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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/08/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1559/2024, introdotta con atto di citazione da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Moncalieri Parte_1 C.F._1
(TO), Strada Stupinigi n. 1 / 2, presso lo studio dell'Avv. Armando Capone che lo difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti
Attore
Contro
(C.F. ), corrente in Bologna (BO), Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Albenga (SV), Via Medaglie d'Oro n°46/5, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Caratozzolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
E contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
Convenuta contumace Conclusioni
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito ed in via principale Accertati i fatti di cui in premessa, l'esclusiva responsabilità della signora (quale proprietaria e conducente del veicolo Volkswagen tg EP825JW nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso il giorno 21.09.2021 alle ore 11.20 circa in località Laigueglia) e della quale compagnia assicuratrice per R.C. verso terzi;
Controparte_4 accertato che il signor è stato risarcito dalla compagnia di Assicurazione Parte_1 per i soli danni materiali e per le lesioni patite;
Controparte_1 accertata l'incapacità lavorativa del Dott. nel periodo successivo al sinistro per Parte_1 cui si procede, dichiarare tenuta e quindi condannare la (P.IVA Controparte_1
) in persona del rappresentante legale pro tempore e la signora (Cod. P.IVA_2 Controparte_3
Fis. ), in solido tra loro, a risarcire al sig. il danno per il C.F._2 Parte_1 mancato guadagno derivante dall'incapacità di prestare la propria opera professionale conseguente al sinistro del 21.09.2021 quantificati in euro 40.979,60 oltre interessi e rivalutazioni od altra veriore somma in corso di causa accertanda, così determinata: i giorni lavorati dal Dott. sono 220 Pt_1 ogni anno (salvo eccezioni); il guadagno del medico per ogni giornata lavorativa prendendo in esame l'anno 2021 in cui è accaduto l'incidente è pari ad euro 964,08 (212.099,00 diviso 220) che moltiplicati per i parametri indicati dal C.T.U. è pari ad euro 40.979,60 (964,08 X 30 X 75% + 964,08
X 20 X 50% + 964,08 X 40 X 25%).
In via alternativa e subordinata dichiarare tenuta e quindi condannare la Controparte_1
(P.IVA ) in persona del rappresentante legale pro tempore e la signora
[...] P.IVA_2 CP_3
(Cod. Fis. ), in solido tra loro, a risarcire al sig.
[...] C.F._2 Parte_1 il danno per il mancato guadagno derivante dall'incapacità di prestare la propria opera professionale conseguente al sinistro del 21.09.2021 quantificati in euro 34.850,00 oltre interessi e rivalutazioni od altra veriore somma in corso di causa accertanda, così determinata: reddito derivante dall'attività del medico dentista, dott. annuo pari ad euro 180.340,00 Parte_1
(media ponderata del reddito nel triennio 2020 – 2021 – 2022); reddito giornaliero derivante dall'attività del medico dentista, dott. prendendo a riferimento il triennio 2020 Parte_1
– 2021 – 2022 pari ad euro 820,00 (180.340,00 diviso 220); -giorni di incapacità lavorativa accertati da C.T.U. nel giudizio avente R.G. 2377/2022 moltiplicati per il reddito giornaliero percepito dal
Dott. 30 giorni al 75% (820,00 X 30 X 75%) = 18.450,00 20 giorni al 50% Parte_1
(820,00 X 20 X 50%) = 8.200,00 40 giorni al 25% (820,00 X 40 X 25%) = 8.200,00
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario di legge. Per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis Controparte_1 reiectis, respingere la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, e/o infondata.
Vinte le spese e condannato l'attore ex art. 96 c.p.c. al pagamento alla conchiudente di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha adito questo Tribunale Parte_1 per sentire condannate e la signora al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3 via solidale, della somma di € 40.979,60, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno da lucro cessante conseguente al sinistro stradale verificatosi il 21.9.2021. Il ha affermato di essere Pt_1 stato vittima di un sinistro stradale cagionato dalla signora la quale, tamponando Controparte_3 con la propria autovettura il ciclomotore condotto dal signor , lo spingeva contro il Persona_1 ciclomotore dell'attore, facendolo rovinare a terra. Oltre ai danni al proprio mezzo, il ha Pt_1 affermato di aver riportato le lesioni meglio descritte nel certificato di pronto soccorso versato in atti e ha sostenuto di essere stato incapace di svolgere l'attività lavorativa nelle settimane immediatamente successive all'evento. Sostenendo di non aver potuto prestare con regolarità la propria opera professionale di medico dentista, il ha chiesto che la sig.ra e Pt_1 CP_3
compagnia assicuratrice della responsabile del sinistro, fossero condannate al risarcimento CP_1 anche per il mancato guadagno patito nel periodo di incapacità lavorativa parziale riportata nei 90 giorni successivi al sinistro;
l'attore ha precisato, altresì, di aver già ricevuto da il ristoro CP_1 del pregiudizio relativo ai danni al veicolo e alle lesioni riportate.
Si è costituita tempestivamente sostenendo il carattere temerario Controparte_1 dell'iniziativa processuale avversaria e chiedendo la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. Parte convenuta ha affermato che il aveva già adito questo Tribunale per il risarcimento dei danni Pt_1 derivanti dal sinistro di causa, ma che la relativa causa, iscritta a R.G. 2377/2022, era stata integralmente definita in sede transattiva. Ha altresì sostenuto che, nell'anno in cui è intervenuto il sinistro, il dichiarava un reddito maggiore sia rispetto all'anno fiscale precedente che a Pt_1 quello successivo e che, pertanto, egli non era incorso in alcuna perdita. L'odierna convenuta ha infine affermato l'inammissibilità della domanda per essere la presente azione riconducibile ad una ipotesi di abusivo frazionamento del credito.
