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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/11/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 194/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 194/2022
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sabino Laudadio e Umberto Denise ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Bianca Maria n.37, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
Appellata contumace CP_1 avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Terni n.249/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“In via preliminare: Dichiarare la contumacia di parte appellata, in quanto non costituita nei termini di legge.
Nel merito, in via principale: in integrale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Terni rep. n.249/22, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dalla nei CP_1
confronti di poiché generiche e inammissibili e, comunque, infondate in fatto e Parte_1
in diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la statuizione del Tribunale di Terni circa l'an debeatur in favore della sig.ra CP_1 riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura di euro “8.127,25 oltre interessi legali dal 23/11/15 e sino al soddisfo…” riducendone l'ammontare in ragione della circostanza per cui la titolarità del diamante resta in capo alla sig.ra nonché CP_1 all'esito di ogni più ampio approfondimento istruttorio tra cui CTU volta a stabilire l'entità del danno subito dalla in misura pari alla differenza fra il prezzo di acquisto del diamante per CP_1 cui è causa e il valore dello stesso al momento dell'acquisto, tenendo anche conto delle ulteriori componenti di costo (quali IVA e servizi accessori), giusta quesito peritale indicato in atti;
riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa della nella causazione del danno ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art.1227 cc e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità.
In ogni caso: condannare la a rimborsare a quanto da quest'ultima CP_1 Parte_1 corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare la a rifondere a le spese e i compensi di CP_1 Parte_1 lite, oltre iva e CPA come per legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado.
In via istruttoria: nei termini di cui all'atto di appello si chiede disporsi CTU per una corretta ed esatta determinazione del valore del diamante oggetto di causa, computato con riferimento alla data di acquisto del prezioso, e sottoponendo all'ausiliare il quesito come specificato a pag. n.28 dell'atto di appello, da intendersi per ivi ritrascritto.”.
All'udienza del 28/3/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter il Parte_1 Pt_2
) premetteva di essere stato convenuto in giudizio da con ricorso ex art.702
[...] CP_1
bis cpc al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità, sulla base delle risultanze di cui al provvedimento del 20/9/17 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (di seguito breviter l'Autorità o AGCM), in relazione all'acquisto, da esso intermediato, di un diamante, acquisto effettuato dalla nel novembre 2015 al prezzo di euro 8.127,25; specificava che tale CP_1
prezzo era stato corrisposto alla venditrice (di seguito breviter Parte_3
Part
), poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con la sent. n.43 del 15/1/19 e che la CP_1 aveva chiesto la condanna di esso appellante al risarcimento del danno alla stessa cagionato da quantificarsi, quanto al danno emergente, in un importo pari alla somma inizialmente investita per l'acquisito del diamante e, quanto al lucro cessante, nella perdita del profitto causata dal mancato reimpiego della detta somma in altre forme di investimento oltre che per aver dovuto far ricorso ad un finanziamento per acquistare l'auto con ulteriore aggravio dei relativi costi finanziari, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali sino al saldo.
La – riferiva il – a fondamento della propria domanda aveva dedotto che: nel mese CP_1 Pt_1
di novembre del 2015 si era recata presso lo sportello di San Gemini del con il quale Pt_1
intratteneva rapporti di conto corrente e presso il quale era depositaria di titoli;
era interessata ad investimenti sicuri in grado di mantenere il capitale utilizzato;
il Direttore di filiale, , CP_2 dopo aver ascoltato le intenzioni formulate dalla cliente, l'aveva consigliata e invitata ad effettuare un investimento in diamanti, da egli ritenuto sicuro (dato che il diamante era considerato un bene rifugio) e tale da mantenere inalterata la capacità di acquisto iniziale della somma corrisposta;
il e aveva altresì mostrato sia un grafico in ordine all'andamento dell'oro che era altalenante a CP_2
differenza di quello del diamante che manteneva, a suo dire, un trend positivo e in aumento, sia una serie di grafici estratti da “Il Sole 24 ore” e dai listini di vendita diamanti dai quali si evinceva, sempre a suo dire, che la somma di acquisto del diamante avrebbe maturato nel tempo una rendita molto superiore all'iniziale prezzo;
a fronte di tali garanzie, ritenute affidabili stante la provenienza, ella aveva accettato il consiglio e, previo successivo appuntamento con altro funzionario del Pt_1
aveva acquistato un diamante al prezzo di euro 8.127,25; sempre su consiglio del Direttore, la
Part suddetta pietra era stata poi inviata dallo stesso in custodia presso la a titolo gratuito. Pt_1
Infine – continuava l'odierno appellante – parte ricorrente aveva aggiunto di aver successivamente maturato l'esigenza di riscuotere il denaro investito e di essersi recata presso il richiedendo Pt_1
la pietra che voleva rivendere, richiesta che però il Direttore aveva negato senza motivare le ragioni del diniego;
inoltre, la aveva precisato, da una parte, di non aver ricevuto risposta né alla CP_1 richiesta scritta né alle contestazioni mosse tramite un'Associazione di Consumatori, la
Delegazione di Codici di Terni, e, dall'altra parte, che in base ad una sommaria valutazione effettuata sulla scorta del certificato della pietra preziosa era emerso che la stessa aveva a quel punto un valore di circa 1.500,00 euro. L'appellante evidenziava quindi che la dato che il CP_1
diamante non le era stato né restituito né quindi aveva potuto venderlo, aveva concluso in I grado
Part chiedendo l'accertamento della sua responsabilità, in qualità di intermediario della , e la sua condanna al risarcimento dei danni da essa subiti, con vittoria delle spese di lite.
Il dava poi atto che, costituitosi in quella sede, aveva contestato tutto quanto ex adverso Pt_1 dedotto, precisando di non aver svolto alcun ruolo nella promozione o sollecitazione nell'acquisto di diamanti ma di aver svolto una mera attività di collegamento senza aver affatto garantito la sicurezza dell'investimento e deducendo, più nel dettaglio, che: il contratto di compravendita era Part stato concluso tra la e l'acquirente; l'istituto di credito non era coinvolto in nessuna fase delle Part trattative né nella consegna della pietra;
gli accordi di collaborazione con la esoneravano il da ogni responsabilità; la si era limitata a richiamare il provvedimento dell'AGCM Pt_1 CP_1
a fondamento della propria domanda mentre avrebbe dovuto provare la responsabilità dell'intermediario nel caso specifico. Eccepito quindi il proprio difetto di legittimazione passiva e la valenza esclusivamente amministrativa del provvedimento dell'AGCM, il concludeva, Pt_1
dopo aver contestato altresì la quantificazione del valore del diamante quale effettuata dalla controparte, per il rigetto delle domande avversarie.
Il Tribunale di Terni, dopo aver rigettato la prova testimoniale articolata dalla con CP_1
l'impugnata ordinanza, così statuiva:
“Accertata la responsabilità della società convenuta condanna al pagamento in Parte_1 favore della ricorrente dell'importo pari ad euro 8.127,25 oltre interessi legali dal CP_1
23/11/15 sino alla data di effettivo soddisfo.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, euro 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA.”.
Il in particolare, impugnava l'ordinanza di I grado nelle parti in cui il Giudice di prime cure Pt_1
aveva ritenuto provata la sua responsabilità sulla sola base del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e, nonostante il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della CP_1 aveva accolto la sua domanda e l'aveva condannato sia al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo da essa versato per l'acquisto della pietra pari ad euro 8.127,25 sia al pagamento delle spese di lite;
con particolare riguardo al quantum del risarcimento, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, il ne contestava la quantificazione in ragione sia del fatto che dal prezzo di Pt_1
acquisto avrebbe dovuto essere decurtato il valore intrinseco del diamante sia del concorso di colpa della ex art.1227 cc. Concludeva pertanto come sopra. CP_1
La pur ritualmente citata, è rimasta contumace nel presente grado di giudizio. CP_1
La Corte ritiene che l'appello proposto dal sia infondato. Pt_1
Quanto al primo e al secondo motivo di appello – che possono essere trattati congiuntamente, lamentando, in sostanza, la mancanza di sufficienti prove in merito alla responsabilità della banca che avrebbe avuto nella vicenda il mero ruolo di intermediario disinteressato - devesi anzitutto richiamare la nota vicenda relativa alla pratica commerciale consistente nelle modalità fuorvianti e
Part incomplete con le quali e – sia direttamente sia attraverso e Controparte_3 CP_4 , principali canali di cui si erano serviti i professionisti per l'attività di vendita – avevano Pt_1 offerto l'acquisto dei c.d. diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto, condotte poi censurate dall'AGCM con il provvedimento del 20/9/17 (cfr. doc. n.
