CA
Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/07/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario. rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1096/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, CON SEDE IN CATANIA, NEL Parte_1
VIALE ARTALE ALAGONA 39, P.IVA , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ANTONIO P.IVA_1
CARMELO TOULLIER, PER PROCURA IN ATTI
-APPELLANTE-
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, CON SEDE IN MILANO,NELLA VIA Controparte_1
FORO BUONAPARTE 31, P. IVA , RAPPRESENTATA E DIFESA, DALL'AVV. PAOLO PATRON, P.IVA_2
PER PROCURA IN ATTI
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 477/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, (resa nel procedimento n. 6564/2020 R.G.) il
Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da la quale deducendo Parte_1
l'avvenuto indebito pagamento in favore di delle somme versate a titolo di addizionale Controparte_1 pagina 1 di 14 provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010, 2011 e per i primi tre mesi del 2012, aveva chiesto di condannare la stessa , alla restituzione della complessiva somma di € 37.816,08 oltre Controparte_1
IVA a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
La ha proposto appello avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il 25 Parte_1 luglio 2023, affidato a due motivi.
La società , nel costituirsi e nel resistere all'appello ha formulato appello incidentale Controparte_1 contro la statuizione del giudice di prime cure che aveva rigettato la propria eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, in favore del Tribunale di Milano, ed ha reiterato le proprie eccezioni e difese sull'an ed il quantum debeatur già formulate ed in parte rimaste assorbite dalla decisione di primo grado.
La Corte, all'esito dell'udienza cartolare di discussione della causa del 23.6.2025 sulle note conclusive già depositate, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l'esame del motivo dell'appello incidentale che censura la sentenza per aver rigettato la propria eccezione preliminare di incompetenza territoriale del foro di Catania in favore del foro convenzionale esclusivo di Milano.
Il giudice di prime cure nella sentenza appellata aveva così motivato il rigetto della predetta eccezione
”Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte convenuta, vista anche la disposizione normativa di cui all'art. 20 c.p.c.; infatti, la competenza territoriale si radica presso il foro del domicilio del creditore (nella specie in Catania), ai sensi dell'art.
1182, terzo comma, c.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, come nel caso di specie”.
Il motivo di appello è infondato, sebbene la motivazione che si legge nella sentenza, non è condivisibile.
Ed infatti il rapporto di somministrazione intercorso tra ed Parte_1 Controparte_1 si inserisce in un Accordo quadro per la somministrazione di energia elettrica stipulato dalla stessa e dal (che agiva quale mandatario delle imprese CP_1 Controparte_2 consorziate) a cui partecipava per effetto del suo subentro nella fornitura elettrica, Parte_1
a partire dal 1.1.2010, alla società di cui aveva acquisito il ramo d'azienda Controparte_3 avente ad oggetto il centro commerciale denominato “Ciclope “come da comunicazione della stessa del 12.1.2010. Parte_1
pagina 2 di 14 L'accordo quadro denominato DI MU UE (firmato dal nella persona Controparte_2 del suo Presidente) faceva riferimento alle condizioni generali di contratto predisposte da CP_1 che costituivano parte integrante del contratto. Tra le clausole generali vi è quella riportata all' art. 21 avente ad oggetto: “ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE. Il CLIENTE e CP_1
eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per
[...] qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di
Milano”. Il singolo rapporto di somministrazione sottostà alle previsioni contrattuali stipulate in via generale dal . Analogo contratto quadro veniva firmato per l'anno successivo, 2011”. CP_2
Pertanto, era necessario interrogarsi sulla portata derogatoria del foro ex legis dettato dalla menzionata clausola che, a parere di questa Corte, non attribuisce competenza esclusiva al foro designato di Milano, in quanto circoscrive l'elezione del foro convenzionale soltanto alle controversie che si fondano o scaturiscono dal contratto e dalle condizioni generali ma non si estende anche a quelle in cui il contatto
è soltanto un fatto costitutivo della pretesa, come nella fattispecie.
Ed infatti le parti non hanno derogato al foro territoriale ordinariamente competente “per tutte le controversie scaturenti dal contratto” ma limitatamente alle questioni specifiche indicate, tra le quali non rientra la domanda di restituzione della maggiorazione tributaria, applicata non in base a previsioni pattizie ma per effetto della normativa statale impositiva fiscale che sovrasta il predetto rapporto civilistico- contrattuale, come la stessa rivendica laddove reitera la propria domanda CP_1 di non essere tenuta al rimborso ex art. 2033 cc anche dell'Iva e degli interessi moratori trattandosi da parte sua di imposizione / maggiorazione che ha dovuto riversare sul fruitore finale in base alle norme tributarie nazionali.
Ed infatti, per giurisprudenza costante della S.C. la designazione convenzionale di un foro diverso da quello territoriale stabilito dalla legge non attribuisce competenza esclusiva al foro designato, a meno che non risulti, a norma dell'art. 29 c.p.c., un'enunciazione espressa, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass. 27 marzo 1997 n.
