Sentenza 11 febbraio 1985
Massime • 2
Nonostante la generica formulazione letterale della norma, l'art. 428, primo comma, cod. proc. civ. (per il quale l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420) riguarda esclusivamente l'incompetenza per territorio, essendo l'incompetenza per materia regolata dalla norma generale dell'art. 38 cod. proc. civile. Ne consegue che l'incompetenza territoriale può essere dal giudice rilevata d'ufficio fino all'udienza di discussione (non anche però fino all'ultimo momento della discussione o addirittura, in Sede di decisione), intendendo per l'udienza predetta l'udienza di discussione inizialmente fissata, salvo che la stessa debba ritenersi eccezionalmente non celebrata per essere stata spostata ad una successiva. ( V 3731/83, mass n 428634; ( V 1064/83, mass n 425845; ( V 2370/82, mass n 420255; ( V 5129/81, mass n 415915; ( V 2639/81, mass n 413414).*
Nel caso in cui agli Atti manchi il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla Competenza e non consti che detta comunicazione si sia perfezionata in altro modo equipollente, il ricorso per regolamento di Competenza può essere proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, che non sia stata notificata ad iniziativa di parte, non avendo il ricorrente per regolamento di Competenza l'Onere di fornire la prova - in relazione al termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. - della avvenuta comunicazione e della data in cui questa è stata effettuata. ( V 5129/81, mass n 415914).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/1985, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1985 |
Testo completo
Nel caso in cui agli Atti manchi il biglietto di cancelleria concernente la comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla Competenza e non consti che detta comunicazione si sia perfezionata in altro modo equipollente, il ricorso per regolamento di Competenza può essere proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, che non sia stata notificata ad iniziativa di parte, non avendo il ricorrente per regolamento di Competenza l'Onere di fornire la prova - in relazione al termine di trenta giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. - della avvenuta comunicazione e della data in cui questa è stata effettuata. ( V 5129/81, mass n 415914).*