Seppure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, ed è stata Controparte_3 dichiarata contumace all'udienza del 24.1.2025. Con ordinanza del 19.2.2025 il giudice, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie ai fini del decidere, ha fissato l'udienza del 9.5.2025 per la rimessione della causa in decisione. In tale udienza, i procuratori delle parti si sono richiamati ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice è inammissibile, e non può essere trattata nel merito, per i motivi di seguito esposti.
Già nel 2007 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (SS.UU. 15/11/2007, n. 23726). Sviluppando ulteriormente tali principi le Sezioni Unite, pur premettendo che l'ordinamento processuale “"contempla" - e perciò autorizza - l'ipotesi di diverse domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti
(diversi e tuttavia) riferibili ad un medesimo rapporto di durata”, hanno chiarito che la vigente disciplina “è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi. L'ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo "ambito" oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di "preclusione" dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall'esigenza di evitare, ove possibile, la "duplicazione" di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale. Di tale esigenza si è espressamente fatta carico la giurisprudenza di queste Sezioni unite
(v. in particolare, tra le altre, S.u. n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ex art. 183 c.p.c., e S.u. n. 26242 del 2014 in materia di patologia negoziale), nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti). Si tratta di una giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, "evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito". Nel solco dell'indirizzo tracciato dalle citate decisioni deve ritenersi che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento. […] Pertanto, se l'interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta,
è da ritenersi, nell'ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela (ivi comprese la relativa "estensione" e le connesse modalità di intervento rispetto ad una più ampia vicenda sostanziale), con la conseguenza che l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative "modalità" di proposizione. Non si tratta quindi di valutare "caso per caso" (in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente) l'azionabilità separata dei diversi crediti, nè tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico. Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo. Da ultimo, sul piano della dialettica processuale, è indubbio che al creditore procedente debba essere consentito di provare ed argomentare ogni qual volta il convenuto evidenzi la necessità di siffatto interesse e ne denunci la mancanza. Ove il convenuto nulla abbia allegato o dedotto in proposito, il giudice che rilevi ex actis la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al "frazionamento" e ne metta in dubbio l'esistenza, dovrà indicare la questione ex art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex art. 101 c.p.c.” (SS.UU. 16/02/2017, n. 4090, parte motiva).
Come chiarito dalla migliore dottrina – che l'art. 118 disp. Att. C.p.c. vieta di citare – tali principi, seppure enunciati con riferimento alla fase patologica di un rapporto contrattuale, appaiono applicabili anche alle domande risarcitorie fondate sulla responsabilità extracontrattuale del convenuto: l'istituto in parola, infatti, si fonda su plurimi principi di rango costituzionale, a partire dal generale dovere di solidarietà, ex art. 2 Cost., dal quale deriva il divieto di iniziative processuali meramente emulative (SS.UU. 15/11/2007, n. 23726, parte motiva: “in caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito […] non può escludersi la incidenza, in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo […] sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni
(per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie”). Ulteriore principio sotteso al divieto è il giusto processo, ex art. 111 Cost.: alla luce di tale “precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi)”, va scoraggiata la moltiplicazione delle iniziative processuali inerenti alla medesima vicenda sostanziale, poiché la frammentazione della pretesa può condurre alla “formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto”, nonché alla compromissione della “ragionevole durata del processo, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata” (SS.UU. 15/11/2007, n. 23726, parte motiva). Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte, nel dare seguito ai principi di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2017, ha affermato il principio per cui anche in materia di “risarcimento dei danni da responsabilità civile
[…] non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21318, dalle ordinanze 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n. 17019, nonché, sulla stessa lunghezza d'onda, dalla sentenza 6 maggio 2020, n. 8530). Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che - è bene ribadirlo - non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l'ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732)” (Cass. civile sez. III,
25/01/2023, n. 2278).
La giurisprudenza ha individuato specifici indicatori del carattere abusivo della moltiplicazione delle iniziative processuali nei casi di pluralità di domande risarcitorie fondate sul medesimo sinistro: secondo la Suprema Corte, in particolare, devono essere tenute in considerazione circostanze anteriori alla proposizione della prima domanda risarcitoria, quali la percepibilità del pregiudizio, la stabilizzazione del quadro clinico e la mancata sopravvenienza di postumi, nonché il carattere pacifico dell'accertamento della dinamica dei fatti (cfr. Cass. civile sez. III, 25/01/2023, n.
2278, parte motiva: “La Corte d'appello, infatti, già sollecitata all'esame del problema dai motivi di gravame, ha fornito un'argomentata risposta, osservando che il danno alla persona si era già palesato nel momento in cui fu proposto il primo giudizio, dato che la documentazione sanitaria successiva al 2008 non evidenziava alcun aggravamento dei postumi. L'odierno giudizio ebbe inizio nel 2011, quando il quadro era delineato da tempo (lo stesso ricorso dice che il danneggiato fu dimesso dall'ospedale, subito dopo l'incidente, con una prognosi di 30 giorni). Con un accertamento di merito non più sindacabile in questa sede, infatti, la Corte romana ha ricostruito la cronistoria delle due cause e, valutando in modo globale le prove, ha escluso che lo S. avesse dimostrato la sussistenza di una qualche incertezza sui residui postumi dell'incidente allorquando decise di dare inizio alla prima causa davanti al Giudice di pace di Roma ((Omissis)). In motivazione, anzi, la sentenza impugnata ha posto in luce la singolarità della scelta dell'odierno ricorrente di intraprendere il primo giudizio pochissimi giorni prima di una visita medica già fissata proprio per accertare le sue condizioni di salute. Ne consegue che rimane priva di pregio la tesi del ricorrente, più volte ribadita nei motivi di ricorso, relativa alla necessità di una valutazione ex ante e non ex post circa la stabilizzazione delle conseguenze dannose del sinistro, proprio perché sul punto la Corte di merito ha compiuto un preciso accertamento”).
Applicando tali principi alla fattispecie di causa, se ne ricava l'inammissibilità della domanda proposta dal Pt_1 L'odierno attore ha instaurato il presente giudizio allo scopo di ottenere il ristoro del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di attendere alla propria attività professionale di medico odontoiatra, quale conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il 21.9.2021.
La causa petendi è il danno ingiusto, patito in conseguenza dell'illecito civile della CP_3 che ha cagionato al le lesioni meglio descritte in atti: la responsabilità della nella Pt_1 CP_3 stessa narrativa di parte attrice, è incontroversa, “in quanto la compagnia ha Controparte_4 risarcito per intero le richieste danni avanzate dal signor (Citazione, pag. 4). Parte_1
L'odierno attore, infatti, agiva in giudizio sulla base della medesima causa petendi già nel 2022, instaurando il procedimento iscritto a R.G. 2377/2022 Tribunale di Savona, allo scopo di ottenere la condanna della al risarcimento dei “danni patiti nell'occorso del 21.09.2021 quantificati in CP_3
Euro 37.001,00 oltre interessi e rivalutazioni dal dì del sinistro al soddisfo”, di cui “- euro 22.827,00 per danno non patrimoniale risarcibile (= 17.974,00 per danno biologico + 5 4.853,00 per sofferenza soggettiva interiore si veda doc. 11); - euro 1.485,00 per invalidità temporanea al 75% (= euro 99,00 punto base I.T.T. x 20 gg); - euro 1.485,00 per invalidità temporanea al 50% (= euro 99,00 punto base I.T.T. x 30 gg); - euro 990,00 per invalidità temporanea al 25% (= euro 99,00 punto base I.T.T.
x 40 gg); - euro 8.628,00 per personalizzazione del danno morale – esistenziale (pari al 48% del danno biologico risarcibile pari ad euro 17.974,00) - euro 1.586,00 per spese mediche” (Doc. 14 attore). Come emerge in modo inequivoco dal tenore dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 2377/2022 Tribunale di Savona, già in tale momento storico il titolare del Pt_1 diritto al risarcimento di tutti i pregiudizi derivanti dall'illecito della , era pienamente CP_3 consapevole dell'entità dei danni e dei postumi del sinistro, anche con riferimento all'incapacità di attendere alla propria attività di libero professionista. A riprova di ciò si consideri che il nel Pt_1 precedente procedimento, ha prodotto la medesima “valutazione medico – legale” a cura della dott.ssa poi versata anche agli atti del presente giudizio, volta ad accertare “il Persona_2 danno alla persona” dell'attore (Doc. 9 attore). Dal raffronto tra le produzioni documentali offerte con i due atti di citazione, peraltro, emerge che il allegava, già nel giudizio iscritto a R.G. Pt_1
2377/2022 Tribunale di Savona, il “Certificato chiusura malattia”, datato 15 gennaio 2022, con il quale il dottor ne attestava la guarigione (doc. 8 attore). L'attore, peraltro, nelle proprie Per_3
“Successive produzioni documentali oltre a quelle contenute nel fascicolo di parte promosso innanzi al Tribunale di Savona avente R.G. 2377/2022”, non produce oggi alcun elemento ulteriore o rilevante ai fini del decidere, rispetto a quelli che avrebbe potuto produrre nel giudizio precedente: la presente domanda, invece, viene parametrata dal in punto quantum debeatur, proprio sulla Pt_1
CTU medico – legale a cura dottor , disposta da questo Tribunale nell'ambito del precedente Per_4 giudizio (cfr. Citazione, pag. 5: “La richiesta è stata formulata prendendo in considerazione la relazione di parte rilasciata dalla dott.ssa e quella del C.T.U. nominato dal Tribunale di Per_2
Savona nella causa avente R.G. 2377/2022. Dal combinato esame della due relazioni ed in particolare di quella redatta dal dott. è risultata un'incapacità lavorativa del Persona_5
Dott. pari a giorni 30 giorni al 75%; 20 giorni al 50%; 40 giorni al 25% (vd. Parte_1 doc. n° 19)”).
Priva di pregio risulta, pertanto, l'argomentazione secondo la quale la concentrazione delle domande in un unico giudizio non sarebbe stata possibile “per i tempi tecnici necessari a quantificare i diversi danni”, stante l'asserita necessità di avere “contezza del danno e della documentazione comprovante lo stesso” (Memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1 attore, pag. 2).
Parimenti infondata la giustificazione della frammentazione della pretesa risarcitoria addotta dalla difesa di parte attrice, secondo la quale il avrebbe attraversato “un periodo di Pt_1 convalescenza frastagliato da visite e cure fisiatriche che hanno interessato gli ulteriori giorni fino a determinare un mancato guadagno senza dubbio pieno per i primi 60 giorni e successivamente meno importante ma con interessamento anche dell'anno 2022” (Memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1 attore, pag. 3): tale argomentazione contraddice quanto sostenuto nell'atto di citazione, nel quale il si è limitato ad azionare il danno relativo al “periodo di incapacità lavorativa” conseguente Pt_1 al sinistro. Tale periodo viene puntualmente individuato dal CTU il quale, accertato che le “lesioni sono attualmente stabilizzate cioè non suscettibili di prevedibile miglioramento o peggioramento”, affermava che “La durata dell'inabilità temporanea conseguita alle predette lesioni, relativamente all'incapacità di attendere alle normali manifestazioni della vita personale e di relazione (danno biologico temporaneo), merita di essere quantificata in giorni 30 (trenta) al 75% seguita da gg. 20
(venti) al 50% ed ulteriori gg. 40 (quaranta) al 25%” (doc. 19 attore, pagg. 7 segg.). Così delimitata dal CTU la portata dell'inabilità temporanea, e incontestato dal l'accertamento tecnico in Pt_1 questione, appare irrilevante che “al momento della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
10 ottobre 2022 non pote[sse] ancora indicare il proprio credito riferito al mancato guadagno in quanto non ancora determinato” (Memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1 attore, pag. 3). Alla data del 10 ottobre 2022, infatti, era da tempo concluso il periodo di inabilità temporanea, accertato nella misura di 90 giorni successivi al sinistro verificatosi il 21.9.2021; e il aveva altresì piena contezza Pt_1 dei minori redditi maturati nell'anno fiscale 2021, nel quale appunto si produceva l'asserito danno da lucro cessante. In alter parole, ai fini della determinazione dei minori guadagni da inabilità temporanea parziale, ciò che rileva è il raffronto tra redditi maturati nel 2021, rispetto agli anni precedenti, e non anche rispetto alle entrate relative al 2022, anno rispetto al quale assumerebbe rilevanza l'eventuale, ma non dedotta, invalidità permanente. Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio, invece, trattandosi di danno prodottosi ed esauritosi in un momento anteriore all'instaurazione del primo procedimento, il avrebbe potuto domandare il licenziamento di Pt_1
CTU, estesa all'accertamento del lucro cessante, già nel giudizio iscritto a R.G. 2377/2022 Tribunale di Savona. A tale conclusione, peraltro, perviene la stessa difesa di parte attrice, la quale determina il petitum “in conformità ai soli parametri indicati nella consulenza tecnica d'ufficio”, applicandoli al reddito percepito nell'anno 2021 (Citazione, pag. 5: “I giorni lavorati dal Dott. sono 220 Pt_1 ogni anno (salvo eccezioni); il guadagno del medico per ogni giornata lavorativa prendendo in esame l'anno 2021 in cui è accaduto l'incidente è pari ad euro 964,08 (212.099,00 diviso 220) che moltiplicati per i parametri indicati dal C.T.U. è pari ad euro 40.979,60 (964,08 X 30 X 75% + 964,08
X 20 X 50% + 964,08 X 40 X 25%)”.
