Sentenza 7 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02153/2025REG.PROV.COLL.
N. 04525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4525 del 2024, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi e Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4682/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Chiara Servetti, Filippo Lattanzi e Nicola Marcone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il provvedimento 14 settembre 2023, di “sospensione dell’efficacia della qualificazione nel sistema di qualificazione di -OMISSIS- per la categoria LAR001 in classe 2 fino a euro 1.600.000,00” a tempo indeterminato, adottato da -OMISSIS- s.p.a. (di seguito: “-OMISSIS-”) nei confronti di -OMISSIS-. s.r.l. (di seguito: “CI S”), che ha provocato la revoca dell’autorizzazione al subappalto con riferimento a tutti i cantieri -OMISSIS- presso i quali la società opera.
2. CI S, titolare di qualificazione nel sistema di qualificazione di -OMISSIS- per la categoria LAR001 in classe 2 fino ad euro 1.600.000,00, ha impugnato detto provvedimento, oltre agli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso l'art. 13 del “ Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di -OMISSIS- S.p.A. ”.
3. Con motivi aggiunti CI S ha gravato il provvedimento di conferma della sospensione in data 23 novembre 2023.
4. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 7 marzo 2024 n. 4682, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo quanto alle censure formulate avverso il provvedimento di sospensione dell’efficacia della qualificazione del 14 settembre 2023 e ha respinto il secondo motivo di ricorso, quanto alla censura dell’art. 13.5 del disciplinare dei sistemi di qualificazione, e i motivi aggiunti.
5. CI S ha appellato la sentenza con ricorso n. 4525 del 2024.
6. All’udienza del 20 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. E’ funzionale allo scrutinio del ricorso il previo e esame dei provvedimenti impugnati, anche ai fini della relativa qualificazione giuridica.
8.1. Con nota 14 settembre 2023 (impugnata con il ricorso introduttivo), -OMISSIS- ha adottato, nei confronti della CI S, un “ provvedimento di sospensione dell’efficacia della qualificazione nel sistema di qualificazione di -OMISSIS- per la categoria LAR001 in classe 2 fino a euro 1.600.000,00 ”. Ad esso hanno fatto seguito quattro provvedimenti in data 14 settembre 2023, con i quali -OMISSIS- ha revocato le autorizzazioni dei subappalti.
Il provvedimento 14 settembre 2023 (impugnata con il ricorso introduttivo) è stato adottato ai sensi dell’art. 13.7 del “ Disciplinare dei sistemi di qualificazione di -OMISSIS- S.p.A. ”.
L’art. 13.7, per quanto di interesse in questa sede, attribuisce a -OMISSIS- la “ facoltà di sospendere temporaneamente […] l’efficacia della qualificazione ”, nel caso in cui “sia stato debitamente accertato da -OMISSIS- che l’operatore economico […] abbia posto in essere atti e/o comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza dell’esercizio ferroviario nell’ambito di prestazioni in corso di esecuzione ” ovvero quando -OMISSIS- venga a conoscenza, “ in occasione di attività di audit interna / esterna o di indagini svolte da autorità giudiziarie e/o di provvedimenti da questi ultimi adottati, di atti e/o comportamenti violanti il Codice Etico o la Sanction Policy del Gruppo -OMISSIS-, tali da pregiudicare l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico e ledere gravemente il rapporto fiduciario con -OMISSIS- e conseguentemente incidenti su un inserimento e/o mantenimento nei sistemi di qualificazione ”.
Ai sensi dell’art. 13.2, la sospensione dell’efficacia della qualificazione comporta “ la temporanea esclusione dal Sistema ” e presuppone l’accertamento di una delle fattispecie ivi indicate (venir meno del possesso dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi nella misura Prevista, punteggio PSF/PSFM inferiore alla soglia minima indicata, inottemperanza agli adempimenti per il mantenimento della qualificazione indicati all’articolo 14.4, indisponibilità, nei tempi indicati da -OMISSIS-, all’invio della documentazione necessaria per l’effettuazione delle verifiche di cui all’art. 14.6, o all’esecuzione delle visite tecniche, o omesso pagamento del rimborso spese previsto, ed esito insufficiente del monitoraggio delle prestazioni rese previsto all’Articolo 12).
Ai sensi dell’art. 13.5 gli effetti della sospensione vengono meno (così riprendendo efficacia la qualificazione) con la risoluzione delle cause che li hanno determinati. In particolare “ il soggetto può richiederne la revoca, entro tre mesi dalla data del provvedimento, presentando apposita domanda e dimostrando a -OMISSIS- la cessazione delle cause ostative ”. La revoca di -OMISSIS- decorre dal giorno successivo alla data della comunicazione.
Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che sia intervenuta la richiesta di revoca, l’operatore interessato dovrà presentare una nuova domanda di qualificazione.
La disciplina della sospensione, contenuta nelle richiamate disposizioni del disciplinare, consente di qualificare il provvedimento adottato da -OMISSIS- il 14 settembre 2023 come un provvedimento di accertamento definitivo dei presupposti della sospensione, nel senso che -OMISSIS- non valuterà la ricorrenza dei presupposti del suo intervento in un momento successivo, sulla base di un’istruttoria più approfondita.
Pertanto il provvedimento di sospensione non è un provvedimento cautelare, volto a far fronte con immediatezza a una situazione la cui gestione non è compatibile con le ordinarie tempistiche procedimentali, riservando l’approfondimento e la decisioen definitiva a un momento successivo, compatibile con l’approfondimento istruttorio.
Gli effetti che derivano da detto provvedimento non soggiaccio quindi a una successiva valutazione di -OMISSIS-, sicché gli effetti non sono provvisori. Essi sono piuttosto definitivi nell’an, potendo al più trovare fine in un momento successivo e in ragione di sopravvenienze poste in essere dal destinatario, non a causa di un accertamento definitivo, destinato a sostituire un accertamento provvisorio.
Infatti, la temporaneità della sospensione di cui all’art. 13.2 del disciplinare, nonché l’uso del termine “sospensione”, si spiega in ragione del fatto che il destinatario ha facoltà, entro tre mesi, di porre rimedio alla situazione all’origine della sospensione, chiedendo la “revoca” di quest’ultima, che sarà decisa da -OMISSIS- valutando le nuove circostanze di fatto, senza quindi rivalutare le ragioni della precedente sospensione, che anzi ne costituisce il presupposto.
8.2. A seguito di istanza presentata dalla società S il 24 ottobre successivo -OMISSIS- ha adottato un provvedimento di conferma della sospensione in data 23 novembre 2023 (impugnato con i motivi aggiunti).
Detto provvedimento è un provvedimento di riesame in autotutela, con il quale -OMISSIS- è tornato a valutare i presupposti di adozione della sospensione decisa il 14 settembre 2023, non è un provvedimento con il quale ha deciso un’istanza di “revoca” ai sensi dell’art. 13.2 del disciplinare.
Quest’ultimo infatti si fonda su un’attività posta in essere dal destinatario dopo avere ricevuto un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 13.7 del disciplinare e presuppone appunto quest’ultimo.
Con il provvedimento 23 novembre 2023 -OMISSIS- è invece tornata a valutare i presupposti di adozione della sospensione, sulla base di un’istanza a tal fine preordinata, riesercitando gli stessi poteri già esercitati e pervenendo a “confermare” la stessa con effetti conservativi.
In particolare detto provvedimento è qualificabile in termini di convalida, atteso che, con esso, -OMISSIS- ha provveduto a rimotivare la decisione, già presa. Si legge infatti nel preambolo che -OMISSIS- intende, con esso, “ esplicitare ulteriormente l’impianto motivazionale sottostante al provvedimento adottato e i relativi presupposti giuridici e fattuali come di seguito indicati ”, pervenendo quindi a conservare gli effetti dell’atto 14 settembre 2023 (“ si conferma il provvedimento del 14.9.2023 ”) a seguito di integrazione motivazionale.
9. Inquadrati i provvedimenti impugnati può essere scrutinato il ricorso in appello.
10. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo rispetto alle censure rivolte avverso il provvedimento adottato da -OMISSIS- il 14 settembre 2023 poiché l’adozione di un nuovo provvedimento successivo costituirebbe una rinnovata espressione della funzione amministrativa il cui esercizio farebbe venire meno l’interesse del ricorrente alla coltivazione dell’originaria impugnazione.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. Il successivo provvedimento di “conferma” è stato adottato in seguito a una rinnovata istruttoria e con una motivazione integrata.
Esso, “confermando” il precedente provvedimento adottato il 14 settembre 2023, assicura la conservazione degli effetti prodotti dal precedente.
In tal senso esso si sostituisce al precedente.
Peraltro, atteso il generale potere di riesame dell’Amministrazione e gli effetti della convalida ex art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, lo scrutinio della legittimità della decisione di sospendere la qualificazione deve essere svolto alla luce del secondo provvedimento.
