Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (art. 1 D.L. 26 settembre 1978 n. 576 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978 n. 738), il processo, che venga interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti della impresa cessionaria nel nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contraddittorio al Commissario liquidatore della impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1999, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. LO VITTORIA - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POLARIS ASSICURAZIONI S.P.A. GIÀ CIDAS SPA IN NOME INA - Gestione Autonoma F.G.V.S., in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO RENI 35, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO ZAFFINO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
VI ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato PIERGIORGIO VILLA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ON RI, ON TA, ON AT, MB LO, ON AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3158/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 24/05/96 e depositata il 10/10/96 (R.G. 4912/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Dott. Umberto ZAFFINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4-5 e 7 giugno 1979 VI OR conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma MO IU e MO AD e la s.p.a. APAL per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente di cui era rimasto vittima il 24-1-77. L'attore esponeva che mentre stava attraversando a piedi Corso Francia era stato investito dall'autovettura BMW condotta da MO IU, di proprietà di MO AD, ed assicurata per la r.c.a. dalla società APAL, la quale, dopo ripetuti solleciti aveva versato solo la somma di lire 950.000. Si costituivano in giudizio MO IU e MO AD, eccependo l'improponibilità della domanda per essere stata la s.p.a. APAL posta in liquidazione coatta amm.va e nel merito la contestavano chiedendone il rigetto. La s.p.a. C.I.D.A.S in nome dell'I.N.A Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, interveniva volontariamente nel giudizio, deducendo l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per intervenuto atto di quietanza e transazione tra l'attore, assistito dall'Avv.
BO LO, e la s.p.a. APAL per la somma di lire 2.200.000, onorata da parte della Apal con tre assegni riscossi. VI OR disconosceva le firme sull'atto di quietanza ed il difensore della s.p.a. CIDAS chiedeva la verificazione della scrittura. Disposta consulenza tecnica calligrafica sull'atto di transazione e sugli assegni a mezzo dei quali sarebbe avvenuto il pagamento, interveniva volontariamente in giudizio BO LO. Il processo, interrotto per la morte di MO IU, veniva riassunto da VI FO, unica erede di VI OR nel frattempo deceduto.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 13-5/2-6-1992 ritenuta la responsabilità presunta ex art.2054 I co. c.c. di MO IU, condannava gli eredi di questi, MO AD e la s.p.a. CIDAS, in nome dell'INA - Gestione Autonoma del F.G.V.S., in solido, la CIDAS nei limiti di cui all'art. 21 ultimo comma , L.990/69, al pagamento in favore di VI FO della somma di lire 30.780.000, oltre gli interessi di legge dal fatto;
condannava le predette parti anche al rimborso delle spese di giudizio della VI;
dichiarava inammissibile l'intervento di BO LO, compensando tra quest'ultimo e le altre parti le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello la LA Ass.ni s.p.a. (già C.I.D.A.S. s.p.a.). Resisteva al gravame la VI la quale proponeva inoltre appello incidentale.
Il BO chiedeva che la Corte "si pronunziasse secondo giudizio". La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 24.5- 10.10.96, definitivamente pronunziando, rigettava l'appello della LA Ass.ni s.p.a.; dichiarava inammissibile l'appello di VI FO;
compensava per metà le spese del grado sostenute dalla VI e condannava la suindicata società LA s.p.a in nome dell'INA-Gest. aut. F.G.V.S. aI pagamento della metà residua;
dichiarava "nulla a provvedere sulle spese circa il BO e la MO". Nella motivazione detta Corte esponeva, per quanto ancora interessa, le seguenti argomentazioni. -1) Come ha già evidenziato il primo giudice, dalle risultanze processuali è emerso solo che VI OR venne investito dall'autovettura BMW, condotta dal MO mentre attraversava Corso Francia.
