TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 719 / 2011
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 719 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 in giudizio rappresentati e difesi dagli avv.ti SEU Salvatore e Controparte_1
Opponenti
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 in giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti SEU Salvatore e CHIRICO Attilio Vittorio
Opponente
e
(C.F. ) e CP_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5 in giudizio rappresentati e difesi dagli avv.ti DEMARTIS Agostinangelo Rosario e VARCHETTA
Danilo Damiano
Opponenti
e
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_1 in giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti PES Francesca e PES Fernando
Opposta
e
(C.F. ) e CP_6 C.F._6
(C.F. ) Controparte_7 C.F._7 in giudizio rappresentate e difese dall'avv. VARCHETTA Danilo Damiano Intervenute
1
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare ex art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024 i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini:
- per le parti opponenti , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, : a) in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare CP_3 Controparte_4 inammissibile e/o improcedibile l'esecuzione forzata nei confronti dei beni in comproprietà dei coniugi e;
b) nel merito b1) in via principale ed eventualmente Parte_1 Parte_2 riconvenzionale: b1.1) dichiarare applicabile all'ammortamento del contratto di mutuo 13.9.84 ed all'atto di erogazione 30.8.88 il solo interesse legale per indeterminatezza dell'interesse contrattuale;
b1.2) in via alternativa a quanto sub 1) e/o pronunciare l'annullamento parziale per errore o il dolo incidente dei predetti contratti ed applicare all'ammortamento di essi solo interesse legale;
b 1.3) in ogni caso accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo sin dalla data del 20.1.98 , con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data del solo capitale residuo e degli interessi legali;
in via subordinata - sempre eventualmente riconvenzionale - e salvo gravame : - accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo sin dalla data del 20.1.98 con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data il solo capitale residuo e degli interessi del contratto di mutuo 13.9.84 e dell'atto di erogazione 30.8.88 e pari al tasso effettivo del 14,25% annuo ( 7,25% semestrale) in ogni caso: - rideterminare nella misura accertanda in causa per ogni singola quota di mutuo sia il piano di ammortamento di cui all'espositiva e sia il reale credito all'attualità spettante all'opposto, previa imputazione in conformità a contratto ed a quanto sopra esposto delle somme corrisposte dagli opponenti. In ogni caso con il favore nelle spese dell'opposizione”;
- per la parte opposta : “ogni contraria Controparte_5 istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ill.mo Giudice dichiarare 1. il rigetto della Cont proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare il diritto di di agire in executivis nei confronti dei debitori esecutati, odierni opponenti;
in via subordinata salvo il gravame 2. accertare che il credito della è pari ad € 396.212,92 alla data del 10.5.2023, o Controparte_5 miglior somma da determinarsi, oltre interessi convenzionali, in subordine legali, maturati e maturandi fino al saldo effettivo;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”;
- per le intervenute e : “Voglia l'adito CP_6 Controparte_7
Tribunale, ogni avversa domanda eccezione e conclusione respinta a) previa determinazione della somma capitale ancora dovuta dichiarare applicabile il solo interesse legale per indeterminatezza dell'interesse contrattuale;
b) accertata la risoluzione del contratto di mutuo alla data del 20
Gennaio 1998 calcolare gli interessi legali effettivamente dovuti con decorrenza dalla predetta data;
c) ricalcolare per ogni singola quota di mutuo quanto ancora dovuto per capitale ed interessi
2 e quindi sia il piano di ammortamento sia il reale credito all'attualità; c) vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra la (allora Sezione Autonoma di Credito Controparte_5
Fondiario della - oggi odierna convenuta opposta) e la società Controparte_5
veniva stipulato in data 13/09/1984 un contratto di mutuo di originari £ Parte_3
2.500.000.000 (pari ad € 1.291.142,25 - atto di erogazione e quietanza del 30/08/1988 ed atto di erogazione a saldo, quietanza e frazionamento del 30/01/1990), poi effettivamente erogato in due tranches per complessive £ 1.941.000.000, finalizzato all'acquisto di un complesso residenziale costituito da diversi appartamenti realizzato su un terreno di mq. 54.000 ubicato in Golfo Aranci
(SS), Località Cala Sassari.
Con atto di vendita del 4/07/1991 la società Parte_4
acquistava dalla unità immobiliari, accollandosi le relative quote Controparte_9
di mutuo.
Successivamente con atto notificato in data 10/03/1992 la società
[...]
comunicava di essere subentrata nel possesso e godimento di porzioni Parte_4
immobiliari in Comune di Golfo Aranci, Località Cala Sassari accollandosi n. 13 quote di mutuo di originari £ 362.000.000 relativamente al primo mutuo/tranche e n. 13 quote di originari £
64.000.000 relativamente al secondo mutuo/tranche.
In data 30/06/1999 la assegnava agli odierni Controparte_10 opponenti parte delle unità immobiliari oggetto dell'ipoteca citata.
Tuttavia, la parte mutuataria si rendeva inadempiente nei confronti della non CP_11
avendo eseguito il pagamento di rate di ammortamento scadute e rimaste insolute relative al predetto mutuo.
Di conseguenza, nel corso degli anni, l'istituto di credito provvedeva alla notifica di ben tre atti di precetto: 1) datato 14/09/1995 per l'importo di € 233.026,95 (£ 451.203.094); 2) datato
21/01/1998 per l'importo di € 277.363,69 (£ 537.050.974); 3) datato 23/09/2008 per l'importo di €
609.058,64 propedeutico all'azione esecutiva incardinata, ai quali seguivano dei pagamenti parziali. Contr
In data 29/12/2008 la notificava atto di pignoramento e provvedeva all'iscrizione della procedura esecutiva n. 200009/2009 a carico di , Parte_4 Parte_5
, , , e Parte_1 Parte_2 CP_3 Controparte_2 CP_4
presso il Tribunale di Tempio Pausania Sezione distaccata di Olbia, avente ad oggetto
[...]
3 n° 36 unità immobiliari appartenenti a due distinti rami familiari.
In data 02/04/2009 e proponevano Parte_4 Parte_5
opposizione agli atti esecutivi (ex art. 615 c.p.c.) relativamente a n° 23 immobili di loro proprietà, istaurando il procedimento n. 313/2009 che si concludeva con la sentenza n. 239/2012, che, pur dichiarando risolto il contratto di mutuo a far data dal 21/01/1998, respingeva però l'opposizione agli atti esecutivi, condannandoli alle spese legali.
e presentavano istanza di conversione del Parte_4 Parte_5
pignoramento ex art. 495 c.p.c. e, a seguito del pagamento rateale della somma dovuta, ottenevano in data 9/03/2021 la cancellazione del pignoramento relativamente agli immobili ad essi intestati.