6-ricorso ex art.702 bis cpc). Ed invero in data 25/1/17 l'AGCM aveva Part avviato un procedimento nei confronti di , e al fine di Controparte_3 CP_4 Pt_1
valutare la compatibilità di tale pratica commerciale con le norme poste a presidio della tutela dei consumatori, esaminando le modalità di promozione e di vendita dei predetti diamanti;
in data
17/8/17 l'AGCM aveva poi chiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito alla pratica in questione, a seguito del quale aveva emesso il predetto
Part provvedimento, disponendo che “La pratica posta in essere da , Controparte_3
e , concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il CP_4 Pt_1
materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente:
Part al prezzo e al modo con cui viene calcolato e prospettato da come quotazione di mercato;
all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo
Part disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea.” (cfr. pag. n.74), nonché che “…l'omessa indicazione dell'informativa sul diritto di recesso dovuta per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e la mancata messa a disposizione di un modulo tipo costituiscono una violazione degli artt.49, 50 e 52 del Codice del Consumo. Inoltre, la previsione di un'unica modalità per
l'esercizio del diritto di recesso (consistente nell'invio di una lettera raccomandata oppure via mail con conferma entro le successive 48 ore sempre tramite una lettera raccomandata) rappresenta un ulteriore e ingiustificato onere per il consumatore, in contrasto con quanto previsto dall'art.54 del
Codice del Consumo. Quanto al foro competente, si valuta che la formulazione – peraltro inserita nelle condizioni contrattuali applicate per acquisti operati da persone fisiche (target cui è indirizzata la proposta di acquisto di diamanti da investimento) – sia ambigua e imprecisa e come tale suscettibile di distorta interpretazione da parte del consumatore, integrando la violazione dell'articolo 66-bis del Codice del Consumo. Infatti, la clausola contrattuale oltre a citare erroneamente l'art.1469 bis cc – modificato dall'articolo 142 del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n.206, Codice del consumo, il quale ha sostituito gli artt. da 1469 bis cc a 1969 sexies cc con il nuovo 1469 bis cc – non definisce chiaramente, come previsto dall'art.66 bis del Codice del
Consumo, che, in caso di controversie civili, in applicazione delle sezioni da I a IV del capo I del
Codice del Consumo, la competenza territoriale inderogabile è del Giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.” (cfr. pag. n.75 e 76). La predetta pratica commerciale e le condotte relative all'informazione sul diritto di ripensamento e sulle sue modalità di esercizio, nonché al foro competente in caso di controversie erano state, quindi, ritenute scorrette e violative del Codice del Consumo.
Nel citato provvedimento, con riguardo anzitutto all'imputabilità delle predette condotte, l'AGCM aveva ritenuto che “La pratica commerciale si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria e, in particolare, dagli Istituti di Credito, e . Le risultanze istruttorie mostrano una responsabilità concorrente CP_4 Pt_1
degli istituti di credito nella realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da Part investimento, rappresentando le banche, per espressa ammissione di , il principale canale
Part attraverso il quale i diamanti di venivano offerti ai consumatori finali. (omissis) Gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la
Part responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di , con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela.” (cfr. pag. n.61 e 62), potendosi quindi affermare che la suddetta Part pratica era imputabile non solo alle società e ma anche agli stessi istituti Controparte_3
di credito.
Con particolare riferimento poi alle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto, l'Autorità aveva osservato che: la presentazione dei prezzi dei diamanti alla stregua di quotazioni era un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori, che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato mentre le asserite quotazioni non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni dalla Part stessa;
la pubblicazione periodica di tali quotazioni sul quotidiano il Sole 24 Ore, e successivamente, su Milano Finanza aveva contribuito ad avvalorarne l'autorevolezza, inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di vere e proprie quotazioni dei diamanti sul mercato;
il grafico comparativo con inflazione e indice EuroStoxx50, costruito su prezzi autonomamente decisi e costantemente aumentati dalla società venditrice, rappresentava in modo falso e fuorviante l'andamento storico del mercato dei diamanti e quindi era idoneo ad ingannare i consumatori proprio con riferimento alle prospettive di apprezzamento futuro dell'investimento, ovvero su un aspetto decisivo nella scelta di acquistare i diamanti come bene rifugio;
i predetti elementi di prospettazione della pratica (quotazioni, pubblicazione su giornali economici, rappresentazione con grafico, confronto indici internazionali ed anche l'indicazione dei rendimenti percentuali ottenuti nel tempo dai precedenti acquirenti al momento della rivendita) erano volti a far credere al consumatore che l'investimento in diamanti aveva una liquidabilità certa e redditizia Part dato che era agevolmente monetizzabile in qualsiasi momento e in tutto il mondo;
la non era un'azienda leader in Europa, non sussistendo alcuna oggettiva evidenza di una tale sua qualità. Ed ancora, in relazione alle modalità di promozione dell'investimento in esame, l'Autorità aveva rilevato che le condotte contestate erano state caratterizzate da un'ampia diffusione, in considerazione del fatto che la prospettazione complessiva dell'investimento era stata promossa sia con i mezzi di comunicazione (Internet, stampa) sia con ampio materiale promozionale (nello specifico brochure e opuscoli), diffuso anche e soprattutto attraverso e , ciò CP_4 Pt_1
incidendo sulla gravità delle violazioni oggetto del citato provvedimento (cfr. da pag. n.62 e ss.).
Infine – per quanto concerne l'apporto delle banche alla realizzazione della pratica – l'AGCM aveva
Part in primo luogo osservato che “In virtù degli accordi in essere con declinati nelle Linee Guida
e Circolari interne diffusi alle filiali, gli Istituti erano tenuti a divulgare nelle proprie filiali il
Part materiale predisposto da volto a illustrare i termini dell'offerta. (omissis) Gli Istituti di Credito di fatto proponevano l'investimento ai propri clienti – selezionati discrezionalmente in ragione delle loro caratteristiche patrimoniali – facendo proprie e veicolando in modo del tutto acritico le
Part indicazioni offerte da nel materiale da questi predisposto in merito alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato. In particolare, sulla base del materiale di cui disponevano, gli Istituti presentavano l'investimento in diamanti in termini di bene rifugio per diversificare il proprio patrimonio, con quotazioni pubblicate periodicamente e destinate ad aumentare per la progressiva riduzione della produzione di diamanti, liquidabile in tutto il mondo, ricollocabile alle quotazioni in corso in qualsiasi momento. (omissis) Il ruolo centrale svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli operatori bancari nelle diverse fasi dell'acquisto. Infatti ad esito di un interesse manifestato dal cliente, le Banche fornivano assistenza al cliente nella compilazione del modulo
Part d'ordine di cui curavano l'invio a , e nel quale una parte era riservata alla filiale, gestivano la Part comunicazione al cliente dell'accettazione della proposta di acquisto da parte di e i flussi finanziari necessari al perfezionamento dell'acquisto, organizzavano e presenziavano agli incontri Part in sede tra e il cliente finalizzati alla successiva consegna della pietra, a meno che il cliente non optasse per modalità di consegna diverse. Anche nel caso di richieste di ricollocamento la
Part banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con . È indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. (omissis) Il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento riposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. (omissis) Le segnalazioni stesse mostrano come proprio il rapporto fiduciario con il referente investimenti e le rassicurazioni da questo date circa la bontà dell'investimento e soprattutto la fiducia riposta nella serietà e nella reputazione della banca siano stati elementi determinanti nella decisione finale di acquisto, avendo generato in essi un legittimo affidamento verso quelle informazioni (omissis)”, nonché che “Suscita in secondo luogo perplessità
l'assunto secondo cui le banche mancassero di competenze su tali rilevanti profili e non fossero in condizione di operare alcun approfondimento, stante l'ampia e agevole accessibilità ai valori di riferimento pubblicati periodicamente in rete. In terzo luogo, non merita accoglimento CP_5
l'argomento di entrambi gli istituti secondo il quale tale attività non fosse conveniente – in quanto non molto remunerativa – e addirittura potesse essere pregiudizievole economicamente distogliendo risorse da altri prodotti finanziari. Vale considerare che trattasi di un'attività che le
Banche hanno autonomamente deciso di intraprendere sulla base di valutazioni di opportunità e di convenienza economica anche di carattere generale – riguardanti la fidelizzazione della clientela
e la posizione competitiva nei confronti dei concorrenti – che costituiscono il presupposto
Part all'adesione alla proposta di collaborazione di . Peraltro, l'argomento di per sé non impatta sulle responsabilità nella realizzazione della pratica commerciale scorretta delineata, in quanto la maggiore o minore vantaggiosità della pratica commerciale non influisce sulla sussistenza dell'illecito derivante dalle modalità scorrette con le quali la stessa è stata realizzata.” (cfr. pag. da n.71 a n.74), sicché il coinvolgimento delle banche nella realizzazione della pratica era tutt'altro che marginale, essendo la loro attività necessaria e funzionale alla vendita del diamante.
Orbene l'ampia e analitica ricostruzione, da parte della AGCM, delle modalità di allocazione dei diamanti tra il pubblico dei clienti dei due istituti di crediti considerati, e quindi anche del , Pt_1
già rappresenta indubbiamente – sotto l'aspetto probatorio - un rilevante indizio di responsabilità a carico dell'odierna appellante in relazione all'investimento fallimentare proposto alla si CP_1 conviene però con il in merito all'osservazione secondo cui non era sufficiente il mero Pt_1
richiamo al provvedimento della AGCM – per quanto certamente dotato di elevata valenza indiziaria - per ritenere dimostrata la sua responsabilità come dedotta dalla Tuttavia deve CP_1
rilevarsi che agli atti vi sono anche ulteriori elementi probatori che, valutati unitamente alle risultanze dell'indagine della AGCM, evidenziando la responsabilità dell'appellante anche con riguardo al caso concreto in esame.
Anzitutto si osserva che la compravendita in questione era stata conclusa in un ambito temporale
“coperto” dagli accertamenti compiuti dall'AGCM, aventi ad oggetto le pratiche svoltesi tra il 2011
e il 2016, giacché l'acquisto del diamante da parte dell'odierna appellata era stato effettuato nel novembre 2015, ciò che conferisce ulteriore valenza probatoria al provvedimento del Garante.
Ma, soprattutto, si rileva che le condotte illegittime sanzionate da tale provvedimento hanno trovato conferma anche nella documentazione depositata dallo stesso , con particolare riguardo alla Pt_1
Part brochure (cfr. doc. n.
2-fascicolo I grado parte resistente) della che, pacificamente, era stata mostrata alla al fine di illustrare le caratteristiche dell'investimento; in tale brochure CP_1
venivano rappresentati, con le modalità fuorvianti descritte nel provvedimento della AGCM, tutti gli elementi ivi considerati: il prezzo di vendita dei diamanti presentato come quotazione di mercato e pubblicato su giornali economici, nonché l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti – nella brochure si legge che “La sua quotazione è destinata ad aumentare naturalmente, anche a causa del progressivo calo della produzione” ed anche che “L'azienda, coerentemente con la sua politica di trasparenza e servizio, pubblica trimestralmente sulle maggiori testate economiche le quotazioni dei diamanti”; la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante posto che nella brochure si legge anche che “La garantisce inoltre Parte_3 all'investitore il disinvestimento in tempi reali di mercato.”; la qualifica di leader di mercato ed Part infatti nella brochure la veniva descritta, senza ulteriori specificazioni, come leader incontrastata in Europa nei diamanti da investimento.
Ebbene, alla luce del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità e delle risultanze documentali agli atti, è quindi emerso che il aveva divulgato nelle proprie filiali ed anche alla il Pt_1 CP_1
Part materiale predisposto da volto a illustrare i termini dell'offerta, di fatto proponendo l'investimento ai propri clienti ed anche all'odierna appellata, così facendo proprie e veicolando Part scientemente in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da nel materiale da questo predisposto in merito alle caratteristiche, alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato, sicché se è vero che la brochure informativa specificava espressamente che “Con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata, informazioni più approfondite Part in ordine all'investimento potranno essere richieste solo alla a cura del cliente;
la non CP_6
assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra.” e che l'art.6 della proposta d'acquisto firmata dalla escludeva ogni responsabilità CP_1 della in relazione all'operazione di acquisto e prevedeva che il “non assume alcuna CP_6 Pt_1
Part responsabilità in merito al contratto che intercorre solo tra preponente e ” (cfr. doc. n.3), nondimeno è vero che il , di fatto, aveva inteso assumere, ed aveva assunto, un ruolo centrale Pt_1 nella realizzazione dell'operazione, ruolo necessario e funzionale alla vendita;
vendita che, come le altre, era stata resa possibile in ragione del fatto che la era cliente del e faceva CP_1 Pt_1
evidentemente affidamento sulla serietà e veridicità delle informazioni che le erano state fornite dall'allora direttore di filiale;
deve anche osservarsi, del resto, che – come rilevato anche dal primo
Giudice – è inverosimile che il singolo investitore si rechi di sua iniziativa presso un istituto di credito per l'acquisto di pietre preziose non trattandosi di un'attività prettamente bancaria, sicché deve ritenersi che certamente un tale acquisto sia stato consigliato dal personale della banca.
Da quanto sopra, non può quindi che sussistere la responsabilità del . Pt_1
Peraltro, non risulta condivisibile l'argomentazione del secondo cui lo stesso non avrebbe Pt_1 potuto avere un ruolo attivo nel caldeggiare un tale investimento giacché l'acquisto dei diamanti avrebbe potuto costituire semmai un pregiudizio economico per l'istituto poiché tali investimenti avrebbero potuto indurre i clienti, che utilizzavano le proprie disponibilità di denaro a tal fine, a non effettuarne altri in prodotti bancari e finanziari e magari anche a disinvestire altri titoli depositati presso la banca: al riguardo deve infatti considerarsi che il sugli investimenti in diamanti, Pt_1 percepiva una provvigione compresa tra il 10% e il 20%, parametrata sull'ammontare degli ordini di acquisto effettuati nell'anno, vantaggio economico significativo che certamente l'istituto doveva aver ritenuto conveniente nonostante il rischio di diminuzione di altre tipologie di investimento da parte dei suo clienti. Anche l'AGCM, a tale riguardo, aveva osservato che “Il corrispettivo per tale attività era fissato nella misura del (10-20%) conteggiato sull'ammontare degli ordini di acquisto Part effettuati nell'anno.” (cfr. pag. n.33), nonché che “ , infatti, ha stipulato accordi commerciali con e finalizzati alla vendita dei diamanti che hanno interessato l'operatività di Pt_1 CP_4
tutta la rete agenziale degli istituti di credito e prevedevano un ritorno economico per le banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli istituti di credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche.” (cfr. pag. n.61).
Né, infine, potrebbe contestarsi l'impossibilità per il di verificare le informazioni contenute Pt_1
nel materiale pubblicitario sia perché lo stesso non era né venditore né distributore dei diamanti sia perché trattavasi di informazioni estremamente tecniche e proprie dello specifico mercato, apprezzabili in quanto tali solo da un operatore specializzato e non da un operatore bancario che non disporrebbe dei mezzi di verifica. Sul punto in primo luogo si ritengono del tutto condivisibili, anche in questo caso, le argomentazioni rese dall'AGCM, la quale aveva affermato che “Entrambi gli Istituti hanno ammesso di non aver operato alcuna verifica sul contenuto dell'offerta sia in Part quanto non in possesso delle competenze tecniche necessarie, sia in quanto l'accordo con stesso precludeva qualsiasi sindacato di merito dell'offerta. Al riguardo si osserva che la diligenza professionale attesa dalle banche nella consulenza ai propri clienti per la scelta degli investimenti volti a conservare il valore dei loro risparmi, avrebbe richiesto, già prima della conclusione
Part dell'accordo con , un approfondimento del contenuto del materiale promozionale proprio con riferimento alla rischiosità che avrebbe potuto presentare l'operazione – rischiosità della quale
sembrerebbe avere in realtà una qualche contezza laddove invita le filiali a limitare la quota Pt_1
del patrimonio del cliente da investire trattandosi di un investimento poco liquido – al fine di evitare di generare falsi affidamenti sull'assoluta convenienza e scarsa rischiosità della stessa, invece di Part attenersi passivamente alle informazioni ricevute da .” (cfr. pag. n.73). In secondo luogo, deve tenersi conto dei principi elaborati nella materia in esame dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha applicato anche ai rapporti bancari il principio del c.d. contatto sociale qualificato che prevede in capo agli istituti di credito obblighi di collaborazione e protezione nei confronti dei propri clienti anche in assenza di un contratto formale, sicché era esigibile, nel caso di specie, una verifica da parte di in merito al contenuto dell'offerta dei diamanti, verifica da compiere Pt_1
Part anzitutto sul materiale promozionale della e ciò proprio in ragione delle competenze tecniche che secondo l'id quod plerumque accidit un istituto di credito non può che possedere. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez.
I, ord. n.2058/2000 che ha affermato che “Nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio (vedi in particolare il decreto legislativo n.385/93) risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art.47 della Costituzione predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto.” ed anche Cass. civ., Sez. I, ord. n.17415/24, la quale ha ribadito che “La responsabilità in cui l'intermediario incorre può essere considerata contrattuale giusta la teoria del cosiddetto contatto sociale qualificato, in ragione della quale sulla banca grava un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.”, dovendosi quindi ribadire che l'agire della banca deve essere improntato ai doveri di correttezza e buona fede, gravando sulla stessa, giusta la teoria del c.d. contatto sociale qualificato, un obbligo professionale di protezione nei confronti della clientela.
Ebbene stanti l'affermata, rilevante, valenza indiziaria del provvedimento dell'Autorità garante e le risultanze documentali agli atti, che dimostrano come il si fosse reso parte attiva e interessata Pt_1
nella trasmissione alla di tutte le informazioni, in buona parte ingannevoli e fuorvianti, CP_1
Part contenute nella brochure della alla stessa mostrata, anche il secondo motivo di appello risulta infondato.
Parimenti infondato anche il terzo ed ultimo motivo di gravame: non colgono infatti nel segno le deduzioni svolte dall'odierno appellante nei suoi atti difensivi laddove ha contestato la quantificazione del danno in ragione sia del preteso illegittimo arricchimento conseguito dalla sia del ritenuto concorso di colpa della medesima ex art.1227 cc. CP_1
Per quanto concerne il primo profilo, se è vero che – come rilevato dalla difesa del – nel Pt_1
giudizio di I grado non era mai stata posta in discussione la questione inerente alla consegna e/o alla custodia del diamante, essendo pacifico e incontestato tra le parti sia l'intervenuto acquisto
Part della proprietà della pietra da parte della sia la custodia della stessa presso la (cfr. doc. CP_1
n.
3-fascicolo I grado parte resistente), sicché il primo Giudice aveva erroneamente messo in discussione la prova di consegna del diamante e di adeguata custodia dello stesso, nondimeno è vero che è irrilevante il fatto che la sia ancora titolare della pietra dato che la somma di CP_1
euro 8.127,25, con la quale era stata acquistata la pietra, non era stata restituita né il diamante era mai più stato né rivenduto né riconsegnato – ed infatti risultano agli atti le seguenti circostanze: il
Direttore della filiale aveva negato la possibilità di vendere il diamante, senza specificarne le ragioni;
non avevano poi avuto seguito né la richiesta scritta rivolta all'istituto di credito né le Part contestazioni mosse tramite la Delegazione di Codici di Terni;
la , presso cui era custodito il diamante, è fallita nel 2019 e, certo, la mera titolarità del diamante non integra gli estremi della c.d. compensatio lucri cum damno. Quanto poi al preteso concorso di colpa, se ne rileva l'infondatezza: stante infatti il carattere eminentemente tecnico delle questioni oggetto di trattazione nel presente giudizio, non poteva pretendersi dalla – priva di qualsivoglia competenza economico- CP_1
finanziaria – la concreta possibilità di valutare fino in fondo la congruità e l'opportunità dell'investimento in esame e di avvedersi del carattere omissivo ed ingannevole delle informazioni in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto, essendo verosimile che la stessa abbia ritenuto veritiere ed affidabili le informazioni ricevute dato che l'investimento per cui è causa era stato proposto dalla propria banca di fiducia, sicché l'acquisto del diamante non può attribuirsi ad una condotta né negligente né imprudente né imperita da parte sua. Vanno pertanto rigettate le suddette doglianze.
Part Né, infine, potrebbe rilevare in contrario il fatto che il Fallimento di aveva ammesso in via transattiva al passivo della procedura le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del
15% del valore di acquisto dei diamanti: nell'instaurato giudizio la ha infatti fatto valere la CP_1
responsabilità del per averle fornito al momento della proposta informazioni fuorvianti e non Pt_1 trasparenti. Ebbene, stante l'affermata responsabilità del per quanto sopra evidenziato e posta Pt_1
Part anche un'ipotetica incapienza del passivo fallimentare della , ben poteva la far valere CP_1
l'intero danno subito nei confronti del solo . Pt_1
Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'integrale rigetto dell'appello proposto dal Parte_1
e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata con la quale l'odierno appellante era stato
[...] condannato al pagamento in favore della dell'importo pari ad euro 8.127,25, oltre interessi CP_1
legali dal 23/11/15 sino alla data di effettivo soddisfo.
Le spese – che si liquidano come da dispositivo di cui appresso ex art.4 D.M. 10/3/14 n.55, così come modificato dal D.M. 13/8/22 n.147, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede della fase istruttoria – rimangono a carico dell'appellante stante la contumacia della controparte.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.194/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Restano a carico del medesimo le spese processuali sostenute nel presente grado;
- Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21/11/24.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 194/2022
Tra: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sabino Laudadio e Umberto Denise ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Via Bianca Maria n.37, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
Appellata contumace CP_1 avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Terni n.249/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“In via preliminare: Dichiarare la contumacia di parte appellata, in quanto non costituita nei termini di legge.
Nel merito, in via principale: in integrale riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Terni rep. n.249/22, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dalla nei CP_1
confronti di poiché generiche e inammissibili e, comunque, infondate in fatto e Parte_1
in diritto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la statuizione del Tribunale di Terni circa l'an debeatur in favore della sig.ra CP_1 riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha quantificato il danno nella misura di euro “8.127,25 oltre interessi legali dal 23/11/15 e sino al soddisfo…” riducendone l'ammontare in ragione della circostanza per cui la titolarità del diamante resta in capo alla sig.ra nonché CP_1 all'esito di ogni più ampio approfondimento istruttorio tra cui CTU volta a stabilire l'entità del danno subito dalla in misura pari alla differenza fra il prezzo di acquisto del diamante per CP_1 cui è causa e il valore dello stesso al momento dell'acquisto, tenendo anche conto delle ulteriori componenti di costo (quali IVA e servizi accessori), giusta quesito peritale indicato in atti;
riformare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa della nella causazione del danno ai sensi CP_1
e per gli effetti di cui all'art.1227 cc e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità.
In ogni caso: condannare la a rimborsare a quanto da quest'ultima CP_1 Parte_1 corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere ritenuta dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condannare la a rifondere a le spese e i compensi di CP_1 Parte_1 lite, oltre iva e CPA come per legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado.
In via istruttoria: nei termini di cui all'atto di appello si chiede disporsi CTU per una corretta ed esatta determinazione del valore del diamante oggetto di causa, computato con riferimento alla data di acquisto del prezioso, e sottoponendo all'ausiliare il quesito come specificato a pag. n.28 dell'atto di appello, da intendersi per ivi ritrascritto.”.
All'udienza del 28/3/24 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito breviter il Parte_1 Pt_2
) premetteva di essere stato convenuto in giudizio da con ricorso ex art.702
[...] CP_1
bis cpc al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità, sulla base delle risultanze di cui al provvedimento del 20/9/17 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (di seguito breviter l'Autorità o AGCM), in relazione all'acquisto, da esso intermediato, di un diamante, acquisto effettuato dalla nel novembre 2015 al prezzo di euro 8.127,25; specificava che tale CP_1
prezzo era stato corrisposto alla venditrice (di seguito breviter Parte_3
Part
), poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con la sent. n.43 del 15/1/19 e che la CP_1 aveva chiesto la condanna di esso appellante al risarcimento del danno alla stessa cagionato da quantificarsi, quanto al danno emergente, in un importo pari alla somma inizialmente investita per l'acquisito del diamante e, quanto al lucro cessante, nella perdita del profitto causata dal mancato reimpiego della detta somma in altre forme di investimento oltre che per aver dovuto far ricorso ad un finanziamento per acquistare l'auto con ulteriore aggravio dei relativi costi finanziari, da liquidarsi in via equitativa, con interessi legali sino al saldo.
La – riferiva il – a fondamento della propria domanda aveva dedotto che: nel mese CP_1 Pt_1
di novembre del 2015 si era recata presso lo sportello di San Gemini del con il quale Pt_1
intratteneva rapporti di conto corrente e presso il quale era depositaria di titoli;
era interessata ad investimenti sicuri in grado di mantenere il capitale utilizzato;
il Direttore di filiale, , CP_2 dopo aver ascoltato le intenzioni formulate dalla cliente, l'aveva consigliata e invitata ad effettuare un investimento in diamanti, da egli ritenuto sicuro (dato che il diamante era considerato un bene rifugio) e tale da mantenere inalterata la capacità di acquisto iniziale della somma corrisposta;
il e aveva altresì mostrato sia un grafico in ordine all'andamento dell'oro che era altalenante a CP_2
differenza di quello del diamante che manteneva, a suo dire, un trend positivo e in aumento, sia una serie di grafici estratti da “Il Sole 24 ore” e dai listini di vendita diamanti dai quali si evinceva, sempre a suo dire, che la somma di acquisto del diamante avrebbe maturato nel tempo una rendita molto superiore all'iniziale prezzo;
a fronte di tali garanzie, ritenute affidabili stante la provenienza, ella aveva accettato il consiglio e, previo successivo appuntamento con altro funzionario del Pt_1
aveva acquistato un diamante al prezzo di euro 8.127,25; sempre su consiglio del Direttore, la
Part suddetta pietra era stata poi inviata dallo stesso in custodia presso la a titolo gratuito. Pt_1
Infine – continuava l'odierno appellante – parte ricorrente aveva aggiunto di aver successivamente maturato l'esigenza di riscuotere il denaro investito e di essersi recata presso il richiedendo Pt_1
la pietra che voleva rivendere, richiesta che però il Direttore aveva negato senza motivare le ragioni del diniego;
inoltre, la aveva precisato, da una parte, di non aver ricevuto risposta né alla CP_1 richiesta scritta né alle contestazioni mosse tramite un'Associazione di Consumatori, la
Delegazione di Codici di Terni, e, dall'altra parte, che in base ad una sommaria valutazione effettuata sulla scorta del certificato della pietra preziosa era emerso che la stessa aveva a quel punto un valore di circa 1.500,00 euro. L'appellante evidenziava quindi che la dato che il CP_1
diamante non le era stato né restituito né quindi aveva potuto venderlo, aveva concluso in I grado
Part chiedendo l'accertamento della sua responsabilità, in qualità di intermediario della , e la sua condanna al risarcimento dei danni da essa subiti, con vittoria delle spese di lite.
Il dava poi atto che, costituitosi in quella sede, aveva contestato tutto quanto ex adverso Pt_1 dedotto, precisando di non aver svolto alcun ruolo nella promozione o sollecitazione nell'acquisto di diamanti ma di aver svolto una mera attività di collegamento senza aver affatto garantito la sicurezza dell'investimento e deducendo, più nel dettaglio, che: il contratto di compravendita era Part stato concluso tra la e l'acquirente; l'istituto di credito non era coinvolto in nessuna fase delle Part trattative né nella consegna della pietra;
gli accordi di collaborazione con la esoneravano il da ogni responsabilità; la si era limitata a richiamare il provvedimento dell'AGCM Pt_1 CP_1
a fondamento della propria domanda mentre avrebbe dovuto provare la responsabilità dell'intermediario nel caso specifico. Eccepito quindi il proprio difetto di legittimazione passiva e la valenza esclusivamente amministrativa del provvedimento dell'AGCM, il concludeva, Pt_1
dopo aver contestato altresì la quantificazione del valore del diamante quale effettuata dalla controparte, per il rigetto delle domande avversarie.
Il Tribunale di Terni, dopo aver rigettato la prova testimoniale articolata dalla con CP_1
l'impugnata ordinanza, così statuiva:
“Accertata la responsabilità della società convenuta condanna al pagamento in Parte_1 favore della ricorrente dell'importo pari ad euro 8.127,25 oltre interessi legali dal CP_1
23/11/15 sino alla data di effettivo soddisfo.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 4.835,00 per compensi professionali, euro 264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA.”.
Il in particolare, impugnava l'ordinanza di I grado nelle parti in cui il Giudice di prime cure Pt_1
aveva ritenuto provata la sua responsabilità sulla sola base del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM e, nonostante il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della CP_1 aveva accolto la sua domanda e l'aveva condannato sia al pagamento in favore di quest'ultima dell'importo da essa versato per l'acquisto della pietra pari ad euro 8.127,25 sia al pagamento delle spese di lite;
con particolare riguardo al quantum del risarcimento, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, il ne contestava la quantificazione in ragione sia del fatto che dal prezzo di Pt_1
acquisto avrebbe dovuto essere decurtato il valore intrinseco del diamante sia del concorso di colpa della ex art.1227 cc. Concludeva pertanto come sopra. CP_1
La pur ritualmente citata, è rimasta contumace nel presente grado di giudizio. CP_1
La Corte ritiene che l'appello proposto dal sia infondato. Pt_1
Quanto al primo e al secondo motivo di appello – che possono essere trattati congiuntamente, lamentando, in sostanza, la mancanza di sufficienti prove in merito alla responsabilità della banca che avrebbe avuto nella vicenda il mero ruolo di intermediario disinteressato - devesi anzitutto richiamare la nota vicenda relativa alla pratica commerciale consistente nelle modalità fuorvianti e
Part incomplete con le quali e – sia direttamente sia attraverso e Controparte_3 CP_4 , principali canali di cui si erano serviti i professionisti per l'attività di vendita – avevano Pt_1 offerto l'acquisto dei c.d. diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto, condotte poi censurate dall'AGCM con il provvedimento del 20/9/17 (cfr. doc. n.