Dal grafico allegato al sommario rapporto redatto dai vigili urbani e che ha valore meramente orientativo, in quanto privo di dati e di rilievi precisi relativi al sinistro è emerso, infatti, solo che l'investimento pedonale si verificò al centro circa della carreggiata divisa in due corsie. In tale carente contesto probatorio l'odierno appellante ed i convenuti non hanno superato la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo che investì il pedone, di cui all'art. 2054 I co. c.c.. - 2) Come ha già osservato il Tribunale, relativamente alla intervenuta transazione, la consulenza calligrafica espletata nuovamente dopo la riassunzione del processo ed i cui risultati sono da condividere in quanto basati su precise e puntuali osservazioni in relazione alle regole sulle quali tale scienza si fonda ha permesso di accertare che le due sottoscrizioni " OR VI" sull'atto di transazione e la firma per girata apposta sull'assegno bancario dell'importo di lire 250.000 provengono da una medesima mano vergante, diversa da quella di OR VI, mentre la firma apposta per girata sull'assegno bancario di lire 95O.OOO è autografa. Nulla si è potuto accertare circa l'assegno bancario di lire 1.000.000, non essendosi potuto acquisire agli atti tale titolo. Ne consegue che, secondo quanto affermato dallo stesso attore sin dall'atto introduttivo del giudizio, il predetto ebbe a ricevere dalla società assicurativa solo la somma di lire 950.000, ma nessuna transazione intervenne tra le parti. - 3) Sulla scorta degli accertamenti del C.T.U. la liquidazione fatta dal Tribunale deve ritenersi corretta ed adeguata e dal punto di vista equitativo affatto eccessiva, malgrado l'età avanzata dal leso che subì anche un delicato intervento in data 24-5-77. La somma liquidata dal Tribunale (£.34.500.000) per il danno biologico nel quale è stata inglobata anche l'invalidità temporanea, proprio in considerazione dell'età avanzata del VI è stata contenuta nel suindicato importo.
Contro questa decisione ricorre per cassazione la LA con tre motivi. Resiste con controricorso VI FO. Con provvedimento in data 17.2.98 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di MO IT. A ciò si è provveduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente LA denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 2054 1 comma c.c. in relazione all'art. 101-134 C.S. e 589 regol. esecuzione C.S., lamentando che la Corte ha erroneamente desunto la responsabilità del conducente basandosi sul grafico approssimativo del Vigili Urbani e non ha considerato le seguenti circostanze (che, stando alla sua tesi avrebbero consentito di superare la presunzione di colpa ex art 2054 cit.): il pedone attraversò la strada (a scorrimento veloce) senza servirsi delle vicine strisce pedonali noncurante del sopraggiungere dell'auto (come è provato dal fatto che dal predetto grafico risulta che l'impatto è avvenuto sulla corsia di sinistra della carreggiata percorsa dall'auto del VI e non al centro delle due carreggiate come sostenuto dai Giudici di merito) e senza scegliere il momento più propizio in relazione alle condizioni (proibitive) della circolazione.
Il motivo (che sembra denunciare anche un vizio di motivazione) non può essere accolto. Infatti la Corte suddetta, lungi dal desumere la responsabilità del conducente da grafici suddetto, ha semplicemente ritenuto che le risultanze processuali ( tra le quali il tale grafico) non consentissero una ricostruzione dell'incidente e dovesse pertanto trovare applicazione la presunzione ex art. art. 2054,1 comma, cit.; e tale iter logico appare pienamente conforme alla normativa in questione. Nella misura poi in cui la LA intende sollevare doglianze circa la valutazione delle risultanze istruttorie, occorre rilevare che la Corte ha esposto sul punto una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria. Quanto alla posizione del pedone al momento dell'incidente, occorre rilevare in particolare quanto segue: - a) in realtà la Corte ha affermato non che l'incidente si è verificato al centro, ma che si è verificato "..al centro circa della carreggiata divisa in due corsie.."; ed è evidente (considerato l'avverbio "circa") che tale osservazione non è incompatibile con l'osservazione della ricorrente, dovendo intendersi semplicemente come volta a sottolineare che il punto di impatto era nei pressi del centro predetto (il che non esclude affatto, ovviamente, che si trovasse peraltro sulla corsia indicata dalla LA); - b) comunque la problematica sollevata in ordine a tale esatta posizione costituisce un punto della controversia privo del carattere della decisività.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. esponendo, in ordine alla transazione Apal-VI ed alla liquidazione del danno, le seguenti argomentazioni: - a) la somma di £ 950.000 non costituiva un acconto, se è vero che sono stati emessi altri due assegni per £ 250.000. e £ 1.000.000 la cui firma non è stato possibile verificare;
la Corte non ha parlato di quest'ultimo assegno e della firma apposta dall'avv. Bambaci in calce alla transazione;
- b) il calcolo del danno biologico andava rapportato non alla durata probabile della vita dell'infortunato ma alla durata effettiva di anni sei.
Il motivo appare privo di pregio per quanto concerne la prima doglianza in quanto la Corte di merito ha esaminato i punti in questione ed in particolare l'autenticità o meno delle firme suddette e l'impossibilità di accertamenti in ordine all'assegno di £ 1.000.000=, esponendo una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria;
con particolare riferimento alla firma dell'avv. Bambaci basta rilevare che si tratta di una risultanza priva del requisito della decisività. Anche la seconda doglianza appare priva di pregio in quanto volta a contrastare una tesi che non appare esposta nell'impugnata sentenza;
in questa infatti la frase ("...indipendentemente dal periodo di sopravvivenza del danneggiato dopo l'incidente...") che la parte ricorrente ha evidentemente posto a base della propria tesi interpretativa, appare a pag. 11, nell'ambito di un periodo concernente la titolarità del diritto in questione (....il risarcimento del danno biologico [....] spetta, pertanto, iure ereditario a VI FO..."); mentre le argomentazioni in ordine all'entità del risarcimento risultano svolte nella parte precedente della motivazione medesima (pagg. 9,10 e prime 10 righe di pag. 11) e terminano alla fine del periodo precedente con l'affermazione conclusiva che "....l'importo dovuto al VI a titolo di risarcimento danni per l'incidente de quo correttamente è stato determinato in lire 30.780.000...". Ad ulteriore conferma dell'inesattezza della tesi interpretativa della ricorrente si consideri che la sentenza di secondo grado ha (come si è visto) confermato sul punto quella di primo grado nella quale (v. a pag.
8 della medesima) il danno era stato liquidato "....con criteri equitativi, considerato che VI OR è morto sei anni dopo il sinistro (per cause indipendenti dallo stesso)...". Con il terzo motivo la ricorrente LA denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all'art. 4 comma 4 legge 738 del 24.11.78 assumendo che, essendo il processo stato instaurato prima della liquidazione c.a. (D. M.4.3.80), della APAL, "....nel giudizio promosso contro il Fondo,
l'impresa Cessionaria nella qualità (....) l'attore avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anche nei confronti del Commissario liquidatore dell'APAL, ai sensi dell'art. 102 C.P.C. e 4 legge 738 del 24/11/78....". Anche questo motivo non può essere accolto. Occorre infatti osservare anzitutto che, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (v. Cass. 4145 DEL 07/04/1993, la quale ha esaminato l'ipotesi di riassunzione di processo interrotto, ma è palese che il medesimo principio giuridico vale anche nell'ipotesi di costituzione volontaria del soggetto al quale [o dei soggetti ai quali] spetta di proseguirlo) "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento di ufficio del suo portafoglio ad altra impresa (art.1 D.L. 26 settembre 1978 n. 576 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978 n. 738), il processo, che venga interrotto, può essere riassunto anche solo nei confronti della impresa cessionaria nel nome e per conto dell'I.N.A. - Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - senza necessità della preventiva richiesta di risarcimento a tale società o al Fondo, che è, invece, prevista dall'art. 8 del D.L. n. 576 del 1978 nella diversa ipotesi di instaurazione di giudizio ex novo direttamente nei confronti della predetta impresa (nella qualità), e senza necessità di estendere il contradditorio al Commissario liquidatore della impresa in liquidazione coatta, essendo sufficiente la presenza nel processo dell'uno o dell'altro soggetto, dato che entrambi rappresentano un unico centro di interessi " (sotto i profili che riguardano la problematica in questione) ; e dato che ".....Il Fondo di Garanzia [....] è parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio dal danneggiato così come lo è l'impresa insolvente in liquidazione..." (v. la motivazione della citata sentenza 4145/93; v. inoltre Cass. 6275/93; cfr. infine in ordine alla qualità di parte in senso sostanziale del Fondo di Garanzia:
Cass. 776/89 e Cass. 7409/91). Nè può essere tratto un convincente elemento di convincimento in senso contrario dal fatto che, al terzo comma dell'art. 4 D.L. 26.12.1978 n. 576 conv. con modif. nella L.24.11.1978 n. 738, si stabilisce che "....Nel giudizio deve essere convenuto anche il commissario liquidatore....". Infatti tale norma si riferisce chiaramente all'ipotesi che l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa prima dell'inizio del giudizio medesimo;
ma non sussistono valide basi per estendere tale disposizione anche alla diversa ipotesi che detta liquidazione coatta amministrativa intervenga in pendenza del giudizio ne' sotto il profilo della lettera della legge, dato che detta seconda ipotesi non è stata contemplata dal legislatore nel disporre il litisconsorzio necessario di cui all'art. 4 cit., ne' sotto il profilo della ratio della normativa in esame, dato che nel caso in questione il commissario liquidatore (contrariamente a quanto avviene qualora la causa inizi - contro l'impresa cessionaria nella qualità suddetta- dopo la l.c.a.) è certamente in grado, consultando la documentazione societaria già sussistente al momento della l.c.a., di ben conoscere la pendenza e le caratteristiche del giudizio (nel quale era stata convenuta l'assicuratrice in bonis).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 28.9.1998.
Depositata in Cancelleria il 4/3/1999.