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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE DEPOSITO DELLE MOTIVAZIONI
DELLA
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
Proc. N.14655 /2024
All'udienza del 12/06/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. SACCULLO FRANCESCA;
Parte_1 Parte_2
l'Avv. DI STEFANO MARIA CONCETTA.
L'Avv. Saccullo discute riportandosi alle note riportate nei termini e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
L'Avv. Di Stefano insiste nell'istanza di rinvio per l'interrogatorio libero delle Parti e in subordine insiste nel contenuto degli atti di cauta, concludendo per il rigetto della domanda di pagamento, aderendo a quella di rilascio.
il Giudice
Visti gli atti, e ritenuta la causa matura per la decisione, respinge la richiesta di rinvio e alle ore 12.10, preso atto delle conclusioni, trattiene riserva per la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, riaperto il verbale alle ore 16.00, assenti le Parti, dà lettura del dispositivo e procede al contestuale deposito delle motivazioni della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella causa iscritta al n.14655 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Saccullo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo nella Via
G. Pacini n. 12, giusta procura allegata telematicamente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusto provvedimento di ammissione allegato telematicamente
RICORRENTE
1 CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Maria Concetta Di Stefano, con studio in Palermo, viale Regina Margherita n.9, in virtù di mandato allegato telematicamente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
9.1.2025, allegata telematicamente
CONVENUTA
OGGETTO: azione di rivendica e di risarcimento danni da occupazione sine titulo.
DISPOSITIVO
Definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione
Accoglie la domanda principale di rivendica e condanna la convenuta a rilasciare in favore dell'attore l'immobile sito in Palermo, via Matteo Silvaggio n. 23.
Accerta il danno ingiusto causato dalla convenuta all'attore per occupazione sine titulo in euro 5.751,00 all'attualità e, accolta l'eccezione di compensazione per euro 3.500,00 condanna al pagamento in favore dell'attore di euro 2.251,00 oltre interessi Parte_2
legali sino al soddisfo, al tasso stabilito dall'art. 1284, comma 1 sino alla domanda e al tasso stabilito dall'art. 1284, comma 4 dalla domanda.
Rigetta le domande riconvenzionali.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in euro 1.100,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28 novembre 2024 ha chiesto: 1) di ordinare a Parte_1
il rilascio dell'immobile sito a Palermo nella via Matteo Silvaggio n. 23 in Parte_2
quanto sua esclusiva proprietà; 2) di condannare la convenuta a corrispondergli, a causa dell'occupazione sine titulo del medesimo immobile, un'indennità nella misura di € 438,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dal 7.7.2022, somma pari al 50% del valore della locazione.
Il ricorrente ha premesso che, con sentenza non definitiva n. 5516/2022, il Tribunale di
Palermo pronunciava la sua separazione giudiziale dalla moglie (in assenza Parte_2
di prole) rigettando, con ordinanza presidenziale del 7 luglio 2022, la richiesta avanzata da quest'ultima di poter continuare a vivere nella casa familiare. Di modo che, sin da allora la suddetta unità immobiliare risulta abitata anche dalla Pt_2
2 Il ricorrente ha indi allegato di aver formulato in data 27 febbraio 2023 istanza per il rilascio della casa coniugale in suo favore ma che, con ordinanza presidenziale del 13 marzo 2023, il tribunale respingeva la richiesta in quanto estranea all'ambito del giudizio di separazione.
Muovendo da tali premesse, e ribadendo il contenuto della richiesta di rilascio avanzata innanzi al giudice della famiglia, il ricorrente ha perciò avanzato in questa sede le domande sopra sintetizzate.
Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale, depositata telematicamente il 31 gennaio 2025, la convenuta ha preliminarmente eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ed ha: 1) aderito alla domanda principale, oggetto della eccezione preliminare, pur sollecitando la concessione di un congruo termine per la liberazione del bene;
2) il rigetto della domanda di condanna a corrispondere un'indennità di occupazione, dovendosi infatti considerare il valore del contributo materiale e morale ancora da Lei garantito al marito in questi ultimi anni di persistente convivenza pur da separati.
In subordine la convenuta ha contestato il quantum della pretesa indennitaria in quanto sproporzionata per eccesso rispetto alle condizioni strutturali dell'immobile, demandando la stima all'equità determinativa di questo Tribunale e, al contempo, eccependo in compensazione gli importi che le competono a titolo di assegno di mantenimento, così come disposto in sede di separazione, per il valore di euro 100,00 mensili e mai corrisposti.