Pertanto non si ravvisa l’interesse allo scrutinio del provvedimento 14 settembre 2023, considerato anche che l’appellante ha dedotto la sussistenza di detto interesse in ragione del fatto che “ ha provocato perciò alla CI ricorrente dei danni gravissimi ” e che non risulta manifestata dalla parte l’intenzione di esercitare detta azione, nei termini richiesti dall’Adunanza plenaria (cioè una “ dichiarazione del ricorrente di avere interesse a che sia accertata l’illegittimità dell’atto impugnato in vista della futura azione risarcitoria ”, così. Ad. plen. 13 luglio 2022, n. 8).
Pertanto il motivo è infondato ma si osserva che, attesa la qualificazione del provvedimento 23 novembre 2023 come convalida, lo scrutinio delle censure avverso quest’ultimo esaurisce l’interesse dell’appellante al vaglio di legittimità della sospensione decisa da -OMISSIS-.
11. Si procede pertanto allo scrutinio dei motivi di appello che non riguardano il provvedimento 14 settembre 2023, omettendo quindi l’esame delle doglianze riproposte con riferimento a detto provvedimento e principiando dalla censura di asserita violazione dell’art. 21 quater della legge n. 241 del 1990, anche per il tramite dell’art. 13 del disciplinare (che è stato quindi impugnato), laddove non prevede che debba essere indicato il termine finale della sospensione.
Il suddetto profilo, quello dell’asserita illegittimità dell’art. 13 del disciplinare per omessa previsione del termine finale (e conseguentemente del provvedimento di sospensione), è l’unico motivo contenuto nel ricorso introduttivo (oltre che nei motivi aggiunti), che è stato esaminato dal Tar, che lo ha ritenuto infondato.
11.1. La censura non è meritevole di accoglimento in ragione della natura del provvedimento adottato, già sopra analizzata.
Il provvedimento di sospensione non ha natura cautelare e, pertanto, non richiede l’apposizione di termini finali di efficacia, non sussistendo la necessità di assicurare che si realizzi l’istruttoria completa e la decisione definitiva, pena il venir meno degli effetti prodotti sulla base di una decisione urgente.
La natura dell’accertamento contenuto nel provvedimento di sospensione in esame e gli effetti dello stesso, definitivi nell’ an , possono, infatti, venir meno in ragione non del fatto che l’accertamento è sommario, con conseguente necessità che sia sostituito, entro un termine predeterminato, da un approfondimento che dia luogo a una decisione definitiva, ma in seguito all’esercizio, da parte del destinatario, della facoltà, riconosciuta dal disciplinare, di porre rimedio alla situazione (definitivamente accertata).
Sicché risulta inconferente la giurisprudenza citata a riguardo della sospensione, che presuppone l’apposizione di un termine finale in ragione dell’accertamento sommario e urgente e della provvisorietà degli effetti prodotti (“ potere di natura cautelare, di durata temporanea ”, così Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 270).
12. Con ulteriori censure, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto che la sospensione trovi giustificazione nelle circostanze illustrate da -OMISSIS-.
12.1. Le censure sono infondate.
12.2. Si premette allo scrutinio del motivo che gli assunti riguardanti la posizione di -OMISSIS- e le responsabilità, o meno, della stessa nella vicenda controversa non rientrano nel potere cognitorio di questo Giudice, non potendo quindi dallo stesso essere esaminate e considerate. La conseguenza è che le condotte delle due società neppure possono essere messe a confronto e paragonate in ragione della maggior o minore gravita delle stesse.
12.3. Innanzitutto si rileva che l’accertamento di -OMISSIS- ha riguardo alla condotta della società nel suo complesso, che si esplica attraverso l’attività svolta dal personale addetto all’esecuzione dello specifico subappalto, senza che rilevi, in mancanza di specifiche deduzioni relative alla vicenda qui controversa, la posizione degli “ organi di amministrazione ” e degli “ organi direttivi ”. Del resto il provvedimento impugnato si riverbera sulla qualificazione al subappalto presso -OMISSIS- e ha quindi riguardo all’attività della società nel suo complesso, che si esplica attraverso i dipendenti della stessa.
In secondo luogo, si osserva che oggetto della sospensione è, ai sensi dell’art. 13,7 del disciplinare, la qualificazione in quanto tale, non gli specifici cantieri sui quali lavora la società subappaltatrice (così non potendosi valutare la proposta, peraltro contenuta in una memoria, quella depositata il 30 gennaio 2025, dell’adozione del diverso “ provvedimento di sospensione dell’attività di -OMISSIS- con riferimento a quel cantiere ” in ragione del principio di proporzionalità).
