Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 402/2024- Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 402/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 23/01/1986, rappresentata e difesa dall'avv. COPPOLA FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
25/09/1981;
- RESISTENTE contumace -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 26/2/24, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 allegando:
[...]
- Di aver contratto matrimonio concordatario con in Terravecchia nel Controparte_1
2008;
- Che dall'unione sono nate due figlie, (2009) e (2010), che vivono con Per_1 Per_2 lei a Terravecchia;
- Che il resistente è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e stalking e ha riportato condanne confermate in appello;
- Che attualmente è detenuto;
Controparte_1
- Che, nell'agosto del 2022, la coppia ha tentato una ripresa della convivenza ma il resistente ha reiterato i comportamenti violenti, con episodi documentati di percosse;
- Che la convivenza è stata breve, saltuaria e priva di una reale ricostituzione del legame coniugale;
- Che la separazione consensuale è stata omologata nel 2020 con decreto di questo
Tribunale del 22.12.2020 (R.G. n.1770/2020);
- che le figlie sono affidate in modo condiviso ai genitori, ma vivono con la madre;
- che il padre avrebbe dovuto versare un assegno mensile di 400,00 €, ma i pagamenti sono stati irregolari e interrotti con la detenzione;
- Che occorre disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie, motivato dalla condotta violenta del padre, dalla sua inaffidabilità e dalla difficoltà delle figlie a mantenere un rapporto con lui;
- Che, al contrario, ella ha sempre garantito cura, stabilità e presenza costante nella vita delle figlie;
- Di aver sempre lavorato, prima come bracciante agricola, poi come titolare di un piccolo negozio di alimentari;
- Che il proprio reddito è modesto, ma sufficiente a garantire una vita dignitosa a sé e alle figlie;
- Che il resistente percepisce il 50% dell'assegno per il nucleo familiare, pur non convivendo con le figlie;
- Che ella ha diritto ad ottenere l'assegno divorzile, in base alla giurisprudenza della Cassazione che riconosce la funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell'assegno;
- Che, infatti, tale richiesta si basa sull'inadeguatezza dei mezzi economici della richiedente, sul contributo dato alla famiglia e alla crescita delle figlie, sulla durata del matrimonio (12 anni), sull'età della richiedente (matrimonio contratto a 22 anni) e sullo squilibrio economico tra le parti.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effettivi civili, tra la Sig. e il Sig. Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente, del Comune di Terravecchia, di procedere alla annotazione della sentenza;
b) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori e a favore della madre, Per_1 Per_2 in modo da consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Terravecchia alla Via SS 108 Ter Sud 48/A, alla Sig.ra in quanto rispondente all'interesse della prole;
Pt_1
d) riconoscere in favore della Sig.ra il diritto a percepire un assegno di divorzio Pt_1 dell'importo di euro 200,00 mensili da porsi a carico del Sig. CP_1
e) stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore di ciascun figlio CP_1 minore pari ad euro 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso il padre, alla luce delle problematiche sottese alla sua vicenda penale e che lo vede in stato di detenzione;
g) con vittorie di spese e competenze di lite.” Non si è costituita parte resistente
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo Con ordinanza del 9/7/24, il giudice delegato alla trattazione, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., stabilendo:
“- dispone l'affido esclusivo alla madre delle due figlie minori, , nata a [...] il Per_1
01.01.2009, e , nata a [...] il [...]; diritto di visita del padre come da Per_2 motivazione;
- Pone a carico del resistente , l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Parte_1
200,00, complessivi, a titolo di contributo al mantenimento della prole, con rivalutazione R.G. n.° 402/2024- Pag. 3 di 6
annuale secondo indici ufficiali ISTAT. L'assegno unico familiare, in ragione dell'affido esclusivo alla madre, sarà corrisposto integralmente a;
Parte_1
- assegna la casa familiare, sita in Terravecchia alla Via SS 108 Ter Sud 48/A, alla ricorrente;
” Parte_1
Con la medesima ordinanza non sono state ammesse le prove articolate dalla ricorrente e la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 26/2/25.
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 26/2/25, il difensore della ricorrente ha preliminarmente esibito dispositivo della sentenza di questo tribunale del 12.11.24 di condanna del resistente per il reato di cui all'art. 612 bis, comma II, c.p., in danno della moglie (documento poi depositato nel fascicolo telematico) e ha concluso come in atti.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa n. 13097 del 22/12/2020 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
5. Sull'affidamento dei figli minori
Quanto ai provvedimenti accessori relativi ai figli minori della coppia, nata a Per_1 Cariati il 1.01.2009, e nata a [...] il [...], si osserva che l'art. 337 quater c.c. Per_2 disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario R.G. n.° 402/2024- Pag. 4 di 6
ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre alla madre, già disposto in via provvisoria, appare conforme all'interesse dei minori in considerazione, innanzitutto, delle tipologie di condotte penalmente rilevanti di cui il padre si è reso autore, a distanza di poco tempo, in danno dell'ex coniuge, accertate con sentenza n. 190/23 del 13/6/23 del GUP di questo Tribunale, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 612 bis, commi I e II, c.p. (sentenza confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 6/12/23) e poi con sentenza n. 323/24 del 12/11/24 sempre del GUP presso questo Tribunale, che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 612 bis, comma II, c.p.; inoltre, il padre ha dimostrato disinteresse nei confronti delle figlie minori, atteso che, a fronte di quanto dedotto dalla in ordine all'inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole Pt_1 stabilito in sede di separazione, non ha provato di aver adempiuto a tale obbligo, fornendo prova dei pagamenti. Ed ancora, l'affido (super) esclusivo. nel caso in esame, è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi dei minori sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
Nel presente procedimento non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto delle minori, atteso che lo stesso sarebbe stato fonte di ulteriore disagio per le figlie ed in considerazione della superfluità dell'attività processuale in ragione della gravità delle condotte tenute dal padre accertate in sede penale. Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con i figli, tenuto conto del disinteresse di dell'assenza di frequentazione padre- Controparte_1 figlie e dello stato di detenzione del resistente, ritiene il Collegio di rimetterlo alla libera e consapevole scelta del genitore e alla libera autodeterminazione delle figlie.