2723, Cass. 20 dicembre 1995 n. 12971); l'esclusione - che, ove si tratti di causa relativa a diritti di obbligazione, deve essere particolarmente riferita sia al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. che a quelli facoltativi alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c. - non può essere desunta per mezzo di argomentazioni logiche da elementi presuntivi, ma deve discendere da inequivoca manifestazione della con-corde volontà dei contraenti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge ( Cass n
40907/1998; Cass. n. 6635/1995).
Per quanto esposto il motivo di appello incidentale è rigettato. pagina 3 di 14 Con il primo motivo l'appellante principale censura di erroneità la sentenza che ha rigettato la propria domanda di ripetizione dell'indebito formulata nei confronti del fornitore sulla base del principio secondo cui “ Il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte né al fornitore di energia. Il diritto al rimborso, infatti, spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria”. Osserva l'appellante che la suddetta affermazione si rileva ancor più errata in quanto effetto dell'interpretazione distorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14200/2019 che il medesimo giudicante richiama a sostegno Co della propria statuizione, quando invece in detta sentenza la ha previsto la possibilità per il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, di esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. Di conseguenza- deduce l'appellante-è consentito al consumatore, anzi doveroso da parte sua agire nei confronti del fornitore dell'energia per il recupero di quanto indebitamente corrisposto a titolo di addizionali sull'energia, come ribadito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 29980/2019.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante deduce l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea -
Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia europea”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono
(come ha fatto l'art. 6, comma 2, D.L. 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2008/118/CE, e, pertanto,
l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n. 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le pagina 4 di 14 disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme a titolo di addizionale provinciale alle accise versate a in via Controparte_1 di rivalsa.
Ciò posto, va rilevato che l'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) € 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a € 11,40 per mille kWh.”.
Tale addizionale è stata poi abrogata dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio
2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con decorrenza
1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale. E ciò al fine (come più volte evidenziato dalla Corte di
Cassazione) di evitare la conclusione - verosimilmente sfavorevole - di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una "finalità specifica", ma solo quella di implementare le finanze degli Enti locali e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 2, della citata direttiva (cfr. tra tante Cass. Sez. Trib. n. 21883/2024).
La stessa Corte di Cassazione ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v.
Cass., Sez. 5, 15198/2019).
In altre pronunce (tra cui Sez. 5, sentenza n. 27101 del 23/10/2019, punti 2.1, 2.1.1., 2.2., 2.2.1.), la Corte di Cassazione ha effettuato poi un'accurata ricostruzione normativa, dalla quale si evince - per quanto interessa le addizionali provinciali oggetto di ripetizione nel presente giudizio (anni 2010 e 2011) – innanzi tutto che l'art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che "i prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n.
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità
pagina 5 di 14 specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
E' stato anche evidenziato che tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1,
p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per la quale: "Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità
e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
La richiamata direttiva n. 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 2 febbraio 2007,
n. 26, art. 5, che ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 stabilendo che le istituite imposte addizionali alle accise "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica" (comma
3).La direttiva n. 2008/118/CE è stata, invece, recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n.
48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal 01/04/2010, con effetti peraltro trascurabili ai limitati fini del presente giudizio. La successiva abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010 e 2011 e parte del 2012 2durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE e prima la direttiva n. 2003/96/CE erano rimaste inattuate) e, per l'effetto, in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra cui quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del 23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13,
e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione pagina 6 di 14 della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.
Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto
11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
(previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»).
Ora, venendo al caso in esame, osserva questa Corte che, secondo la difesa della società appellata,
l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe impedito dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania, infatti, ha rigettato la domanda della società appellante perché è, a monte, l'azione nei confronti del debitore (cioè, il fornitore, nel caso preclusa proprio dalla Controparte_1 impossibilità, nei rapporti orizzontali, di provvedere alla disapplicazione della direttiva. La Corte di pagina 7 di 14 Cassazione già da tempo sostiene che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/118/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Pertanto, si è sostenuto che la norma di cui all'art. 6 del DL 511/1988 va disapplicata, dunque, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e, quindi, quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2008/118/CE, bensì per il contrasto della norma impositiva dell'addizionale con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, secondo cui “l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità”(nello stesso senso, Cass.
5381/2017; n. 13425/2019).
