Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. 2159/2024
TRIBUNALE DI TORREANNUNZIATA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. R.G. 2159/2024;
TRA
, elettivamente domiciliato in Castellammare Parte_1
di Stabia alla via Virgilio, n. 110, rappresentato e difeso da sé medesimo in qualità di avvocato del Foro di Torre Annunziata.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione compensi professionali
Il ricorrente ha concluso come da rispettivi atti difensivi e discussione orale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/02 e art. 15 D.lgs 150/11 tempestivamente depositato il 03/05/2024, l'avv. ha impugnato il decreto Parte_1
del 03/04/2024 (pubblicato e notificato il 09/04/2024), emesso dalla dott.ssa
Adele Marano nell'ambito del procedimento penale RG. n. 6721/2014, con il quale veniva rigettata l'istanza di liquidazione dei compensi professionali dallo
c.p.p. di , nell'ambito del procedimento penale RG. n. Controparte_2
6721/2014, N. SIAMM 2957/2023.
Ancorché ritualmente evocato in giudizio, il non si è Controparte_1
costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
In rito va evidenziato che, a seguito della novella introdotta dall'art. 15, co. 3, lett. f) del d.lgs. 149/2022, al comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011 a decorrere dal 28 febbraio 2023 la parola “sommario” è stata sostituita dalla parola “semplificato”.
Ne consegue che per il rinvio espresso all'art. 15, comma 1, contenuto nell'art. 170 del T.U. spese di giustizia, anche quest'ultima norma, con la decorrenza sopra indicata ha subito una modifica, nel senso che anche in essa la parola
“sommario” è stata sostituita con la parola “semplificato”.
Quanto al modello di opposizione, considerato che pacificamente il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione è un giudizio autonomo e indipendente da quello nel quale è stato emesso il decreto impugnato, si deve concludere, secondo i principi e le norme specifiche di diritto intertemporale, che le opposizione ai decreti emessi post 28 febbraio 2023, ma nell'ambito di procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia – come nel caso in esame – siano regolate dal nuovo rito semplificato di cognizione ex artt. 281 sexies ss. c.p.c.
Ancora, va rilevato che il procedimento di opposizione, ex art. 170, d.p.r. n.
115/2002 al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve essere trattato dai magistrati addetti al servizio civile. Tale principio, espressamente dettato in relazione ai decreti di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, "trova applicazione anche in merito ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio, stante l'identità delle ragioni formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di ciascuna di dette ipotesi" (Cass. civ., Sez. Un., n. 19161/2009).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. L'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. veniva rigetta Parte_1 sulla scorta del rilievo in base al quale dalla dichiarazione dell'INPS era emerso che “l'imputato percepisce una pensione di euro Controparte_2
289,80 al mese e come tale pignorabile” (cfr. decreto del 03/04/2024).
La censura non può essere condivisa, giacché la pensione è un credito relativamente impignorabile, potendo essere pignorata solo in parte.
L'art. 545, comma 7, c.p.c., dispone, infatti, che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 21 settembre 2022, di conversione del decreto Aiuti-bis, il minimo della pensione impignorabile è di euro 1.000,00 – c.d. minimo vitale impignorabile – con la conseguenza che le pensioni di importo superiore possono essere pignorate, ma solo per la parte eccedente il suddetto importo di euro 1.000,00.
Nella fattispecie, dalla documentazione allegata al ricorso si evince che il percepisce dall'INPS una pensione mensile netta di euro 289,60 e, CP_2
quindi, assolutamente non pignorabile.
D'altra parte, con riguardo a tali trattamenti, la Suprema Corte ha già precisato che la impignorabilità parziale è posta a tutela dell'interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 Cost.); conseguentemente il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d'ufficio senza necessità di un'eccezione o di un'opposizione da parte del debitore esecutato (Cass. civ.,
Sez. III, 22 marzo 2011, n. 6548).
Ciò posto, in punto di diritto va rilevato che l'art. 97 c.p.p. garantisce all'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia, o ne è rimasto privo,
l'assistenza di un difensore di ufficio: il difensore di ufficio ha certamente l'obbligo di prestare il proprio patrocinio ed, ai sensi dell'art. 31 disp. att.
c.p.p., tale attività è in ogni caso retribuita. L'art. 369 bis c.p.p. prevede che il compenso è dovuto dall'assistito indagato, imputato o condannato.
