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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/02/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 357 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 26.09.2023 e promossa
[...]
E QUALE LEGALE RAPP.TE DELLA CESSATA A.C.RI. Parte_1
AUTORIPARATORI CONSORZIATI con Parte_2 C.F._1
l'Avv. SORRENTINO FRANCESCA VIA TRENTINO SUD N. 6 63821 PORTO
SANT'ELPIDIO
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPP.TE Controparte_1 [...]
con l'Avv. CASTELLI ACHILLE CodiceFiscale_2 C.F._3
VIA CHERUBINI N. 25 63824 ALTIDONA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.14/2021 del 11/01/2021
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata Controparte_1 [...]
il 09.11.2016 ha ottenuto contro Parte_3 Controparte_2
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 845/2016, emesso dal Tribunale
[...]
di Fermo il 08.10.2016, per il pagamento della somma di € 24.200,00, oltre spese successive occorrende.
Ha proposto opposizione al decreto personalmente e in qualità di presidente e Parte_1
legale rappresentante p.t. della cessata A.C.RI., Autoriparatori Consorziati Ripani.
Il tribunale ha così deciso:
“1) rigetta l'opposizione e per l'effetto, 2) conferma il Decreto Ingiuntivo n. 845/2016 (R.G.N.
2184/2016) emesso dal Tribunale di Fermo in data 8-10.10.2016. 3) dichiara tenuta e condanna parte opponente in pers. leg. rapp.te p.t. a rifondere a parte Controparte_2
opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida ex D.M.55/14 e succ. modif. secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 e € 26.000,00), compresa la fase cautelare in Euro
8.172,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, nonché al rimborso delle spese vive se sostenute e documentate somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ha impugnato la decisione il in proprio e nella qualità ut supra;
si è costituito il in Parte_1 CP_1
proprio e nella qualità ut supra, resistendo.
PRIMO E SECONDO MOTIVO: NULLITÀ, INEFFICACIA, IMPROCEDIBILITÀ,
ANNULLAMENTO E/O REVOCA DEL D.I. N. 845/2016 OPPOSTO, PER CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SIG. , IN PROPRIO E QUALE Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CESSATA A.S.D. “ - Parte_3
NULLITÀ, INEFFICACIA, IMPROCEDIBILITÀ, ANNULLAMENTO E/O REVOCA DEL
D.I. N. 845/2016 OPPOSTO, PER INTERVENUTA RINUNCIA PER FACTA
CONCLUDENTIA DA PARTE DELL' “ ” DEL PRESUNTO CP_3 Parte_3
CREDITO VANTATO.
Lamenta l'appellante che, al momento di richiedere il decreto opposto l' Controparte_4
era cessata, come risulta dalla visura dell'agenzia delle entrate, ergo il sebbene
[...] CP_1
officiato dall'assemblea di procedere alla riscossione dei crediti, avrebbe visto estinguere la sua legittimazione in conseguenza della cessazione dell'associazione non riconosciuta.
Il motivo non ha pregio.
pagina 2 di 4 In relazione alle associazioni non riconosciute, i presupposti per l'estinzione si atteggiano diversamente rispetto alle società ed alle associazioni riconosciute.(cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 6175 del 24.2.2022), in quanto, per le prime, lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti (cfr. Cass. civ. sez. II, 21/05/2018, n.12528) e dunque possono procedere alle attività di liquidazione tramite gli stessi rappresentanti legali in carica alla data dello scioglimento, in regime di proroga dei loro poteri (cfr. Cass. civ. sez. III, 10/03/2009,
n.5738).
Dunque il era legittimato ad agire. CP_1
Per la medesima ragione, non può ritenersi alcuna implicita rinuncia al credito verso l'ingiunto, posto che non operano i criteri validi per le società (in disparte che la rinuncia, avendo carattere recettizio, necessita di una manifestazione esterna di volontà diretta al debitore, che nella fattispecie manca).
TERZO MOTIVO: DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DEI CONTRATTI
POSTI A FONDAMENTO DEL D.I. N. 845/2016 OPPOSTO. DISCONOSCIMENTO DEL
VALORE PROBATORIO E CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DELLE COPIE
FOTOSTATICHE DEI DOCUMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL D.I. N. 845/2016
OPPOSTO.
Lamenta l'appellante che, pur avendo disconosciuto tempestivamente le sottoscrizioni sui contratti alla fonte dell'obbligazione fatta valere in giudizio, e nonostante l'opposto abbia chiesto la verificazione della scrittura, il primo giudice non ha ammesso il relativo procedimento, ritenendo aliunde la prova della stipula dei contratti.