Rispetto alla presente domanda, infine, non ricorre neppure l'ipotesi, espressamente considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza 19/03/2025, n.7299, in cui l'attore, al tempo del primo giudizio, disponesse di “prova privilegiata che consent[isse] l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito” (SS.UU. 7299/2025, parte motiva).
La conclusione nel senso della declaratoria di inammissibilità della domanda deve essere confermata, anche alla luce della recente pronuncia con la quale le Sezioni Unite, nello sviluppare i principi di cui alle pronunce gemelle 4090 e 4091/2017, hanno anzitutto confermato la “sanzione” dell'improponibilità della domanda abusivamente frazionata in caso di pretese “che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale”; secondo il supremo consesso, l'attore può sfuggire all'improponibilità della domanda solo fornendo la prova di “un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata”.
Le medesime Sezioni Unite hanno, infine, delimitato la possibilità di comminare la sanzione della improponibilità della domanda, seppur abusivamente frazionata, affermando il principio di diritto per cui “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (SS.UU.,
19/03/2025, n. 7299).
Questo Tribunale ritiene che la fattispecie di causa non sia riconducibile a tale ultima ipotesi, stante la decisione del di addivenire a una composizione in via conciliativa della Pt_1 controversia, oggetto del precedente procedimento, ipotesi distinta da quella dell'intervenuta formazione del giudicato, che non può sanare l'abusività manifesta della moltiplicazione di domande, già azionabili al tempo del primo giudizio, e riferibili alla medesima vicenda sostanziale.
La domanda proposta da deve, dunque, essere dichiarata inammissibile. Parte_1
La domanda di condanna dell'attore al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invece, non può essere accolta. Questo Tribunale ritiene infatti che non sussista alcun automatismo tra il riconoscimento del carattere abusivo della frammentazione della pretesa e la sussistenza di una responsabilità aggravata la quale, invece, richiede un quid pluris: che l'azione si traduca in una vera e propria “offesa arrecata alla giurisdizione” (in termini, Corte Cost. 23 giugno
2016, n. 152). Da tale, prima forma di violazione dei principi che governano il processo civile, infatti, deriva – di regola – la ben più grave sanzione della improponibilità della domanda, e la condanna alla rifusione integrale delle spese di lite: tali conseguenze integrano, nel loro complesso, una reazione proporzionata all'abuso commesso da una delle parti. Una ulteriore condanna dell'attore, ai sensi del comma terzo dell'art. 96 c.p.c., si risolverebbe invece, da una parte, in una forma di repressione del tutto abnorme dell'abuso e, rispetto alla controparte, in un beneficio del tutto ingiustificato, essendo quest'ultima già ristorata delle spese sostenute in sede di regolamento delle spese di lite, e salva la prova dell'ulteriore danno, ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a integrale carico di parte attrice. Esse vengono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dell'unica questione di diritto trattata, facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di valore da € 26.000,01 a €
52.000,00, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_3
2. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA Controparte_1 come per legge.
Savona. 05.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Anna Ferretti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta a R.G. 1559/2024, introdotta con atto di citazione da
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Moncalieri Parte_1 C.F._1
(TO), Strada Stupinigi n. 1 / 2, presso lo studio dell'Avv. Armando Capone che lo difende e rappresenta in forza di procura speciale in atti
Attore
Contro
(C.F. ), corrente in Bologna (BO), Via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. , ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in Albenga (SV), Via Medaglie d'Oro n°46/5, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Caratozzolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
E contro
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
Convenuta contumace Conclusioni
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito ed in via principale Accertati i fatti di cui in premessa, l'esclusiva responsabilità della signora (quale proprietaria e conducente del veicolo Volkswagen tg EP825JW nella Controparte_3 causazione del sinistro occorso il giorno 21.09.2021 alle ore 11.20 circa in località Laigueglia) e della quale compagnia assicuratrice per R.C. verso terzi;
Controparte_4 accertato che il signor è stato risarcito dalla compagnia di Assicurazione Parte_1 per i soli danni materiali e per le lesioni patite;
Controparte_1 accertata l'incapacità lavorativa del Dott. nel periodo successivo al sinistro per Parte_1 cui si procede, dichiarare tenuta e quindi condannare la (P.IVA Controparte_1
) in persona del rappresentante legale pro tempore e la signora (Cod. P.IVA_2 Controparte_3
Fis. ), in solido tra loro, a risarcire al sig. il danno per il C.F._2 Parte_1 mancato guadagno derivante dall'incapacità di prestare la propria opera professionale conseguente al sinistro del 21.09.2021 quantificati in euro 40.979,60 oltre interessi e rivalutazioni od altra veriore somma in corso di causa accertanda, così determinata: i giorni lavorati dal Dott. sono 220 Pt_1 ogni anno (salvo eccezioni); il guadagno del medico per ogni giornata lavorativa prendendo in esame l'anno 2021 in cui è accaduto l'incidente è pari ad euro 964,08 (212.099,00 diviso 220) che moltiplicati per i parametri indicati dal C.T.U. è pari ad euro 40.979,60 (964,08 X 30 X 75% + 964,08
X 20 X 50% + 964,08 X 40 X 25%).
