza di prova dell'attività di negoziazione svolta, della quale si dà comunque atto, solo genericamente, nel verbale del 31.5.2023) e, quindi, complessivi € 1.070,00, oltre accessori.
6. – La Compagnia di Assicuratrice terza chiamata deve essere condannata a tenere indenne la convenuta nei limiti del massimale e delle CP_1
franchigie di polizza, anche delle spese di soccombenza ex art. 1917 c.c. liquidate come di seguito, ma non dell'importo di € 728,00 a titolo di restituzione del compenso versato, essendo la relativa causale estranea alla copertura assicurativa.
Non v'è alcuna “quota di responsabilità” da determinare in capo a questa rispetto
12 all'altro convenuto , sia in quanto detto convenuto è da ritenersi CP_2
(come rilevato) esente da responsabilità sia in ragione del fatto che la responsabilità dei due convenuti, a diversamente opinare, sarebbe comunque solidale ex art. 2055 c.c. e la compagnia dovrebbe conseguentemente risarcire l'intero (salvo domanda di regresso che non risulta essere presentata e, d'altra parte, il convenuto è assicurato in forza della stessa polizza). CP_2
7. - Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, premettendo che i convenuti e non hanno la medesima posizione processuale, in CP_2 CP_1 considerazione dell'esito deve essere condannata la (sola) convenuta CP_1
alla rifusione di quelle dell'attore e quest'ultimo alla rifusione di quelle del convenuto . Per quanto riguarda il primo di detti rapporti CP_2 processuali, si reputa di liquidare le spese in complessivi € 6.520,00 (€ 1.070,00 fase di negoziazione assistita, € 1.300,00 fase di studio, € 1.200,00 fase introduttiva, € 1.500,00 fase di trattazione/istruttoria ed € 1.450,00 fase decisionale) e, per quanto riguarda il secondo, in complessivi € 3.800,00, calcolati sulla base dei valori parametrici minimi, oltre, per entrambe, 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Le spese di C.T.U. devono essere poste ad integrale carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in Controparte_1 favore dell'attore dell'importo di € 40.202,13 a titolo di Parte_2
risarcimento danni, oltre rivalutazione montetaria ed interessi come da motivazione;
II. dichiara la risoluzione del contratto di opera professionale concluso tra le suddette parti e, per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore importo di Parte_2
€ 728,00 oltre interessi come da motivazione;
13 III. respinge la domanda presentata dall'attore nei confronti Parte_2 del convenuto , dichiarando per l'effetto assorbita la domanda CP_2 di garanzia da quest'ultimo presentata nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_3
IV. condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore Controparte_1
delle spese di lite, che liquida, oltrre a c.u. e marca, in Parte_2 complessivi € 6.520,00 per compenso di difensore, oltre 15% spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
V. condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto Parte_2
delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in CP_2 complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
VI. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della convenuta CP_1
[...]
VII. in accoglimento della domanda di garanzia presentata dalla convenuta dichiara tenuta e condanna la terza chiamata Controparte_1 [...]
a tenere indenne detta convenuta dalle conseguenze Controparte_3
pregiudizievoli della presente sentenza, in virtù della polizza assicurativa e nei limiti del massimale e delle franchigie di polizza, sia per capitale che per interessi e spese a norma di polizza e/o di legge, ad eccezione della condanna di cui al capo II che precede.
Così deciso il 9 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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