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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8031/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN MARCELLINO (CE) il 19/06/1952 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente CP_1
processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide
Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “- dichiarare legittima la richiesta del ricorrente, essendo lo stesso nelle condizioni previste dalla normativa per poter usufruire dell'assegno nucleo familiare per il coniuge a carico per il periodo dal 16/10/2018 al 30/03/2023, come meglio specificato in narrativa;
- per l'effetto di tale declaratoria, condannare il convenuto in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
corrispondere al sig. le indennità economiche previste a titolo di Assegno Parte_1
Nucleo Familiare, pari ad € 2.509,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia;
3. condannare l alla CP_1
1 refusione delle spese e competenze professionali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo, secondo regola di soccombenza e secondo le tabelle ministeriali del D.M. Giustizia n. 55/2014”.
A fondamento della domanda, l'istante deduceva: di essere titolare di “pensione di invalidita' e di inabilita' e assegno di invalidità liquidato, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti” cat IO avente n. ; che, in data 16/10/2023, NumeroDiCartaI_1
aveva presentato domanda di Trattamento di Famiglia, avente numero 2037978500037, volto ad ottenere il pagamento dell'assegno nucleo familiare per il coniuge a carico con decorrenza dal 16/10/2018 al 30/02/2023, epoca in cui il coniuge sig.ra
[...]
CP_
era divenuta titolare di assegno sociale;
che ad oggi l non aveva Per_1 provveduto all'istruttoria della domanda né aveva provveduto a comunicare le ragioni ostative della liquidazione dell'assegno nucleo familiare per gli anni 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 e 2023; - che in data 18/06/2024 il ricorrente aveva proposto ricorso al comitato provinciale di Caserta avente numero .2000.12/06/2024.0398968. CP_1
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito eccependo CP_1 preliminarmente l'improponibilità del ricorso giudiziario introdotto 8 giorni dopo la proposizione del ricorso amministrativo, senza attendere l'esito dello stesso. Nel merito, deduceva di avere adempiuto alla liquidazione della prestazione precisando che: “in data
18/06/2024 veniva presentato ricorso amministrativo. Successivamente, il 30/10/2024 tale ricorso è stato definito per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' CP_1
approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio
2023.Invero, la domanda per trattamento di famiglia (n. 2037978500037) presentata il
16/10/2023 è stata accolta il giorno 21/10/2024. Il pagamento di 3.021,20 € è avvenuto in data 02/12/2024”.
Rinviata la causa all'udienza del 17.4.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte.
Questo Giudicante non può che osservare che, nelle more del presente giudizio, la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i
2 confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al
3 contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Deve invero procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto dalla parte ricorrente, avendone interesse.
Orbene, l'art. 443 c.p.c. co.1, presuppone che “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.”
Sebbene nella specie non vi sia motivo di controvertere della procedibilità della domanda, resta il fatto, però, che la ratio della normativa generale risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di favor nei confronti della P.A.
Ne deriva che un omesso o un tardivo esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevato o rilevante ai fini della procedibilità della domanda, ben può assumere rilievo sul – diverso – piano della regolamentazione delle spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in sostanza privato l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare l'instaurazione della lite, con i connessi costi.
Nel caso di specie, invero, parte ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 16.10.2023 e avverso il provvedimento di silenzio – rigetto ha proposto il ricorso amministrativo in data 18.6.2024 e dopo solo pochi giorni – senza attendere l'esito dello stesso – ha proposto il presente ricorso (depositato in data 21.6.2024).
Ne consegue che le spese possono essere per metà compensate, per non aver l'istante atteso la definizione del procedimento amministrativo che pure aveva attivato;
le restanti
CP_ spese seguono la soccombenza virtuale prevalente dell' essendo il pagamento della prestazione comunque intervenuto oltre il termine di legge e con pagamento effettuato
4 solo il 2.12.2024 (v. documentazione in atti); le predette spese sono liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro 650,00, oltre accessori di legge, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese.