Infine, la convenuta, in via riconvenzionale ha chiesto “di essere autorizzata ad asportare dalla casa di proprietà del ricorrente, oltre ai propri effetti personali, gli arredi della camera da letto, il 50% dei regali ricevuti per le nozze, nonché il 50% di arredi e suppellettili e altri oggetti acquistati dai coniugi in regime di comunione dei beni”; in tal modo la convenuta ha sostanzialmente avanzato domanda di rivendica degli effetti personali e della camera da letto e domanda di divisione dei regali nuziali e degli arredi e suppellettili, non meglio denotati o descritti.
Nel corso dell'udienza del 12 febbraio 2025 questo giudice, respinta l'istanza di rinvio formulata dalla convenuta, ha rinviato per la discussione odierna.
Nel corso della discussione orale le Parti si sono riportate al contenuto degli atti e così anche alle note autorizzate depositate del 27 maggio.
Parte attrice ha chiesto l'accoglimento di tutte le domande, prendendo atto dell'adesione della stessa convenuta con riguardo alla domanda restitutoria e ribadendo il diritto all'indennizzo sin dal 7 luglio 2022 – data dell'ordinanza presidenziale sopra richiamata – assumendo che già da allora, la moglie si sarebbe dovuta organizzare spontaneamente per
3 procedere alla liberazione del bene. Quanto all'eccezione di compensazione, l'ha contestata per il fatto che, avendo la moglie continuato a vivere nella casa coniugale, sarebbe inesigibile il credito da lei eccepito a titolo di diritto al mantenimento economico. Infine, con riguardo alla domanda riconvenzionale, il ricorrente ha contestato la ritualità del “simultaneus processus”, e cioè ha eccepito il difetto di connessione;
per altro verso ha chiesto il rigetto nel merito in quanto la domanda è rimasta del tutto sfornita di prova.
Con le note conclusionali la convenuta ha insistito nella richiesta di mezzi di prova e in particolare nell'interrogatorio dell'attore e nella nomina di CTU per individuare i beni oggetto delle domande riconvenzionali di rivendica e di divisione.
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Per affrontare la controversa va preliminarmente superata la questione preliminare sollevata dalla convenuta ex art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010.
L'eccezione avente ad oggetto l'improcedibilità della domanda di rivendica, infatti, non è in concreto fondata dal momento che, a ben vedere, neppure sussiste controversia sul diritto del ricorrente alla rivendica del bene: la stessa convenuta, infatti, chiedendo a propria volta l'accoglimento della domanda di rilascio della casa di via Matteo Silvaggio n. 23 formulata dal ricorrente, vi ha aderito, limitandosi a domandare tout court un termine per ottemperare all'ordine giudiziale.
La domanda principale di rilascio dell'immobile sopra menzionato è fondata, in ragione della titolarità esclusiva del diritto di proprietà in capo all'odierno ricorrente dimostrata dal testamento pubblico raccolto agli atti del notaio in Palermo il 4 gennaio 1962 (all. Per_1
n. 6 del ricorso riferito all'immobile sito in Palermo, via Matteo Silvaggio n. 23, in catasto terreni part. 809/c, foglio 49) in virtù del quale il ricorrente ha acquistato la proprietà dell'immobile a titolo di legato.
Anche la domanda di risarcimento del danno per occupazione sine titulo deve essere accolta.
A tal proposito, occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, che, superando la precedente giurisprudenza che annoverava il danno da occupazione sine titulo di immobile tra le ipotesi di danno in re ipsa, in ordine all'onere della prova, ha affermato che
«in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta», essendo onere di controparte invece contestare tale
4 allegazione in modo specifico, opponendo che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento (si vedano Sez. U, Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non vanta alcun titolo per occupare l'immobile in seguito alla separazione.
Ed invero, si ribadisce, con l'ordinanza Presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c. nulla venne stabilito circa l'assegnazione dell'immobile in favore della coniuge né, per converso, circa la liberazione del bene.
Soltanto in data 27 febbraio 2023 (all. n. 4 del ricorso) il ricorrente, che sino a quel momento non aveva mosso obiezioni formali contro la permanenza della coniuge all'interno della originaria casa familiare, chiedeva, nel contraddittorio con la la liberazione Pt_2 dell'immobile con previsione di un obbligo di rilascio;
istanza respinta dal tribunale (come sopra anticipato).
Secondo questo giudice il referente temporale del diritto al risarcimento per occupazione senza titolo va collocato proprio in quel momento;
soltanto l'istanza del 27 febbraio 2023, infatti, fornisce concreta e tangibile evidenza della revoca del consenso dell'avente diritto implicitamente prestato sino a quel momento.