In via alternativa e subordinata dichiarare tenuta e quindi condannare la Controparte_1
(P.IVA ) in persona del rappresentante legale pro tempore e la signora
[...] P.IVA_2 CP_3
(Cod. Fis. ), in solido tra loro, a risarcire al sig.
[...] C.F._2 Parte_1 il danno per il mancato guadagno derivante dall'incapacità di prestare la propria opera professionale conseguente al sinistro del 21.09.2021 quantificati in euro 34.850,00 oltre interessi e rivalutazioni od altra veriore somma in corso di causa accertanda, così determinata: reddito derivante dall'attività del medico dentista, dott. annuo pari ad euro 180.340,00 Parte_1
(media ponderata del reddito nel triennio 2020 – 2021 – 2022); reddito giornaliero derivante dall'attività del medico dentista, dott. prendendo a riferimento il triennio 2020 Parte_1
– 2021 – 2022 pari ad euro 820,00 (180.340,00 diviso 220); -giorni di incapacità lavorativa accertati da C.T.U. nel giudizio avente R.G. 2377/2022 moltiplicati per il reddito giornaliero percepito dal
Dott. 30 giorni al 75% (820,00 X 30 X 75%) = 18.450,00 20 giorni al 50% Parte_1
(820,00 X 20 X 50%) = 8.200,00 40 giorni al 25% (820,00 X 40 X 25%) = 8.200,00
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso forfettario di legge. Per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis Controparte_1 reiectis, respingere la domanda attorea perché inammissibile, improcedibile, e/o infondata.
Vinte le spese e condannato l'attore ex art. 96 c.p.c. al pagamento alla conchiudente di una somma equitativamente determinata in misura pari all'importo delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha adito questo Tribunale Parte_1 per sentire condannate e la signora al pagamento, in Controparte_1 Controparte_3 via solidale, della somma di € 40.979,60, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno da lucro cessante conseguente al sinistro stradale verificatosi il 21.9.2021. Il ha affermato di essere Pt_1 stato vittima di un sinistro stradale cagionato dalla signora la quale, tamponando Controparte_3 con la propria autovettura il ciclomotore condotto dal signor , lo spingeva contro il Persona_1 ciclomotore dell'attore, facendolo rovinare a terra. Oltre ai danni al proprio mezzo, il ha Pt_1 affermato di aver riportato le lesioni meglio descritte nel certificato di pronto soccorso versato in atti e ha sostenuto di essere stato incapace di svolgere l'attività lavorativa nelle settimane immediatamente successive all'evento. Sostenendo di non aver potuto prestare con regolarità la propria opera professionale di medico dentista, il ha chiesto che la sig.ra e Pt_1 CP_3
compagnia assicuratrice della responsabile del sinistro, fossero condannate al risarcimento CP_1 anche per il mancato guadagno patito nel periodo di incapacità lavorativa parziale riportata nei 90 giorni successivi al sinistro;
l'attore ha precisato, altresì, di aver già ricevuto da il ristoro CP_1 del pregiudizio relativo ai danni al veicolo e alle lesioni riportate.
Si è costituita tempestivamente sostenendo il carattere temerario Controparte_1 dell'iniziativa processuale avversaria e chiedendo la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. Parte convenuta ha affermato che il aveva già adito questo Tribunale per il risarcimento dei danni Pt_1 derivanti dal sinistro di causa, ma che la relativa causa, iscritta a R.G. 2377/2022, era stata integralmente definita in sede transattiva. Ha altresì sostenuto che, nell'anno in cui è intervenuto il sinistro, il dichiarava un reddito maggiore sia rispetto all'anno fiscale precedente che a Pt_1 quello successivo e che, pertanto, egli non era incorso in alcuna perdita. L'odierna convenuta ha infine affermato l'inammissibilità della domanda per essere la presente azione riconducibile ad una ipotesi di abusivo frazionamento del credito.
Seppure ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, ed è stata Controparte_3 dichiarata contumace all'udienza del 24.1.2025. Con ordinanza del 19.2.2025 il giudice, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie ai fini del decidere, ha fissato l'udienza del 9.5.2025 per la rimessione della causa in decisione. In tale udienza, i procuratori delle parti si sono richiamati ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda di parte attrice è inammissibile, e non può essere trattata nel merito, per i motivi di seguito esposti.
Già nel 2007 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale” (SS.UU. 15/11/2007, n. 23726). Sviluppando ulteriormente tali principi le Sezioni Unite, pur premettendo che l'ordinamento processuale “"contempla" - e perciò autorizza - l'ipotesi di diverse domande proposte in tempi e processi differenti con riguardo a crediti
(diversi e tuttavia) riferibili ad un medesimo rapporto di durata”, hanno chiarito che la vigente disciplina “è univocamente intesa a consentire, ove possibile, la trattazione unitaria dei suddetti processi e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata dei medesimi. L'ordinamento guarda con particolare attenzione alle domande connesse che, pur legittimamente, siano state proposte separatamente, e, con riguardo alle domande inscrivibili nel medesimo "ambito" oggettivo di un ipotizzabile giudicato, pur non escludendone la separata proponibilità, prevede, tuttavia, un meccanismo di "preclusione" dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza che chiude uno dei giudizi, e comunque uno specifico rimedio impugnatorio per la sentenza contraria a precedente giudicato tra le stesse parti, con una disciplina dettata dall'esigenza di evitare, ove possibile, la "duplicazione" di attività istruttoria e decisoria, il rischio di giudicati contrastanti, la dispersione dinanzi a giudici diversi della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale. Di tale esigenza si è espressamente fatta carico la giurisprudenza di queste Sezioni unite
(v. in particolare, tra le altre, S.u. n. 12310 del 2015 in materia di modificabilità della domanda ex art. 183 c.p.c., e S.u. n. 26242 del 2014 in materia di patologia negoziale), nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, in contrasto con il principio di economia processuale, di una medesima vicenda "esistenziale", sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sulla "giustizia" sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sulla durata ragionevole dei processi (in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale) nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti (in relazione al rischio di giudicati contrastanti). Si tratta di una giurisprudenza che afferma la necessità di favorire, ove possibile, una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, "evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all'infinito". Nel solco dell'indirizzo tracciato dalle citate decisioni deve ritenersi che, se sono proponibili separatamente le domande relative a singoli crediti distinti, pur riferibili al medesimo rapporto di durata, le questioni relative a tali crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono anch'esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò "assistito" da un oggettivo interesse al frazionamento. […] Pertanto, se l'interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra la lesione lamentata e la specifica tutela richiesta,
è da ritenersi, nell'ottica di un esercizio responsabile del diritto di azione, che tale rapporto abbia ad oggetto anche le caratteristiche della suddetta tutela (ivi comprese la relativa "estensione" e le connesse modalità di intervento rispetto ad una più ampia vicenda sostanziale), con la conseguenza che l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., investe non solo la domanda ma anche, ove rilevante, la scelta delle relative "modalità" di proposizione. Non si tratta quindi di valutare "caso per caso" (in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente) l'azionabilità separata dei diversi crediti, nè tanto meno si tratta di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico. Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo. Da ultimo, sul piano della dialettica processuale, è indubbio che al creditore procedente debba essere consentito di provare ed argomentare ogni qual volta il convenuto evidenzi la necessità di siffatto interesse e ne denunci la mancanza. Ove il convenuto nulla abbia allegato o dedotto in proposito, il giudice che rilevi ex actis la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al "frazionamento" e ne metta in dubbio l'esistenza, dovrà indicare la questione ex art. 183 c.p.c., e, se del caso, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex art. 101 c.p.c.” (SS.UU. 16/02/2017, n. 4090, parte motiva).
Come chiarito dalla migliore dottrina – che l'art. 118 disp. Att. C.p.c. vieta di citare – tali principi, seppure enunciati con riferimento alla fase patologica di un rapporto contrattuale, appaiono applicabili anche alle domande risarcitorie fondate sulla responsabilità extracontrattuale del convenuto: l'istituto in parola, infatti, si fonda su plurimi principi di rango costituzionale, a partire dal generale dovere di solidarietà, ex art. 2 Cost., dal quale deriva il divieto di iniziative processuali meramente emulative (SS.UU. 15/11/2007, n. 23726, parte motiva: “in caso di consentita parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito […] non può escludersi la incidenza, in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: sia per il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo […] sia per il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni
(per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole) cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione di (contestuali) iniziative giudiziarie”). Ulteriore principio sotteso al divieto è il giusto processo, ex art. 111 Cost.: alla luce di tale “precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve viceversa uniformarsi)”, va scoraggiata la moltiplicazione delle iniziative processuali inerenti alla medesima vicenda sostanziale, poiché la frammentazione della pretesa può condurre alla “formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo stesso rapporto”, nonché alla compromissione della “ragionevole durata del processo, per l'evidente antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata” (SS.UU. 15/11/2007, n. 23726, parte motiva). Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte, nel dare seguito ai principi di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite del 2017, ha affermato il principio per cui anche in materia di “risarcimento dei danni da responsabilità civile
[…] non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (così la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21318, dalle ordinanze 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n. 17019, nonché, sulla stessa lunghezza d'onda, dalla sentenza 6 maggio 2020, n. 8530). Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che - è bene ribadirlo - non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (v. in tal senso l'ordinanza 2 maggio 2022, n. 13732)” (Cass. civile sez. III,
25/01/2023, n. 2278).
La giurisprudenza ha individuato specifici indicatori del carattere abusivo della moltiplicazione delle iniziative processuali nei casi di pluralità di domande risarcitorie fondate sul medesimo sinistro: secondo la Suprema Corte, in particolare, devono essere tenute in considerazione circostanze anteriori alla proposizione della prima domanda risarcitoria, quali la percepibilità del pregiudizio, la stabilizzazione del quadro clinico e la mancata sopravvenienza di postumi, nonché il carattere pacifico dell'accertamento della dinamica dei fatti (cfr. Cass. civile sez. III, 25/01/2023, n.
2278, parte motiva: “La Corte d'appello, infatti, già sollecitata all'esame del problema dai motivi di gravame, ha fornito un'argomentata risposta, osservando che il danno alla persona si era già palesato nel momento in cui fu proposto il primo giudizio, dato che la documentazione sanitaria successiva al 2008 non evidenziava alcun aggravamento dei postumi. L'odierno giudizio ebbe inizio nel 2011, quando il quadro era delineato da tempo (lo stesso ricorso dice che il danneggiato fu dimesso dall'ospedale, subito dopo l'incidente, con una prognosi di 30 giorni). Con un accertamento di merito non più sindacabile in questa sede, infatti, la Corte romana ha ricostruito la cronistoria delle due cause e, valutando in modo globale le prove, ha escluso che lo S. avesse dimostrato la sussistenza di una qualche incertezza sui residui postumi dell'incidente allorquando decise di dare inizio alla prima causa davanti al Giudice di pace di Roma ((Omissis)). In motivazione, anzi, la sentenza impugnata ha posto in luce la singolarità della scelta dell'odierno ricorrente di intraprendere il primo giudizio pochissimi giorni prima di una visita medica già fissata proprio per accertare le sue condizioni di salute. Ne consegue che rimane priva di pregio la tesi del ricorrente, più volte ribadita nei motivi di ricorso, relativa alla necessità di una valutazione ex ante e non ex post circa la stabilizzazione delle conseguenze dannose del sinistro, proprio perché sul punto la Corte di merito ha compiuto un preciso accertamento”).
Applicando tali principi alla fattispecie di causa, se ne ricava l'inammissibilità della domanda proposta dal Pt_1 L'odierno attore ha instaurato il presente giudizio allo scopo di ottenere il ristoro del mancato guadagno derivante dall'impossibilità di attendere alla propria attività professionale di medico odontoiatra, quale conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il 21.9.2021.
La causa petendi è il danno ingiusto, patito in conseguenza dell'illecito civile della CP_3 che ha cagionato al le lesioni meglio descritte in atti: la responsabilità della nella Pt_1 CP_3 stessa narrativa di parte attrice, è incontroversa, “in quanto la compagnia ha Controparte_4 risarcito per intero le richieste danni avanzate dal signor (Citazione, pag. 4). Parte_1
L'odierno attore, infatti, agiva in giudizio sulla base della medesima causa petendi già nel 2022, instaurando il procedimento iscritto a R.G. 2377/2022 Tribunale di Savona, allo scopo di ottenere la condanna della al risarcimento dei “danni patiti nell'occorso del 21.09.2021 quantificati in CP_3
Euro 37.001,00 oltre interessi e rivalutazioni dal dì del sinistro al soddisfo”, di cui “- euro 22.827,00 per danno non patrimoniale risarcibile (= 17.974,00 per danno biologico + 5 4.853,00 per sofferenza soggettiva interiore si veda doc. 11); - euro 1.485,00 per invalidità temporanea al 75% (= euro 99,00 punto base I.T.T. x 20 gg); - euro 1.485,00 per invalidità temporanea al 50% (= euro 99,00 punto base I.T.T. x 30 gg); - euro 990,00 per invalidità temporanea al 25% (= euro 99,00 punto base I.T.T.
x 40 gg); - euro 8.628,00 per personalizzazione del danno morale – esistenziale (pari al 48% del danno biologico risarcibile pari ad euro 17.974,00) - euro 1.586,00 per spese mediche” (Doc. 14 attore). Come emerge in modo inequivoco dal tenore dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 2377/2022 Tribunale di Savona, già in tale momento storico il titolare del Pt_1 diritto al risarcimento di tutti i pregiudizi derivanti dall'illecito della , era pienamente CP_3 consapevole dell'entità dei danni e dei postumi del sinistro, anche con riferimento all'incapacità di attendere alla propria attività di libero professionista. A riprova di ciò si consideri che il nel Pt_1 precedente procedimento, ha prodotto la medesima “valutazione medico – legale” a cura della dott.ssa poi versata anche agli atti del presente giudizio, volta ad accertare “il Persona_2 danno alla persona” dell'attore (Doc. 9 attore). Dal raffronto tra le produzioni documentali offerte con i due atti di citazione, peraltro, emerge che il allegava, già nel giudizio iscritto a R.G. Pt_1
2377/2022 Tribunale di Savona, il “Certificato chiusura malattia”, datato 15 gennaio 2022, con il quale il dottor ne attestava la guarigione (doc. 8 attore). L'attore, peraltro, nelle proprie Per_3
“Successive produzioni documentali oltre a quelle contenute nel fascicolo di parte promosso innanzi al Tribunale di Savona avente R.G. 2377/2022”, non produce oggi alcun elemento ulteriore o rilevante ai fini del decidere, rispetto a quelli che avrebbe potuto produrre nel giudizio precedente: la presente domanda, invece, viene parametrata dal in punto quantum debeatur, proprio sulla Pt_1
CTU medico – legale a cura dottor , disposta da questo Tribunale nell'ambito del precedente Per_4 giudizio (cfr. Citazione, pag. 5: “La richiesta è stata formulata prendendo in considerazione la relazione di parte rilasciata dalla dott.ssa e quella del C.T.U. nominato dal Tribunale di Per_2
Savona nella causa avente R.G. 2377/2022. Dal combinato esame della due relazioni ed in particolare di quella redatta dal dott. è risultata un'incapacità lavorativa del Persona_5
Dott. pari a giorni 30 giorni al 75%; 20 giorni al 50%; 40 giorni al 25% (vd. Parte_1 doc. n° 19)”).
Priva di pregio risulta, pertanto, l'argomentazione secondo la quale la concentrazione delle domande in un unico giudizio non sarebbe stata possibile “per i tempi tecnici necessari a quantificare i diversi danni”, stante l'asserita necessità di avere “contezza del danno e della documentazione comprovante lo stesso” (Memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1 attore, pag. 2).
