Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 1832 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2016 promosso da
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Silvestri Parte_1
attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Pasquale Guariglia
convenuto avente ad oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29/12/2016 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale indicato in epigrafe per sentirla dichiarare CP_1
esclusiva responsabile - quale custode ex lege - della causazione del sinistro occorsole in data 31/01/2014, alle ore 20:00 circa, allorquando cadeva rovinosamente al suolo e riportava lesioni personali, mentre percorreva la seconda rampa di scale, la quale conduce alla sala da pranzo del ristorante “Casa del Nonno 13”, sito alla via Caracciolo in Mercato San Severino (SA), di proprietà della convenuta predetta società; pertanto,
8.756,84 o della diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria, oltre accessori di legge. Con vittoria delle spese del giudizio.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del CP_1
04/04/2017, impugnando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte attrice, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda e, in via subordinata, di dichiarare il concorso colposo nella causazione del sinistro con riduzione dell'importo del risarcimento. Con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio proseguiva con l'espletamento dell'attività istruttoria (prova testimoniale e
CTU), come richiesta dai difensori delle parti ed ammessa dal giudice.
Dalle note di trattazione scritta del 02/02/2022 emergeva la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della convenuta società (sentenza n. 29/2022 del Tribunale Ordinario di
Nocera Inferiore sezione fallimentare, depositata il 10/06/2022) e, pertanto, il giudice
(all'udienza del 15/03/2023, fissata per la precisazione delle conclusioni) prendeva atto dell'intervenuta interruzione ex lege del giudizio.
L'attrice riassumeva il menzionato giudizio, insistendo per l'accoglimento della sua domanda, mediante ricorso notificato in data 18/09/2023, in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per giorno il 21/12/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, depositata il 15/11/2023 il si costituiva ritualmente nel presente giudizio, Controparte_1
riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese formulate dai procuratori di
[...]
, mediante i relativi atti ed i documenti già depositati. Controparte_1
Con provvedimento del 18/11/2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Alla luce dell'istruttoria e dalla documentazione versata in atti deve ritenersi che la responsabilità dell'evento per cui è causa sia imputabile a parte convenuta ex art.2051 c.c. e, pertanto, la domanda attorea va accolta nei termini che di seguito vanno specificati.
In merito alla dinamica del sinistro, infatti si evidenzia che dai rilievi fotografici prodotti nonché dalla prova orale espletata è emerso con chiarezza che il tratto della rampa di scale ove l'attrice è caduta, a prescindere dalla sua idonea illuminazione, costituiva un'insidia e dunque un pericolo non prevedibile ed evitabile.
Ed invero, dalle foto versate in atti emerge che il tratto di rampa di scale percorso dalla da un lato (a sinistra) non era dotato di corrimano ma solo di un muretto Parte_1
basso e non idoneo all'appoggio, e dall'altro lato (a destra ove è avvenuta la caduta) era privo di una parete o di una ringhiera.
Ne consegue pertanto la sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e le lesioni riportate dall'attrice atteso che la caduta dall'altezza di oltre un metro della stessa (leggasi le concordi ed attendibili dichiarazioni dei testi) è imputabile ad un difetto strutturale della rampa di scale.
Né parte convenuta ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito.
Inoltre, dalla prova espletata e dalle foto versate in atti non sono emersi elementi utili a dimostrare un eventuale concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro che avrebbe in ogni caso potuto assumere rilevanza ai soli fini della riduzione del risarcimento.
Venendo al quantum debeatur, si condividono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, anche se questo giudice, quale peritus peritorum, ritiene che il danno biologico permanente riportato dall'attrice sia pari all'1% anziché lo 0,5% alla luce della documentazione medica prodotta in atti.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano vigenti, il risarcimento da riconoscere a parte attrice è di seguito dettagliato:
Danno non patrimoniale risarcibile € 975,00
€ 1.463,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 690,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 575,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.127,50
Spese mediche € 65,82
Totale generale: € 3.168,32
Totale con personalizzazione massima € 3.656,32
Alla somma di € 3.656,32 che parte convenuta deve corrispondere all'attrice vanno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, calcolati secondo i criteri di cui alla sentenza S. U. Civili n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo in relazione ad un valore della causa rientrante nello scaglione di € 5.200,00 ad €
26.000,00, tariffe medie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento danni della somma di € 3.656,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda al soddisfo calcolati secondo i criteri di cui alla sentenza S.U. civili 1712/1995.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese del giudizio, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali del 15%, rimborso spese CTU, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 02.04.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo