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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 888/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
GI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
23827 (LC), Via Roma n. 164, rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Veronese (C.F.: ; CodiceFiscale_2 fax 031-242386; PEC: e dall'avv. Alessandro Girola (codice fiscale: Email_1 [...]
; fax 031-880194; PEC: , ed elettivamente eletta C.F._3 Email_2 presso il loro studio in Como, Via Albertolli n. 9
-appellante-
E
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (P. IVA Controparte_1
), con sede a Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 difesa e rappresentata dall'avv. Andrea Orlandoni (C.F. - fax al n. 031.266750 – PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Como – Via Email_3
Mugiasca n. 10 ed all'indirizzo PEC Email_4
-appellata-
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale residente in [...]in CP_2 CodiceFiscale_5
Brianza 20842 (MB), Piazza Galileo Galilei n. 10.
-appellato contumace-
Oggetto: appello in materia di responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como adito, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito:
1 - accogliere, per i motivi esposti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Como, Giudice d.ssa Dina Bianchi, n. 572/2022, resa in data 13.07.2022, all'esito del giudizio iscritto al n. 2426/2019 R.G., pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.07.2022, non notificata, condannare gli appellati, in solido o alternativamente tra loro, alla rifusione dei danni subiti dalla sig.ra di natura patrimoniale e non patrimoniale, e pari a € 15.497,32, già dedotti gli acconti di € Parte_1
4.420,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che sarà accertata all'esito del giudizio;
in ogni caso:
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del grado, da determinarsi con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre le spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
in via istruttoria:
- assumere la deposizione scritta ex art. 257-bis c.p.c. del legale rappresentante, o suo delegato di Hotel Sonnenberg GmbH, con sede in 39037 Maranza (BZ), Ausserecker Strasse n. 35, sul seguente capitolo di Pt prova: “Vero che Hotel Sonnenberg GmbH ha trattenuto la somma di € 300,00 versata dalla sig.ra in data 06.06.2017 a titolo di caparra per la prenotazione di una camera dal 22 al 29 luglio 2017?”;
- disporre la rinnovazione e l'integrazione della CTU per la valutazione del danno di tipo odontoiatrico Pt riportato dalla sig.ra nel sinistro oggetto del presente giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove tardivamente e/o irritualmente formulate.”
per parte appellata : Controparte_3
Pt
“In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto confermare la sentenza n. 527/22 emessa dal Giudice di Pace di Como. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA..”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 24.2.2023, evocava in Parte_1 giudizio e (in seguito “ ”), CP_2 Controparte_4 CP_1 rispettivamente conducente e proprietario e compagnia assicurativa dell'auto BMW targata EB856ZF, incidentata con la propria in data 10.7.2017 in Orsenigo (CO), via Nazario Sauro, per ottenere la riforma parziale della sentenza n. 572/2022 resa dal Giudice di Pace di Como ad esito del procedimento n. 2426/2019
R.G.
Nello specifico interponeva appello alla pronuncia nella parte in cui, pur riconosciuta la responsabilità di CP_2 nei fatti di causa, nondimeno quantificava i danni soltanto in complessivi € 4.420,53 condannando i convenuti, in solido, al versamento dell'importo residuo di € 2.622,53, già detratta la somma di € 1.798,00 (rivalutati in €
1.942), a fronte dell'importo di € 18.119.85 richiesto in domanda (vds conclusioni primo grado).
Si costituiva tempestivamente il 15.6.2023 , chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto CP_1 dell'infondatezza dell'appello.
In prima udienza, il 5.7.2023, il sottoscritto G.I. consentiva alle parti di esercitare il pieno diritto al contraddittorio, ed all'esito riservava le opportune determinazioni, anche sulla pronuncia di contumacia di rispetto cui dava termine a parte appellante per fornire prova della ritualità della notifica. Con CP_2 ordinanza del 6.8.2023, motivatamente argomentava le ragioni che inducevano a ritenere perfezionata la notifica nei riguardi di e pertanto ne dichiarava la contumacia. CP_2
Ritenuta inoltre la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 3
Luglio 2024, disciplinata in via cartolare. In tale occasione tratteneva la causa in decisione, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito
2 memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, nessuna delle due le memorie di replica.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio, come anche la declaratoria di contumacia di peraltro già contumace in primo grado, avendo questi avuto CP_2 conoscenza formale della pendenza del giudizio.
II. I motivi di appello sono sintetizzati dall'appellante nei punti 1.A) e 2.B, del proprio atto introduttivo, rubricati, rispettivamente, “Errata e/o incompleta valutazione dei postumi di natura permanente – Istanza di rinnovazione e integrazione della CTU”, e “Sulla perdita della caparra”.
Deduce l'appellante che, rispetto alle proprie richieste, la sentenza di primo grado avrebbe ravvisato la debenza di soli € 4.564,53 (comprensivi dell'acconto ricevuto da ante giudizio), con una delibazione che CP_1 però si appaleserebbe viziata sia sotto il profilo motivazionale che di quello dell'istruttoria.
A quest'ultimo riguardo sarebbero mancate tanto, in ordine alla prova del danno non patrimoniale, la rinnovazione della ctu, pur in primo grado richiesta, a fronte di una consulenza ritenuta carente, anzitutto, nel mancato riconoscimento del nesso causale tra sinistro e i presunti danni a carico dell'articolazione temporo- mandibolare;
quanto, relativamente alla prova del danno patrimoniale, la mancata ammissione ex art. 257-bis c.p.c della testimonianza scritta invece che della prova delegata, ammessa dal GdP, ma non svolta su impulso Pt_ della parte interessata per escutere un teste di altro distretto e regione (Trentino Alto Adige).
III. L'appello è parzialmente fondato, e come tale merita parziale accoglimento, con riforma della sentenza del giudice di prime cure limitatamente ad alcuni profili, senza riconoscimento dell'importo integrale richiesto.