12.4. Si tratta di valutare quindi come -OMISSIS- ha istruito e motivato la decisione.
Presupposto di fatto del provvedimento è la constatazione che il “ dipendente di -OMISSIS- con funzione di agente di scorta ” ha “ verbalmente autorizzato le lavorazioni senza rispettare le competenze e il procedimento delineato dalla citata IPC (subendo quindi la massima sanzione consistente nel licenziamento) ” (così nel preambolo del provvedimento 23 novembre 2023).
Quanto alla società S, “ il Capo cantiere e il restante personale ha ritenuto sufficiente, al fine di iniziare le lavorazioni, una autorizzazione verbale in aperta violazione della procedura per il rilascio delle autorizzazioni prevista nell’IPC ” (così nel preambolo del provvedimento 23 novembre 2023).
Da detti fatti sono scaturiti eventi tragici per cinque lavoratori.
12.5. Questa sono le circostanze di fatto, “ già emerse nell’ambito delle prime attività istruttorie di indagine interna svolte nell’immediatezza degli accadimenti, nonché riportate dalla stampa nazionale anche mediante la pubblicazione di materiale video e audio relativo ai momenti precedenti all’evento occorso ” su cui si basa il provvedimento, che -OMISSIS- ha ritenuto “ cristallizzati e notori, a prescindere dagli esiti delle indagini penali, dai soggetti in esse coinvolti o dai futuri provvedimenti che potranno essere adottati dalle competenti autorità giudiziarie, nonché dal contenuto degli articoli di stampa e delle altre fonti di pubblico dominio ” (così il preambolo del provvedimento).
Le suddette circostanze di fatto, che risultano rilevate sin dalle prime indagini condotte, oltre che nelle indagini penali, non risultano specificamente contestate, atteso che, quanto alla ricostruzione del fatto, la società S ha affermato che “ il responsabile di -OMISSIS- presente sulla località ha autorizzato l’inizio dei lavori e che il capo cantiere della ricorrente si è postato di conseguenza, consentendo l’inizio dei lavori stessi ” (così nel ricorso in appello) e che “ I dipendenti -OMISSIS-, a fronte di questa autorizzazione orale, hanno proceduto nella loro attività, senza attendere una autorizzazione scritta ”, aggiungendo “ che peraltro non sarebbe mai stata rilasciata, perché il Capo scorta non ha mai dichiarato che avrebbe voluto o dovuto rilasciarla ” (così la memoria depositata dalla società S il 30 gennaio 2025).
Assunta la condotta tenuta dalle due società nella vicenda, la motivazione del provvedimento gravato è sul punto finalizzata a rendere conto della conoscenza reciproca (delle parti in causa) delle circostanze di fatto alla base della sospensione. In tal senso deve intendersi il riferimento ai fatti “notori”. Il riferimento agli articoli di stampa risulta volto a evidenziare che su dette circostanza non sussiste incertezza, nel senso che sono state anche divulgate al pubblico.
Ed invero non risulta censurato il fatto che la società S sia a conoscenza dei fatti alla base del provvedimento controverso.
Non si pone quindi un tema di difetto di istruttoria quanto ai presupposti di fatto del provvedimento.
Non è quindi in dubbio che la società S (in disparte la valutazione della condotta di -OMISSIS-) ha dato avvio all’attività in presenza di un’autorizzazione meramente verbale da parte di -OMISSIS-.
12.6. Detti presupposti di fatto sono poi inseriti, nella motivazione, in un contesto contrattuale e ordinamentale volto a supportare la valutazione (negativa) della suddetta condotta della società S (in disparte lo scrutinio della condotta di -OMISSIS-).
-OMISSIS- ha infatti ritenuto che la società S abbia posto in essere la suddetta condotta in violazione dei doveri comportamentali in qualità di subappaltatrice.
La società S non risponde del fatto che -OMISSIS- ha reso un’autorizzazione non idonea ma del fatto di avere ritenuto sufficiente detta autorizzazione per iniziare l’attività. Laddove l’appellante ha dedotto che “ gli addetti -OMISSIS- non hanno fatto nulla di autonomo, dato che si sono limitati a eseguire quanto era stato autorizzato dall’agente -OMISSIS- ”, risulta esplicitato che l’autorizzazione costituisce condizione per l’espletamento dell’attività.