Nondimeno, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure civili ed esecutive per il recupero del credito, l'art 116 D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) prevede che il compenso sia a carico dello
Stato.
In particolare, l'art. 116 del DPR 115/2022 dispone che “le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidate dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”.
A tal uopo la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero, ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio” (Cass., n. 7275/2023, Cass., n.
7063/2018; n. Cass., n. 3673/2019; Cass., n.8359/2020).
Nel caso di specie, l'avv. ha provato, mediante Parte_1
documentazione allegata, di aver esperito il procedimento monitorio (D.I. n.
486/2014 emesso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Cellini, R.G.
369472014), notificato il conseguente atto di precetto, nonché avviato tre procedure esecutive ed in particolare tre pignoramenti presso terzi (
[...]
; INPS e ING Bank), tutti con esito negativo. Tale CP_3
documentazione deve ritenersi prova idonea e sufficiente a far sorgere il suo diritto alla liquidazione dei compensi professionali, non rilevando, al fine di risolvere la controversia de qua, il controllo sull'impossidenza di costui, dato che il su citato art. 116, così come pacificamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non fa riferimento a tali circostanze.
Per tutto quanto precede, va annullato il decreto di rigetto impugnato e, dunque, liquidato il compenso dell'Avv. per l'attività svolta a Parte_1 favore di , tenuto altresì conto delle spese sostenute dal Controparte_2
ricorrente per il recupero del credito professionale. Nel dettaglio, conformemente alla domanda, avuto riguardo al Protocollo di intesa su base nazionale proposto dal Consiglio Nazionale Forense (Circ.
3-C-
2016 dell'8 giugno 2016) per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonchè dei c.d. insolvibili, il compenso per l'attività difensiva svolta d'ufficio in favore dell'imputato predetto, va liquidata nella somma di euro 1.160,00, oltre spese generali al
15%, C.P.A. e I.V.A, così calcolati: fase studio: 225; fase introduttiva: 0; fase istruttoria: 540; fase decisoria: 675; subtotale: 1.440; decurtazione: 480; totale
1°: 960,00.
Fattori correttivi, udienze: 200; detenuto: 0; collegiale: 0; imputati:0; imputazione:0; assistiti: 0; parti civili: 0; totale 2°: 200;
Subtotale 1°: 960,00; subtotale 2°: 200,00. TOTALE: 1.160,00 euro.
Relativamente alle spese sostenute dal ricorrente per l'esperimento del procedimento monitorio e l'attività di recupero del credito, è orientamento espresso dalla Corte di Cassazione quello in base al quale, ove il difensore d'ufficio dimostri di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero forzoso del credito professionale, “i relativi costi della procedura di recupero debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d'ufficio” (Cass. n. 23958/2023).
Da ciò consegue che al compenso per la difesa d'ufficio, come sopra, vanno aggiunte le spese sostenute dall'avv. per il recupero del credito Parte_1
professionale, determinate, vista la documentazione in atti, nella somma di euro 500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei DM 55/14 e 147/22, in assenza di nota spese, tenuto conto delle questioni esaminate e del valore della domanda con applicazione dei valori minimi applicabili (€ 1.278,00 ), oltre riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), vista la snellezza del procedimento e la scarsa complessità della vertenza, il tutto oltre accessori di legge, rimborso per spese forfettarie e spese vive per contributo unificato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, rigettata ogni diversa azione ed eccezione, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso professionale emesso dalla dott.ssa Adele Marano in data 03.04.2024 e notificato il 09.04.2024 (RG.
n. 6721/2014 – N.SIAMM 2957/2023);
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
, quali compensi dell'attività difensiva di ufficio, della Parte_1
somma di euro 1.160,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15% come per legge.
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
, quali costi della procedura di recupero del credito, Parte_1
della somma di euro 500,00.
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. Controparte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in Parte_1
complessivi della somma di euro 700,00, a titolo di compensi professionali, oltre spese vive di euro 49,00 per contributo unificato e spese forfettarie al 15%, IVA e C.A. se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, lì 09.03.2025
IL G.O.P.
dr.ssa Immacolata Cesarano