Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 21839/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 21839/2024 r.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] e nato a Parte_2
Napoli il 13/01/1987 c.f. e ivi residente a[...]
n. 6, elett.te dom.ti in Napoli presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Di Vaio, Piazza Me- daglie D'Oro, n° 27, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procure in calce alla citazione. L'avvocato Vincenzo Di Vaio dichiara di voler ricevere tutte le comunicazio- ni al numero di fax 0815630684 e/o all'indirizzo di posta elettronica (pec)
[...]
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- OPPONENTI
E
, nato a [...], il [...] (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], procuratore di se stesso ed elett.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I n.106 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando. L'Avv. dichiara di ricevere le comunicazioni ri- Controparte_1 guardanti il presente giudizio all'indirizzo di Posta Elettronica Certifica- ta: Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il de- Parte_1 Parte_2 creto ingiuntivo numero 2058/ 2024 deducendo la nullità del decreto ingiuntivo e la nul- lità della notifica del medesimo. In particolare l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata emessa nei confronti di
[...]
e non nei confronti di , mentre la notifica Parte_2 Parte_2 del decreto ingiuntivo sarebbe stata effettuata a soggetto diverso da Controparte_2
; gli opponenti hanno altresì dedotto la nullità del procedi- Persona_1 mento notificatorio e delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 140 c.pc., in quanto non vi sarebbe certezza del momento in cui i destinatari avrebbero potuto fruire della ulteriore cautela prevista dalla legge a loro favore, ossia della messa a conoscenza a mezzo posta dell'avvenuto deposito del plico contenente l'atto nella casa comunale.
Per tali motivi hanno chiesto di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo concessa per mancata opposizione. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto tardiva. Controparte_1
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infatti, l'inesistenza giuridica della notificazione, equiparabile alla sua assoluta materiale omissione, è ravvisabile soltanto nel caso in cui l'attività notificatoria compiuta non appaia in alcun modo riconducibile allo schema le- gale dell'atto, cioè nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella catego- ria della nullità: tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (Cass 20/07/2016, n. 14916; Cass. 11/02/2015, n. 2670)”. Ritiene il Tribunale che la risposta al quesito ora descritto passi per l'analisi dei presup- posti indicati per la proposizione della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Come è noto, la norma da ultimo menzionata prevede che l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva co- noscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Per come affermato reiteratamente dalla giurisprudenza, ai fini della legittimità del- la opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della irre- golarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova - il cui onere grava sull'opponente - che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempe- stiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempesti- va opposizione (le sentenza della Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa del- la nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non es- sendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione). In altre paro- le, la irregolarità della notifica è condizione necessaria, ma non sufficiente per poter proporre opposizione tardiva: grava, infatti, sull'opponente l'onere di dimostrare che a causa della irregolarità della notifica egli non è riuscito ad avere contezza del provve- dimento monitorio, dimostrando che l'atto fosse al di fuori della sua sfera di conoscibili- tà.
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame l'opposizione è stata proposta tardivamente ex art. 650 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti. Preliminarmente va osservato che con riferimento alla dedotta nullità del decreto in- giuntivo per l'erronea indicazione del nominativo di tale Persona_1 questione attiene al merito della controversia e quindi non può essere esaminata attesa la tardività dell'opposizione.
Con riferimento invece alla nullità della notifica del decreto ingiuntivo, la modalità di esecuzione della notificazione non è stata tale, da far presumere che l'atto non sia per- venuto nella sfera di conoscibilità del destinatario: va osservato, infatti, che la notifica è stata eseguita presso l'indirizzo di residenza di nato a [...] Parte_2 il 13/01/1987 e di ivi residente a[...].
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Il procedimento notificatorio si è perfezionato correttamente atteso che l'ufficiale giudi- ziario si è recato presso l'indirizzo di residenza in via Rocco Galdieri n.6 e non avendo rinvenuto nessuno in data 27.04.2024 ha eseguito la notifica ai sensi dell'articolo 140
c.p.c., mediante deposito del plico nella casa comunale di Napoli con affissione presso la porta di abitazione e invio della raccomandata. Sono state prodotte sia la cartolina della raccomandata n. 668713721027 spedita, sia il relativo avviso di ricevimento delle poste in data 18.05.2024, sulle quali è impresso il numero della medesima raccomandata e la data in cui la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza (18.5.2024).
L'omessa indicazione di uno dei due nominati nomi di battesimo dell'ingiusto sulla car- tolina (è indicato il nome ” in luogo di ”) Parte_2 Parte_2 non è idonea a creare confusione sul soggetto destinatario della notifica, non avendo la parte opponente nè dedotto che nel medesimo indirizzo risieda altra persona a nome
, né che la notifica sia stata eseguita ad un indirizzo diverso da quello Parte_2 di residenza di . Tali specifiche deduzioni sono mancate. Parte_2
Con riferimento a nulla è stato dedotto se non che il processo notificato- Parte_1 rio sarebbe nullo in quanto il destinatario non avrebbe potuto fruire della messa a cono- scenza, a mezzo posta, dell'avvenuto deposito del plico. Nel caso in esame, la modalità di esecuzione della notificazione non è stata tale, da far presumere che l'atto non sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Dalla documentazione prodotta invece risulta che la notifica è stata eseguita in data 27
Aprile 2024 presso l'indirizzo di residenza anagrafica di e non avendo Parte_1
l'ufficiale giudiziario rinvenuto nessuno, ha effettuato il deposito nella casa comunale con affissione presso la porta di abitazione e l'invio della relativa raccomandata in data 30.4.2024 (n. 668713721038) L'avviso di ricevimento è tornato al mittente il 3.6.2024, per compiuta giacenza- non essendo stato ritirato dal destinatario (avviso di avvenuto deposito del 17.5.2024). In definitiva, l'opposizione tardiva proposta è inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della assenza di istruttoria e di memorie conclusionali, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del giudice unico, definitiva- mente decidendo sulla opposizione proposta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta;
2) Condanna gli opponenti in solido, alla refusione delle spese di lite che liquida, ex DM 55/2014 e succ. modifiche, in favore della parte opposta, avv. , Controparte_1 in € 3.387,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Napoli, 01/04/2025
Il Giudice
(dott. Alessia Notaro)
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