12.7. In termini generali, in base a un ordinario dovere di diligenza, chi deve svolgere una determinata e specifica mansione ha l’onere di conoscerne le regole, eventualmente anche attivandosi in tal senso, e quindi di verificare che l’autorizzazione ricevuta abbia le caratteristiche predeterminate se l’attività che deve svolgere è subordinata alla stessa, specie allorquando gli interventi da compiere sono pericolosi per l’incolumità della persona.
12.8. Oltre alle generali regole di diligenza, nel caso di specie si rinvengono specifici riferimenti che supportano l’obbligo della società subappaltatrice di verificare che l’autorizzazione ricevuta risponda alle prescrizioni di settore.
Le regole su come deve essere rilasciata l’autorizzazione sono contenute, come riportato nel provvedimento gravato, nelle “ Istruzione per la protezione dei cantieri operanti sulla infrastruttura ferroviaria nazionale ” anche (solo IPC) che dettagliano compiutamente le modalità di esecuzione lavori sull’infrastruttura ferroviaria in esercizio sulla base del principio per cui i lavori che vi si eseguono devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni, come stabilito in particolare agli artt. 10 e 14 delle suddette IPC”, aggiungendo che dette disposizioni “ descrivono analiticamente il procedimento finalizzato al rilascio della autorizzazione scritta alla esecuzione delle lavorazioni e le modalità di trasmissione, sempre in forma scritta e con specifico modulo, dal richiedente l’interruzione al capo cantiere della ditta chiamata ad eseguire i lavori ” (così nel preambolo del provvedimento 23 novembre 2023).
La “ conoscenza ed il rispetto della IPC era imposta, in capo ai subappaltatori, anche dall’Accordo Quadro (AQ) n. 942/21, dai Contratti applicativi (CA) n. 13 e n. 15 in relazione ai quali l’impresa istante ha ottenuto le autorizzazioni al subappalto, dal contratto di subappalto stipulato tra il rti C.L.F. S.p.A. e -OMISSIS-, dal Capitolato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento ed agli impianti elettrici e tecnologici, nonché dal Capitolato speciale per la Sicurezza del lavoro nei contratti d’opera o di somministrazione ” (così nel provvedimento gravato).
In particolare, l’art. 10 delle IPC stabilisce che i lavori sul binario “ devono essere effettuati in assenza di circolazione dei treni, secondo le modalità indicate nella presente Istruzione ”, e specificamente attraverso una “ predisposizione organizzativa, indicata con il termine di protezione del cantiere lavoro ”.
Nel successivo art. 14, recante “ Norme comuni a tutti i regimi di protezione dei cantieri ”, si legge che “ Tutto il personale comunque addetto alla protezione del cantiere deve essere messo al corrente delle circostanze in cui si svolgono i lavori nonché delle variazioni che possono verificarsi nel corso della giornata per poterne tenere conto nella sfera di competenza assegnata a ciascuno ” e che “ È necessario, pertanto, che le relative comunicazioni siano inequivocabilmente ricevute e non consistano soltanto in rapporti verbali diretti o a mezzo di interposta persona ” (comma 3).
Si puntualizza specificamente che “ È tassativo obbligo degli agenti addetti alla Organizzazione della protezione di dare per iscritto tutte le comunicazioni relative ” alla protezione del cantiere (quelle riguardanti le “ interruzioni della circolazione ” e quelle relative alla “ cessazione o spostamento di rallentamenti ”), con la precisazione, quanto alle prime, che, “ quando i lavori vengono eseguiti da Ditte appaltatrici ” il destinatario è il “ Capo Cantiere della Ditta ”.
In negativo lo stesso articolo 14 dispone, così eliminando qualsiasi incertezza, che “ È necessario, pertanto, che le relative comunicazioni [attinenti alla protezione del cantiere] siano inequivocabilmente ricevute e non consistano soltanto in rapporti verbali diretti o a mezzo di interposta persona ” (comma 3).
Infine viene indicato, nell’art. 14 comma 3 delle IPC, anche il modulo delle comunicazioni scritte, contenuto nell’allegato 5 alle IPC (modulo L.IE/C.1).
Pertanto -OMISSIS- deve effettuare un’autorizzazione per iscritto e, di conseguenza, la società S può procedere solo dopo avere ricevuto un’autorizzazione siffatta.