Parimenti infondata la giustificazione della frammentazione della pretesa risarcitoria addotta dalla difesa di parte attrice, secondo la quale il avrebbe attraversato “un periodo di Pt_1 convalescenza frastagliato da visite e cure fisiatriche che hanno interessato gli ulteriori giorni fino a determinare un mancato guadagno senza dubbio pieno per i primi 60 giorni e successivamente meno importante ma con interessamento anche dell'anno 2022” (Memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1 attore, pag. 3): tale argomentazione contraddice quanto sostenuto nell'atto di citazione, nel quale il si è limitato ad azionare il danno relativo al “periodo di incapacità lavorativa” conseguente Pt_1 al sinistro. Tale periodo viene puntualmente individuato dal CTU il quale, accertato che le “lesioni sono attualmente stabilizzate cioè non suscettibili di prevedibile miglioramento o peggioramento”, affermava che “La durata dell'inabilità temporanea conseguita alle predette lesioni, relativamente all'incapacità di attendere alle normali manifestazioni della vita personale e di relazione (danno biologico temporaneo), merita di essere quantificata in giorni 30 (trenta) al 75% seguita da gg. 20
(venti) al 50% ed ulteriori gg. 40 (quaranta) al 25%” (doc. 19 attore, pagg. 7 segg.). Così delimitata dal CTU la portata dell'inabilità temporanea, e incontestato dal l'accertamento tecnico in Pt_1 questione, appare irrilevante che “al momento della notifica dell'atto di citazione avvenuta in data
10 ottobre 2022 non pote[sse] ancora indicare il proprio credito riferito al mancato guadagno in quanto non ancora determinato” (Memoria ex art. 171 ter c.p.c., n. 1 attore, pag. 3). Alla data del 10 ottobre 2022, infatti, era da tempo concluso il periodo di inabilità temporanea, accertato nella misura di 90 giorni successivi al sinistro verificatosi il 21.9.2021; e il aveva altresì piena contezza Pt_1 dei minori redditi maturati nell'anno fiscale 2021, nel quale appunto si produceva l'asserito danno da lucro cessante. In alter parole, ai fini della determinazione dei minori guadagni da inabilità temporanea parziale, ciò che rileva è il raffronto tra redditi maturati nel 2021, rispetto agli anni precedenti, e non anche rispetto alle entrate relative al 2022, anno rispetto al quale assumerebbe rilevanza l'eventuale, ma non dedotta, invalidità permanente. Con riferimento alla quantificazione del pregiudizio, invece, trattandosi di danno prodottosi ed esauritosi in un momento anteriore all'instaurazione del primo procedimento, il avrebbe potuto domandare il licenziamento di Pt_1
CTU, estesa all'accertamento del lucro cessante, già nel giudizio iscritto a R.G. 2377/2022 Tribunale di Savona. A tale conclusione, peraltro, perviene la stessa difesa di parte attrice, la quale determina il petitum “in conformità ai soli parametri indicati nella consulenza tecnica d'ufficio”, applicandoli al reddito percepito nell'anno 2021 (Citazione, pag. 5: “I giorni lavorati dal Dott. sono 220 Pt_1 ogni anno (salvo eccezioni); il guadagno del medico per ogni giornata lavorativa prendendo in esame l'anno 2021 in cui è accaduto l'incidente è pari ad euro 964,08 (212.099,00 diviso 220) che moltiplicati per i parametri indicati dal C.T.U. è pari ad euro 40.979,60 (964,08 X 30 X 75% + 964,08
X 20 X 50% + 964,08 X 40 X 25%)”.
Rispetto alla presente domanda, infine, non ricorre neppure l'ipotesi, espressamente considerata dalle Sezioni Unite nella sentenza 19/03/2025, n.7299, in cui l'attore, al tempo del primo giudizio, disponesse di “prova privilegiata che consent[isse] l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito” (SS.UU. 7299/2025, parte motiva).
La conclusione nel senso della declaratoria di inammissibilità della domanda deve essere confermata, anche alla luce della recente pronuncia con la quale le Sezioni Unite, nello sviluppare i principi di cui alle pronunce gemelle 4090 e 4091/2017, hanno anzitutto confermato la “sanzione” dell'improponibilità della domanda abusivamente frazionata in caso di pretese “che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale”; secondo il supremo consesso, l'attore può sfuggire all'improponibilità della domanda solo fornendo la prova di “un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata”.
Le medesime Sezioni Unite hanno, infine, delimitato la possibilità di comminare la sanzione della improponibilità della domanda, seppur abusivamente frazionata, affermando il principio di diritto per cui “qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (SS.UU.,
19/03/2025, n. 7299).
Questo Tribunale ritiene che la fattispecie di causa non sia riconducibile a tale ultima ipotesi, stante la decisione del di addivenire a una composizione in via conciliativa della Pt_1 controversia, oggetto del precedente procedimento, ipotesi distinta da quella dell'intervenuta formazione del giudicato, che non può sanare l'abusività manifesta della moltiplicazione di domande, già azionabili al tempo del primo giudizio, e riferibili alla medesima vicenda sostanziale.
La domanda proposta da deve, dunque, essere dichiarata inammissibile. Parte_1
La domanda di condanna dell'attore al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., invece, non può essere accolta. Questo Tribunale ritiene infatti che non sussista alcun automatismo tra il riconoscimento del carattere abusivo della frammentazione della pretesa e la sussistenza di una responsabilità aggravata la quale, invece, richiede un quid pluris: che l'azione si traduca in una vera e propria “offesa arrecata alla giurisdizione” (in termini, Corte Cost. 23 giugno
2016, n. 152). Da tale, prima forma di violazione dei principi che governano il processo civile, infatti, deriva – di regola – la ben più grave sanzione della improponibilità della domanda, e la condanna alla rifusione integrale delle spese di lite: tali conseguenze integrano, nel loro complesso, una reazione proporzionata all'abuso commesso da una delle parti. Una ulteriore condanna dell'attore, ai sensi del comma terzo dell'art. 96 c.p.c., si risolverebbe invece, da una parte, in una forma di repressione del tutto abnorme dell'abuso e, rispetto alla controparte, in un beneficio del tutto ingiustificato, essendo quest'ultima già ristorata delle spese sostenute in sede di regolamento delle spese di lite, e salva la prova dell'ulteriore danno, ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a integrale carico di parte attrice. Esse vengono liquidate in base ai parametri indicati dal DM 55/2014, aggiornati al tempo della decisione dal DM 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e dell'unica questione di diritto trattata, facendo applicazione degli importi medi previsti dallo scaglione di valore da € 26.000,01 a €
52.000,00, per le fasi di esame, introduttiva e decisionale, ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. DICHIARA inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_3
2. CONDANNA alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in € 2.906,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA Controparte_1 come per legge.
Savona. 05.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti