Articolo 1 della Legge 8 luglio 1980, n. 335
Articolo 2
Versione
2 agosto 1980
Art. 1.
All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820 , e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.
Entrata in vigore il 2 agosto 1980