La doglianza è fondata sul principio di diritto, formulato dalla Suprema Corte per cui “La formulazione in corso di causa dell'istanza di verificazione della scrittura privata non consente al giudice di merito, che ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, di non dare corso al relativo subprocedimento, previsto dagli artt. 216 e ss. c.p.c., ritenendo desumibile l'esito “aliunde” sulla base di altre prove, non essendo permessa l'aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che, prima della verificazione, ed a prescindere da essa, assegnino o neghino alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta” (cfr. Cass. n. 10147 del 09.05.2011).
Ritiene questa Corte che il motivo non colga nel segno.
Infatti, il primo giudice ha motivato il rigetto dell'istanza di verificazione, escludendo la rilevanza probatoria dei documenti disconosciuti, posto che i contratti di cui trattasi (sponsorizzazione) non richiedono forma scritta ne ad substantiam né ad probationen,
pagina 3 di 4 Dunque gravare il processo di un sub procedimento che ne avrebbe allungato i tempi, confliggendo con la necessità di celere definizione insita nel principio del giusto processo, e che non avrebbe potuto condizionare l'esito della causa è stata scelta condivisibile.
Nello stesso motivo, l'appellante critica la sentenza per aver ritenuto provata stipula ed esecuzione dei contratti.
Tuttavia vi è sufficiente prova costituita dalle locandine e dalle foto ufficiali della compagine, nelle quali l' ha inserito il logo della società debitrice nelle gare di campionato CP_3 Org_1
di Serie “C” per gli anni 2011/2012 e nelle successive stagioni agonistiche, che unitamente al parziale pagamento delle fatture, poi contestate con l'opposizione, sono elementi sufficienti a convincere che il contratto fosse stato stipulato ed eseguito.
In definitiva l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
Parte_4
nei confronti di IN PROPRIO E QUALE
[...] Controparte_1
LEGALE RAPP.TE A.S.D. , così provvede: Parte_3
rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese al procuratore antistatario dell'appellato, che liquida in euro 3.500,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 357 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 26.09.2023 e promossa
[...]
E QUALE LEGALE RAPP.TE DELLA CESSATA A.C.RI. Parte_1
AUTORIPARATORI CONSORZIATI con Parte_2 C.F._1
l'Avv. SORRENTINO FRANCESCA VIA TRENTINO SUD N. 6 63821 PORTO
SANT'ELPIDIO
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPP.TE Controparte_1 [...]
con l'Avv. CASTELLI ACHILLE CodiceFiscale_2 C.F._3
VIA CHERUBINI N. 25 63824 ALTIDONA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n.14/2021 del 11/01/2021
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE in proprio e nella qualità di legale rappresentante della cessata Controparte_1 [...]
il 09.11.2016 ha ottenuto contro Parte_3 Controparte_2
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 845/2016, emesso dal Tribunale
[...]
di Fermo il 08.10.2016, per il pagamento della somma di € 24.200,00, oltre spese successive occorrende.
Ha proposto opposizione al decreto personalmente e in qualità di presidente e Parte_1
legale rappresentante p.t. della cessata A.C.RI., Autoriparatori Consorziati Ripani.
Il tribunale ha così deciso:
“1) rigetta l'opposizione e per l'effetto, 2) conferma il Decreto Ingiuntivo n. 845/2016 (R.G.N.
2184/2016) emesso dal Tribunale di Fermo in data 8-10.10.2016. 3) dichiara tenuta e condanna parte opponente in pers. leg. rapp.te p.t. a rifondere a parte Controparte_2
opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida ex D.M.55/14 e succ. modif. secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 e € 26.000,00), compresa la fase cautelare in Euro
8.172,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, nonché al rimborso delle spese vive se sostenute e documentate somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ha impugnato la decisione il in proprio e nella qualità ut supra;
si è costituito il in Parte_1 CP_1
proprio e nella qualità ut supra, resistendo.
PRIMO E SECONDO MOTIVO: NULLITÀ, INEFFICACIA, IMPROCEDIBILITÀ,
ANNULLAMENTO E/O REVOCA DEL D.I. N. 845/2016 OPPOSTO, PER CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL SIG. , IN PROPRIO E QUALE Controparte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA CESSATA A.S.D. “ - Parte_3
NULLITÀ, INEFFICACIA, IMPROCEDIBILITÀ, ANNULLAMENTO E/O REVOCA DEL
D.I. N. 845/2016 OPPOSTO, PER INTERVENUTA RINUNCIA PER FACTA
CONCLUDENTIA DA PARTE DELL' “ ” DEL PRESUNTO CP_3 Parte_3
CREDITO VANTATO.