Così sintetizzata la vicenda che fa da sfondo al presente processo, e pervenendo all'esame di quanto di interesse in questa sede, va detto che con atto di citazione ex art. 616 cpc ritualmente notificato e depositato in data 04/08/2011, gli odierni opponenti citavano in giudizio la parte opposta roponendo opposizione agli atti esecutivi (ex Controparte_5
art. 615 c.p.c.) relativamente a n° 13 immobili di loro proprietà, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, adversiis reiectis, - in via pregiudiziale e/o preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la esecuzione forzata nei confronti dei beni in comproprietà di e;
- nel merito : - in via principale ed Parte_1 Parte_2 eventualmente riconvenzionale 1) dichiarare applicabile all'ammortamento del contratto di mutuo
13.9.84 e all'atto di erogazione 30.8.88 il solo interesse legale per indeterminatezza dell'interesse contrattuale;
2) in alternativa a quanto sub 1) dichiarare e/o pronunciare e l'annullamento parziale per errore od il dolo incidente — dei predetti contratti ed applicare all'ammortamento di essi il solo interesse legale;
3) in ogni caso accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo a far data del 20.1.98 , con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data del solo capitale residuo e degli interessi legali in via subordinata
- sempre eventualmente riconvenzionale - e salvo gravame : - accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo sin dalla data del 20.1.98 con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data il solo capitale residuo e degli interessi del contratto di mutuo 13.9.84 e dell'atto di erogazione 30.8.88 e pari al tasso effettivo del 14,25% annuo ( 7,25% semestrale) in ogni caso: - rideterminare nella misura accertanda in causa per ogni singola quota di mutuo sia il piano di ammortamento di cui all'espositiva e sia il reale credito all'attualità spettante all'opposto, previa imputazione in conformità a contratto ed a quanto sopra esposto delle somme corrisposte dagli opponenti In ogni caso Con il favore nelle spese dell'opposizione”.
4 A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente, per quanto qui di interesse, deduceva che:
-la somma richiesta da in data 23/09/2008, ammontante ad € 609.058,64, non CP_11 fosse stata correttamente determinata ritenendo, invece, che solo € 337.857,35 fossero da imputarsi alle unità immobiliari (n° 13) assegnate agli odierni opponenti;
- il contratto fosse stato risolto precedentemente (atti di precetto del 14/09/1995 e del
21/01/1998) in seguito a clausola risolutiva espressa ex art. 1465 contenuta nell'atto di mutuo;
- l'adempimento dei pagamenti non fosse stato imputato come da art. 1194 c.c. in difetto di specifica previsione contrattuale;
- gli interessi fossero dovuti nei limiti del tasso legale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con eccezione riconvenzionale del 16/02/2012, Controparte_5
contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice/opponente, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito chiedono che al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia dichiarare: in via preliminare:
1. la nullità dell'avverso ricorso ex 163 e 167 c.p.c. In via principale e salvo il gravame:
2. il rigetto della proposta opposizione;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, la parte opposta deduceva che:
- l'importo intimato in precetto per ogni singola quota di mutuo (e per ogni appartamento), riferibile solo in parte alle unità immobiliari degli opponenti, fosse stato determinato correttamente;
- i pagamenti fossero stati correttamente imputati a detrazione delle spese e degli interessi e poi del capitale in base all'art. 9 del capitolato allegato al mutuo fondiario del 13/09/1984.
In data 3/7/2019 si costituivano nel presente procedimento e CP_6 [...]
(rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietario di un immobile a loro ceduto da CP_7
associandosi a quanto già richiesto da parte opponente e formulando le Controparte_4
conclusioni riportate in intestazione.
A sostegno delle proprie ragioni deducevano che:
- la pretesa della era illegittima e infondata atteso che, Controparte_5 quand'anche qualcosa fosse dovuto, si tratterebbe di importi nettamente inferiori rispetto a quelli per i quali era stata promossa esecuzione;
- i criteri utilizzati dalla per determinare l'ammontare del Controparte_5
presunto credito erano criptici siccome il tasso variabile era di difficile interpretazione e, altresì, risultava incerta la somma capitale rispetto alla quale era stato effettuato il calcolo degli interessi siccome il mutuo originario era stato frazionato in quote minori di diverso ammontare;
5 - Non vi era stata una netta demarcazione fra l'importo della quota di mutuo in linea capitale e la somma degli interessi;
- la , risolto il contratto di mutuo ex art. 1456 c.c. a far data dal Controparte_5
20/01/1998, avrebbe dovuto, a partire da tale momento, determinare il residuo debito capitale e su di esso calcolare l'interesse convenzionale di mora. Non avendolo fatto, il tasso convenzionale di interesse concretamente applicato era da considerarsi ab origine indeterminato e la sua indeterminatezza imponeva l'applicazione del tasso legale;
- a seguito dell'avvenuto frazionamento del mutuo originario in quote minori, non risultavano tenute nel debito conto le somme via via pagate a scomputo del debito originario.
Tutte le parti in causa depositavano note conclusionali autorizzate chiedendo un rinvio dell'udienza fissata per serie trattative in corso che avrebbero portato all' estinzione di tutte le procedure pendenti tra le parti stesse, compresa l'opposizione all'esecuzione. Tuttavia, le suddette trattative non andavano a buon fine siccome la proposta economica avanzata dagli opponenti non veniva accettata dall'Istituto di Credito.
Ciò posto, la causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20/10/2024 sulle conclusioni formulate dalle parti in atti (parte opponente e parte intervenuta) e come da verbale del 15/10/2024 (parte opposta) e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente osserva il Giudicante che, in merito all'eccezione formulata dai soli coniugi circa l'improcedibilità/inopponibilità del pegno immobiliare per Parte_6
avvenuta costituzione di un fondo patrimoniale sui cespiti in comproprietà ed oggetto di esecuzione, giova richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 933/2012 a mente della quale se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione.
Allo stesso risultato si perviene anche quando il pignoramento sia successivo all'annotazione ma l'ipoteca sia stata iscritta in precedenza in quanto, con l'iscrizione, sorge immediatamente, per il creditore, il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Orbene, nel caso di specie la costituzione del fondo patrimoniale per atto pubblico risale al
16/5/2001, mentre la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta in data 24/12/2008. Tuttavia, la iscrisse ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dalla mutuataria dante causa degli CP_11
odierni opponenti (ed esecutati) in data 21/9/1984. Ne consegue l'inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore.