Proprio in ragione di quanto sopra esposto, per il periodo nel quale la ha occupato Pt_2 sine titulo l'immobile in proprietà esclusiva del ricorrente, la stessa è tenuta a risarcire De dominici, non costituendo una sorta di esimente l'aiuto domestico, né il contributo morale e materiale genericamente allegato dalla convenuta con riguardo al periodo di permanenza dell'occupazione ingiustificata della ex casa coniugale;
le suddette condotte si inseriscono nel contesto di una coabitazione subita ma non autorizzata e al più possono esprimere vincoli di solidarietà ed affettività, configurando, al più, l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ.
Per la determinazione dell'ammontare dell'indennità è utile richiamare ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale «sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa» (Sez. U, Sentenza n. 33645 del
15/11/2022).
Per dare prova del danno normale l'attore ha allegato una scheda tecnica di sintesi contenente i valori di riferimento ricavabili, quale fatto noto, da indagini telematiche di
5 mercato (v. all. 7 al ricorso). Si tratta di una ricostruzione probatoria contestata dalla convenuta la quale, però, da parte sua, non ha offerto alcun elemento impeditivo della presunzione suddetta, limitandosi ad affermare la necessità di valorizzare caratteristiche specifiche dell'immobile che, però, lei stessa non ha indicato.
In tale contesto, letto l'art. 2056 c.c. tenuto conto di quanto affermato dalla Cassazione civile e cioè che “Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25707 del 21/12/2015), secondo questo giudice, si può validamente muovere dalle indicazioni contenute nella banca dati suddetta.
Con riguardo ad un immobile in condizioni normali sito in Palermo, via Matteo Silvaggio n.
23, zona C12, risulta che il valore medio di locazione, nell'ultimo semestre di riferimento
(secondo dell'anno 2024), è di euro 3.55 per mq e, perciò, nel caso di specie è di euro 426,00 mensili (120 mq).
Il danno patito dall'attore ammonta, come peraltro da lui allegato, alla metà del valore di godimento complessivo e perciò è di euro 213,00 mensili a decorrere dal 27 febbraio 2023. Il danno è perciò stimabile in euro 5.751,00 all'attualità (euro 213*27).
Nella quantificazione sopra svolta si deve poi tenere conto della compensazione eccepita dalla convenuta, la quale merita di essere accolta. A tal proposito, a nulla rileva l'affermazione del ricorrente secondo cui, avendo la continuato a vivere nella casa Pt_2 familiare, la stessa non avrebbe diritto all'assegno di mantenimento. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato su una logica diversa da quella sopra enunciata ed in particolare si fonda sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio (si veda, ex multis,
Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, Rv. 673633 - 01).
Occorre quindi compensare parzialmente le somme dovute dalla a titolo di Pt_2 risarcimento da occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto con gli importi dovuti dal
[...]
per il mantenimento, i quali rappresentano un credito certo, liquido ed esigibile, ad Pt_1
oggi ammontante a euro 3.500,00. La somma dovuta dalla così rideterminata è quindi Pt_2
6 di euro 2.251,00 all'attualità oltre interessi dalla data odierna sino al soddisfo, calcolati al saggio stabilito dall'art. 1284, comma 1 sino alla domanda e del comma 4 dalla domanda.
Vanno respinte la domanda riconvenzionale della convenuta.
Quanto alla domanda di rivendica dei beni personali e degli arredi della camera da letto, si deve registrare l'assenza di qualsiasi allegazione in punto di prova, non potendo cerco essere assecondare la richiesta della convenuta di nomina di un CTU per ispezionare i luoghi ed individuare i beni.
A ben vedere, anche la richiesta di interrogatorio avanzata dalla convenuta non è decisiva con riguardo al tema specifico, dal momento che, la circostanza dell'avvenuto deposito sul conto corrente cointestato tra lei e il marito della cifra, soltanto a lei riferibile, di euro 38.443,00 nell'anno 2006 non è rappresentativa dell'impiego proprio di quella somma, per l'acquisto della camera da letto o della cucina, di cui non si conosce la data;
dovendosi considerare che il menage familiare ha avuto inizio del 1987.
In definitiva, la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto l'asportazione dei beni mobili di proprietà della dalla casa di via Matteo Silvaggio n. 23, deve essere Pt_2
rigettata, in quanto la titolarità dei relativi beni non è stata adeguatamente provata dalla
– gravando sulla stessa l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - così come correttamente Pt_2
rilevato dal ricorrente. Analogamente va respinta la domanda di divisione.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e si liquidano tenendo conto del valore effettiva delle domande e dell'attività svolta in euro 1.100,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso a Palermo, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Bozza del provvedimento predisposta dalla dr.ssa Valentina Piscopo-MOT.
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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