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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.454 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 454 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 23 aprile 2025, e vertente
TRA
La sig.ra nata in [...] il [...] residente a Parte_1
Talacchio, Via Galileo Galilei 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv Antonella Speranzini,
E
Il sig. nato a [...] il [...], domiciliato in Colbordolo, CP_1
Strada nazionale 150.
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: DIVORZIO GUDIZIALE - scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 e ritualmente notificato, la sig.ra deduceva: Parte_1 - di essersi unita in matrimonio con il Sig. in data 25.9.2020 in Controparte_1
Montelabbate,
- che il matrimonio è stato celebrato con rito civile ed è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Montelabbate al n 7 parte2 serie C anno2020;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che il matrimonio è stato di brevissima durata per il comportamento del coniuge che allontanatasi dalla casa familiare in data 8 agosto 2023, faceva perdere le tracce di sé portando via il camper di proprietà della moglie;
- che il Tribunale di Urbino con Sentenza n. 55/2024 pubbl. il 17/04/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento rubricato al RG n. 581/202 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati e nelle more del giudizio di separazione è stato emesso provvedimento cautelare del Tribunale di Urbino con divieto di avvicinamento alla moglie a seguito di comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dal sig. ripreso dalle telecamere installate all'intervento CP_2
dell'autovettura mentre con un punteruolo rigava gravemente l'auto della moglie e colpiva le gomme dell'auto;
- che attualmente è pendente avanti per i predetti fatti innanzi al Tribunale di Urbino proc. Penale n. 1291- 2023 e che risulta a carico del anche un decreto CP_1
penale di condanna che risulta, allo stato non opposto.
Tanto premesso domandava al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi di:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto a Montelabbate il 25.10.2020 tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Con provvedimento del 23.04.2025, il Giudice istruttore, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. e la causa in data Controparte_1
20.07.2025 veniva rimessa al Collegio per decisione. *****
La domanda concernente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile avanzata da parte ricorrente deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati legalmente in virtù di Sentenza n. 55/2024 pubbl. il 17/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nell'ambito del procedimento rubricato al RG n.
581/2023 e che da allora vivono ininterrottamente separati non essendo possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Non sono stata avanzate domande di assegno divorzile e non vi è necessità che il
Collegio emetta una pronuncia di accertamento negativo secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in questa sede condiviso, per cui il giudizio di divorzio non si sottrae ai principi generali della domanda e del contraddittorio tipici dei procedimenti contenziosi, con la conseguenza che anche l'attribuzione di un assegno divorzile a favore di uno o dell'altro coniuge è subordinata alla domanda di parte (v. Cass. n.9058/2001).
Ciò posto, considerato:
- che il tempo trascorso dalla separazione è indice della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente);
- che sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- che il PM ha espresso parere favorevole,
- che la natura delle questioni trattate in considerazione dell'oggetto della causa, limitata alla sola pronuncia sullo status, consente di compensare le spese di lite tra le parti;
- visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data 26.09.2020 a Montelabbate (PU), trascritto nei registri di Stato CP_1
Civile del Comune di Montelabbate al numero 7 Parte 2 Serie C Anno 2020;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montelabbate (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 9.9.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. dott.ssa Benedetta Scarcella GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 454 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 23 aprile 2025, e vertente
TRA
La sig.ra nata in [...] il [...] residente a Parte_1
Talacchio, Via Galileo Galilei 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv Antonella Speranzini,
E
Il sig. nato a [...] il [...], domiciliato in Colbordolo, CP_1
Strada nazionale 150.
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: DIVORZIO GUDIZIALE - scioglimento del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 settembre 2024 e ritualmente notificato, la sig.ra deduceva: Parte_1 - di essersi unita in matrimonio con il Sig. in data 25.9.2020 in Controparte_1
Montelabbate,
- che il matrimonio è stato celebrato con rito civile ed è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di Montelabbate al n 7 parte2 serie C anno2020;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che il matrimonio è stato di brevissima durata per il comportamento del coniuge che allontanatasi dalla casa familiare in data 8 agosto 2023, faceva perdere le tracce di sé portando via il camper di proprietà della moglie;
- che il Tribunale di Urbino con Sentenza n. 55/2024 pubbl. il 17/04/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento rubricato al RG n. 581/202 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- che da allora i coniugi non si sono più riconciliati e nelle more del giudizio di separazione è stato emesso provvedimento cautelare del Tribunale di Urbino con divieto di avvicinamento alla moglie a seguito di comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dal sig. ripreso dalle telecamere installate all'intervento CP_2
dell'autovettura mentre con un punteruolo rigava gravemente l'auto della moglie e colpiva le gomme dell'auto;
- che attualmente è pendente avanti per i predetti fatti innanzi al Tribunale di Urbino proc. Penale n. 1291- 2023 e che risulta a carico del anche un decreto CP_1
penale di condanna che risulta, allo stato non opposto.
Tanto premesso domandava al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi di:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto a Montelabbate il 25.10.2020 tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 CP_1
stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza”.
Con provvedimento del 23.04.2025, il Giudice istruttore, vista la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del sig. e la causa in data Controparte_1
20.07.2025 veniva rimessa al Collegio per decisione. *****
La domanda concernente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile avanzata da parte ricorrente deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati legalmente in virtù di Sentenza n. 55/2024 pubbl. il 17/04/2024 pronunciata dal Tribunale di Urbino nell'ambito del procedimento rubricato al RG n.
581/2023 e che da allora vivono ininterrottamente separati non essendo possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Non sono stata avanzate domande di assegno divorzile e non vi è necessità che il
Collegio emetta una pronuncia di accertamento negativo secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in questa sede condiviso, per cui il giudizio di divorzio non si sottrae ai principi generali della domanda e del contraddittorio tipici dei procedimenti contenziosi, con la conseguenza che anche l'attribuzione di un assegno divorzile a favore di uno o dell'altro coniuge è subordinata alla domanda di parte (v. Cass. n.9058/2001).
Ciò posto, considerato:
- che il tempo trascorso dalla separazione è indice della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda il resistente, deve rilevarsi per facta concludentia stante la mancata costituzione in giudizio, per opporsi all'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente);
- che sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- che il PM ha espresso parere favorevole,
- che la natura delle questioni trattate in considerazione dell'oggetto della causa, limitata alla sola pronuncia sullo status, consente di compensare le spese di lite tra le parti;
- visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
in data 26.09.2020 a Montelabbate (PU), trascritto nei registri di Stato CP_1
Civile del Comune di Montelabbate al numero 7 Parte 2 Serie C Anno 2020;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montelabbate (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, il 9.9.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone