Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/06/2025, n. 4776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4776 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 04776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01955/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1955 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Catalano e dall’Avv. Silvia Taglialatela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Accattatis Chalons D’Oranges e dall’Avv. Antonio Andreottola dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P.zzo San Giacomo, domicilia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Avverso
il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la memoria del 20 maggio 2025 di parte ricorrente;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 9 aprile 2025 e depositato il 16 aprile successivo, il ricorrente - proprietario di immobile sito alla via -OMISSIS- - deduceva che:
- con nota del 12 febbraio 2025 aveva chiesto al Comune di Napoli istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L.241/1990 al fine di ottenere il rilascio in copia del “Permesso di costruire o comunque titolo edilizio per lavori alla via-OMISSIS-” (appartamento sovrastante) ove si stavano svolgendo lavori;
- in data 14 marzo 2026 il Comune aveva inviato una nota con la quale aveva affermato l’incompletezza della richiesta;
- a riscontro, aveva quindi reiterato l’istanza in data 15 marzo 2025 chiedendo “accesso e copia di titolo edilizio relativo all’appartamento sito in via -OMISSIS- a partire dal 12 settembre 2024 ad oggi”, allegando visura catastale e successivamente inviando un’integrazione (24 marzo 2025);
- il 31 marzo 2025 aveva ricevuto mail con cui il Comune aveva nuovamente affermato l’incompletezza della richiesta.
1.1. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava quest’ultima nota chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso ex art. 116 c.p.a. “ai seguenti atti: titolo edilizio relativo ai lavori svolti e svolgentisi nell’appartamento sito in via -OMISSIS- a partire dal 12.9.2024 ad oggi”.
2. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (19 aprile 2025). Il 20 maggio 2025 il ricorrente depositava memoria con cui rappresentava che l’Amministrazione aveva infine consentito l’accesso agli atti richiesti.
3. - Il 28 maggio 2025, il Comune di Napoli aveva quindi depositato le note prot. 354668, 366482,426059 (quest’ultima di trasmissione dei documenti richiesti) ed in vista della Camera di Consiglio del 25 giugno 2025, aveva depositato memoria (6 giugno 2025).
4. – Alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, il difensore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere; il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
5. - Ritiene il Collegio che alla luce di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 20 maggio 2025 e dal difensore in udienza nonché riscontrato dal deposito effettuato dall’Amministrazione resistente il 28 maggio 2025, con cui è stato documentato l’invio dei documenti richiesti con l’istanza di accesso del 12 febbraio 2025 (e successive reiterazioni), l’interesse ostensivo in questa sede azionato dal ricorrente sia stato pienamente soddisfatto. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il l’Amministrazione resistente, ai sensi dell’articolo 34, comma 5, cod. proc. amm.
6. - Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandosi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna il Comune di Napoli alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.