A ciò si aggiunga che i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere oggetto di
6 espropriazione solo per le obbligazioni contratte per il soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la conservazione della casa adibita a residenza familiare, al sostenimento delle spese condominiali, al pagamento degli oneri fiscali connessi alla abitazione familiare.
Vieppiù, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'articolo 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione ex articolo 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari ( cfr. Cass. sentenza n. 21800/16).
Nel caso che ci occupa i coniugi hanno certamente dato prova Parte_6 dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale con la produzione del relativo atto pubblico datato 16/5/2001 nonché dell'Estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimoni dal quale risulta l'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 comma 4 c.c.
Ciò nonostante, manca del tutto la prova che il debito venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Da qui sorge l'inevitabile rigetto della domanda avanzata in via preliminare da parte opponente.
In via ulteriormente preliminare ritiene il Giudicante di dover condividere la decisione del
CTU nominato il quale, in merito ai conteggi richiesti, ha giustamente escluso dal calcolo il precetto del 21/01/1998 siccome lo stesso si riferisce a n. 23 posizioni di mutuo relative ad immobili oggetto della procedura esecutiva n. 20009/2009 ma intestati ad altre parti quali e Parte_4
estranee al presente procedimento. Parte_5
Difatti, tali posizioni sono state oggetto di altra opposizione (n. 313/2009), definita con la sentenza n. 239/2012 e, successivamente, oggetto di istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. conclusasi con l'integrale pagamento delle somme dovute e la cancellazione del pignoramento relativamente agli immobili ad essi intestati.
7 Quanto alle osservazioni del CTP di parte opponente, che sosteneva l'esistenza di ben due ulteriori atti di precetto relativi al 1998 da valutare, uno dei quali allegato dopo il deposito della perizia del CTU e l'altro non depositato dalle parti ma per il quale si faceva richiesta di ricercarlo presso l'istituto di credito, si condivide, ancora una volta, quanto sostenuto dal CTU nella propria relazione motivata.
Difatti, compito del suddetto ausiliare nello svolgimento dell'incarico, è quello di effettuare una valutazione attenendosi agli atti e ai documenti di causa;
pertanto, nel caso di specie, non risultando né nel fascicolo telematico né tantomeno nella documentazione cartacea presente presso la cancelleria del Tribunale nessuno dei due precetti indicati (che, lo si ricorda, avrebbero dovuto essere prodotti dalla parte interessata entro il termine previsto per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), lo stesso non ha potuto prenderne visione e, non rientrando tra gli oneri incombenti sullo stesso consulente quello di attivarsi per ricercare i suddetti documenti, ha proceduto correttamente non inserendo nel calcolo finale gli eventuali pagamenti relativi ai precetti del 1998 di cui non è dato sapere.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento.
L'espresso convincimento risiede sulle brevi considerazioni che seguono.
All'esito dell'esame degli scritti difensivi e della documentazione prodotta in atti, può ritenersi non contestata l'esistenza di rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, nello specifico un mutuo fondiario risalente al 13/09/1984 (condizionato), uno del 30/08/1988 (prima erogazione) e l'ultimo del 30/01/1990 (definitivo), nonché il relativo inadempimento del mutuatario con conseguente risoluzione del contratto a mezzo clausola risolutoria inserita in due atti di precetto (del
1995 e del 2008).
Prima di addentraci nella problematica sottoposta, va innanzitutto premesso che il mutuo di cui si discute nella presente causa è stato stipulato originariamente nel 1984 (frazionamento nel
1990), sicché alla fattispecie in esame deve essere applicata la disciplina all'epoca vigente e, segnatamente, il DPR n. 7 del 1976, ancorché detta disciplina sia stata poi successivamente abrogata e sostituita con le più recenti disposizioni contenute nel Testo Unico bancario del 1993.
La questione controversa, oggetto del presente procedimento, riguarda se ed, eventualmente, entro quali limiti, la dichiarazione dell'istituto di credito mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dal DPR 7/76 incida, o meno, sul diritto del suddetto ente di pretendere il pagamento di interessi di mora, al tasso indicato nel contratto, anche sulle rate di mutuo non ancora scadute e già comprensive, non solo della quota di capitale, ma anche dei relativi interessi convenzionali.
Ciò posto, altra problematica dibattuta e che interessa il caso in disamina siccome
8 strettamente connessa alla precedente, riguarda gli effetti che l'esercizio della facoltà accordata dalla prefata norma alla provocano sul rapporto di mutuo ovvero se, in presenza di CP_11
inadempimento della controparte e della richiesta esecutiva del pagamento integrale formulata dall'Istituto di credito, il rapporto si risolva o se viceversa sopravviva a tali eventi fin quando il mutuatario non abbia adempiuto per intero la propria obbligazione o il mutuante non abbia, comunque, altrimenti soddisfatto le proprie ragioni.
Orbene, in presenza di orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti, questo Giudice ritiene di doversi uniformare all'orientamento più recente delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sentenza n. 12639/08), escludendo le pronunce minoritarie e più risalenti nel tempo.
Ritiene, pertanto, questo Giudice che l'opzione più ragionevole sulla quale orientarsi sia quella della risoluzione del contratto.
Com'è noto, l'articolo 15 primo comma del citato decreto del 1976 stabilisce che ai contratti di credito fondiario “si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola rata del credito scaduto”.
La stessa dizione adoperata dall'articolo 15 del già citato DPR n. 7 del 1976 fa presumere un'assimilazione della “condizione risolutiva” al significato di “clausola risolutiva” le quali si equivalgono e la cui attivazione impedisce la produzione di effetti contrattuali ulteriori (cfr. Cass. n.
20449/05).
Pertanto, pur tenendo conto dell'ambiguità terminologica che potrebbe connotare tale espressione, il tenore letterale della predetta locuzione depone inequivocabilmente per l'effetto risolutivo dell'iniziativa del creditore perché tale è, appunto, il significato comune e letterale dell'aggettivo “risolutiva” che compare in detta norma e che è stato previsto direttamente dal legislatore e non rimesso alla volontà negoziale delle parti.
Di conseguenza, come anticipato, si pone un ulteriore problema vale a dire quello di stabilire se e in quale misura il mutuatario sia tenuto, oltre che alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi già in precedenza maturati, a corrispondere interessi al tasso convenzionalmente pattuito anche sulle rate del mutuo a scadere, posto che tali rate, di regola, comprendono tanto una quota di capitale quanto una quota predeterminata di interessi.
La notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito comporta, quindi, la risoluzione del contratto, dovendo considerare la condizione risolutiva dell'articolo 15 del citato DPR numero 7 del 1976 alla stregua di una vera e propria clausola risolutiva espressa.
Invero, atteso che il contratto di mutuo costituisce un contratto di durata rispetto al quale la risoluzione opera per il futuro determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del
9 capitale, resta ferma, in caso di ritardo nel pagamento, l'applicabilità degli interessi di mora al tasso convenuto ex art. 1224 c.c., ma va escluso il riconoscimento dei medesimi interessi su quella parte delle rate a scadere che comprende oltre alla quota capitale anche gli interessi corrispettivi.
Si ritiene, dunque, non possa operare l'anatocismo legale previsto dall'articolo 14 dell'anzidetto d.p.r. n.7.
Ordunque, in siffatto contesto appare arduo sposare l'indirizzo giurisprudenziale più datato che prevedeva che la condizione risolutiva prevista dalla disposizione di legge non precludesse la prosecuzione del rapporto di mutuo, ma implicasse soltanto la decadenza del debitore moroso dal beneficio del termine per il pagamento delle somme a scadere, con la conseguenza che gli interessi dovuti dal debitore continuavano a decorrere al tasso convenzionale anche dopo che la banca avesse esercitato la facoltà di risoluzione del contratto.
Tale soluzione non solo contrasta con il tenore letterale della norma ma determinerebbe uno squilibrio nella posizione contrattuale delle parti siccome comporterebbe il perdurare degli interessi anatocistici (art. 14, comma 2 del d.p.r. n.7/76) a fronte del venir meno del beneficio della rateizzazione del debito da restituire.
In conclusione, deve ritenersi che l'esercizio della “condizione risolutiva “comporta come effetto la risoluzione del rapporto di mutuo.
Pertanto, in caso di inadempimento del mutuatario, qualora l'Istituto di credito eserciti la facoltà di risolvere il contratto di mutuo, il mutuatario dovrà provvedere all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto.
Ne consegue che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all'importo integrale delle semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata come il mutuo), la sola quota di capitale residuo e non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere. Sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto dal contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell'art. 1224, primo comma, cod. civ. (cfr. Cass.SU sentenza n. 12639/08).
Tornando al caso che ci occupa, il consulente tecnico incaricato, con elaborato correttamente motivato, privo di vizi logici e dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene di discostarsi, ha quantificato il debito degli opponenti e degli intervenuti dal 14/09/1995, data del primo precetto nonché di risoluzione del contratto, al 10/05/2023 in complessivi € 204.180,67 (di cui € 144.356,00 per capitale ed € 59.824,67 per interessi) oltre dietimo per interessi maturandi pari ad € 19,77 al tasso del 5% annuo, calcolato sul capitale residuo.
In ordine all'atto di precetto del 25/09/2008, invece, il consulente ha rilevato che non sono
10 stati effettuati pagamenti a favore dell'istituto di credito e che sono maturati interessi al tasso legale per l'importo di € 58.355,44; pertanto la somma complessiva dovuta alla data del 10/05/2023 ammonta ad € 396.212,92 di cui € 337.857,48 per capitale ed € 58.355,44 per interessi, oltre dietimo per interessi maturandi pari ad € 46,28 al tasso del 5% annuo, calcolato sul capitale residuo al 10.05.2023.
Da tale calcolo risulta che rispetto alla somma di € 396.212,92 (oltre il dietimo per interessi maturandi) richiesta dalla banca con l'atto di precetto del 2008 oggetto di procedura esecutiva, il debito degli opponenti risulta essere di fatto minore, atteso che, nel caso di specie, come sopra specificato, l'esercizio della condizione risolutiva ha comportato come effetto la risoluzione del rapporto di mutuo con restituzione immediata, al netto dei pagamenti già effettuati, dell'importo integrale delle rate scadute nonché della quota di capitale residuo. Il dietimo per interessi maturandi andrà calcolato sul capitale residuo fino all'attualità.
Ne consegue che, stante la non corretta determinazione della somma richiesta da parte opposta, in accoglimento della domanda b)1.3 di parte opponente (alla quale hanno aderito gli intervenuti) si deve dichiarare il diritto della a proseguire nell'esecuzione forzata ma nei CP_11
soli limiti della somma indicata dal CTU in perizia in ordine al precetto del 14/09/1995, oltre dietimo fino all'attualità.
Ogni altra richiesta rigettata e/o assorbita.
Alla luce di quanto appena osservato, ritiene questo Giudice che, con riferimento alla regolamentazione delle spese del presente giudizio appare conforme a giustizia, compensare integralmente le spese tra tutte le parti in causa (opponenti, intervenuti e parte opposta).