Tuttavia le succitate questioni poste a base della sentenza impugnata e che attengono all' inoperatività della direttiva europea nei rapporti orizzontali e alla possibilità per il giudice nazionale di non applicare la normativa interna perché contrastante con il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia Europea, ha perduto di interesse almeno ai fini della presente pronuncia, a seguito dell'intervento della Corte Costituzione che con la recente sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 30 dicembre 2021 dal Tribunale di Udine, seconda sezione civile, con riferimento all'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. , ha “dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”.
pagina 8 di 14 Ed infatti la Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 17643/2025, nel decidere un caso sovrapponibile a quello in esame, dopo aver ricostruito la storia legislativa del tributo all'esame e l'evoluzione giurisprudenziale formatasi in materia, ha affermato che “Nondimeno, è appena il caso di osservare che la tentata ricostruzione diacronica delle richiamate pronunzie di legittimità e dei principi in esse enunciati non può che risolversi, allo stato, in un mero esercizio diegetico, volta che la stessa norma che istituiva l'addizionale de qua è stata ormai, e in via definitiva, espunta dal nostro ordinamento, mercé la già menzionata pronunzia di accoglimento della Corte costituzionale. Di talché,
l'addizionale stessa va qualificata ipso facto indebita e indebita è la sua percezione, a prescindere da ogni pregressa discussione sulla natura del tributo. L'avvenuta espunzione, con effetti ex tunc (salvo per
i rapporti esauriti), della normativa di riferimento in tema di addizionale all'accisa sull'energia elettrica, mercé l'intervento caducatorio del Giudice delle leggi, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di ricorso;
questione che, parimenti, trova ormai perentoria composizione alla luce del menzionato arresto, là dove la Consulta (al par. 8.2.) ha rinvenuto nell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale l'unica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore).Né rileva alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. Per le esposte ragioni, il motivo non conduce alla anelata cassazione della gravata sentenza, della quale, tuttavia, occorre emendare la motivazione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.” Nella predetta sentenza la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza della Corte di Appello che aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal consumatore finale contro il fornitore, ha ritenuto di dover emendare la motivazione, che si era così espressa “ : "risulta, pertanto, del tutto irrilevante ed ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria 2008/112/CE e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE. Alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario imposto dalla Corte di
Giustizia, risulta ininfluente la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dal giudice per disapplicare la norma interna contrastante con il diritto comunitario, si fosse espressa in cause tra cittadini e l'Erario e, quindi, in controversie in cui venivano in rilievo effetti diretti verticali (privato
contro
Stato) e non orizzontali. La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che pagina 9 di 14 tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu della normativa attribuita alle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto;
tale principio trova applicazione sia nei rapporti
"orizzontali" tra privati sia nei rapporti "verticali" tra privati e Amministrazione dello Stato". La S.C. ha statuito che la citata “ motivazione era errata: va qui ancora una volta rilevato che la questione va risolta in base alla dirimente considerazione della sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmente ex tunc, della norma che aveva legittimato la percezione dell'addizionale all'accisa da parte del fornitore di energia elettrica nei confronti dell'utente finale, a titolo di rivalsa (art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L.
n. 511/1988), ad opera della Sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale”. Ed ha aggiunto che “ Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C-316/22”,enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" ( Cass n. 17643/2025).
Analoghe conclusioni ha tratto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13742/2025 ove ha affermato, che “ A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario pagina 10 di 14 un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa
C/316/22.Né rileva alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi….Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente principio di diritto:"In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" ( Cass
n. 13742/2025).
&&&&
Relativamente al quantum debeatur, parte appellata fin dal grado precedente, limitatamente al conteggio delle somme domandate in restituzione e versate a titolo di addizionali, ha eccepito che non era stato documentato il pagamento delle seguenti fatture: n.1100011757 (relativa ai consumi elettrici del mese giugno 2010)dell'importo complessivo di € 22.789,44; n.1100034860 (periodo di consumi novembre
2010)dell'importo di € 22.161,65; n. 11000184574 (marzo 2012) dell'importo di €28.707,00. Alla suddetta eccezione l'odierna appellante ha replicato depositando davanti al Tribunale l'estratto conto bancario dal quale risultava che, la fattura relativa ai consumi novembre 2010 di € 22.161,65 era stata pagata in data 31.12.2010, unitamente alla fattura n. 1100033656 del 31.12.2010 dell'importo di €
pagina 11 di 14 624,10, per un importo complessivo di € 22.785,75 corrispondente a quello registrato sull'estratto conto;
ha documentato il pagamento della fattura n. 11000184574 (marzo 2012) dell'importo di €28.707,00 eseguito in data 3.5.2012. In ordine alla fattura n. 1100011757 (giugno 2010) di € 22.789,44, l'odierna appellante ha dedotto che il pagamento della citata fattura era stato eseguito per suo conto dalla
[...]
(precedente proprietaria del Ciclope) e che in data 12.10.2010 aveva proceduto a Controparte_5 rimborsare a quest'ultima il già menzionato importo unitamente a quello dovuto per altre fatture precedenti, pure pagate dalla In effetti dall'estratto conto in atti risulta che in Controparte_5 data 12.10.2010 l'odierna appellante non ha disposto alcun pagamento in favore della
[...] mentre, alla predetta data risulta accreditato sul suo conto corrente l'importo di € Controparte_5
39.324,98, tramite bonifico, che per la dicitura riportata: “Edison spa -contratto commercio Italia Spa unipersonale”, sembra provenire dal fornitore dell'energia elettrica. Tuttavia, poiché su tale aspetto, le parti nulla hanno osservato, né hanno fornito chiarimenti;
né, ancora, la società ha dedotto di CP_1 aver effettuato in favore della ricorrente rimborsi per consumi non dovuti, in quanto contabilizzati in eccedenza;
né la fornitrice dell'energia elettrica ha documentato, ai fini eventuali dell'interruzione della prescrizione, di aver sollecitato il pagamento della fattura n. 1100011757, assumendo il suo mancato pagamento che, invece, comunque, risulta effettuato secondo la medesima , seppur in ritardo ( CP_1 nel mese di ottobre),come desumibile dalla dicitura riportata nelle fatture che ha emesso successivamente al mese di ottobre 2010, che attestano l'assenza di pregresse morosità e la regolarità dei pagamenti per consumi elettrici da parte di deve concludersi che sono infondati i rilievi mossi Parte_1 dall'odierna appellata anche con riguardo alla fattura n. 1100011757.
Inoltre, parte appellata eccepisce che non sia dovuta la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa di cui alla tabella allegata al ricorso introduttivo in primo grado.
Tale eccezione è infondata alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere pagina 12 di 14 all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass. n. 13149/2024;
Cass. n. 25741/2021; Cass. n. 8652/2020; Cass. n. 9946/2015; in questi termini si è espressa, in relazione a fattispecie analoga, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 novembre 2020, emessa dal Tribunale di
Milano nel procedimento n. 18698/2020 R.G.).
Parte appellante ha, di conseguenza, diritto di ripetere la complessiva somma di € 37.816,08, oltre IVA
(20%) e interessi legali maturati e maturandi.
Difatti sono altresì dovuti gli interessi compensativi al saggio legale, con decorrenza dalla domanda, come correttamente domandato dalla parte appellante coincidente nella fattispecie all'atto di messa in mora a mezzo PEC del 10.3.2020 fino al saldo.
Spese Processuali
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c., per essere state definite le questioni trattate, in via dirimente, in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta in corso di causa.
L'impugnazione incidentale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1096/2023 R.g.a.c., in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n 477/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, ed in riforma della predetta sentenza, per i motivi di cui in parte motiva, così dispone: condanna , al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione di Controparte_1 indebito, della somma di € 37.816,08, oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui pagina 13 di 14 all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal 10.3.2020(ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo;
compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario. rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1096/2023 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, CON SEDE IN CATANIA, NEL Parte_1
VIALE ARTALE ALAGONA 39, P.IVA , RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ANTONIO P.IVA_1
CARMELO TOULLIER, PER PROCURA IN ATTI
-APPELLANTE-
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, CON SEDE IN MILANO,NELLA VIA Controparte_1
FORO BUONAPARTE 31, P. IVA , RAPPRESENTATA E DIFESA, DALL'AVV. PAOLO PATRON, P.IVA_2
PER PROCURA IN ATTI
-APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 477/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, (resa nel procedimento n. 6564/2020 R.G.) il
Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da la quale deducendo Parte_1
l'avvenuto indebito pagamento in favore di delle somme versate a titolo di addizionale Controparte_1 pagina 1 di 14 provinciale sull'energia elettrica per gli anni 2010, 2011 e per i primi tre mesi del 2012, aveva chiesto di condannare la stessa , alla restituzione della complessiva somma di € 37.816,08 oltre Controparte_1
IVA a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
La ha proposto appello avverso tale sentenza con atto di citazione notificato il 25 Parte_1 luglio 2023, affidato a due motivi.
La società , nel costituirsi e nel resistere all'appello ha formulato appello incidentale Controparte_1 contro la statuizione del giudice di prime cure che aveva rigettato la propria eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Catania, in favore del Tribunale di Milano, ed ha reiterato le proprie eccezioni e difese sull'an ed il quantum debeatur già formulate ed in parte rimaste assorbite dalla decisione di primo grado.
La Corte, all'esito dell'udienza cartolare di discussione della causa del 23.6.2025 sulle note conclusive già depositate, ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l'esame del motivo dell'appello incidentale che censura la sentenza per aver rigettato la propria eccezione preliminare di incompetenza territoriale del foro di Catania in favore del foro convenzionale esclusivo di Milano.
Il giudice di prime cure nella sentenza appellata aveva così motivato il rigetto della predetta eccezione
”Preliminarmente va dichiarata infondata l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte convenuta, vista anche la disposizione normativa di cui all'art. 20 c.p.c.; infatti, la competenza territoriale si radica presso il foro del domicilio del creditore (nella specie in Catania), ai sensi dell'art.