6. L'assegnazione della casa familiare Tenuto conto di quanto disposto al paragrafo precedente in merito all'affidamento e collocazione delle figlie, la casa coniugale non può che essere assegnata alla madre, poiché si tratta di conservare l'habitat domestico che si è ormai consolidato e nel quale le minori vivono ormai da un certo tempo senza che siano state accertate situazioni che turbino la serenità della prole. Pertanto, alla luce della necessità di tutelare al meglio l'interesse delle minori, va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Terravecchia alla Via SS 108 Ter Sud 48/A, a Pt_1
[...]
7. Il mantenimento in favore dei figli
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento delle figlie minori, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Considerato che
le figlie convivono con la madre e che sono piuttosto ridotti - se non azzerati - i tempi di presenza delle stesse presso il padre, in ragione del suo stato detentivo, deve ritenersi che la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento delle minori è pressoché inesistente;
al tempo stesso, non può non tenersi conto delle ricadute pratiche dello stato detentivo di sulla sua capacità di produrre reddito da Controparte_1 lavoro. Pertanto, ritiene il Collegio di confermare quanto già stabilito in sede di provvedimenti provvisori, ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Pt_1
entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 200,00, complessivi, a titolo di
[...] contributo al mantenimento della prole, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT. L'assegno unico familiare, in ragione dell'affido esclusivo alla madre, sarà, tuttavia, riscosso integralmente da . Parte_1
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8. L'assegno divorzile
L'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 stabilisce: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L'assegno divorzile, come delineato dall'art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74, intervenuto ad innovare l'art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898, è, quindi, una misura di solidarietà post-coniugale che ha natura composita: non solo assistenziale ma a carattere prevalentemente perequativo/compensativo. Ciò sta a significare che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, non è sufficiente che si accerti in concreto la sussistenza di un divario reddituale e patrimoniale tra i coniugi, ma è necessario accertare (e quindi giudizialmente dimostrare) che tale squilibrio è conseguenza diretta delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi nell'arco della vita matrimoniale. In altri termini, la condizione di mera carenza economica non è sufficiente se non discende da scelte fatte in conseguenza del matrimonio e all'interno di esso.
Analoga considerazione vale nel caso in cui, pur esistendo uno squilibrio economico, manchi del tutto il contributo del coniuge “debole” alla formazione del patrimonio dell'altro o del patrimonio comune.
L'assegno potrà essere negato anche nel caso in cui, accertato uno squilibrio reddituale, sia possibile affermare che il coniuge richiedente possa superare autonomamente tale squilibrio.
Tanto premesso, nel caso in esame, la ricorrente non ha, innanzitutto, provato che tra i coniugi vi sia un divario reddituale, in quanto ha dichiarato di avere un negozio di generi alimentari e casalinghi, con una dipendente, il cui fatturato annuo ammonta a circa € 20.000,00/30.000,00, nulla deducendo e provando in ordine alla condizione economica e reddituale del resistente, per il quale, in ragione dello stato di detenzione, e in assenza di ulteriori elementi forniti dalla ricorrente, deve, invece, presumersi una ridotta se non azzerata capacità di produrre reddito.
Non è emersa, dunque, la mancanza di una indipendenza economica della né Pt_1 l'esistenza di un divario reddituale tra gli ex coniugi;
a fortiori non è stato provato – ed invero nemmeno allegato – che la mancanza di una indipendenza economica sia dipesa da scelte fatte in conseguenza del matrimonio e di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare.
Ne deriva che non ha assolto agli oneri di allegazione e di prova su di lei Parte_1 incombenti, con conseguente rigetto della domanda.
9. Il regime delle spese Considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mancando qualsiasi opposizione da parte di questa, non profilandosi sul piano dei concreti interessi una soccombenza, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Terravecchia (CS) in data 10/08/2008 tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati (atto n.° 4, parte 2, serie A, reg atti matrimonio anno 2008); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Terravecchia (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.G. n.° 402/2024- Pag. 6 di 6
D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. AFFIDA le figlie minori e in modo esclusivo alla madre, secondo le Per_1 Per_2 modalità indicate in motivazione;
D. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Terravecchia alla Via SS 108 Ter Sud 48/A, a
Parte_1 E. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della prole, un Parte_1 assegno di € 200,00, complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di luglio 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
F. DISPONE che l'assegno unico familiare sia riscosso integralmente dalla madre;
G. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni