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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 15774/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15774/2021 R.G., proposta da:
, nato a [...], il [...], c.f.: CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CANNAVÒ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. BUTERA GABRIELLA, C.F._2 giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato in data 10/12/2021, , premettendo di avere CP_1 contratto matrimonio concordatario con in Acireale Controparte_2
(CT) in data 03/06/1989 (trascritto in questo Comune, atto n. 4, Parte 2, Serie A, anno 1989) dal quale sono nati due figli, (09/05/1990) e Persona_1 Pt_1
(04/05/1994), ha chiesto all'adito Tribunale la pronuncia della cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia dalla data del deposito del ricorso, nulla per Pt_1 assegno divorzile per la moglie o, in subordine, disporsi nella misura ridotta di
€150,00 mensile.
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dal coniuge con sentenza di separazione giudiziale n. 4599/2017 del 04/11/2017 passata in giudicato, con conseguente impossibile ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, e che successivamente alla sentenza, ha avuto un peggioramento delle proprie condizioni economiche mentre la figlia, avendo conseguito la laurea triennale, ha raggiunto la capacità lavorativa ed economica e la moglie lavora come badante.
In data 30/04/2022 si è costituita la quale ha aderito Controparte_2 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta alla revoca del contributo di mantenimento della figlia, ancora impegnata con il corso di laurea specialistica, chiedendo l'aumento dell'assegno in favore della figlia ad €
400,00, e ha chiesto disporsi a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare un assegno divorzile per il suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
In data 10/05/2022 le parti sono comparse dinanzi al Presidente e, esperito il tentativo di conciliazione, lo stesso ha avuto esito negativo.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed escussioni dei testimoni e all'udienza del 26/05/2025, è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previo parere del Pubblico Ministero che ha concluso esprimendo parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con cessazione di obbligo di mantenimento per la ex moglie e per la figlia, ormai economicamente autosufficiente.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai
2 sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza di separazione personale giudiziale del
Tribunale di Catania n. 4599/2017 del 04/11/2017 passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alle questioni di natura economica, va accolta, nella sola funzione compensativa-perequativa, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente in via riconvenzionale.
In base al disposto dell'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
3 matrimonio e all'età dell'avente diritto" .
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equi-ordinati.
Anche la domanda di assegno divorzile soggiace al principio dispositivo e all'onere probatorio in capo all'istante.
Nel caso in esame, in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda – ovvero la mancanza di adeguati mezzi propri o l'impossibilità oggettiva di reperirli
– parte convenuta ha dedotto di non svolgere nessuna attività lavorativa né di percepire alcuna misura assistenziale, nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un impiego e, comunque, di essere priva di alcuna fonte reddituale.
Inoltre, ha asserito di soffrire di diverse patologie che ne compromettono il suo buon stato di salute e ha allegato all'uopo documentazione medica da cui non si evince, a parere del Collegio, alcuna certificata inabilità totale e/o parziale al lavoro.
All'esito dell'attività istruttoria è emerso che i testimoni di parte resistente ammessi a prova contraria hanno dichiarato, per esserne a conoscenza diretta, che la stessa non lavora come badante (cfr. teste ADR 6) “Non è vero, mia nipote Tes_1 non lavora. Lo so perché ci frequentiamo giornalmente”; ADR 7) “Non è vero, non lavora”; ADR 9) “Non è vero”. Cfr. teste : ADR 6) “Non è vero, mia Testimone_2 figlia non ha mai lavorato”; ADR 7) “Non è vero, non lavora”; ADR 9) “Non è vero”).
Mentre per i testi di parte ricorrente la circostanza è ignota (cfr. teste Tes_3
ADR 6) “Nulla so”; ADR 7) “Nulla so”; ADR 9) “Nulla so”) oppure è
[...] stata confermata perché a lui riferito da amica in comune (cfr. teste Tes_4
: ADR 6) “E' vero, me lo ha riferito un'amica in comune di cui non
[...] ricordo il nome. Mi è stato riferito che il datore di lavoro si chiama . Per_2
Adesso che ci penso l'amica in comune si chiama ”; ADR 7): “Non lo so”; Tes_1
ADR 9) “Non so da quanto tempo lavora come badante”; a chiarimento sulla n. 6)
ADR “Mi hanno riferito che il datore di lavoro ha un figlio disabile e Per_2 non so nient'altro, mi hanno riferito che lavora nella zona Barriera”; ADR “Con
4 uscivamo insieme come amici e ha saputo da terze persone che la Tes_1 CP_2 lavora da ”. Per_2
Tanto considerato, non vi è prova che svolga attività lavorativa come CP_2 badante;
tuttavia, anche assumendo che la stessa sia priva di occupazione, si deve rilevare che non è stata provata l'incolpevole e infruttuosa ricerca lavorativa o una inabilità totale e/o parziale al lavoro e quindi, poiché l'onere della prova circa i presupposti dell'assegno di divorzio grava sul richiedente, nulla è provato sulla oggettiva impossibilità per la resistente di reperire i mezzi adeguati.
Risultano, invece, dimostrati i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, come descritti dalle Sezioni Unite della Cassazione, sotto il profilo del contributo fornito durante la vita matrimoniale, in quanto la prova orale ha dimostrato che la resistente ha sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia e in tal modo ha contribuito in maniera decisiva alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune.
La circostanza ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni del teste di parte resistente la quale ha dichiarato che la sorella ha rinunciato Testimone_5 ad un impiego di lavoro presso un noto esercizio commerciale, perché dissuasa dal marito che le aveva proposto di dedicarsi alla casa e alla prole in arrivo, non sussistendo alcuna necessità economica. La circostanza è peraltro rimasta priva di contestazione specifica da parte del ricorrente (al di là di una contestazione generica alle risultanze istruttorie) pertanto, deve ritenersi provato il ruolo endofamiliare svolto dalla nel contesto coniugale condiviso con il coniuge. CP_2
Ritiene quindi il Collegio di riconoscere alla resistente un assegno divorzile nella sola componente compensativa-perequativa pari a € 150,00 mensili.
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia di anni 31, Parte_1 premesso che l'assegno stabilito in sede di separazione viene meno con la sentenza di divorzio, avendo parte resistente formulato domanda di fissare un contributo al mantenimento di € 400,00, si deve rilevare che tale domanda è infondata e va rigettata.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento,
5 per la quale “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (Cass.
5088/2018; Cass. 12952/2016)” che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
La Corte di legittimità ha ribadito che “la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018; Cass.12952/2016).
Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass.
5088/2018)” (Cass. Civ., sez. I, Ord. 02/07/2021, n. 18785).
Nel caso di specie la resistente ha dichiarato e allegato in atti che la figlia Pt_1 dopo il conseguimento della laurea triennale, ha proseguito il percorso accademico conseguendo la laurea magistrale in data 01/03/2024, ottenendo un contratto di lavoro a tempo determinato da novembre 2024 al 31/07/2025.
Ebbene, ritiene il Collegio che di anni 31, abbia ormai fruito di un Parte_1 sufficiente arco temporale per ultimare il suo percorso formativo e deve ritenersi, pertanto, raggiunta la sua capacità lavorativa e reddituale e cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del padre. La domanda di assegno di mantenimento per la figlia proposta dalla resistente va quindi rigettata, Pt_1 valendo per il pregresso quanto statuto in sede di separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per
6 disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
15774/2021 R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e in Acireale (CT) il 03/06/1989, trascritto
[...] Controparte_2 nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (atto n. 4, Parte 2, Serie
A, anno 1989);
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento per la figlia a Parte_1 far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, fatto salvo per il pregresso quanto statuito in sede di separazione;
DISPONE a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile di € CP_1
150,00 in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_2 rivalutabile secondo indici Istat, a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, Parte 2, Serie A, anno 1989);
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale in data 19.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Venera Condorelli
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15774/2021 R.G., proposta da:
, nato a [...], il [...], c.f.: CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CANNAVÒ GIUSEPPE, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. BUTERA GABRIELLA, C.F._2 giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato in data 10/12/2021, , premettendo di avere CP_1 contratto matrimonio concordatario con in Acireale Controparte_2
(CT) in data 03/06/1989 (trascritto in questo Comune, atto n. 4, Parte 2, Serie A, anno 1989) dal quale sono nati due figli, (09/05/1990) e Persona_1 Pt_1
(04/05/1994), ha chiesto all'adito Tribunale la pronuncia della cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio. Ha chiesto, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia dalla data del deposito del ricorso, nulla per Pt_1 assegno divorzile per la moglie o, in subordine, disporsi nella misura ridotta di
€150,00 mensile.
Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dal coniuge con sentenza di separazione giudiziale n. 4599/2017 del 04/11/2017 passata in giudicato, con conseguente impossibile ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, e che successivamente alla sentenza, ha avuto un peggioramento delle proprie condizioni economiche mentre la figlia, avendo conseguito la laurea triennale, ha raggiunto la capacità lavorativa ed economica e la moglie lavora come badante.
In data 30/04/2022 si è costituita la quale ha aderito Controparte_2 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è opposta alla revoca del contributo di mantenimento della figlia, ancora impegnata con il corso di laurea specialistica, chiedendo l'aumento dell'assegno in favore della figlia ad €
400,00, e ha chiesto disporsi a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare un assegno divorzile per il suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili.
In data 10/05/2022 le parti sono comparse dinanzi al Presidente e, esperito il tentativo di conciliazione, lo stesso ha avuto esito negativo.
La causa è stata istruita mediante prove documentali ed escussioni dei testimoni e all'udienza del 26/05/2025, è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previo parere del Pubblico Ministero che ha concluso esprimendo parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con cessazione di obbligo di mantenimento per la ex moglie e per la figlia, ormai economicamente autosufficiente.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai
2 sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (sentenza di separazione personale giudiziale del
Tribunale di Catania n. 4599/2017 del 04/11/2017 passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alle questioni di natura economica, va accolta, nella sola funzione compensativa-perequativa, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente in via riconvenzionale.
In base al disposto dell'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno chiarito che: "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
3 matrimonio e all'età dell'avente diritto" .
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equi-ordinati.
Anche la domanda di assegno divorzile soggiace al principio dispositivo e all'onere probatorio in capo all'istante.
Nel caso in esame, in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda – ovvero la mancanza di adeguati mezzi propri o l'impossibilità oggettiva di reperirli
– parte convenuta ha dedotto di non svolgere nessuna attività lavorativa né di percepire alcuna misura assistenziale, nonostante l'impegno profuso nella ricerca di un impiego e, comunque, di essere priva di alcuna fonte reddituale.
Inoltre, ha asserito di soffrire di diverse patologie che ne compromettono il suo buon stato di salute e ha allegato all'uopo documentazione medica da cui non si evince, a parere del Collegio, alcuna certificata inabilità totale e/o parziale al lavoro.
All'esito dell'attività istruttoria è emerso che i testimoni di parte resistente ammessi a prova contraria hanno dichiarato, per esserne a conoscenza diretta, che la stessa non lavora come badante (cfr. teste ADR 6) “Non è vero, mia nipote Tes_1 non lavora. Lo so perché ci frequentiamo giornalmente”; ADR 7) “Non è vero, non lavora”; ADR 9) “Non è vero”. Cfr. teste : ADR 6) “Non è vero, mia Testimone_2 figlia non ha mai lavorato”; ADR 7) “Non è vero, non lavora”; ADR 9) “Non è vero”).
Mentre per i testi di parte ricorrente la circostanza è ignota (cfr. teste Tes_3
ADR 6) “Nulla so”; ADR 7) “Nulla so”; ADR 9) “Nulla so”) oppure è
[...] stata confermata perché a lui riferito da amica in comune (cfr. teste Tes_4
: ADR 6) “E' vero, me lo ha riferito un'amica in comune di cui non
[...] ricordo il nome. Mi è stato riferito che il datore di lavoro si chiama . Per_2
Adesso che ci penso l'amica in comune si chiama ”; ADR 7): “Non lo so”; Tes_1
ADR 9) “Non so da quanto tempo lavora come badante”; a chiarimento sulla n. 6)
ADR “Mi hanno riferito che il datore di lavoro ha un figlio disabile e Per_2 non so nient'altro, mi hanno riferito che lavora nella zona Barriera”; ADR “Con
4 uscivamo insieme come amici e ha saputo da terze persone che la Tes_1 CP_2 lavora da ”. Per_2
Tanto considerato, non vi è prova che svolga attività lavorativa come CP_2 badante;
tuttavia, anche assumendo che la stessa sia priva di occupazione, si deve rilevare che non è stata provata l'incolpevole e infruttuosa ricerca lavorativa o una inabilità totale e/o parziale al lavoro e quindi, poiché l'onere della prova circa i presupposti dell'assegno di divorzio grava sul richiedente, nulla è provato sulla oggettiva impossibilità per la resistente di reperire i mezzi adeguati.
Risultano, invece, dimostrati i presupposti legittimanti la corresponsione dell'assegno divorzile, come descritti dalle Sezioni Unite della Cassazione, sotto il profilo del contributo fornito durante la vita matrimoniale, in quanto la prova orale ha dimostrato che la resistente ha sacrificato in costanza di matrimonio le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla famiglia e in tal modo ha contribuito in maniera decisiva alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune.
La circostanza ha trovato riscontro probatorio nelle dichiarazioni del teste di parte resistente la quale ha dichiarato che la sorella ha rinunciato Testimone_5 ad un impiego di lavoro presso un noto esercizio commerciale, perché dissuasa dal marito che le aveva proposto di dedicarsi alla casa e alla prole in arrivo, non sussistendo alcuna necessità economica. La circostanza è peraltro rimasta priva di contestazione specifica da parte del ricorrente (al di là di una contestazione generica alle risultanze istruttorie) pertanto, deve ritenersi provato il ruolo endofamiliare svolto dalla nel contesto coniugale condiviso con il coniuge. CP_2
Ritiene quindi il Collegio di riconoscere alla resistente un assegno divorzile nella sola componente compensativa-perequativa pari a € 150,00 mensili.
Quanto all'assegno di mantenimento per la figlia di anni 31, Parte_1 premesso che l'assegno stabilito in sede di separazione viene meno con la sentenza di divorzio, avendo parte resistente formulato domanda di fissare un contributo al mantenimento di € 400,00, si deve rilevare che tale domanda è infondata e va rigettata.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento,
5 per la quale “il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (Cass.
5088/2018; Cass. 12952/2016)” che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
La Corte di legittimità ha ribadito che “la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018; Cass.12952/2016).
Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole” (Cass.
5088/2018)” (Cass. Civ., sez. I, Ord. 02/07/2021, n. 18785).
Nel caso di specie la resistente ha dichiarato e allegato in atti che la figlia Pt_1 dopo il conseguimento della laurea triennale, ha proseguito il percorso accademico conseguendo la laurea magistrale in data 01/03/2024, ottenendo un contratto di lavoro a tempo determinato da novembre 2024 al 31/07/2025.
Ebbene, ritiene il Collegio che di anni 31, abbia ormai fruito di un Parte_1 sufficiente arco temporale per ultimare il suo percorso formativo e deve ritenersi, pertanto, raggiunta la sua capacità lavorativa e reddituale e cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento del padre. La domanda di assegno di mantenimento per la figlia proposta dalla resistente va quindi rigettata, Pt_1 valendo per il pregresso quanto statuto in sede di separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per
6 disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
15774/2021 R.G., così statuisce:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e in Acireale (CT) il 03/06/1989, trascritto
[...] Controparte_2 nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune (atto n. 4, Parte 2, Serie
A, anno 1989);
RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento per la figlia a Parte_1 far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza, fatto salvo per il pregresso quanto statuito in sede di separazione;
DISPONE a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile di € CP_1
150,00 in favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, Controparte_2 rivalutabile secondo indici Istat, a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
COMPENSA tra le parti le spese del giudizio;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, Parte 2, Serie A, anno 1989);
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale in data 19.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Venera Condorelli
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