Si pongono definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA la richiesta preliminare di parte opponente relativa all'inammissibilità/improcedibilità dell'esecuzione forzata verso i beni in comproprietà dei coniugi;
Parte_6
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
DICHIARA risolto il contratto di mutuo a far data dal 14/09/1995 con obbligo, a carico degli opponenti e degli intervenuti ed in favore dell'opposta al netto dei pagamenti già CP_11
effettuati, di restituzione immediata dell'importo integrale delle rate scadute nonché della quota di capitale residuo e del dietimo per interessi maturandi calcolato sul capitale residuo fino all'attualità, così come da perizia in atti (complessivi € 204.180,67 oltre dietimo per interessi maturandi pari ad €
19,77 al tasso del 5% annuo, calcolato sul capitale residuo);
11 DICHIARA il diritto della a proseguire a nell'esecuzione forzata nei limiti della somma CP_11
indicata dal CTU in perizia in ordine al precetto del 14/09/1995 (€ 204.180,67) oltre dietimo fino all'attualità;
COMPENSA integralmente le spese tra tutte le parti in causa;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Così deciso in Tempio Pausania, il 30/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.g. n. 719 / 2011
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 719 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011 tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 in giudizio rappresentati e difesi dagli avv.ti SEU Salvatore e Controparte_1
Opponenti
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3 in giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti SEU Salvatore e CHIRICO Attilio Vittorio
Opponente
e
(C.F. ) e CP_3 C.F._4
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5 in giudizio rappresentati e difesi dagli avv.ti DEMARTIS Agostinangelo Rosario e VARCHETTA
Danilo Damiano
Opponenti
e
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_1 in giudizio rappresentata e difesa dagli avv.ti PES Francesca e PES Fernando
Opposta
e
(C.F. ) e CP_6 C.F._6
(C.F. ) Controparte_7 C.F._7 in giudizio rappresentate e difese dall'avv. VARCHETTA Danilo Damiano Intervenute
1
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare ex art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024 i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini:
- per le parti opponenti , , , Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, : a) in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare CP_3 Controparte_4 inammissibile e/o improcedibile l'esecuzione forzata nei confronti dei beni in comproprietà dei coniugi e;
b) nel merito b1) in via principale ed eventualmente Parte_1 Parte_2 riconvenzionale: b1.1) dichiarare applicabile all'ammortamento del contratto di mutuo 13.9.84 ed all'atto di erogazione 30.8.88 il solo interesse legale per indeterminatezza dell'interesse contrattuale;
b1.2) in via alternativa a quanto sub 1) e/o pronunciare l'annullamento parziale per errore o il dolo incidente dei predetti contratti ed applicare all'ammortamento di essi solo interesse legale;
b 1.3) in ogni caso accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo sin dalla data del 20.1.98 , con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data del solo capitale residuo e degli interessi legali;
in via subordinata - sempre eventualmente riconvenzionale - e salvo gravame : - accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo sin dalla data del 20.1.98 con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data il solo capitale residuo e degli interessi del contratto di mutuo 13.9.84 e dell'atto di erogazione 30.8.88 e pari al tasso effettivo del 14,25% annuo ( 7,25% semestrale) in ogni caso: - rideterminare nella misura accertanda in causa per ogni singola quota di mutuo sia il piano di ammortamento di cui all'espositiva e sia il reale credito all'attualità spettante all'opposto, previa imputazione in conformità a contratto ed a quanto sopra esposto delle somme corrisposte dagli opponenti. In ogni caso con il favore nelle spese dell'opposizione”;
- per la parte opposta : “ogni contraria Controparte_5 istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia all'Ill.mo Giudice dichiarare 1. il rigetto della Cont proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare il diritto di di agire in executivis nei confronti dei debitori esecutati, odierni opponenti;
in via subordinata salvo il gravame 2. accertare che il credito della è pari ad € 396.212,92 alla data del 10.5.2023, o Controparte_5 miglior somma da determinarsi, oltre interessi convenzionali, in subordine legali, maturati e maturandi fino al saldo effettivo;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”;
- per le intervenute e : “Voglia l'adito CP_6 Controparte_7
Tribunale, ogni avversa domanda eccezione e conclusione respinta a) previa determinazione della somma capitale ancora dovuta dichiarare applicabile il solo interesse legale per indeterminatezza dell'interesse contrattuale;
b) accertata la risoluzione del contratto di mutuo alla data del 20
Gennaio 1998 calcolare gli interessi legali effettivamente dovuti con decorrenza dalla predetta data;
c) ricalcolare per ogni singola quota di mutuo quanto ancora dovuto per capitale ed interessi
2 e quindi sia il piano di ammortamento sia il reale credito all'attualità; c) vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Tra la (allora Sezione Autonoma di Credito Controparte_5
Fondiario della - oggi odierna convenuta opposta) e la società Controparte_5
veniva stipulato in data 13/09/1984 un contratto di mutuo di originari £ Parte_3
2.500.000.000 (pari ad € 1.291.142,25 - atto di erogazione e quietanza del 30/08/1988 ed atto di erogazione a saldo, quietanza e frazionamento del 30/01/1990), poi effettivamente erogato in due tranches per complessive £ 1.941.000.000, finalizzato all'acquisto di un complesso residenziale costituito da diversi appartamenti realizzato su un terreno di mq. 54.000 ubicato in Golfo Aranci
(SS), Località Cala Sassari.
Con atto di vendita del 4/07/1991 la società Parte_4
acquistava dalla unità immobiliari, accollandosi le relative quote Controparte_9
di mutuo.
Successivamente con atto notificato in data 10/03/1992 la società
[...]
comunicava di essere subentrata nel possesso e godimento di porzioni Parte_4
immobiliari in Comune di Golfo Aranci, Località Cala Sassari accollandosi n. 13 quote di mutuo di originari £ 362.000.000 relativamente al primo mutuo/tranche e n. 13 quote di originari £
64.000.000 relativamente al secondo mutuo/tranche.
In data 30/06/1999 la assegnava agli odierni Controparte_10 opponenti parte delle unità immobiliari oggetto dell'ipoteca citata.
Tuttavia, la parte mutuataria si rendeva inadempiente nei confronti della non CP_11
avendo eseguito il pagamento di rate di ammortamento scadute e rimaste insolute relative al predetto mutuo.
Di conseguenza, nel corso degli anni, l'istituto di credito provvedeva alla notifica di ben tre atti di precetto: 1) datato 14/09/1995 per l'importo di € 233.026,95 (£ 451.203.094); 2) datato
21/01/1998 per l'importo di € 277.363,69 (£ 537.050.974); 3) datato 23/09/2008 per l'importo di €
609.058,64 propedeutico all'azione esecutiva incardinata, ai quali seguivano dei pagamenti parziali. Contr
In data 29/12/2008 la notificava atto di pignoramento e provvedeva all'iscrizione della procedura esecutiva n. 200009/2009 a carico di , Parte_4 Parte_5
, , , e Parte_1 Parte_2 CP_3 Controparte_2 CP_4
presso il Tribunale di Tempio Pausania Sezione distaccata di Olbia, avente ad oggetto
[...]
3 n° 36 unità immobiliari appartenenti a due distinti rami familiari.
In data 02/04/2009 e proponevano Parte_4 Parte_5
opposizione agli atti esecutivi (ex art. 615 c.p.c.) relativamente a n° 23 immobili di loro proprietà, istaurando il procedimento n. 313/2009 che si concludeva con la sentenza n. 239/2012, che, pur dichiarando risolto il contratto di mutuo a far data dal 21/01/1998, respingeva però l'opposizione agli atti esecutivi, condannandoli alle spese legali.
e presentavano istanza di conversione del Parte_4 Parte_5
pignoramento ex art. 495 c.p.c. e, a seguito del pagamento rateale della somma dovuta, ottenevano in data 9/03/2021 la cancellazione del pignoramento relativamente agli immobili ad essi intestati.
