Articolo 4 della Legge 16 aprile 1973, n. 171
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 maggio 1973
Art. 4.
Il piano comprensoriale esplica i suoi effetti fino alla approvazione del piano territoriale della regione Veneto, dal quale sara' recepito con le eventuali varianti che si rendessero necessarie ai fini della sua connessione con le previsioni del piano territoriale relative alle altre aree della Regione.
I comuni il cui territorio sia compreso nel perimetro del piano comprensoriale sono tenuti, entro un anno dall'approvazione dello stesso, ad adottare le varianti necessarie per uniformarvi i rispettivi strumenti urbanistici. Analogo obbligo sussiste per il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, per quanto riguarda il piano regolatore generale di cui all' articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 397 .
Il piano comprensoriale, una volta adottato, viene trasmesso dalla Regione a tutti i comuni interessati e ad esso si applicano le misure di salvaguardia, obbligatorie nei riguardi di qualsiasi opera, pubblica o privata, dal momento della adozione sino all'approvazione del piano medesimo.
Ove decorra inutilmente il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione puo' provvedere in via sostitutiva.
Entrata in vigore il 23 maggio 1973
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