6-ricorso ex art.702 bis cpc). Ed invero in data 25/1/17 l'AGCM aveva Part avviato un procedimento nei confronti di , e al fine di Controparte_3 CP_4 Pt_1
valutare la compatibilità di tale pratica commerciale con le norme poste a presidio della tutela dei consumatori, esaminando le modalità di promozione e di vendita dei predetti diamanti;
in data
17/8/17 l'AGCM aveva poi chiesto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere il proprio parere in merito alla pratica in questione, a seguito del quale aveva emesso il predetto
Part provvedimento, disponendo che “La pratica posta in essere da , Controparte_3
e , concernente le modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti in tutto il CP_4 Pt_1
materiale illustrativo diffuso attraverso il sito e attraverso il canale bancario, nonché attraverso le quotazioni pubblicate periodicamente su Il Sole 24 Ore, integra la violazione degli articoli 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma 1, lettera t) del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a indurre in errore i consumatori relativamente:
Part al prezzo e al modo con cui viene calcolato e prospettato da come quotazione di mercato;
all'andamento del mercato dei diamanti e alla vantaggiosità e redditività dell'acquisto prospettato, in comparazione con l'inflazione ed altri investimenti;
alla certezza del rapido e certo
Part disinvestimento in termini di facile liquidabilità del bene;
alle qualifiche del professionista che vanta una leadership europea.” (cfr. pag. n.74), nonché che “…l'omessa indicazione dell'informativa sul diritto di recesso dovuta per i contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e la mancata messa a disposizione di un modulo tipo costituiscono una violazione degli artt.49, 50 e 52 del Codice del Consumo. Inoltre, la previsione di un'unica modalità per
l'esercizio del diritto di recesso (consistente nell'invio di una lettera raccomandata oppure via mail con conferma entro le successive 48 ore sempre tramite una lettera raccomandata) rappresenta un ulteriore e ingiustificato onere per il consumatore, in contrasto con quanto previsto dall'art.54 del
Codice del Consumo. Quanto al foro competente, si valuta che la formulazione – peraltro inserita nelle condizioni contrattuali applicate per acquisti operati da persone fisiche (target cui è indirizzata la proposta di acquisto di diamanti da investimento) – sia ambigua e imprecisa e come tale suscettibile di distorta interpretazione da parte del consumatore, integrando la violazione dell'articolo 66-bis del Codice del Consumo. Infatti, la clausola contrattuale oltre a citare erroneamente l'art.1469 bis cc – modificato dall'articolo 142 del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n.206, Codice del consumo, il quale ha sostituito gli artt. da 1469 bis cc a 1969 sexies cc con il nuovo 1469 bis cc – non definisce chiaramente, come previsto dall'art.66 bis del Codice del
Consumo, che, in caso di controversie civili, in applicazione delle sezioni da I a IV del capo I del
Codice del Consumo, la competenza territoriale inderogabile è del Giudice del luogo di residenza
o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.” (cfr. pag. n.75 e 76). La predetta pratica commerciale e le condotte relative all'informazione sul diritto di ripensamento e sulle sue modalità di esercizio, nonché al foro competente in caso di controversie erano state, quindi, ritenute scorrette e violative del Codice del Consumo.
Nel citato provvedimento, con riguardo anzitutto all'imputabilità delle predette condotte, l'AGCM aveva ritenuto che “La pratica commerciale si è realizzata ed è stata favorita proprio dal canale di vendita di cui la società si è avvalsa, costituito dalla rete bancaria e, in particolare, dagli Istituti di Credito, e . Le risultanze istruttorie mostrano una responsabilità concorrente CP_4 Pt_1
degli istituti di credito nella realizzazione della pratica concernente la vendita dei diamanti da Part investimento, rappresentando le banche, per espressa ammissione di , il principale canale
Part attraverso il quale i diamanti di venivano offerti ai consumatori finali. (omissis) Gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la
Part responsabilità nell'attività di vendita dei diamanti di , con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela.” (cfr. pag. n.61 e 62), potendosi quindi affermare che la suddetta Part pratica era imputabile non solo alle società e ma anche agli stessi istituti Controparte_3
di credito.
Con particolare riferimento poi alle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto, l'Autorità aveva osservato che: la presentazione dei prezzi dei diamanti alla stregua di quotazioni era un elemento idoneo ad indurre un fraintendimento nei consumatori in ordine alla natura e oggettività di tali valori, che ragionevolmente erano interpretabili come espressione dell'andamento del mercato mentre le asserite quotazioni non corrispondevano ad una rilevazione sull'effettivo andamento del mercato risultante dall'andamento della domanda e dell'offerta di diamanti e come tali assimilabili a quotazioni emergenti dalla contrattazione in mercati organizzati quali le borse valori, ma solo ai prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni dalla Part stessa;
la pubblicazione periodica di tali quotazioni sul quotidiano il Sole 24 Ore, e successivamente, su Milano Finanza aveva contribuito ad avvalorarne l'autorevolezza, inducendo nei consumatori l'erronea percezione che si trattasse di vere e proprie quotazioni dei diamanti sul mercato;
il grafico comparativo con inflazione e indice EuroStoxx50, costruito su prezzi autonomamente decisi e costantemente aumentati dalla società venditrice, rappresentava in modo falso e fuorviante l'andamento storico del mercato dei diamanti e quindi era idoneo ad ingannare i consumatori proprio con riferimento alle prospettive di apprezzamento futuro dell'investimento, ovvero su un aspetto decisivo nella scelta di acquistare i diamanti come bene rifugio;
i predetti elementi di prospettazione della pratica (quotazioni, pubblicazione su giornali economici, rappresentazione con grafico, confronto indici internazionali ed anche l'indicazione dei rendimenti percentuali ottenuti nel tempo dai precedenti acquirenti al momento della rivendita) erano volti a far credere al consumatore che l'investimento in diamanti aveva una liquidabilità certa e redditizia Part dato che era agevolmente monetizzabile in qualsiasi momento e in tutto il mondo;
la non era un'azienda leader in Europa, non sussistendo alcuna oggettiva evidenza di una tale sua qualità. Ed ancora, in relazione alle modalità di promozione dell'investimento in esame, l'Autorità aveva rilevato che le condotte contestate erano state caratterizzate da un'ampia diffusione, in considerazione del fatto che la prospettazione complessiva dell'investimento era stata promossa sia con i mezzi di comunicazione (Internet, stampa) sia con ampio materiale promozionale (nello specifico brochure e opuscoli), diffuso anche e soprattutto attraverso e , ciò CP_4 Pt_1
incidendo sulla gravità delle violazioni oggetto del citato provvedimento (cfr. da pag. n.62 e ss.).
Infine – per quanto concerne l'apporto delle banche alla realizzazione della pratica – l'AGCM aveva
Part in primo luogo osservato che “In virtù degli accordi in essere con declinati nelle Linee Guida
e Circolari interne diffusi alle filiali, gli Istituti erano tenuti a divulgare nelle proprie filiali il
Part materiale predisposto da volto a illustrare i termini dell'offerta. (omissis) Gli Istituti di Credito di fatto proponevano l'investimento ai propri clienti – selezionati discrezionalmente in ragione delle loro caratteristiche patrimoniali – facendo proprie e veicolando in modo del tutto acritico le
Part indicazioni offerte da nel materiale da questi predisposto in merito alle caratteristiche e alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato. In particolare, sulla base del materiale di cui disponevano, gli Istituti presentavano l'investimento in diamanti in termini di bene rifugio per diversificare il proprio patrimonio, con quotazioni pubblicate periodicamente e destinate ad aumentare per la progressiva riduzione della produzione di diamanti, liquidabile in tutto il mondo, ricollocabile alle quotazioni in corso in qualsiasi momento. (omissis) Il ruolo centrale svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli operatori bancari nelle diverse fasi dell'acquisto. Infatti ad esito di un interesse manifestato dal cliente, le Banche fornivano assistenza al cliente nella compilazione del modulo
Part d'ordine di cui curavano l'invio a , e nel quale una parte era riservata alla filiale, gestivano la Part comunicazione al cliente dell'accettazione della proposta di acquisto da parte di e i flussi finanziari necessari al perfezionamento dell'acquisto, organizzavano e presenziavano agli incontri Part in sede tra e il cliente finalizzati alla successiva consegna della pietra, a meno che il cliente non optasse per modalità di consegna diverse. Anche nel caso di richieste di ricollocamento la
Part banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in contatto i clienti con . È indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. (omissis) Il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento riposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. (omissis) Le segnalazioni stesse mostrano come proprio il rapporto fiduciario con il referente investimenti e le rassicurazioni da questo date circa la bontà dell'investimento e soprattutto la fiducia riposta nella serietà e nella reputazione della banca siano stati elementi determinanti nella decisione finale di acquisto, avendo generato in essi un legittimo affidamento verso quelle informazioni (omissis)”, nonché che “Suscita in secondo luogo perplessità
l'assunto secondo cui le banche mancassero di competenze su tali rilevanti profili e non fossero in condizione di operare alcun approfondimento, stante l'ampia e agevole accessibilità ai valori di riferimento pubblicati periodicamente in rete. In terzo luogo, non merita accoglimento CP_5
l'argomento di entrambi gli istituti secondo il quale tale attività non fosse conveniente – in quanto non molto remunerativa – e addirittura potesse essere pregiudizievole economicamente distogliendo risorse da altri prodotti finanziari. Vale considerare che trattasi di un'attività che le
Banche hanno autonomamente deciso di intraprendere sulla base di valutazioni di opportunità e di convenienza economica anche di carattere generale – riguardanti la fidelizzazione della clientela
e la posizione competitiva nei confronti dei concorrenti – che costituiscono il presupposto
Part all'adesione alla proposta di collaborazione di . Peraltro, l'argomento di per sé non impatta sulle responsabilità nella realizzazione della pratica commerciale scorretta delineata, in quanto la maggiore o minore vantaggiosità della pratica commerciale non influisce sulla sussistenza dell'illecito derivante dalle modalità scorrette con le quali la stessa è stata realizzata.” (cfr. pag. da n.71 a n.74), sicché il coinvolgimento delle banche nella realizzazione della pratica era tutt'altro che marginale, essendo la loro attività necessaria e funzionale alla vendita del diamante.
Orbene l'ampia e analitica ricostruzione, da parte della AGCM, delle modalità di allocazione dei diamanti tra il pubblico dei clienti dei due istituti di crediti considerati, e quindi anche del , Pt_1
già rappresenta indubbiamente – sotto l'aspetto probatorio - un rilevante indizio di responsabilità a carico dell'odierna appellante in relazione all'investimento fallimentare proposto alla si CP_1 conviene però con il in merito all'osservazione secondo cui non era sufficiente il mero Pt_1
richiamo al provvedimento della AGCM – per quanto certamente dotato di elevata valenza indiziaria - per ritenere dimostrata la sua responsabilità come dedotta dalla Tuttavia deve CP_1
rilevarsi che agli atti vi sono anche ulteriori elementi probatori che, valutati unitamente alle risultanze dell'indagine della AGCM, evidenziando la responsabilità dell'appellante anche con riguardo al caso concreto in esame.
Anzitutto si osserva che la compravendita in questione era stata conclusa in un ambito temporale
“coperto” dagli accertamenti compiuti dall'AGCM, aventi ad oggetto le pratiche svoltesi tra il 2011
e il 2016, giacché l'acquisto del diamante da parte dell'odierna appellata era stato effettuato nel novembre 2015, ciò che conferisce ulteriore valenza probatoria al provvedimento del Garante.
Ma, soprattutto, si rileva che le condotte illegittime sanzionate da tale provvedimento hanno trovato conferma anche nella documentazione depositata dallo stesso , con particolare riguardo alla Pt_1
Part brochure (cfr. doc. n.
2-fascicolo I grado parte resistente) della che, pacificamente, era stata mostrata alla al fine di illustrare le caratteristiche dell'investimento; in tale brochure CP_1
venivano rappresentati, con le modalità fuorvianti descritte nel provvedimento della AGCM, tutti gli elementi ivi considerati: il prezzo di vendita dei diamanti presentato come quotazione di mercato e pubblicato su giornali economici, nonché l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti – nella brochure si legge che “La sua quotazione è destinata ad aumentare naturalmente, anche a causa del progressivo calo della produzione” ed anche che “L'azienda, coerentemente con la sua politica di trasparenza e servizio, pubblica trimestralmente sulle maggiori testate economiche le quotazioni dei diamanti”; la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante posto che nella brochure si legge anche che “La garantisce inoltre Parte_3 all'investitore il disinvestimento in tempi reali di mercato.”; la qualifica di leader di mercato ed Part infatti nella brochure la veniva descritta, senza ulteriori specificazioni, come leader incontrastata in Europa nei diamanti da investimento.
Ebbene, alla luce del provvedimento sanzionatorio dell'Autorità e delle risultanze documentali agli atti, è quindi emerso che il aveva divulgato nelle proprie filiali ed anche alla il Pt_1 CP_1
Part materiale predisposto da volto a illustrare i termini dell'offerta, di fatto proponendo l'investimento ai propri clienti ed anche all'odierna appellata, così facendo proprie e veicolando Part scientemente in modo del tutto acritico le indicazioni offerte da nel materiale da questo predisposto in merito alle caratteristiche, alla convenienza dell'investimento e all'andamento del mercato, sicché se è vero che la brochure informativa specificava espressamente che “Con riferimento alla presente proposta di acquisto, il proponente precisa che la Banca domiciliataria ha svolto un'attività di mero orientamento della clientela interessata, informazioni più approfondite Part in ordine all'investimento potranno essere richieste solo alla a cura del cliente;
la non CP_6
assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra.” e che l'art.6 della proposta d'acquisto firmata dalla escludeva ogni responsabilità CP_1 della in relazione all'operazione di acquisto e prevedeva che il “non assume alcuna CP_6 Pt_1
Part responsabilità in merito al contratto che intercorre solo tra preponente e ” (cfr. doc. n.3), nondimeno è vero che il , di fatto, aveva inteso assumere, ed aveva assunto, un ruolo centrale Pt_1 nella realizzazione dell'operazione, ruolo necessario e funzionale alla vendita;
vendita che, come le altre, era stata resa possibile in ragione del fatto che la era cliente del e faceva CP_1 Pt_1
evidentemente affidamento sulla serietà e veridicità delle informazioni che le erano state fornite dall'allora direttore di filiale;
deve anche osservarsi, del resto, che – come rilevato anche dal primo
Giudice – è inverosimile che il singolo investitore si rechi di sua iniziativa presso un istituto di credito per l'acquisto di pietre preziose non trattandosi di un'attività prettamente bancaria, sicché deve ritenersi che certamente un tale acquisto sia stato consigliato dal personale della banca.
Da quanto sopra, non può quindi che sussistere la responsabilità del . Pt_1
Peraltro, non risulta condivisibile l'argomentazione del secondo cui lo stesso non avrebbe Pt_1 potuto avere un ruolo attivo nel caldeggiare un tale investimento giacché l'acquisto dei diamanti avrebbe potuto costituire semmai un pregiudizio economico per l'istituto poiché tali investimenti avrebbero potuto indurre i clienti, che utilizzavano le proprie disponibilità di denaro a tal fine, a non effettuarne altri in prodotti bancari e finanziari e magari anche a disinvestire altri titoli depositati presso la banca: al riguardo deve infatti considerarsi che il sugli investimenti in diamanti, Pt_1 percepiva una provvigione compresa tra il 10% e il 20%, parametrata sull'ammontare degli ordini di acquisto effettuati nell'anno, vantaggio economico significativo che certamente l'istituto doveva aver ritenuto conveniente nonostante il rischio di diminuzione di altre tipologie di investimento da parte dei suo clienti. Anche l'AGCM, a tale riguardo, aveva osservato che “Il corrispettivo per tale attività era fissato nella misura del (10-20%) conteggiato sull'ammontare degli ordini di acquisto Part effettuati nell'anno.” (cfr. pag. n.33), nonché che “ , infatti, ha stipulato accordi commerciali con e finalizzati alla vendita dei diamanti che hanno interessato l'operatività di Pt_1 CP_4
tutta la rete agenziale degli istituti di credito e prevedevano un ritorno economico per le banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli istituti di credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche.” (cfr. pag. n.61).