Pt_ Due sono i motivi di impugnazione spesi da il primo attiene all'erronea valutazione del danno diretto – patrimoniale e non patrimoniale- subito in conseguenza del sinistro stradale, per adesione totale e acritica alla ctu a firma dott. , ritenuta invece immeritevole di condivisione;
l'altro riguarda la mancata inclusione, Per_1 nell'importo riconosciuto in sentenza a titolo di risarcimento, della voce relativa alla caparra (€ 300,00) rilasciata alla struttura alberghiera presso la quale l'attrice aveva prenotato un soggiorno per i giorni immediatamente successivi al sinistro e di cui non ha potuto usufruire: rigetto cui il G.I. di prime cure è giunto per carenza di prova connessa alla mancata assunzione della prova delegata.
Si esaminino partitamente, pertanto, i due profili di appello.
Pt_ IV. Quanto al primo motivo, data per pacifica la fondatezza nell'an della domanda risarcitoria di essendo incontestata la responsabilità di e pertanto di , deve valutarsi, nel quantum, la correttezza della CP_2 CP_1 determinazione del riconoscimento compiuto nella sentenza impugnata, principiando dalla valutazione relativa alla non opportunità di rinnovare la ctu, confermata anche in questa sede.
Pt_ Rispetto alla domanda svolta da in primo grado e reiterata in questa sede, volta al riconoscimento di un risarcimento per complessivi € 19.917,85 –al lordo degli importi di € 1.798,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice ante causam- il Giudice di Pace riconosceva l'importo di € 4.564,53, dato dalla sommatoria dell'invalidità temporanea, come da domanda (8 gg. al 75 % 12 gg. al 50% e 20 gg. al 25%), dell'invalidità permanente stimata al 3%, a fronte della richiesta nella misura del 9%, e di spese mediche ritenute congrue in
€ 1.130,00 (€ 1.048 più rivalutazione), a fronte delle € 2.224,82 richieste.
Sugli importi ammessi dal Giudice di Pace, si rilevi, non è stato proposto appello incidentale, pertanto nulla quaestio in ordine al loro riconoscimento, non oggetto di delibazione in questa sede.
3 Venivano pertanto esclusi gli importi relativi (I) ai punti di invalidità differenziale tra il richiesto e il riconosciuto
(6%) e dunque € 11.250,32 (pari alla differenza tra € 13.821,42 ed € 2.571,10), (II) € 2.764,28 a titolo di personalizzazione ex art. 139 d.lgs 209/2005 e (III) € 1.094,82 a titolo di spese.
IV.a - Orbene, delle tre voci citate, può anzitutto escludersi il riconoscimento di quella richiesta a titolo di personalizzazione: l'art. 139 d.lgs 209/2005 –erroneamente indicato in atto di citazione nel d.l. 206/05 ma il riferimento è corretto in primo grado ed in ogni caso iura novit curia- prevede la facoltà per il Giudice di riconoscere “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento” in aumento dell'importo “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
L'onere della prova, indipendente dalla ctu e integralmente a carico di parte attrice, non è stato adeguatamente soddisfatto né in primo grado –ove la parte si era limitata a richiamare (vds pag.6 atto di citazione) “la consistente durata della malattia e la notevole entità dei postumi invalidanti”-, né in appello, ove nulla viene detto sul punto. Si noti come le cause giustificative dedotte in primo grado sono integralmente coperte dalla quantificazione per punti di invalidità, permanente e temporanea.
Nulla può pertanto essere riconosciuto a titolo di personalizzazione, sottoposta all'onere della prova attorea, indipendentemente da ogni valutazione della ctu.
IV.b – Con riferimento al riconoscimento dell'inabilità permanente nella misura del 3%, viene contestata l'adesione supina del giudicante alle valutazioni del ctu, ritenute dall'appellante errate nel merito e nel metodo, rispettivamente per aver riconosciuto solo parzialmente, e minoritariamente, un nesso causale tra il sinistro stradale e le lesioni all'articolazione temporo mandibolare (ATM), e per non avere provveduto ad ulteriore accertamento specialistico (odontoiatrico), pure autorizzato dal G.I., a seguito della visita medico legale compiuta –per forza di cose generica non essendo il dott. un odontoiatra. Per_1
Ebbene, la sentenza risulta, effettivamente, scarsamente motivata, e sostanzialmente apodittica nella parte in cui si limita ad affermare che “le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal giudice, in quanto l'indagine peritale appare completa ed approfondita;
inoltre il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazioni del CTP di parte attrice”. Essa si espone pertanto ad essere impugnata per carenza motivazionale.
L'assenza di motivazione, tuttavia, non implica di per sé che le conclusioni cui il G.I. è giunto siano errate;
né il richiamo pedissequo alla consulenza tecnica d'ufficio determina di per sé la perdita di validità intrinseca della stessa.
Anzitutto, nel metodo, non deve ritenersi un vizio della relazione ex se la circostanza che il ctu non abbia provveduto a disporre una visita specialistica della perizianda: così facendo non è andato infatti contro le determinazioni del giudice nel quesito peritale, che aveva disposto l'accertamento “compiute tutte le indagini anche specialistiche che riterrà opportune”, e, in ogni caso, non obbligatoriamente.
Il ctu invece ha ritenuto di evitare ulteriori spese di consulenza ravvisandone la superfluità alla luce del corposo Pt_ ventaglio documentale di provenienza dalla stessa afferma il dott. infatti “che all'epoca Per_1 dell'incidente del 10.07.17 la paziente fosse affetta da: a) rilevante spondilo-disco- uncoartrosi rachide cervicale complicata da osteo-fitosi; b) patologia degenerativa a carico di entrambe le articolazioni temporo-mandibolari con condili irregolari, sclerotici ed osteofitosici”; conclude pertanto per l'assenza della lamentata frattura a carico del condilo mandibolare sinistro e per la presenza di un pregresso quadro degenerativo.