1182, terzo comma, c.c., allorquando il creditore agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro il cui esatto ammontare risulti dal titolo invocato o sia attraverso esso determinabile in modo univoco, come nel caso di specie”.
Il motivo di appello è infondato, sebbene la motivazione che si legge nella sentenza, non è condivisibile.
Ed infatti il rapporto di somministrazione intercorso tra ed Parte_1 Controparte_1 si inserisce in un Accordo quadro per la somministrazione di energia elettrica stipulato dalla stessa e dal (che agiva quale mandatario delle imprese CP_1 Controparte_2 consorziate) a cui partecipava per effetto del suo subentro nella fornitura elettrica, Parte_1
a partire dal 1.1.2010, alla società di cui aveva acquisito il ramo d'azienda Controparte_3 avente ad oggetto il centro commerciale denominato “Ciclope “come da comunicazione della stessa del 12.1.2010. Parte_1
pagina 2 di 14 L'accordo quadro denominato DI MU UE (firmato dal nella persona Controparte_2 del suo Presidente) faceva riferimento alle condizioni generali di contratto predisposte da CP_1 che costituivano parte integrante del contratto. Tra le clausole generali vi è quella riportata all' art. 21 avente ad oggetto: “ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE. Il CLIENTE e CP_1
eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per
[...] qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di
Milano”. Il singolo rapporto di somministrazione sottostà alle previsioni contrattuali stipulate in via generale dal . Analogo contratto quadro veniva firmato per l'anno successivo, 2011”. CP_2
Pertanto, era necessario interrogarsi sulla portata derogatoria del foro ex legis dettato dalla menzionata clausola che, a parere di questa Corte, non attribuisce competenza esclusiva al foro designato di Milano, in quanto circoscrive l'elezione del foro convenzionale soltanto alle controversie che si fondano o scaturiscono dal contratto e dalle condizioni generali ma non si estende anche a quelle in cui il contatto
è soltanto un fatto costitutivo della pretesa, come nella fattispecie.
Ed infatti le parti non hanno derogato al foro territoriale ordinariamente competente “per tutte le controversie scaturenti dal contratto” ma limitatamente alle questioni specifiche indicate, tra le quali non rientra la domanda di restituzione della maggiorazione tributaria, applicata non in base a previsioni pattizie ma per effetto della normativa statale impositiva fiscale che sovrasta il predetto rapporto civilistico- contrattuale, come la stessa rivendica laddove reitera la propria domanda CP_1 di non essere tenuta al rimborso ex art. 2033 cc anche dell'Iva e degli interessi moratori trattandosi da parte sua di imposizione / maggiorazione che ha dovuto riversare sul fruitore finale in base alle norme tributarie nazionali.
Ed infatti, per giurisprudenza costante della S.C. la designazione convenzionale di un foro diverso da quello territoriale stabilito dalla legge non attribuisce competenza esclusiva al foro designato, a meno che non risulti, a norma dell'art. 29 c.p.c., un'enunciazione espressa, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass. 27 marzo 1997 n.
2723, Cass. 20 dicembre 1995 n. 12971); l'esclusione - che, ove si tratti di causa relativa a diritti di obbligazione, deve essere particolarmente riferita sia al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. che a quelli facoltativi alternativamente previsti dall'art. 20 c.p.c. - non può essere desunta per mezzo di argomentazioni logiche da elementi presuntivi, ma deve discendere da inequivoca manifestazione della con-corde volontà dei contraenti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge ( Cass n
40907/1998; Cass. n. 6635/1995).
Per quanto esposto il motivo di appello incidentale è rigettato. pagina 3 di 14 Con il primo motivo l'appellante principale censura di erroneità la sentenza che ha rigettato la propria domanda di ripetizione dell'indebito formulata nei confronti del fornitore sulla base del principio secondo cui “ Il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto di chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte né al fornitore di energia. Il diritto al rimborso, infatti, spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria”. Osserva l'appellante che la suddetta affermazione si rileva ancor più errata in quanto effetto dell'interpretazione distorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 14200/2019 che il medesimo giudicante richiama a sostegno Co della propria statuizione, quando invece in detta sentenza la ha previsto la possibilità per il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, di esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela. Di conseguenza- deduce l'appellante-è consentito al consumatore, anzi doveroso da parte sua agire nei confronti del fornitore dell'energia per il recupero di quanto indebitamente corrisposto a titolo di addizionali sull'energia, come ribadito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 29980/2019.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante deduce l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui afferma che il Giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, in una controversia tra privati, non può disapplicare la normativa nazionale in contrasto con quella europea -
Omessa valutazione dei principi di diritto espressi in materia dalla Corte di Giustizia europea”.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) secondo la giurisprudenza di legittimità, il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito;
b) l'illegittimità dell'addizionale provinciale, di cui si chiede il rimborso, è stata espressamente dichiarata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa
C-553/13, e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17, ha affermato che le norme interne che istituiscono
(come ha fatto l'art. 6, comma 2, D.L. 511/88) un'imposta addizionale priva di finalità specifica, si pongono in contrasto con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva 2008/118/CE, e, pertanto,
l'addizionale provinciale all'accisa è illegittima;
c) con la sentenza n. 22343/2020, la Corte di Cassazione ha, quindi, ribadito il potere del giudice nazionale di disapplicare la normativa in questione sulla scorta del principio secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le pagina 4 di 14 disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'odierna appellante ha agito in giudizio al fine di ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme a titolo di addizionale provinciale alle accise versate a in via Controparte_1 di rivalsa.
Ciò posto, va rilevato che l'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che, all'art. 6, prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) € 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a € 11,40 per mille kWh.”.
Tale addizionale è stata poi abrogata dall'art. 2, comma 6, D.Lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio
2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con decorrenza
1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale. E ciò al fine (come più volte evidenziato dalla Corte di
Cassazione) di evitare la conclusione - verosimilmente sfavorevole - di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per violazione della direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una "finalità specifica", ma solo quella di implementare le finanze degli Enti locali e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, par. 2, della citata direttiva (cfr. tra tante Cass. Sez. Trib. n. 21883/2024).
La stessa Corte di Cassazione ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima dell'abrogazione della norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v.
Cass., Sez. 5, 15198/2019).
In altre pronunce (tra cui Sez. 5, sentenza n. 27101 del 23/10/2019, punti 2.1, 2.1.1., 2.2., 2.2.1.), la Corte di Cassazione ha effettuato poi un'accurata ricostruzione normativa, dalla quale si evince - per quanto interessa le addizionali provinciali oggetto di ripetizione nel presente giudizio (anni 2010 e 2011) – innanzi tutto che l'art. 3, p. 2, della direttiva n. 92/12/CEE afferma che "i prodotti di cui al paragrafo 1", tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n.
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, "possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità
pagina 5 di 14 specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".
E' stato anche evidenziato che tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1,
p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per la quale: "Gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità
e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni".
La richiamata direttiva n. 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 2 febbraio 2007,
n. 26, art. 5, che ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988, art. 6 stabilendo che le istituite imposte addizionali alle accise "sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica" (comma
3).La direttiva n. 2008/118/CE è stata, invece, recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n.
48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal 01/04/2010, con effetti peraltro trascurabili ai limitati fini del presente giudizio. La successiva abrogazione legislativa dell'addizionale alle accise non ha espressamente risolto la questione relativa alla legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti (2010 e 2011 e parte del 2012 2durante le quali, in relazione al profilo in esame, la Direttiva 2008/118/CE e prima la direttiva n. 2003/96/CE erano rimaste inattuate) e, per l'effetto, in questo contesto normativo sono stati promossi vari giudizi, tra cui quello in esame, per la ripetizione delle somme versate nel periodo di persistente vigenza della legge istitutiva dell'addizionale alle accise.
La questione relativa alla contrarietà della normativa nazionale sull'addizionale all'accisa rispetto al diritto comunitario è stata più volte affrontata dalla Corte di Cassazione - sezione tributaria - che, con le sentenze nn. 27099 e 27101 del 23 ottobre 2019 (emesse nell'ambito di controversie tra consumatore finale e Amministrazione dello Stato), ha sancito il principio secondo cui l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 26 del 2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rispettivamente, con le sentenze del 5 marzo 2015, in causa C-553/13,
e del 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Ha rilevato, al riguardo, il giudice di legittimità che, perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva n. 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti e, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione pagina 6 di 14 della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.
Sotto il primo profilo, l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del D.L. n. 511 del 1988 chiarisce che «Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica», sicché la condizione sub 1) è sicuramente rispettata.
Non è, invece, rispettata la seconda condizione, in quanto né la disposizione del citato art. 6, né il decreto
11 giugno 2007 del capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
(previsto dal comma 2 del medesimo articolo 6) chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto dell'Unione la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali», non essendo distinguibile tale finalità dalla generica finalità di bilancio (la sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione»).
Ora, venendo al caso in esame, osserva questa Corte che, secondo la difesa della società appellata,
l'accoglimento della domanda di ripetizione proposta dalla società appellante presupporrebbe, necessariamente, la disapplicazione della normativa interna per contrasto con quella comunitaria, il che sarebbe impedito dalla impossibilità di attribuire ad una Direttiva Comunitaria - seppur sufficientemente precisa e dettagliata e quindi self executing anche in caso di mancata trasposizione da parte dello Stato - efficacia diretta (c.d. orizzontale) anche nei rapporti tra privati, oltre che efficacia (c.d. verticale) nel rapporto tra privato e Stato.
