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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6509/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessio Ullucci
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Passarelli e Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Pensione di vecchiaia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato il 20.12.2023, ritualmente notificato, chiede che sia accertato che ha diritto al trattamento di pensione di vecchiaia nella
Gestione Cumulo e che, per l'effetto, l' sia condannato alla corresponsione del CP_1 suddetto trattamento pensionistico nella misura di legge dovuta, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre rivalutazione interessi dalla data della decorrenza al saldo. Riferisce di avere presentato in data 22.09.2022 domanda all'Istituto per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia con il sistema del calcolo contributivo -Gestione lavoratori parasubordinati, fondo lavoratori parasubordinati-, dichiarando di avere svolto attività lavorativa come lavoratore scritto nell'Assicurazione Generale obbligatoria FPLD e nella Gestione Separata come collaboratore coordinato e continuativo o libero professionista. Dichiarava, inoltre, di avere cessato ogni attività lavorativa di lavoro dipendente dal 31.12.1990, di non godere di trattamenti pensionistici erogati dallo Stato italiano o da Stati esteri, precisando i propri redditi derivanti da immobili e da attività lavorative per l'anno
2022. Di responsabile del procedimento presso la sede dell' di Pomezia gli segnalava tramite patronato di avere verificato la sussistenza di contribuzione alla gestione dipendenti pubblici originati dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'
[...] dall'1.01.1983 al 15.10.1989, evidenziando la possibilità di Parte_2 beneficiare del Cumulo Contributivo, per cui rinunciava alla domanda anteriormente formulata, e il successivo 1.02.2023 presentava nuova domanda amministrativa.
L' gli comunicava l'accoglimento della prima domanda relativa al trattamento CP_1 pensionistico per l'importo mensile di € 2.179,99, quindi, preso atto della Pt_3 rinuncia la eliminava, purtuttavia inaspettatamente, con nota del 27.09.2023, gli comunicava il rigetto della seconda domanda del 2023 nella Gestione Cumulo e nel
Fondo Gestione Privata sull'assunto, erroneo, che era già titolare della pensione
VOAUT ut che esclude il diritto al trattamento pensionistico richiesto.
Riferisce infine di avere proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento dio reiezione rimasto inevaso. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che il competente ufficio della sede di Roma CP_1
Tuscolano ha comunicato di avere accolto la domanda presentata dal ricorrente e data 1.02.2023 e di avere liquidato in suo favore la pensione di vecchiaia cat. VOCUM
n. 170-701006702438 -in regime di cumulo ai sensi della L. 228/2012 e succ. mm.ii.- con decorrenza 1° settembre 2022, come risulta dal Modello TP150 del 6.02.2024 che produce. Riferisce infine di avere accreditato gli arretrati e gli interessi in uno con la pagina 2 di 4 del mese di aprile 2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
26.09.2024 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall' nella CP_1 memoria ricostituzione in giudizio, confermava l'avvenuto riconoscimento in favore del del trattamento pensionistico nella Gestione Cumulo e del pagamento di Pt_1 quanto allo stesso dovuto, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite CP_1 in quanto soccombente virtuale. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova
(o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' e da CP_1 quanto dichiarato dal procuratore delle parte ricorrente a verbale d'udienza è provato per tabulas che l'Istituto con valuta aprile 2024 ha corrisposto al quanto al Pt_1
pagina 3 di 4 medesima dovuto a titolo di arretrati e di rata corrente del trattamento pensionistico
VOCUM nell'esatto ammontare maturato di € 50.207,33, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che, dalla vicenda così come ricostruita risulta che il ricorrente in data 1.02.2023 ha inoltrato all' una seconda domanda per CP_1 ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo. L' ha, quindi, CP_1 accolto la prima domanda del 22.09.2022, con provvedimento di comunicazione di liquidazione del 30.01.2023 antecedente alla presentazione della seconda domanda, purtuttavia non ha corrisposto al il relativo trattamento pensionistico Ha, Pt_1 Pt_3 invece, rigettato la domanda volta ad ottenere la pensione VOCUM, sull'assunto che lo stesso godesse già di un trattamento pensionistico, e solo all'esito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ha accolto la domanda del febbraio 2023 ed ha liquidato al ricorrente quanto al medesimo dovuto a titolo di pensione di vecchiaia in cumulo con decorrenza dal mese di settembre 2022. E' pur vero che dagli atti di causa non si evince che il abbia espressamente comunicato all' di rinunciare Pt_1 CP_1 alla prima domanda di pensione di vecchiaia presentata il 22.09.2022, purtuttavia va considerato che l' : non ha provveduto al pagamento del trattamento CP_1 pensionistico in origine riconosciuto;
ha definito con silenzio-rigetto il ricorso gerarchico;
non ha addotto in questa sede validi motivi a giustificazione del proprio operato. Non sussistono, quindi, a parere del giudicante, giuste ragioni per disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali che seguono la soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 14 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6509/2023 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessio Ullucci