4 Giunge a tali conclusioni esaminando il referto documentale d'elezione, la Risonanza magnetica maxillofacciale e colonna cervicale, ove emerge l'irregolarità e l'astrosi dei condili nonché la degenerazione e lussazione dei menischi;
oltre che la Rx O.P.T. urgente disposta presso Ospedale di Monza due giorni dopo il sinistro, che escluse “anomalie fratturative”, valutazione confermata anche qualche giorno dopo da altro Specialista
Maxillo-Facciale dell'Ospedale di Monza (dott.ssa ; e ricollegando il “dolore ai capi articolari delle Per_2 articolazioni temporo-mandibolari con relativo deficit funzionale”, riscontrato il giorno successivo al sinistro in sede di accertamento odontoiatrico fiduciariale, all'inasprimento di una pregressa di “quadro spondilo-disco- uncoartrosico tratto cervicale C4-C7 complicato da osteofitosi nonché degenerazione zona bilaminare di entrambe le articolazioni temporo-mandibolari” accertato dagli “esami strumentali del 30.12.201” [in atti, di provenienza attorea] e ritenuto “rilevante”.
Dando così peraltro spiegazione a quelle “irregolarità strutturale a carico del condilo mandibolare sin. di non univoca interpretazione” rilevate nei giorni immediatamente successivi al sinistro.
Per tali motivate ragioni il dott. ha articolatamente (pagg.
8-9 della C.T.U.) escluso di compiere Per_1
l'accertamento odontoiatrico, logicamente –correttamente- anteponendo la verifica della sussistenza del nesso di causa, metodologia condivisa con e dai ctp (anche di parte attrice, circostanza incontestata): “come da accordo con le parti mi sono riservato una valutazione sulla sussistenza del nesso causale preventivamente ad una eventuale valutazione del danno in ambito odontoiatrico”. E successivamente non compiendola in ragione dell'esclusione del nesso per mancanza dell'evento dannoso della fattura, esclusa: “non sussistendo la diagnosi di frattura a carico del condilo mandibolare sin. non ho ritenuto procedere ad ulteriore accertamento odontoiatrico coi nominati Consulenti di Parte Ceci e D'Evant”.
Così richiamato, non per mero rinvio, il percorso motivazionale del consulente dott. , lo stesso merita Per_1 condivisione, essendo da una parte provata l'assenza di frattura in sede di articolazione temporo mandibolare
–circostanza non contestata in appello-, dall'altra rappresentata –e nuovamente incontestata- la preesistenza di patologia uncoartrosica al rachide cervicale e degenerativa a carico di entrambe le articolazioni temporo- mandibolari, e financo motivata il rapporto causale tra tale condizione preesistente ed i dolori sofferti dall'appellante, solo acuiti dall'infortunio.
Cui va aggiunta la massima di esperienza, conoscibile anche da non addetti ai lavori, per cui l'irregolarità, scleroticità e l'osteofitosi della stragrande maggioranza delle articolazioni del corpo umano, ed a maggior ragione di una prominenza ossea (quale è il condilo) in un distretto del corpo particolarmente sensibile
(l'articolazione temporo-mandibolare), secondo l'id quod plerumque accidit determini una maggiore predisposizione a fastidi e dolori temporanei e persistenti che può certamente essere acuita –ma non determinata- da un trauma facciale con interessamento dei muscoli cervicali e temporo-mandibolari, pienamente compatibili con la “soccussione laterale del capo sul collo” ipotizzata dal ctu quale conseguenza dell'impatto dei veicoli.
In altri termini, alla luce del quadro documentale emerso –degenerazione e lussazione anteriore dei menischi
ATM, sclerosi ed irregolarità dei condili- pienamente compatibile con una severa criticità preesistente del distretto, risulta superflua ogni ulteriore valutazione da parte di specialista odontoiatra, con conferma delle valutazioni metodologiche del ctu, che hanno seguito (pag.12) un triplice ordine di criteri: di adeguatezza lesiva, cronologico e anatomo-patologico.
5 Si ritiene più che congrua la quantificazione compiuta dal ctu in ordine all'influenza che tale trauma ha avuto Pt_ sulle condizioni pregresse di che per le ragioni addotte interessa soprattutto le conseguenze temporanee rispetto a quelle permanenti, comunque riconosciute nella misura del 3%.
Per queste ragioni nessun importo ulteriore deve essere riconosciuto all'appellante a titolo di inabilità permanente.
Con IV.c – proprio per le medesime ragioni, devono invece riconoscersi le somme richieste e non riconosciute in primo grado a titolo di spese sanitarie sostenute, avendo il sinistro causalmente contribuito ad aumentare, temporaneamente, la sintomatologia algica ed essendo indubitabile che il trattamento osteopatico muscolare possa allievare gli stessi, come e forse più del bite sintomatico, il cui importo è stato invece riconosciuto in sentenza (e non oggetto di appello da parte convenuta).
Per tali ragioni si ritiene, in riforma della sentenza, dover riconoscere le spese sostenute anche a titolo di trattamenti massoterapici (pag. 85-86 fascicolo primo grado), le sedute di osteopatia cranico-cervico mandibolare –in chiara dipendenza temporale dal sinistro-, e le ulteriori spese sostenute quali visite per operare una valutazione documentale non semplice e contrastata (basti verificare le risultanze della RMN Pt_ Pt_ (pag.75 fascicolo con quelle del doc.6 fascicolo primo grado in cui i condili risulterebbero “nei limiti della norma”).
Per tali ragioni l'importo demandato per spese mediche –anche in difetto di puntuale contestazione di controparte delle singole voci- viene riconosciuto integralmente, e pertanto per ulteriori € 1.176,82 rispetto al già riconosciuto (€ 2.224,82- € 1.048,00, importo quest'ultimo al netto della rivalutazione).
V. Con riferimento al secondo motivo di appello, devono condividersi le valutazioni che hanno portato il
Giudice di prime cure a rigettare l'istanza di ammissione della testimonianza scritta, ma non anche le conclusioni cui è giunto in conseguenza a tale determinazione.
Correttamente in primo grado è stata ritenuta l'attrice decaduta dall' assunzione della prova testimoniale delegata.
In merito alla mancanza del termine nell'ordinanza di prova delegata, in primo luogo essa non è causa di nullità comminata dalla legge (art. 156 c.p.c.)
Inoltre, anche volendola considerare quale causa di nullità, avrebbe dovuto ex art. 157 c.p.c. essere sollevata dalla parte attrice nella prima istanza o difesa succcessiva all'atto o alla notizia di esso.
Né d'altra parte avrebbe potuto essere accolta la richiesta, svolta in primo grado e reiterata in appello, di assunzione della testimonianza scritta, la quale presuppone, ex art. 257 bis cpc, l'accordo delle parti, mancante nel caso di specie.
Inoltre, stante l'evidente carenza di oralità e di esercizio del contraddittorio, trattasi di prova che, anche in presenza di accordo delle parti, può non essere disposta dal G.I., che non ha un obbligo in tal senso: prevede il primo comma della disposizione citata che “il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato”.
6 Pertanto in ragione dell'intervenuta decadenza dalla testimonianza delegata e dal diniego di ammissione della testimonianza scritta, il Giudice ha correttamente ritenuto non essersi formata prova testimoniale in relazione al danno conseguente alla perdita della caparra.
Nondimeno ciò non risulta sufficiente per ritenere non provato il danno, documentalmente.
Risulta infatti provato (anche dalla stessa documentazione prodotta da , sub doc.4), e, soprattutto, non CP_1 contestato (vds pag.5 comparsa costituzione in primo grado), che LI (I) abbia prenotato una camera di CP_1 albergo presso una struttura in provincia di Bolzano, dal 22 al 29 luglio 2017, (II) l'abbia prenotata per €
1.507,38 complessivamente, di cui € 300 anticipati a titolo di caparra, (III) l'abbia disdetta il 14.7.2017 e (IV) in pari data abbia ricevuto lo storno dell'importo versato (vds doc.4 , riproposto a pag.33 del fascicolo di CP_1 primo grado allegato alla comparsa in appello).
Orbene, dato quindi per pacifico che l'importo a titolo di caparra era stato corrisposto, la circostanza che la struttura abbia “come desiderato, provveduto a stornare la prenotazione” essendo riuscita a riallocare la stanza
(diversamente da come anticipato in un primo momento, in cui avrebbe addebitato l'importo dell'ulteriore
80% oltre la caparra), significa, facendo ricorso alle massime di comune esperienza in materia di prenotazioni alberghiere (prima ancora che delle norme del codice in materia), che non sia stato trattenuto l'80% del saldo – come invece sarebbe avvenuto in ipotesi di mancata riconversione della camera- ma non anche sia stata restituita la caparra.
Quest'ultima infatti, a differenza del saldo, era stata già pagata, ed ha la funzione di tenere parzialmente indenne l'albergatore della perdita subita per mancata comparizione del cliente riservatore della stanza a prescindere dalla data nella quale avviene la disdetta;
ed indipendentemente dalla qualificazione della caparra come confirmatoria (1385 c.c.) o penitenziale (1386 c.c.): in entrambi i casi l'albergatore ha infatti diritto di trattenere quantomeno l'acconto (nel caso di confirmatoria potenzialmente non solo, ma non nel caso di specie per quanto rappresentato supra). Essendo la domanda attorea volta ad ottenere esclusivamente l'acconto, la qualifica della caparra risulta superflua, e da cui discende, nuovamente, l'irrilevanza della prova orale.
Per tali ragioni deve trovare smentita, stante la dimostrata irrilevanza, l'unica difesa svolta da parte convenuta su tale capo di domanda, concernente, sia in primo grado che in appello, la circostanza che l'albergatore sia riuscito comunque a riallocare la camera.
Conseguentemente deve essere riformata la sentenza impugnata, che, laconicamente sul punto, aveva concluso “non essere stata fornita la prova, non avendo provveduto parte attrice a citare il [teste] né ad assumere la prova delegata relativa”.
Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento in misura parziale, riconoscendo ad , oltre Parte_1 agli importi già riconosciuti in sede di primo grado, l'ulteriore importo di € 1.476,82 (€ 1.176,82 + €300), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
VI. Con riferimento alle spese, quelle di primo grado restano imputate (a carico di parte ivi convenuta) come da sentenza, non impugnata da alcuna delle parti –specialmente l'appellata) in parte qua.
Relativamente a quelle del presente grado di giudizio, si ritiene equa la compensazione nella misura di due terzi, con condanna dell'appellata nella misura di 1/3, tenuto conto della sussistenza di soccombenza reciproca, ma prevalente di tenuto conto che un capo è stato accolto pienamente, l'altro parzialmente (ma per un CP_1
7 importo pari ad un decimo circa del domandato), e tenuto altresì conto delle fondate ragioni per appellare la sentenza quantomeno in relazione al percorso motivazionale.
Esse vengono liquidate utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 (essendo stata l'attività svolta successivamente al 23.10.22), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000), avuto riguardo al valore di causa, ai valori medi per le prime due fasi, e minimi per le fasi di trattazione (senza istruttoria) e decisionale (senza repliche).
Si ritiene, limitatamente a questo grado, non imputarsi le spese anche in capo al contumace nei cui CP_2 confronti opera invece la solidarietà passiva (con ) in relazione alla condanna al pagamento (ulteriore, CP_1 oltre a quello di primo grado) di € 1.476,82.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. GI
RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
e , ogni contraria istanza, deduzione Controparte_6 CP_2 ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie, parzialmente l'appello proposto da , e per l'effetto: Parte_1
in riforma parziale della sentenza R.G. n. 572/2022 del Giudice di Pace di Como, resa all'esito del proc.
R.G. 2426/2019:
Condanna e CP_2 Controparte_6
a pagare, in solido, ad , € 1.476,82 (millequattrocentosettantasei/82), oltre interessi
[...] Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ulteriori agli importi già determinati in primo grado.
Respinge nel resto l'appello.
Conferma le statuizioni rese in punto spese con la pronuncia di primo grado.
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite del presente grado di giudizio.
Condanna, in relazione al residuo terzo, Controparte_6
, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio
[...] di appello in favore di , che si liquidano, limitatamente al presente grado, in € 1.129,00 Parte_1
(millecentoventinove/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta), come per legge, ed oltre C.U. (€ 355,50).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. GI RE
8
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
GI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 888 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. , residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
23827 (LC), Via Roma n. 164, rappresentata e difesa dall'avv. Micaela Veronese (C.F.: ; CodiceFiscale_2 fax 031-242386; PEC: e dall'avv. Alessandro Girola (codice fiscale: Email_1 [...]