Né, infine, potrebbe contestarsi l'impossibilità per il di verificare le informazioni contenute Pt_1
nel materiale pubblicitario sia perché lo stesso non era né venditore né distributore dei diamanti sia perché trattavasi di informazioni estremamente tecniche e proprie dello specifico mercato, apprezzabili in quanto tali solo da un operatore specializzato e non da un operatore bancario che non disporrebbe dei mezzi di verifica. Sul punto in primo luogo si ritengono del tutto condivisibili, anche in questo caso, le argomentazioni rese dall'AGCM, la quale aveva affermato che “Entrambi gli Istituti hanno ammesso di non aver operato alcuna verifica sul contenuto dell'offerta sia in Part quanto non in possesso delle competenze tecniche necessarie, sia in quanto l'accordo con stesso precludeva qualsiasi sindacato di merito dell'offerta. Al riguardo si osserva che la diligenza professionale attesa dalle banche nella consulenza ai propri clienti per la scelta degli investimenti volti a conservare il valore dei loro risparmi, avrebbe richiesto, già prima della conclusione
Part dell'accordo con , un approfondimento del contenuto del materiale promozionale proprio con riferimento alla rischiosità che avrebbe potuto presentare l'operazione – rischiosità della quale
sembrerebbe avere in realtà una qualche contezza laddove invita le filiali a limitare la quota Pt_1
del patrimonio del cliente da investire trattandosi di un investimento poco liquido – al fine di evitare di generare falsi affidamenti sull'assoluta convenienza e scarsa rischiosità della stessa, invece di Part attenersi passivamente alle informazioni ricevute da .” (cfr. pag. n.73). In secondo luogo, deve tenersi conto dei principi elaborati nella materia in esame dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha applicato anche ai rapporti bancari il principio del c.d. contatto sociale qualificato che prevede in capo agli istituti di credito obblighi di collaborazione e protezione nei confronti dei propri clienti anche in assenza di un contratto formale, sicché era esigibile, nel caso di specie, una verifica da parte di in merito al contenuto dell'offerta dei diamanti, verifica da compiere Pt_1
Part anzitutto sul materiale promozionale della e ciò proprio in ragione delle competenze tecniche che secondo l'id quod plerumque accidit un istituto di credito non può che possedere. In ordine a tali principi la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez.
I, ord. n.2058/2000 che ha affermato che “Nel nostro ordinamento l'attività bancaria nel suo complesso, quale comprensiva dell'esercizio del credito e della raccolta di risparmio (vedi in particolare il decreto legislativo n.385/93) risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle tante forme di esercizio di impresa, già di per sé sottoposto a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all'art.47 della Costituzione predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto.” ed anche Cass. civ., Sez. I, ord. n.17415/24, la quale ha ribadito che “La responsabilità in cui l'intermediario incorre può essere considerata contrattuale giusta la teoria del cosiddetto contatto sociale qualificato, in ragione della quale sulla banca grava un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.”, dovendosi quindi ribadire che l'agire della banca deve essere improntato ai doveri di correttezza e buona fede, gravando sulla stessa, giusta la teoria del c.d. contatto sociale qualificato, un obbligo professionale di protezione nei confronti della clientela.
Ebbene stanti l'affermata, rilevante, valenza indiziaria del provvedimento dell'Autorità garante e le risultanze documentali agli atti, che dimostrano come il si fosse reso parte attiva e interessata Pt_1
nella trasmissione alla di tutte le informazioni, in buona parte ingannevoli e fuorvianti, CP_1
Part contenute nella brochure della alla stessa mostrata, anche il secondo motivo di appello risulta infondato.
Parimenti infondato anche il terzo ed ultimo motivo di gravame: non colgono infatti nel segno le deduzioni svolte dall'odierno appellante nei suoi atti difensivi laddove ha contestato la quantificazione del danno in ragione sia del preteso illegittimo arricchimento conseguito dalla sia del ritenuto concorso di colpa della medesima ex art.1227 cc. CP_1
Per quanto concerne il primo profilo, se è vero che – come rilevato dalla difesa del – nel Pt_1
giudizio di I grado non era mai stata posta in discussione la questione inerente alla consegna e/o alla custodia del diamante, essendo pacifico e incontestato tra le parti sia l'intervenuto acquisto
Part della proprietà della pietra da parte della sia la custodia della stessa presso la (cfr. doc. CP_1
n.
3-fascicolo I grado parte resistente), sicché il primo Giudice aveva erroneamente messo in discussione la prova di consegna del diamante e di adeguata custodia dello stesso, nondimeno è vero che è irrilevante il fatto che la sia ancora titolare della pietra dato che la somma di CP_1
euro 8.127,25, con la quale era stata acquistata la pietra, non era stata restituita né il diamante era mai più stato né rivenduto né riconsegnato – ed infatti risultano agli atti le seguenti circostanze: il
Direttore della filiale aveva negato la possibilità di vendere il diamante, senza specificarne le ragioni;
non avevano poi avuto seguito né la richiesta scritta rivolta all'istituto di credito né le Part contestazioni mosse tramite la Delegazione di Codici di Terni;
la , presso cui era custodito il diamante, è fallita nel 2019 e, certo, la mera titolarità del diamante non integra gli estremi della c.d. compensatio lucri cum damno. Quanto poi al preteso concorso di colpa, se ne rileva l'infondatezza: stante infatti il carattere eminentemente tecnico delle questioni oggetto di trattazione nel presente giudizio, non poteva pretendersi dalla – priva di qualsivoglia competenza economico- CP_1
finanziaria – la concreta possibilità di valutare fino in fondo la congruità e l'opportunità dell'investimento in esame e di avvedersi del carattere omissivo ed ingannevole delle informazioni in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto, essendo verosimile che la stessa abbia ritenuto veritiere ed affidabili le informazioni ricevute dato che l'investimento per cui è causa era stato proposto dalla propria banca di fiducia, sicché l'acquisto del diamante non può attribuirsi ad una condotta né negligente né imprudente né imperita da parte sua. Vanno pertanto rigettate le suddette doglianze.
Part Né, infine, potrebbe rilevare in contrario il fatto che il Fallimento di aveva ammesso in via transattiva al passivo della procedura le domande risarcitorie in via chirografaria nella misura del
15% del valore di acquisto dei diamanti: nell'instaurato giudizio la ha infatti fatto valere la CP_1
responsabilità del per averle fornito al momento della proposta informazioni fuorvianti e non Pt_1 trasparenti. Ebbene, stante l'affermata responsabilità del per quanto sopra evidenziato e posta Pt_1
Part anche un'ipotetica incapienza del passivo fallimentare della , ben poteva la far valere CP_1
l'intero danno subito nei confronti del solo . Pt_1
Da tutto quanto sin qui esposto consegue l'integrale rigetto dell'appello proposto dal Parte_1
e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata con la quale l'odierno appellante era stato
[...] condannato al pagamento in favore della dell'importo pari ad euro 8.127,25, oltre interessi CP_1
legali dal 23/11/15 sino alla data di effettivo soddisfo.
Le spese – che si liquidano come da dispositivo di cui appresso ex art.4 D.M. 10/3/14 n.55, così come modificato dal D.M. 13/8/22 n.147, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede della fase istruttoria – rimangono a carico dell'appellante stante la contumacia della controparte.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.194/22
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Restano a carico del medesimo le spese processuali sostenute nel presente grado;
- Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 21/11/24.
La Consigliera rel. La Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Claudia Matteini