Invero, l'impossibilità di attribuire efficacia orizzontale ad una direttiva europea è stata recentemente ribadita dalla Corte di Giustizia UE con specifico riferimento alla Direttiva 2008/18/CE che viene in rilievo nella presente fattispecie (cfr. Corte di Giustizia, sez. quinta, 11.04.2024 n. 316, che si è pronunciata in tal senso su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Como).
Il Tribunale di Catania, infatti, ha rigettato la domanda della società appellante perché è, a monte, l'azione nei confronti del debitore (cioè, il fornitore, nel caso preclusa proprio dalla Controparte_1 impossibilità, nei rapporti orizzontali, di provvedere alla disapplicazione della direttiva. La Corte di pagina 7 di 14 Cassazione già da tempo sostiene che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/118/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa. Pertanto, si è sostenuto che la norma di cui all'art. 6 del DL 511/1988 va disapplicata, dunque, non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e, quindi, quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2008/118/CE, bensì per il contrasto della norma impositiva dell'addizionale con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante, dalla Corte di Giustizia UE. Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come affermato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, secondo cui “l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità”(nello stesso senso, Cass.
5381/2017; n. 13425/2019).
Tuttavia le succitate questioni poste a base della sentenza impugnata e che attengono all' inoperatività della direttiva europea nei rapporti orizzontali e alla possibilità per il giudice nazionale di non applicare la normativa interna perché contrastante con il diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia Europea, ha perduto di interesse almeno ai fini della presente pronuncia, a seguito dell'intervento della Corte Costituzione che con la recente sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 30 dicembre 2021 dal Tribunale di Udine, seconda sezione civile, con riferimento all'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. , ha “dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”.
pagina 8 di 14 Ed infatti la Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 17643/2025, nel decidere un caso sovrapponibile a quello in esame, dopo aver ricostruito la storia legislativa del tributo all'esame e l'evoluzione giurisprudenziale formatasi in materia, ha affermato che “Nondimeno, è appena il caso di osservare che la tentata ricostruzione diacronica delle richiamate pronunzie di legittimità e dei principi in esse enunciati non può che risolversi, allo stato, in un mero esercizio diegetico, volta che la stessa norma che istituiva l'addizionale de qua è stata ormai, e in via definitiva, espunta dal nostro ordinamento, mercé la già menzionata pronunzia di accoglimento della Corte costituzionale. Di talché,
l'addizionale stessa va qualificata ipso facto indebita e indebita è la sua percezione, a prescindere da ogni pregressa discussione sulla natura del tributo. L'avvenuta espunzione, con effetti ex tunc (salvo per
i rapporti esauriti), della normativa di riferimento in tema di addizionale all'accisa sull'energia elettrica, mercé l'intervento caducatorio del Giudice delle leggi, assorbe ogni ulteriore questione sottesa ai motivi di ricorso;
questione che, parimenti, trova ormai perentoria composizione alla luce del menzionato arresto, là dove la Consulta (al par. 8.2.) ha rinvenuto nell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale l'unica soluzione in concreto predicabile, trattandosi di un rapporto tra privati (i.e. orizzontale, tra il fornitore di energia elettrica e il consumatore).Né rileva alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi. Per le esposte ragioni, il motivo non conduce alla anelata cassazione della gravata sentenza, della quale, tuttavia, occorre emendare la motivazione, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.” Nella predetta sentenza la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza della Corte di Appello che aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal consumatore finale contro il fornitore, ha ritenuto di dover emendare la motivazione, che si era così espressa “ : "risulta, pertanto, del tutto irrilevante ed ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria 2008/112/CE e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE. Alla luce dell'interpretazione del diritto comunitario imposto dalla Corte di
Giustizia, risulta ininfluente la circostanza che la giurisprudenza di legittimità, richiamata dal giudice per disapplicare la norma interna contrastante con il diritto comunitario, si fosse espressa in cause tra cittadini e l'Erario e, quindi, in controversie in cui venivano in rilievo effetti diretti verticali (privato
contro
Stato) e non orizzontali. La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che pagina 9 di 14 tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu della normativa attribuita alle pronunce interpretative della
Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto;
tale principio trova applicazione sia nei rapporti
"orizzontali" tra privati sia nei rapporti "verticali" tra privati e Amministrazione dello Stato". La S.C. ha statuito che la citata “ motivazione era errata: va qui ancora una volta rilevato che la questione va risolta in base alla dirimente considerazione della sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmente ex tunc, della norma che aveva legittimato la percezione dell'addizionale all'accisa da parte del fornitore di energia elettrica nei confronti dell'utente finale, a titolo di rivalsa (art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L.
n. 511/1988), ad opera della Sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale”. Ed ha aggiunto che “ Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C-316/22”,enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" ( Cass n. 17643/2025).
Analoghe conclusioni ha tratto la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13742/2025 ove ha affermato, che “ A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.. In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale. Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario pagina 10 di 14 un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA) - l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme. Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa
C/316/22.Né rileva alcuna ulteriore questione - neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi - sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi….Il ricorso viene quindi deciso sulla base del seguente principio di diritto:"In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" ( Cass
n. 13742/2025).