; fax 031-880194; PEC: , ed elettivamente eletta C.F._3 Email_2 presso il loro studio in Como, Via Albertolli n. 9
-appellante-
E
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (P. IVA Controparte_1
), con sede a Milano, Via Benigno Crespi n. 23, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 difesa e rappresentata dall'avv. Andrea Orlandoni (C.F. - fax al n. 031.266750 – PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Como – Via Email_3
Mugiasca n. 10 ed all'indirizzo PEC Email_4
-appellata-
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale residente in [...]in CP_2 CodiceFiscale_5
Brianza 20842 (MB), Piazza Galileo Galilei n. 10.
-appellato contumace-
Oggetto: appello in materia di responsabilità da circolazione di veicoli ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Como adito, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito:
1 - accogliere, per i motivi esposti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Como, Giudice d.ssa Dina Bianchi, n. 572/2022, resa in data 13.07.2022, all'esito del giudizio iscritto al n. 2426/2019 R.G., pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.07.2022, non notificata, condannare gli appellati, in solido o alternativamente tra loro, alla rifusione dei danni subiti dalla sig.ra di natura patrimoniale e non patrimoniale, e pari a € 15.497,32, già dedotti gli acconti di € Parte_1
4.420,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma che sarà accertata all'esito del giudizio;
in ogni caso:
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze del grado, da determinarsi con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre le spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
in via istruttoria:
- assumere la deposizione scritta ex art. 257-bis c.p.c. del legale rappresentante, o suo delegato di Hotel Sonnenberg GmbH, con sede in 39037 Maranza (BZ), Ausserecker Strasse n. 35, sul seguente capitolo di Pt prova: “Vero che Hotel Sonnenberg GmbH ha trattenuto la somma di € 300,00 versata dalla sig.ra in data 06.06.2017 a titolo di caparra per la prenotazione di una camera dal 22 al 29 luglio 2017?”;
- disporre la rinnovazione e l'integrazione della CTU per la valutazione del danno di tipo odontoiatrico Pt riportato dalla sig.ra nel sinistro oggetto del presente giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove tardivamente e/o irritualmente formulate.”
per parte appellata : Controparte_3
Pt
“In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e per l'effetto confermare la sentenza n. 527/22 emessa dal Giudice di Pace di Como. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA..”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 24.2.2023, evocava in Parte_1 giudizio e (in seguito “ ”), CP_2 Controparte_4 CP_1 rispettivamente conducente e proprietario e compagnia assicurativa dell'auto BMW targata EB856ZF, incidentata con la propria in data 10.7.2017 in Orsenigo (CO), via Nazario Sauro, per ottenere la riforma parziale della sentenza n. 572/2022 resa dal Giudice di Pace di Como ad esito del procedimento n. 2426/2019
R.G.
Nello specifico interponeva appello alla pronuncia nella parte in cui, pur riconosciuta la responsabilità di CP_2 nei fatti di causa, nondimeno quantificava i danni soltanto in complessivi € 4.420,53 condannando i convenuti, in solido, al versamento dell'importo residuo di € 2.622,53, già detratta la somma di € 1.798,00 (rivalutati in €
1.942), a fronte dell'importo di € 18.119.85 richiesto in domanda (vds conclusioni primo grado).
Si costituiva tempestivamente il 15.6.2023 , chiedendo il rigetto della domanda, sul presupposto CP_1 dell'infondatezza dell'appello.
In prima udienza, il 5.7.2023, il sottoscritto G.I. consentiva alle parti di esercitare il pieno diritto al contraddittorio, ed all'esito riservava le opportune determinazioni, anche sulla pronuncia di contumacia di rispetto cui dava termine a parte appellante per fornire prova della ritualità della notifica. Con CP_2 ordinanza del 6.8.2023, motivatamente argomentava le ragioni che inducevano a ritenere perfezionata la notifica nei riguardi di e pertanto ne dichiarava la contumacia. CP_2
Ritenuta inoltre la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 3
Luglio 2024, disciplinata in via cartolare. In tale occasione tratteneva la causa in decisione, concedendo termine ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito
2 memorie di replica, nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano le comparse conclusionali, nessuna delle due le memorie di replica.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio, come anche la declaratoria di contumacia di peraltro già contumace in primo grado, avendo questi avuto CP_2 conoscenza formale della pendenza del giudizio.
II. I motivi di appello sono sintetizzati dall'appellante nei punti 1.A) e 2.B, del proprio atto introduttivo, rubricati, rispettivamente, “Errata e/o incompleta valutazione dei postumi di natura permanente – Istanza di rinnovazione e integrazione della CTU”, e “Sulla perdita della caparra”.
Deduce l'appellante che, rispetto alle proprie richieste, la sentenza di primo grado avrebbe ravvisato la debenza di soli € 4.564,53 (comprensivi dell'acconto ricevuto da ante giudizio), con una delibazione che CP_1 però si appaleserebbe viziata sia sotto il profilo motivazionale che di quello dell'istruttoria.
A quest'ultimo riguardo sarebbero mancate tanto, in ordine alla prova del danno non patrimoniale, la rinnovazione della ctu, pur in primo grado richiesta, a fronte di una consulenza ritenuta carente, anzitutto, nel mancato riconoscimento del nesso causale tra sinistro e i presunti danni a carico dell'articolazione temporo- mandibolare;
quanto, relativamente alla prova del danno patrimoniale, la mancata ammissione ex art. 257-bis c.p.c della testimonianza scritta invece che della prova delegata, ammessa dal GdP, ma non svolta su impulso Pt_ della parte interessata per escutere un teste di altro distretto e regione (Trentino Alto Adige).
III. L'appello è parzialmente fondato, e come tale merita parziale accoglimento, con riforma della sentenza del giudice di prime cure limitatamente ad alcuni profili, senza riconoscimento dell'importo integrale richiesto.
Pt_ Due sono i motivi di impugnazione spesi da il primo attiene all'erronea valutazione del danno diretto – patrimoniale e non patrimoniale- subito in conseguenza del sinistro stradale, per adesione totale e acritica alla ctu a firma dott. , ritenuta invece immeritevole di condivisione;
l'altro riguarda la mancata inclusione, Per_1 nell'importo riconosciuto in sentenza a titolo di risarcimento, della voce relativa alla caparra (€ 300,00) rilasciata alla struttura alberghiera presso la quale l'attrice aveva prenotato un soggiorno per i giorni immediatamente successivi al sinistro e di cui non ha potuto usufruire: rigetto cui il G.I. di prime cure è giunto per carenza di prova connessa alla mancata assunzione della prova delegata.
Si esaminino partitamente, pertanto, i due profili di appello.
Pt_ IV. Quanto al primo motivo, data per pacifica la fondatezza nell'an della domanda risarcitoria di essendo incontestata la responsabilità di e pertanto di , deve valutarsi, nel quantum, la correttezza della CP_2 CP_1 determinazione del riconoscimento compiuto nella sentenza impugnata, principiando dalla valutazione relativa alla non opportunità di rinnovare la ctu, confermata anche in questa sede.
Pt_ Rispetto alla domanda svolta da in primo grado e reiterata in questa sede, volta al riconoscimento di un risarcimento per complessivi € 19.917,85 –al lordo degli importi di € 1.798,00 corrisposti dalla compagnia assicuratrice ante causam- il Giudice di Pace riconosceva l'importo di € 4.564,53, dato dalla sommatoria dell'invalidità temporanea, come da domanda (8 gg. al 75 % 12 gg. al 50% e 20 gg. al 25%), dell'invalidità permanente stimata al 3%, a fronte della richiesta nella misura del 9%, e di spese mediche ritenute congrue in
€ 1.130,00 (€ 1.048 più rivalutazione), a fronte delle € 2.224,82 richieste.
Sugli importi ammessi dal Giudice di Pace, si rilevi, non è stato proposto appello incidentale, pertanto nulla quaestio in ordine al loro riconoscimento, non oggetto di delibazione in questa sede.
3 Venivano pertanto esclusi gli importi relativi (I) ai punti di invalidità differenziale tra il richiesto e il riconosciuto
(6%) e dunque € 11.250,32 (pari alla differenza tra € 13.821,42 ed € 2.571,10), (II) € 2.764,28 a titolo di personalizzazione ex art. 139 d.lgs 209/2005 e (III) € 1.094,82 a titolo di spese.
IV.a - Orbene, delle tre voci citate, può anzitutto escludersi il riconoscimento di quella richiesta a titolo di personalizzazione: l'art. 139 d.lgs 209/2005 –erroneamente indicato in atto di citazione nel d.l. 206/05 ma il riferimento è corretto in primo grado ed in ogni caso iura novit curia- prevede la facoltà per il Giudice di riconoscere “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento” in aumento dell'importo “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”.
L'onere della prova, indipendente dalla ctu e integralmente a carico di parte attrice, non è stato adeguatamente soddisfatto né in primo grado –ove la parte si era limitata a richiamare (vds pag.6 atto di citazione) “la consistente durata della malattia e la notevole entità dei postumi invalidanti”-, né in appello, ove nulla viene detto sul punto. Si noti come le cause giustificative dedotte in primo grado sono integralmente coperte dalla quantificazione per punti di invalidità, permanente e temporanea.
Nulla può pertanto essere riconosciuto a titolo di personalizzazione, sottoposta all'onere della prova attorea, indipendentemente da ogni valutazione della ctu.
IV.b – Con riferimento al riconoscimento dell'inabilità permanente nella misura del 3%, viene contestata l'adesione supina del giudicante alle valutazioni del ctu, ritenute dall'appellante errate nel merito e nel metodo, rispettivamente per aver riconosciuto solo parzialmente, e minoritariamente, un nesso causale tra il sinistro stradale e le lesioni all'articolazione temporo mandibolare (ATM), e per non avere provveduto ad ulteriore accertamento specialistico (odontoiatrico), pure autorizzato dal G.I., a seguito della visita medico legale compiuta –per forza di cose generica non essendo il dott. un odontoiatra. Per_1
Ebbene, la sentenza risulta, effettivamente, scarsamente motivata, e sostanzialmente apodittica nella parte in cui si limita ad affermare che “le conclusioni del CTU vengono fatte proprie dal giudice, in quanto l'indagine peritale appare completa ed approfondita;
inoltre il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazioni del CTP di parte attrice”. Essa si espone pertanto ad essere impugnata per carenza motivazionale.
L'assenza di motivazione, tuttavia, non implica di per sé che le conclusioni cui il G.I. è giunto siano errate;
né il richiamo pedissequo alla consulenza tecnica d'ufficio determina di per sé la perdita di validità intrinseca della stessa.
Anzitutto, nel metodo, non deve ritenersi un vizio della relazione ex se la circostanza che il ctu non abbia provveduto a disporre una visita specialistica della perizianda: così facendo non è andato infatti contro le determinazioni del giudice nel quesito peritale, che aveva disposto l'accertamento “compiute tutte le indagini anche specialistiche che riterrà opportune”, e, in ogni caso, non obbligatoriamente.
Il ctu invece ha ritenuto di evitare ulteriori spese di consulenza ravvisandone la superfluità alla luce del corposo Pt_ ventaglio documentale di provenienza dalla stessa afferma il dott. infatti “che all'epoca Per_1 dell'incidente del 10.07.17 la paziente fosse affetta da: a) rilevante spondilo-disco- uncoartrosi rachide cervicale complicata da osteo-fitosi; b) patologia degenerativa a carico di entrambe le articolazioni temporo-mandibolari con condili irregolari, sclerotici ed osteofitosici”; conclude pertanto per l'assenza della lamentata frattura a carico del condilo mandibolare sinistro e per la presenza di un pregresso quadro degenerativo.
4 Giunge a tali conclusioni esaminando il referto documentale d'elezione, la Risonanza magnetica maxillofacciale e colonna cervicale, ove emerge l'irregolarità e l'astrosi dei condili nonché la degenerazione e lussazione dei menischi;
oltre che la Rx O.P.T. urgente disposta presso Ospedale di Monza due giorni dopo il sinistro, che escluse “anomalie fratturative”, valutazione confermata anche qualche giorno dopo da altro Specialista
Maxillo-Facciale dell'Ospedale di Monza (dott.ssa ; e ricollegando il “dolore ai capi articolari delle Per_2 articolazioni temporo-mandibolari con relativo deficit funzionale”, riscontrato il giorno successivo al sinistro in sede di accertamento odontoiatrico fiduciariale, all'inasprimento di una pregressa di “quadro spondilo-disco- uncoartrosico tratto cervicale C4-C7 complicato da osteofitosi nonché degenerazione zona bilaminare di entrambe le articolazioni temporo-mandibolari” accertato dagli “esami strumentali del 30.12.201” [in atti, di provenienza attorea] e ritenuto “rilevante”.
Dando così peraltro spiegazione a quelle “irregolarità strutturale a carico del condilo mandibolare sin. di non univoca interpretazione” rilevate nei giorni immediatamente successivi al sinistro.
Per tali motivate ragioni il dott. ha articolatamente (pagg.
8-9 della C.T.U.) escluso di compiere Per_1
l'accertamento odontoiatrico, logicamente –correttamente- anteponendo la verifica della sussistenza del nesso di causa, metodologia condivisa con e dai ctp (anche di parte attrice, circostanza incontestata): “come da accordo con le parti mi sono riservato una valutazione sulla sussistenza del nesso causale preventivamente ad una eventuale valutazione del danno in ambito odontoiatrico”. E successivamente non compiendola in ragione dell'esclusione del nesso per mancanza dell'evento dannoso della fattura, esclusa: “non sussistendo la diagnosi di frattura a carico del condilo mandibolare sin. non ho ritenuto procedere ad ulteriore accertamento odontoiatrico coi nominati Consulenti di Parte Ceci e D'Evant”.
Così richiamato, non per mero rinvio, il percorso motivazionale del consulente dott. , lo stesso merita Per_1 condivisione, essendo da una parte provata l'assenza di frattura in sede di articolazione temporo mandibolare
–circostanza non contestata in appello-, dall'altra rappresentata –e nuovamente incontestata- la preesistenza di patologia uncoartrosica al rachide cervicale e degenerativa a carico di entrambe le articolazioni temporo- mandibolari, e financo motivata il rapporto causale tra tale condizione preesistente ed i dolori sofferti dall'appellante, solo acuiti dall'infortunio.
Cui va aggiunta la massima di esperienza, conoscibile anche da non addetti ai lavori, per cui l'irregolarità, scleroticità e l'osteofitosi della stragrande maggioranza delle articolazioni del corpo umano, ed a maggior ragione di una prominenza ossea (quale è il condilo) in un distretto del corpo particolarmente sensibile
(l'articolazione temporo-mandibolare), secondo l'id quod plerumque accidit determini una maggiore predisposizione a fastidi e dolori temporanei e persistenti che può certamente essere acuita –ma non determinata- da un trauma facciale con interessamento dei muscoli cervicali e temporo-mandibolari, pienamente compatibili con la “soccussione laterale del capo sul collo” ipotizzata dal ctu quale conseguenza dell'impatto dei veicoli.
In altri termini, alla luce del quadro documentale emerso –degenerazione e lussazione anteriore dei menischi
ATM, sclerosi ed irregolarità dei condili- pienamente compatibile con una severa criticità preesistente del distretto, risulta superflua ogni ulteriore valutazione da parte di specialista odontoiatra, con conferma delle valutazioni metodologiche del ctu, che hanno seguito (pag.12) un triplice ordine di criteri: di adeguatezza lesiva, cronologico e anatomo-patologico.
5 Si ritiene più che congrua la quantificazione compiuta dal ctu in ordine all'influenza che tale trauma ha avuto Pt_ sulle condizioni pregresse di che per le ragioni addotte interessa soprattutto le conseguenze temporanee rispetto a quelle permanenti, comunque riconosciute nella misura del 3%.
Per queste ragioni nessun importo ulteriore deve essere riconosciuto all'appellante a titolo di inabilità permanente.
Con IV.c – proprio per le medesime ragioni, devono invece riconoscersi le somme richieste e non riconosciute in primo grado a titolo di spese sanitarie sostenute, avendo il sinistro causalmente contribuito ad aumentare, temporaneamente, la sintomatologia algica ed essendo indubitabile che il trattamento osteopatico muscolare possa allievare gli stessi, come e forse più del bite sintomatico, il cui importo è stato invece riconosciuto in sentenza (e non oggetto di appello da parte convenuta).
Per tali ragioni si ritiene, in riforma della sentenza, dover riconoscere le spese sostenute anche a titolo di trattamenti massoterapici (pag. 85-86 fascicolo primo grado), le sedute di osteopatia cranico-cervico mandibolare –in chiara dipendenza temporale dal sinistro-, e le ulteriori spese sostenute quali visite per operare una valutazione documentale non semplice e contrastata (basti verificare le risultanze della RMN Pt_ Pt_ (pag.75 fascicolo con quelle del doc.6 fascicolo primo grado in cui i condili risulterebbero “nei limiti della norma”).
Per tali ragioni l'importo demandato per spese mediche –anche in difetto di puntuale contestazione di controparte delle singole voci- viene riconosciuto integralmente, e pertanto per ulteriori € 1.176,82 rispetto al già riconosciuto (€ 2.224,82- € 1.048,00, importo quest'ultimo al netto della rivalutazione).
V. Con riferimento al secondo motivo di appello, devono condividersi le valutazioni che hanno portato il
Giudice di prime cure a rigettare l'istanza di ammissione della testimonianza scritta, ma non anche le conclusioni cui è giunto in conseguenza a tale determinazione.
Correttamente in primo grado è stata ritenuta l'attrice decaduta dall' assunzione della prova testimoniale delegata.
In merito alla mancanza del termine nell'ordinanza di prova delegata, in primo luogo essa non è causa di nullità comminata dalla legge (art. 156 c.p.c.)
Inoltre, anche volendola considerare quale causa di nullità, avrebbe dovuto ex art. 157 c.p.c. essere sollevata dalla parte attrice nella prima istanza o difesa succcessiva all'atto o alla notizia di esso.
Né d'altra parte avrebbe potuto essere accolta la richiesta, svolta in primo grado e reiterata in appello, di assunzione della testimonianza scritta, la quale presuppone, ex art. 257 bis cpc, l'accordo delle parti, mancante nel caso di specie.
Inoltre, stante l'evidente carenza di oralità e di esercizio del contraddittorio, trattasi di prova che, anche in presenza di accordo delle parti, può non essere disposta dal G.I., che non ha un obbligo in tal senso: prevede il primo comma della disposizione citata che “il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato”.
6 Pertanto in ragione dell'intervenuta decadenza dalla testimonianza delegata e dal diniego di ammissione della testimonianza scritta, il Giudice ha correttamente ritenuto non essersi formata prova testimoniale in relazione al danno conseguente alla perdita della caparra.
Nondimeno ciò non risulta sufficiente per ritenere non provato il danno, documentalmente.
Risulta infatti provato (anche dalla stessa documentazione prodotta da , sub doc.4), e, soprattutto, non CP_1 contestato (vds pag.5 comparsa costituzione in primo grado), che LI (I) abbia prenotato una camera di CP_1 albergo presso una struttura in provincia di Bolzano, dal 22 al 29 luglio 2017, (II) l'abbia prenotata per €
1.507,38 complessivamente, di cui € 300 anticipati a titolo di caparra, (III) l'abbia disdetta il 14.7.2017 e (IV) in pari data abbia ricevuto lo storno dell'importo versato (vds doc.4 , riproposto a pag.33 del fascicolo di CP_1 primo grado allegato alla comparsa in appello).
Orbene, dato quindi per pacifico che l'importo a titolo di caparra era stato corrisposto, la circostanza che la struttura abbia “come desiderato, provveduto a stornare la prenotazione” essendo riuscita a riallocare la stanza
(diversamente da come anticipato in un primo momento, in cui avrebbe addebitato l'importo dell'ulteriore
80% oltre la caparra), significa, facendo ricorso alle massime di comune esperienza in materia di prenotazioni alberghiere (prima ancora che delle norme del codice in materia), che non sia stato trattenuto l'80% del saldo – come invece sarebbe avvenuto in ipotesi di mancata riconversione della camera- ma non anche sia stata restituita la caparra.
Quest'ultima infatti, a differenza del saldo, era stata già pagata, ed ha la funzione di tenere parzialmente indenne l'albergatore della perdita subita per mancata comparizione del cliente riservatore della stanza a prescindere dalla data nella quale avviene la disdetta;
ed indipendentemente dalla qualificazione della caparra come confirmatoria (1385 c.c.) o penitenziale (1386 c.c.): in entrambi i casi l'albergatore ha infatti diritto di trattenere quantomeno l'acconto (nel caso di confirmatoria potenzialmente non solo, ma non nel caso di specie per quanto rappresentato supra). Essendo la domanda attorea volta ad ottenere esclusivamente l'acconto, la qualifica della caparra risulta superflua, e da cui discende, nuovamente, l'irrilevanza della prova orale.
Per tali ragioni deve trovare smentita, stante la dimostrata irrilevanza, l'unica difesa svolta da parte convenuta su tale capo di domanda, concernente, sia in primo grado che in appello, la circostanza che l'albergatore sia riuscito comunque a riallocare la camera.
Conseguentemente deve essere riformata la sentenza impugnata, che, laconicamente sul punto, aveva concluso “non essere stata fornita la prova, non avendo provveduto parte attrice a citare il [teste] né ad assumere la prova delegata relativa”.
Conclusivamente, l'appello deve trovare accoglimento in misura parziale, riconoscendo ad , oltre Parte_1 agli importi già riconosciuti in sede di primo grado, l'ulteriore importo di € 1.476,82 (€ 1.176,82 + €300), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
VI. Con riferimento alle spese, quelle di primo grado restano imputate (a carico di parte ivi convenuta) come da sentenza, non impugnata da alcuna delle parti –specialmente l'appellata) in parte qua.
Relativamente a quelle del presente grado di giudizio, si ritiene equa la compensazione nella misura di due terzi, con condanna dell'appellata nella misura di 1/3, tenuto conto della sussistenza di soccombenza reciproca, ma prevalente di tenuto conto che un capo è stato accolto pienamente, l'altro parzialmente (ma per un CP_1
7 importo pari ad un decimo circa del domandato), e tenuto altresì conto delle fondate ragioni per appellare la sentenza quantomeno in relazione al percorso motivazionale.
Esse vengono liquidate utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 (essendo stata l'attività svolta successivamente al 23.10.22), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,00 ad € 26.000), avuto riguardo al valore di causa, ai valori medi per le prime due fasi, e minimi per le fasi di trattazione (senza istruttoria) e decisionale (senza repliche).
Si ritiene, limitatamente a questo grado, non imputarsi le spese anche in capo al contumace nei cui CP_2 confronti opera invece la solidarietà passiva (con ) in relazione alla condanna al pagamento (ulteriore, CP_1 oltre a quello di primo grado) di € 1.476,82.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. GI
RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
e , ogni contraria istanza, deduzione Controparte_6 CP_2 ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie, parzialmente l'appello proposto da , e per l'effetto: Parte_1
in riforma parziale della sentenza R.G. n. 572/2022 del Giudice di Pace di Como, resa all'esito del proc.
R.G. 2426/2019:
Condanna e CP_2 Controparte_6
a pagare, in solido, ad , € 1.476,82 (millequattrocentosettantasei/82), oltre interessi
[...] Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ulteriori agli importi già determinati in primo grado.
Respinge nel resto l'appello.
Conferma le statuizioni rese in punto spese con la pronuncia di primo grado.
Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite del presente grado di giudizio.
Condanna, in relazione al residuo terzo, Controparte_6
, in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio
[...] di appello in favore di , che si liquidano, limitatamente al presente grado, in € 1.129,00 Parte_1
(millecentoventinove/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta), come per legge, ed oltre C.U. (€ 355,50).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 15 febbraio 2025
Il Giudice
dott. GI RE
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