Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4139 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente TRA
, nato [...] deceduto il 12.11.2023, e per lui Persona_1 gli eredi , nato a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...] e Parte_2 Parte_3
, nata a [...] il [...], elettivamente
[...] domiciliati in Grottaminarda (AV), alla via Tratturo, nello studio dell'avv. Angelo Barrasso, c presso lo studio dell'Avv.FRANCESCO MAZZEI e che li rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1 rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. GAROFALO SILVIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA TAGLIAMENTO N.27 C/O AVVOCATURA I.N.P.S. 83100 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2023 esponeva di Persona_1 aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di acompagnamento ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva riconosciuto il requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza
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05/02/2022, era avvenuta senza sottoporre il ricorrente a visita. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto a decorrere dal 25.07.2015, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l'INPS si opponeva al ricorso e ne chiedeva il rigetto. Costituitisi gli eredi a seguito del decesso del ricorrente, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto. Nel caso in esame parte ricorrente contestava esclusivamente la decorrenza, rilevando che le patologie da cui era affetto, erano le medesime già riscontrate in occasione della prima visita della Commissione in data 25.07.2015 ovvero “diabete mellito in terapia insulinica con plurime complicanze macrovascolari: ateromasia TSA, vasculopatia cerebrale con esiti di acv e note di declino cognitivo, coronaropatia, arteriopatia ostruttiva periferica con recente amputazione avampiede destro. Artrosi polidistrettuale”, tant'è che era stato ritenuto non revisionabile. Ciò nondimeno e senza sottoporlo a visita, il beneficio era stato revocato in data 25.08.2022. Con riferimento a dette contestazioni, deve rilevarsi, che il CTU nominato in fase di ATP, riteneva la documentazione sanitaria a corredo del ricorso, inidonea a giustificare una retrodatazione posto che si trattava di analisi di laboratorio che confermavano l'insufficienza renale cronica, non in fase di dialisi, e il diabete mellito mal controllato dalla terapia medica (copia della cartella clinica della casa di cura , con data di ricovero 1/3/2021 e Parte_4 dimissione 6/3/2021 e con diagnosi di: “ Scompenso cardiaco con versamento pleurico bilaterale in paziente con cardiopatia ischemica cronica già sottoposto a multiple PTCA con lieve riduzione della funzione sistolica ventricolare sinistra ed insufficienza mitralica di grado moderato ed insufficienza tricuspidalica di grado lieve. Arteriopatia polidistrettuale già trattata con PTCA femorale e
2 carotidea. Pregressa amputazione del piede destro. Ipertensione arteriosa. IRC. Diabete mellito insulino dipendente” e tre certificati medici oculistici). Veniva disposta nuova CTU, ritenendosi convincenti i rilievi di parte ricorrente alla luce della suddetta documentazione sanitaria, da cui emergevano patologie stabilizzate e non suscettibili di miglioramento. Il CTU nominato ha concluso, sulla scorta di idonee valutazioni, che il ricorrente era abbisognevole di accompagnamento dalla data della revoca (febbraio 2022) e fino alla data del decesso (12 novembre 2023). Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, ritenuto di fare propria la relazione disposta nel presente giudizio in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere accolta riconoscendosi il requisito sanitario per l'indnenità di accompagnamento dalla data della revoca (febbraio 2022) e fino alla data del decesso (12 novembre 2023). Per il principio della soccombenza INPS dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in dispositivo nella misura minima e per entrambi i procedimenti (ATP e merito).
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da e per lui gli eredi Persona_1 [...]
, , e in data Parte_1 Parte_2 Parte_3
18/10/2023 così provvede: 1) Accoglie il ricorso e omologa l'accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto affetto da patologie tali da Persona_1 determinare la necessità di assistenza continua dalla data della revoca (febbraio 2022) e fino alla data del decesso (12 novembre 2023).
2) Condanna INPS al pagamento delle spese processuali in favore di
, , e che Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquida in complessivi €3.867 di cui €1.170 per fase di ATP e
€2697 per il presente giudizio, oltre rimb.forf., IVA e CPA.
Così deciso in Benevento il 19/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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