&&&&
Relativamente al quantum debeatur, parte appellata fin dal grado precedente, limitatamente al conteggio delle somme domandate in restituzione e versate a titolo di addizionali, ha eccepito che non era stato documentato il pagamento delle seguenti fatture: n.1100011757 (relativa ai consumi elettrici del mese giugno 2010)dell'importo complessivo di € 22.789,44; n.1100034860 (periodo di consumi novembre
2010)dell'importo di € 22.161,65; n. 11000184574 (marzo 2012) dell'importo di €28.707,00. Alla suddetta eccezione l'odierna appellante ha replicato depositando davanti al Tribunale l'estratto conto bancario dal quale risultava che, la fattura relativa ai consumi novembre 2010 di € 22.161,65 era stata pagata in data 31.12.2010, unitamente alla fattura n. 1100033656 del 31.12.2010 dell'importo di €
pagina 11 di 14 624,10, per un importo complessivo di € 22.785,75 corrispondente a quello registrato sull'estratto conto;
ha documentato il pagamento della fattura n. 11000184574 (marzo 2012) dell'importo di €28.707,00 eseguito in data 3.5.2012. In ordine alla fattura n. 1100011757 (giugno 2010) di € 22.789,44, l'odierna appellante ha dedotto che il pagamento della citata fattura era stato eseguito per suo conto dalla
[...]
(precedente proprietaria del Ciclope) e che in data 12.10.2010 aveva proceduto a Controparte_5 rimborsare a quest'ultima il già menzionato importo unitamente a quello dovuto per altre fatture precedenti, pure pagate dalla In effetti dall'estratto conto in atti risulta che in Controparte_5 data 12.10.2010 l'odierna appellante non ha disposto alcun pagamento in favore della
[...] mentre, alla predetta data risulta accreditato sul suo conto corrente l'importo di € Controparte_5
39.324,98, tramite bonifico, che per la dicitura riportata: “Edison spa -contratto commercio Italia Spa unipersonale”, sembra provenire dal fornitore dell'energia elettrica. Tuttavia, poiché su tale aspetto, le parti nulla hanno osservato, né hanno fornito chiarimenti;
né, ancora, la società ha dedotto di CP_1 aver effettuato in favore della ricorrente rimborsi per consumi non dovuti, in quanto contabilizzati in eccedenza;
né la fornitrice dell'energia elettrica ha documentato, ai fini eventuali dell'interruzione della prescrizione, di aver sollecitato il pagamento della fattura n. 1100011757, assumendo il suo mancato pagamento che, invece, comunque, risulta effettuato secondo la medesima , seppur in ritardo ( CP_1 nel mese di ottobre),come desumibile dalla dicitura riportata nelle fatture che ha emesso successivamente al mese di ottobre 2010, che attestano l'assenza di pregresse morosità e la regolarità dei pagamenti per consumi elettrici da parte di deve concludersi che sono infondati i rilievi mossi Parte_1 dall'odierna appellata anche con riguardo alla fattura n. 1100011757.
Inoltre, parte appellata eccepisce che non sia dovuta la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa di cui alla tabella allegata al ricorso introduttivo in primo grado.
Tale eccezione è infondata alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “in tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere pagina 12 di 14 all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario” (Cass. n. 13149/2024;
Cass. n. 25741/2021; Cass. n. 8652/2020; Cass. n. 9946/2015; in questi termini si è espressa, in relazione a fattispecie analoga, l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 16 novembre 2020, emessa dal Tribunale di
Milano nel procedimento n. 18698/2020 R.G.).
Parte appellante ha, di conseguenza, diritto di ripetere la complessiva somma di € 37.816,08, oltre IVA
(20%) e interessi legali maturati e maturandi.
Difatti sono altresì dovuti gli interessi compensativi al saggio legale, con decorrenza dalla domanda, come correttamente domandato dalla parte appellante coincidente nella fattispecie all'atto di messa in mora a mezzo PEC del 10.3.2020 fino al saldo.
Spese Processuali
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti ex art. 92 comma 2 c.p.c., per essere state definite le questioni trattate, in via dirimente, in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta in corso di causa.
L'impugnazione incidentale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando
l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1096/2023 R.g.a.c., in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n 477/2023, pubblicata il 26 gennaio 2023, ed in riforma della predetta sentenza, per i motivi di cui in parte motiva, così dispone: condanna , al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione di Controparte_1 indebito, della somma di € 37.816,08, oltre all'IVA (nella misura del 20%) e agli interessi legali di cui pagina 13 di 14 all'art. 1284 comma 1 c.c. maturati e maturandi dal 10.3.2020(ex art. 2033 c.c.) sino all'effettivo soddisfo;
compensa interamente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
pagina 14 di 14