Aversa 18/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.4.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8031/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN MARCELLINO (CE) il 19/06/1952 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CANTILE ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ai fini del presente CP_1
processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis e Davide
Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di: “- dichiarare legittima la richiesta del ricorrente, essendo lo stesso nelle condizioni previste dalla normativa per poter usufruire dell'assegno nucleo familiare per il coniuge a carico per il periodo dal 16/10/2018 al 30/03/2023, come meglio specificato in narrativa;
- per l'effetto di tale declaratoria, condannare il convenuto in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
corrispondere al sig. le indennità economiche previste a titolo di Assegno Parte_1
Nucleo Familiare, pari ad € 2.509,92 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nella somma maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia;
3. condannare l alla CP_1
1 refusione delle spese e competenze professionali, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo, secondo regola di soccombenza e secondo le tabelle ministeriali del D.M. Giustizia n. 55/2014”.
A fondamento della domanda, l'istante deduceva: di essere titolare di “pensione di invalidita' e di inabilita' e assegno di invalidità liquidato, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti” cat IO avente n. ; che, in data 16/10/2023, NumeroDiCartaI_1
aveva presentato domanda di Trattamento di Famiglia, avente numero 2037978500037, volto ad ottenere il pagamento dell'assegno nucleo familiare per il coniuge a carico con decorrenza dal 16/10/2018 al 30/02/2023, epoca in cui il coniuge sig.ra
[...]
CP_
era divenuta titolare di assegno sociale;
che ad oggi l non aveva Per_1 provveduto all'istruttoria della domanda né aveva provveduto a comunicare le ragioni ostative della liquidazione dell'assegno nucleo familiare per gli anni 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 e 2023; - che in data 18/06/2024 il ricorrente aveva proposto ricorso al comitato provinciale di Caserta avente numero .2000.12/06/2024.0398968. CP_1
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito eccependo CP_1 preliminarmente l'improponibilità del ricorso giudiziario introdotto 8 giorni dopo la proposizione del ricorso amministrativo, senza attendere l'esito dello stesso. Nel merito, deduceva di avere adempiuto alla liquidazione della prestazione precisando che: “in data
18/06/2024 veniva presentato ricorso amministrativo. Successivamente, il 30/10/2024 tale ricorso è stato definito per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 10 del
Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell' CP_1
approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio
2023.Invero, la domanda per trattamento di famiglia (n. 2037978500037) presentata il
16/10/2023 è stata accolta il giorno 21/10/2024. Il pagamento di 3.021,20 € è avvenuto in data 02/12/2024”.
Rinviata la causa all'udienza del 17.4.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte.
Questo Giudicante non può che osservare che, nelle more del presente giudizio, la parte ricorrente ha ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso da parte
CP_ ricorrente e come documentalmente provato dall' ; pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i
2 confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al
3 contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento della prestazione determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Deve invero procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto dalla parte ricorrente, avendone interesse.
Orbene, l'art. 443 c.p.c. co.1, presuppone che “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.”
Sebbene nella specie non vi sia motivo di controvertere della procedibilità della domanda, resta il fatto, però, che la ratio della normativa generale risiede in ragioni evidenti di economia processuale e di favor nei confronti della P.A.
Ne deriva che un omesso o un tardivo esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevato o rilevante ai fini della procedibilità della domanda, ben può assumere rilievo sul – diverso – piano della regolamentazione delle spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in sostanza privato l'ente convenuto della possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare l'instaurazione della lite, con i connessi costi.
Nel caso di specie, invero, parte ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 16.10.2023 e avverso il provvedimento di silenzio – rigetto ha proposto il ricorso amministrativo in data 18.6.2024 e dopo solo pochi giorni – senza attendere l'esito dello stesso – ha proposto il presente ricorso (depositato in data 21.6.2024).
Ne consegue che le spese possono essere per metà compensate, per non aver l'istante atteso la definizione del procedimento amministrativo che pure aveva attivato;
le restanti
CP_ spese seguono la soccombenza virtuale prevalente dell' essendo il pagamento della prestazione comunque intervenuto oltre il termine di legge e con pagamento effettuato
4 solo il 2.12.2024 (v. documentazione in atti); le predette spese sono liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida, in tale misura ridotta, in euro 650,00, oltre accessori di legge, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese.
Aversa 18/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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