Così sintetizzata la vicenda che fa da sfondo al presente processo, e pervenendo all'esame di quanto di interesse in questa sede, va detto che con atto di citazione ex art. 616 cpc ritualmente notificato e depositato in data 04/08/2011, gli odierni opponenti citavano in giudizio la parte opposta roponendo opposizione agli atti esecutivi (ex Controparte_5
art. 615 c.p.c.) relativamente a n° 13 immobili di loro proprietà, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, adversiis reiectis, - in via pregiudiziale e/o preliminare: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile la esecuzione forzata nei confronti dei beni in comproprietà di e;
- nel merito : - in via principale ed Parte_1 Parte_2 eventualmente riconvenzionale 1) dichiarare applicabile all'ammortamento del contratto di mutuo
13.9.84 e all'atto di erogazione 30.8.88 il solo interesse legale per indeterminatezza dell'interesse contrattuale;
2) in alternativa a quanto sub 1) dichiarare e/o pronunciare e l'annullamento parziale per errore od il dolo incidente — dei predetti contratti ed applicare all'ammortamento di essi il solo interesse legale;
3) in ogni caso accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo a far data del 20.1.98 , con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data del solo capitale residuo e degli interessi legali in via subordinata
- sempre eventualmente riconvenzionale - e salvo gravame : - accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto di mutuo sin dalla data del 20.1.98 con le conseguenze di diritto in ordine all'esigibilità , a tale data il solo capitale residuo e degli interessi del contratto di mutuo 13.9.84 e dell'atto di erogazione 30.8.88 e pari al tasso effettivo del 14,25% annuo ( 7,25% semestrale) in ogni caso: - rideterminare nella misura accertanda in causa per ogni singola quota di mutuo sia il piano di ammortamento di cui all'espositiva e sia il reale credito all'attualità spettante all'opposto, previa imputazione in conformità a contratto ed a quanto sopra esposto delle somme corrisposte dagli opponenti In ogni caso Con il favore nelle spese dell'opposizione”.
4 A sostegno della spiegata opposizione, parte opponente, per quanto qui di interesse, deduceva che:
-la somma richiesta da in data 23/09/2008, ammontante ad € 609.058,64, non CP_11 fosse stata correttamente determinata ritenendo, invece, che solo € 337.857,35 fossero da imputarsi alle unità immobiliari (n° 13) assegnate agli odierni opponenti;
- il contratto fosse stato risolto precedentemente (atti di precetto del 14/09/1995 e del
21/01/1998) in seguito a clausola risolutiva espressa ex art. 1465 contenuta nell'atto di mutuo;
- l'adempimento dei pagamenti non fosse stato imputato come da art. 1194 c.c. in difetto di specifica previsione contrattuale;
- gli interessi fossero dovuti nei limiti del tasso legale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta con eccezione riconvenzionale del 16/02/2012, Controparte_5
contestando le argomentazioni e le deduzioni della parte attrice/opponente, e rassegnando le seguenti conclusioni: “Nel merito chiedono che al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia dichiarare: in via preliminare:
1. la nullità dell'avverso ricorso ex 163 e 167 c.p.c. In via principale e salvo il gravame:
2. il rigetto della proposta opposizione;
3. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
In particolare, a sostegno delle indicate conclusioni, la parte opposta deduceva che:
- l'importo intimato in precetto per ogni singola quota di mutuo (e per ogni appartamento), riferibile solo in parte alle unità immobiliari degli opponenti, fosse stato determinato correttamente;
- i pagamenti fossero stati correttamente imputati a detrazione delle spese e degli interessi e poi del capitale in base all'art. 9 del capitolato allegato al mutuo fondiario del 13/09/1984.
In data 3/7/2019 si costituivano nel presente procedimento e CP_6 [...]
(rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietario di un immobile a loro ceduto da CP_7
associandosi a quanto già richiesto da parte opponente e formulando le Controparte_4
conclusioni riportate in intestazione.
A sostegno delle proprie ragioni deducevano che:
- la pretesa della era illegittima e infondata atteso che, Controparte_5 quand'anche qualcosa fosse dovuto, si tratterebbe di importi nettamente inferiori rispetto a quelli per i quali era stata promossa esecuzione;
- i criteri utilizzati dalla per determinare l'ammontare del Controparte_5
presunto credito erano criptici siccome il tasso variabile era di difficile interpretazione e, altresì, risultava incerta la somma capitale rispetto alla quale era stato effettuato il calcolo degli interessi siccome il mutuo originario era stato frazionato in quote minori di diverso ammontare;
5 - Non vi era stata una netta demarcazione fra l'importo della quota di mutuo in linea capitale e la somma degli interessi;
- la , risolto il contratto di mutuo ex art. 1456 c.c. a far data dal Controparte_5
20/01/1998, avrebbe dovuto, a partire da tale momento, determinare il residuo debito capitale e su di esso calcolare l'interesse convenzionale di mora. Non avendolo fatto, il tasso convenzionale di interesse concretamente applicato era da considerarsi ab origine indeterminato e la sua indeterminatezza imponeva l'applicazione del tasso legale;
- a seguito dell'avvenuto frazionamento del mutuo originario in quote minori, non risultavano tenute nel debito conto le somme via via pagate a scomputo del debito originario.
Tutte le parti in causa depositavano note conclusionali autorizzate chiedendo un rinvio dell'udienza fissata per serie trattative in corso che avrebbero portato all' estinzione di tutte le procedure pendenti tra le parti stesse, compresa l'opposizione all'esecuzione. Tuttavia, le suddette trattative non andavano a buon fine siccome la proposta economica avanzata dagli opponenti non veniva accettata dall'Istituto di Credito.
Ciò posto, la causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20/10/2024 sulle conclusioni formulate dalle parti in atti (parte opponente e parte intervenuta) e come da verbale del 15/10/2024 (parte opposta) e con contestuale assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente osserva il Giudicante che, in merito all'eccezione formulata dai soli coniugi circa l'improcedibilità/inopponibilità del pegno immobiliare per Parte_6
avvenuta costituzione di un fondo patrimoniale sui cespiti in comproprietà ed oggetto di esecuzione, giova richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 933/2012 a mente della quale se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione.
Allo stesso risultato si perviene anche quando il pignoramento sia successivo all'annotazione ma l'ipoteca sia stata iscritta in precedenza in quanto, con l'iscrizione, sorge immediatamente, per il creditore, il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Orbene, nel caso di specie la costituzione del fondo patrimoniale per atto pubblico risale al
16/5/2001, mentre la notifica dell'atto di pignoramento è avvenuta in data 24/12/2008. Tuttavia, la iscrisse ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dalla mutuataria dante causa degli CP_11
odierni opponenti (ed esecutati) in data 21/9/1984. Ne consegue l'inopponibilità del fondo patrimoniale al creditore.