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Passarelli e Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Pensione di vecchiaia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato il 20.12.2023, ritualmente notificato, chiede che sia accertato che ha diritto al trattamento di pensione di vecchiaia nella
Gestione Cumulo e che, per l'effetto, l' sia condannato alla corresponsione del CP_1 suddetto trattamento pensionistico nella misura di legge dovuta, con decorrenza dal mese di settembre 2022, oltre rivalutazione interessi dalla data della decorrenza al saldo. Riferisce di avere presentato in data 22.09.2022 domanda all'Istituto per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia con il sistema del calcolo contributivo -Gestione lavoratori parasubordinati, fondo lavoratori parasubordinati-, dichiarando di avere svolto attività lavorativa come lavoratore scritto nell'Assicurazione Generale obbligatoria FPLD e nella Gestione Separata come collaboratore coordinato e continuativo o libero professionista. Dichiarava, inoltre, di avere cessato ogni attività lavorativa di lavoro dipendente dal 31.12.1990, di non godere di trattamenti pensionistici erogati dallo Stato italiano o da Stati esteri, precisando i propri redditi derivanti da immobili e da attività lavorative per l'anno
2022. Di responsabile del procedimento presso la sede dell' di Pomezia gli segnalava tramite patronato di avere verificato la sussistenza di contribuzione alla gestione dipendenti pubblici originati dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'
[...] dall'1.01.1983 al 15.10.1989, evidenziando la possibilità di Parte_2 beneficiare del Cumulo Contributivo, per cui rinunciava alla domanda anteriormente formulata, e il successivo 1.02.2023 presentava nuova domanda amministrativa.
L' gli comunicava l'accoglimento della prima domanda relativa al trattamento CP_1 pensionistico per l'importo mensile di € 2.179,99, quindi, preso atto della Pt_3 rinuncia la eliminava, purtuttavia inaspettatamente, con nota del 27.09.2023, gli comunicava il rigetto della seconda domanda del 2023 nella Gestione Cumulo e nel
Fondo Gestione Privata sull'assunto, erroneo, che era già titolare della pensione
VOAUT ut che esclude il diritto al trattamento pensionistico richiesto.
Riferisce infine di avere proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento dio reiezione rimasto inevaso. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che il competente ufficio della sede di Roma CP_1
Tuscolano ha comunicato di avere accolto la domanda presentata dal ricorrente e data 1.02.2023 e di avere liquidato in suo favore la pensione di vecchiaia cat. VOCUM
n. 170-701006702438 -in regime di cumulo ai sensi della L. 228/2012 e succ. mm.ii.- con decorrenza 1° settembre 2022, come risulta dal Modello TP150 del 6.02.2024 che produce. Riferisce infine di avere accreditato gli arretrati e gli interessi in uno con la pagina 2 di 4 del mese di aprile 2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
26.09.2024 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall' nella CP_1 memoria ricostituzione in giudizio, confermava l'avvenuto riconoscimento in favore del del trattamento pensionistico nella Gestione Cumulo e del pagamento di Pt_1 quanto allo stesso dovuto, per cui si associava alla domanda di declaratoria di cessata materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell' alle spese di lite CP_1 in quanto soccombente virtuale. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione. Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova
(o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007). In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' e da CP_1 quanto dichiarato dal procuratore delle parte ricorrente a verbale d'udienza è provato per tabulas che l'Istituto con valuta aprile 2024 ha corrisposto al quanto al Pt_1
pagina 3 di 4 medesima dovuto a titolo di arretrati e di rata corrente del trattamento pensionistico
VOCUM nell'esatto ammontare maturato di € 50.207,33, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che, dalla vicenda così come ricostruita risulta che il ricorrente in data 1.02.2023 ha inoltrato all' una seconda domanda per CP_1 ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo. L' ha, quindi, CP_1 accolto la prima domanda del 22.09.2022, con provvedimento di comunicazione di liquidazione del 30.01.2023 antecedente alla presentazione della seconda domanda, purtuttavia non ha corrisposto al il relativo trattamento pensionistico Ha, Pt_1 Pt_3 invece, rigettato la domanda volta ad ottenere la pensione VOCUM, sull'assunto che lo stesso godesse già di un trattamento pensionistico, e solo all'esito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio ha accolto la domanda del febbraio 2023 ed ha liquidato al ricorrente quanto al medesimo dovuto a titolo di pensione di vecchiaia in cumulo con decorrenza dal mese di settembre 2022. E' pur vero che dagli atti di causa non si evince che il abbia espressamente comunicato all' di rinunciare Pt_1 CP_1 alla prima domanda di pensione di vecchiaia presentata il 22.09.2022, purtuttavia va considerato che l' : non ha provveduto al pagamento del trattamento CP_1 pensionistico in origine riconosciuto;
ha definito con silenzio-rigetto il ricorso gerarchico;
non ha addotto in questa sede validi motivi a giustificazione del proprio operato. Non sussistono, quindi, a parere del giudicante, giuste ragioni per disporre la compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali che seguono la soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 14 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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