Lamenta l'appellante che, al momento di richiedere il decreto opposto l' Controparte_4
era cessata, come risulta dalla visura dell'agenzia delle entrate, ergo il sebbene
[...] CP_1
officiato dall'assemblea di procedere alla riscossione dei crediti, avrebbe visto estinguere la sua legittimazione in conseguenza della cessazione dell'associazione non riconosciuta.
Il motivo non ha pregio.
pagina 2 di 4 In relazione alle associazioni non riconosciute, i presupposti per l'estinzione si atteggiano diversamente rispetto alle società ed alle associazioni riconosciute.(cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 6175 del 24.2.2022), in quanto, per le prime, lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti (cfr. Cass. civ. sez. II, 21/05/2018, n.12528) e dunque possono procedere alle attività di liquidazione tramite gli stessi rappresentanti legali in carica alla data dello scioglimento, in regime di proroga dei loro poteri (cfr. Cass. civ. sez. III, 10/03/2009,
n.5738).
Dunque il era legittimato ad agire. CP_1
Per la medesima ragione, non può ritenersi alcuna implicita rinuncia al credito verso l'ingiunto, posto che non operano i criteri validi per le società (in disparte che la rinuncia, avendo carattere recettizio, necessita di una manifestazione esterna di volontà diretta al debitore, che nella fattispecie manca).
TERZO MOTIVO: DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DEI CONTRATTI
POSTI A FONDAMENTO DEL D.I. N. 845/2016 OPPOSTO. DISCONOSCIMENTO DEL
VALORE PROBATORIO E CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DELLE COPIE
FOTOSTATICHE DEI DOCUMENTI POSTI A FONDAMENTO DEL D.I. N. 845/2016
OPPOSTO.
Lamenta l'appellante che, pur avendo disconosciuto tempestivamente le sottoscrizioni sui contratti alla fonte dell'obbligazione fatta valere in giudizio, e nonostante l'opposto abbia chiesto la verificazione della scrittura, il primo giudice non ha ammesso il relativo procedimento, ritenendo aliunde la prova della stipula dei contratti.
La doglianza è fondata sul principio di diritto, formulato dalla Suprema Corte per cui “La formulazione in corso di causa dell'istanza di verificazione della scrittura privata non consente al giudice di merito, che ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, di non dare corso al relativo subprocedimento, previsto dagli artt. 216 e ss. c.p.c., ritenendo desumibile l'esito “aliunde” sulla base di altre prove, non essendo permessa l'aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che, prima della verificazione, ed a prescindere da essa, assegnino o neghino alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta” (cfr. Cass. n. 10147 del 09.05.2011).
Ritiene questa Corte che il motivo non colga nel segno.
Infatti, il primo giudice ha motivato il rigetto dell'istanza di verificazione, escludendo la rilevanza probatoria dei documenti disconosciuti, posto che i contratti di cui trattasi (sponsorizzazione) non richiedono forma scritta ne ad substantiam né ad probationen,
pagina 3 di 4 Dunque gravare il processo di un sub procedimento che ne avrebbe allungato i tempi, confliggendo con la necessità di celere definizione insita nel principio del giusto processo, e che non avrebbe potuto condizionare l'esito della causa è stata scelta condivisibile.
Nello stesso motivo, l'appellante critica la sentenza per aver ritenuto provata stipula ed esecuzione dei contratti.
Tuttavia vi è sufficiente prova costituita dalle locandine e dalle foto ufficiali della compagine, nelle quali l' ha inserito il logo della società debitrice nelle gare di campionato CP_3 Org_1
di Serie “C” per gli anni 2011/2012 e nelle successive stagioni agonistiche, che unitamente al parziale pagamento delle fatture, poi contestate con l'opposizione, sono elementi sufficienti a convincere che il contratto fosse stato stipulato ed eseguito.
In definitiva l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
Parte_4
nei confronti di IN PROPRIO E QUALE
[...] Controparte_1
LEGALE RAPP.TE A.S.D. , così provvede: Parte_3
rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese al procuratore antistatario dell'appellato, che liquida in euro 3.500,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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