A ciò si aggiunga che i beni facenti parte del fondo patrimoniale possono essere oggetto di
6 espropriazione solo per le obbligazioni contratte per il soddisfacimento diretto dei bisogni della famiglia quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la conservazione della casa adibita a residenza familiare, al sostenimento delle spese condominiali, al pagamento degli oneri fiscali connessi alla abitazione familiare.
Vieppiù, l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'articolo 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione ex articolo 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari ( cfr. Cass. sentenza n. 21800/16).
Nel caso che ci occupa i coniugi hanno certamente dato prova Parte_6 dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale con la produzione del relativo atto pubblico datato 16/5/2001 nonché dell'Estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimoni dal quale risulta l'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 162 comma 4 c.c.
Ciò nonostante, manca del tutto la prova che il debito venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Da qui sorge l'inevitabile rigetto della domanda avanzata in via preliminare da parte opponente.
In via ulteriormente preliminare ritiene il Giudicante di dover condividere la decisione del
CTU nominato il quale, in merito ai conteggi richiesti, ha giustamente escluso dal calcolo il precetto del 21/01/1998 siccome lo stesso si riferisce a n. 23 posizioni di mutuo relative ad immobili oggetto della procedura esecutiva n. 20009/2009 ma intestati ad altre parti quali e Parte_4
estranee al presente procedimento. Parte_5
Difatti, tali posizioni sono state oggetto di altra opposizione (n. 313/2009), definita con la sentenza n. 239/2012 e, successivamente, oggetto di istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. conclusasi con l'integrale pagamento delle somme dovute e la cancellazione del pignoramento relativamente agli immobili ad essi intestati.
7 Quanto alle osservazioni del CTP di parte opponente, che sosteneva l'esistenza di ben due ulteriori atti di precetto relativi al 1998 da valutare, uno dei quali allegato dopo il deposito della perizia del CTU e l'altro non depositato dalle parti ma per il quale si faceva richiesta di ricercarlo presso l'istituto di credito, si condivide, ancora una volta, quanto sostenuto dal CTU nella propria relazione motivata.
Difatti, compito del suddetto ausiliare nello svolgimento dell'incarico, è quello di effettuare una valutazione attenendosi agli atti e ai documenti di causa;
pertanto, nel caso di specie, non risultando né nel fascicolo telematico né tantomeno nella documentazione cartacea presente presso la cancelleria del Tribunale nessuno dei due precetti indicati (che, lo si ricorda, avrebbero dovuto essere prodotti dalla parte interessata entro il termine previsto per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c.), lo stesso non ha potuto prenderne visione e, non rientrando tra gli oneri incombenti sullo stesso consulente quello di attivarsi per ricercare i suddetti documenti, ha proceduto correttamente non inserendo nel calcolo finale gli eventuali pagamenti relativi ai precetti del 1998 di cui non è dato sapere.
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e deve trovare accoglimento.
L'espresso convincimento risiede sulle brevi considerazioni che seguono.
All'esito dell'esame degli scritti difensivi e della documentazione prodotta in atti, può ritenersi non contestata l'esistenza di rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, nello specifico un mutuo fondiario risalente al 13/09/1984 (condizionato), uno del 30/08/1988 (prima erogazione) e l'ultimo del 30/01/1990 (definitivo), nonché il relativo inadempimento del mutuatario con conseguente risoluzione del contratto a mezzo clausola risolutoria inserita in due atti di precetto (del
1995 e del 2008).
Prima di addentraci nella problematica sottoposta, va innanzitutto premesso che il mutuo di cui si discute nella presente causa è stato stipulato originariamente nel 1984 (frazionamento nel
1990), sicché alla fattispecie in esame deve essere applicata la disciplina all'epoca vigente e, segnatamente, il DPR n. 7 del 1976, ancorché detta disciplina sia stata poi successivamente abrogata e sostituita con le più recenti disposizioni contenute nel Testo Unico bancario del 1993.
La questione controversa, oggetto del presente procedimento, riguarda se ed, eventualmente, entro quali limiti, la dichiarazione dell'istituto di credito mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dal DPR 7/76 incida, o meno, sul diritto del suddetto ente di pretendere il pagamento di interessi di mora, al tasso indicato nel contratto, anche sulle rate di mutuo non ancora scadute e già comprensive, non solo della quota di capitale, ma anche dei relativi interessi convenzionali.
Ciò posto, altra problematica dibattuta e che interessa il caso in disamina siccome
8 strettamente connessa alla precedente, riguarda gli effetti che l'esercizio della facoltà accordata dalla prefata norma alla provocano sul rapporto di mutuo ovvero se, in presenza di CP_11
inadempimento della controparte e della richiesta esecutiva del pagamento integrale formulata dall'Istituto di credito, il rapporto si risolva o se viceversa sopravviva a tali eventi fin quando il mutuatario non abbia adempiuto per intero la propria obbligazione o il mutuante non abbia, comunque, altrimenti soddisfatto le proprie ragioni.
Orbene, in presenza di orientamenti giurisprudenziali tra loro contrastanti, questo Giudice ritiene di doversi uniformare all'orientamento più recente delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sentenza n. 12639/08), escludendo le pronunce minoritarie e più risalenti nel tempo.
Ritiene, pertanto, questo Giudice che l'opzione più ragionevole sulla quale orientarsi sia quella della risoluzione del contratto.
Com'è noto, l'articolo 15 primo comma del citato decreto del 1976 stabilisce che ai contratti di credito fondiario “si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di ritardato pagamento anche di una sola rata del credito scaduto”.
La stessa dizione adoperata dall'articolo 15 del già citato DPR n. 7 del 1976 fa presumere un'assimilazione della “condizione risolutiva” al significato di “clausola risolutiva” le quali si equivalgono e la cui attivazione impedisce la produzione di effetti contrattuali ulteriori (cfr. Cass. n.
20449/05).
Pertanto, pur tenendo conto dell'ambiguità terminologica che potrebbe connotare tale espressione, il tenore letterale della predetta locuzione depone inequivocabilmente per l'effetto risolutivo dell'iniziativa del creditore perché tale è, appunto, il significato comune e letterale dell'aggettivo “risolutiva” che compare in detta norma e che è stato previsto direttamente dal legislatore e non rimesso alla volontà negoziale delle parti.