L’art. 9.2 del Capitolato speciale per la Sicurezza dei lavori nei contratti d’appalto d’opera o di somministrazione stabilisce che l’affidatario (anche subappaltatore) “ è obbligato all’integrale rispetto di tutte le prescrizioni previste nella Istruzione Protezione Cantieri, essendo tenuto, fra l’altro, a dare evidenza al Coordinatore per l’esecuzione e/o al Direttore Lavori e/o ad altro soggetto di -OMISSIS- preventivamente individuato dell’avvenuto espletamento di tutte le formalità di propria competenza propedeutiche all’organizzazione della protezione cantieri prevista per l’esecuzione di lavori in presenza di esercizio ”.
Le IPC sono, infatti, parti integranti dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. ccc), il capitolato speciale per la sicurezza ai sensi dell’art. 43, comma 2, lett. mmm).
Nell’accordo quadro si rinviene l’obbligo della società subappaltatrice e quindi della società S, di osservare “ quanto prescritto dalle Condizioni Generali richiamate al successivo art. 43.2b), dal Capitolato speciale per la Sicurezza del lavoro nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di cui al successivo Art. 43.2mmm) ” (art. 20 comma 1 dell’AQ 942/21).
Nel prosieguo si specifica che la “ Protezione dei cantieri, interferenti con l’esercizio ferroviario, è disciplinata dall’Istruzione per la Protezione dei Cantieri di cui al successivo 43.2ccc), nonché dalle disposizioni d’esercizio di cui al successivo art. 43.2tt) ” e che “ I lavori all’infrastruttura ferroviaria dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme contenute nel Capitolato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione di cui al successivo art. 43.2mmm), nel Capitolato speciale per lavori in presenza dell’esercizio ” (art. 22 comma 4).
In particolare, ai sensi dell’art. 22 comma 4 dell’AQ 942/21, “ L'Appaltatore, per gli interventi di cui all.1 del presente AQ, ha l’onere di richiedere a -OMISSIS- di provvedere alle mansioni organizzative della protezione cantieri ”.
Alla società appaltatrice è intestata una espressa facoltà di richiedere a -OMISSIS- di provvedere alle mansioni riguardanti la protezione dei cantieri, così riconoscendo alla stessa uno specifico onere di controllo a tal fine preordinato.
Sicché l’obbligo della società di verificare il rispetto delle condizioni che le consentono di lavorare sui binari è accompagnato da una specifica previsione che intesta alla stessa il conseguente potere di pretendere che -OMISSIS- svolga le attività prodromiche alla finalità di protezione.
Pertanto non può disconoscersi che la società S, in quanto subappaltatrice, avesse l’onere di avviare l’attività solo dopo avere ricevuto un’adeguata autorizzazione da parte -OMISSIS-.
Né, a fronte degli obblighi imposti alla società subappaltarice, può trovare tutela l’asserito affidamento (circa la correttezza del comportamento di -OMISSIS-), essendo, quanto meno, un affidamento colpevole (e come tale non meritevole di tutela), formatosi in violazione dei doveri di diligenza e di specifiche norme tecniche.
12.9. Pertanto la società S ha avviato l’attività senza avere ricevuto un’autorizzazione idonea secondo la disciplina del settore e quindi violando i propri doveri comportamentali e ciò è supportato nel provvedimento gravato da un’adeguata motivazione.
Né l’eventuale responsabilità di -OMISSIS- circa l’adozione di un’autorizzazione meramente verbale giustifica, in prospettiva scusante, la condotta della società S o l’asserita gravità della prima osta al riconoscimento della responsabilità della seconda. Pertanto non risulta conducente l’osservazioen dell’appellante in base alal quale “I dipendenti di -OMISSIS- hanno una responsabilità sicuramente minore, in qualche misura derivata, così come minore e derivata è la responsabilità della CI -OMISSIS-”, valendo piuttosto come assunzione di responsabilità (seppur, in tesi, minore).
Infatti, il bene giuridico coinvolto e violato, il diritto alla vita (art. 2 Cost.) e al lavoro (artt. 1 e 36 Cost.), è tale da giustificare la pretesa che tutti gli attori coinvolti adempiano alle incombenze ai medesimi intestate, e fra loro coordinate al fine comune di assicurare il rispetto e la tutela del bene giuridico. Invero uno scrupoloso adempimento di tutte le cautele richieste da parte di ognuno degli attori della vicenda avrebbe contribuito a impedire l’evento nefasto.
12.10. Pertanto non possono essere accolte le censure di carente istruttoria e motivazione e di infondatezza sostanziale dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento.
13. In conclusione, l’appello va respinto.
14. La particolarità e la novità della questione giuridica sottesa alla presente controversia giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante e e parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.