Di conseguenza, come anticipato, si pone un ulteriore problema vale a dire quello di stabilire se e in quale misura il mutuatario sia tenuto, oltre che alla restituzione del capitale e al pagamento degli interessi già in precedenza maturati, a corrispondere interessi al tasso convenzionalmente pattuito anche sulle rate del mutuo a scadere, posto che tali rate, di regola, comprendono tanto una quota di capitale quanto una quota predeterminata di interessi.
La notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento del credito comporta, quindi, la risoluzione del contratto, dovendo considerare la condizione risolutiva dell'articolo 15 del citato DPR numero 7 del 1976 alla stregua di una vera e propria clausola risolutiva espressa.
Invero, atteso che il contratto di mutuo costituisce un contratto di durata rispetto al quale la risoluzione opera per il futuro determinando l'anticipata scadenza dell'obbligazione di rimborso del
9 capitale, resta ferma, in caso di ritardo nel pagamento, l'applicabilità degli interessi di mora al tasso convenuto ex art. 1224 c.c., ma va escluso il riconoscimento dei medesimi interessi su quella parte delle rate a scadere che comprende oltre alla quota capitale anche gli interessi corrispettivi.
Si ritiene, dunque, non possa operare l'anatocismo legale previsto dall'articolo 14 dell'anzidetto d.p.r. n.7.
Ordunque, in siffatto contesto appare arduo sposare l'indirizzo giurisprudenziale più datato che prevedeva che la condizione risolutiva prevista dalla disposizione di legge non precludesse la prosecuzione del rapporto di mutuo, ma implicasse soltanto la decadenza del debitore moroso dal beneficio del termine per il pagamento delle somme a scadere, con la conseguenza che gli interessi dovuti dal debitore continuavano a decorrere al tasso convenzionale anche dopo che la banca avesse esercitato la facoltà di risoluzione del contratto.
Tale soluzione non solo contrasta con il tenore letterale della norma ma determinerebbe uno squilibrio nella posizione contrattuale delle parti siccome comporterebbe il perdurare degli interessi anatocistici (art. 14, comma 2 del d.p.r. n.7/76) a fronte del venir meno del beneficio della rateizzazione del debito da restituire.
In conclusione, deve ritenersi che l'esercizio della “condizione risolutiva “comporta come effetto la risoluzione del rapporto di mutuo.
Pertanto, in caso di inadempimento del mutuatario, qualora l'Istituto di credito eserciti la facoltà di risolvere il contratto di mutuo, il mutuatario dovrà provvedere all'immediata restituzione dell'intera somma ricevuta, essendo venuto meno il meccanismo di rateizzazione previsto nel contratto ormai risolto.
Ne consegue che alla banca compete il diritto di ricevere, oltre all'importo integrale delle semestralità già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata come il mutuo), la sola quota di capitale residuo e non anche gli interessi conglobati nelle semestralità a scadere. Sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello già previsto dal contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio al disposto dell'art. 1224, primo comma, cod. civ. (cfr. Cass.SU sentenza n. 12639/08).
Tornando al caso che ci occupa, il consulente tecnico incaricato, con elaborato correttamente motivato, privo di vizi logici e dalle cui risultanze il Tribunale non ritiene di discostarsi, ha quantificato il debito degli opponenti e degli intervenuti dal 14/09/1995, data del primo precetto nonché di risoluzione del contratto, al 10/05/2023 in complessivi € 204.180,67 (di cui € 144.356,00 per capitale ed € 59.824,67 per interessi) oltre dietimo per interessi maturandi pari ad € 19,77 al tasso del 5% annuo, calcolato sul capitale residuo.
In ordine all'atto di precetto del 25/09/2008, invece, il consulente ha rilevato che non sono
10 stati effettuati pagamenti a favore dell'istituto di credito e che sono maturati interessi al tasso legale per l'importo di € 58.355,44; pertanto la somma complessiva dovuta alla data del 10/05/2023 ammonta ad € 396.212,92 di cui € 337.857,48 per capitale ed € 58.355,44 per interessi, oltre dietimo per interessi maturandi pari ad € 46,28 al tasso del 5% annuo, calcolato sul capitale residuo al 10.05.2023.
Da tale calcolo risulta che rispetto alla somma di € 396.212,92 (oltre il dietimo per interessi maturandi) richiesta dalla banca con l'atto di precetto del 2008 oggetto di procedura esecutiva, il debito degli opponenti risulta essere di fatto minore, atteso che, nel caso di specie, come sopra specificato, l'esercizio della condizione risolutiva ha comportato come effetto la risoluzione del rapporto di mutuo con restituzione immediata, al netto dei pagamenti già effettuati, dell'importo integrale delle rate scadute nonché della quota di capitale residuo. Il dietimo per interessi maturandi andrà calcolato sul capitale residuo fino all'attualità.
Ne consegue che, stante la non corretta determinazione della somma richiesta da parte opposta, in accoglimento della domanda b)1.3 di parte opponente (alla quale hanno aderito gli intervenuti) si deve dichiarare il diritto della a proseguire nell'esecuzione forzata ma nei CP_11
soli limiti della somma indicata dal CTU in perizia in ordine al precetto del 14/09/1995, oltre dietimo fino all'attualità.
Ogni altra richiesta rigettata e/o assorbita.
Alla luce di quanto appena osservato, ritiene questo Giudice che, con riferimento alla regolamentazione delle spese del presente giudizio appare conforme a giustizia, compensare integralmente le spese tra tutte le parti in causa (opponenti, intervenuti e parte opposta).
Si pongono definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA la richiesta preliminare di parte opponente relativa all'inammissibilità/improcedibilità dell'esecuzione forzata verso i beni in comproprietà dei coniugi;
Parte_6
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
DICHIARA risolto il contratto di mutuo a far data dal 14/09/1995 con obbligo, a carico degli opponenti e degli intervenuti ed in favore dell'opposta al netto dei pagamenti già CP_11
effettuati, di restituzione immediata dell'importo integrale delle rate scadute nonché della quota di capitale residuo e del dietimo per interessi maturandi calcolato sul capitale residuo fino all'attualità, così come da perizia in atti (complessivi € 204.180,67 oltre dietimo per interessi maturandi pari ad €
19,77 al tasso del 5% annuo, calcolato sul capitale residuo);
11 DICHIARA il diritto della a proseguire a nell'esecuzione forzata nei limiti della somma CP_11
indicata dal CTU in perizia in ordine al precetto del 14/09/1995 (€ 204.180,67) oltre dietimo fino all'attualità;
COMPENSA integralmente le spese tra tutte le parti in causa;
PONE definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
RIGETTA ogni ulteriore richiesta.
Così deciso in Tempio Pausania, il 30/5/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
12