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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2022
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Battista Salvietti e domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
– in sede Controparte_2
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: voglia il Tribunale di Prato: dichiarare la separazione tra i coniugi Pt_1
e alle seguenti condizioni: • i coniugi vivranno separati rispettandosi
[...] CP_1 reciprocamente;
• nessun contributo economico a titolo di mantenimento sarà erogato dall'uno a favore dell'altro coniuge”.
Pubblico ministero: visto del 14.02.2022
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , con cui ha contratto matrimonio con rito civile in Prato in data CP_1
12/01/2021, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato, Atto n. 2, Parte
1, Anno 2021.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli e che il marito si è allontanato dall'abitazione familiare, facendo perdere le proprie tracce.
Con decreto del 8.02.2022 è stata fissata udienza di comparizione personale delle parti per il
13.09.2022, poi differita d'ufficio al 19.10.2022. All'udienza il Giudice, preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente, ha rinviato all'udienza del 1.03.2023 per consentire la notifica del convenuto.
All'udienza del 1.03.2023, nessuno è comparso per parte convenuta, mentre il Giudice ha ascoltato la ricorrente, riservando il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta, con decreto del 28.03.2023, il Giudice ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, obbligandoli al reciproco rispetto. Contestualmente, ha rinviato all'udienza del 6.09.23 per la comparizione delle parti, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie e della documentazione integrativa, nonché per il perfezionamento della notificazione al convenuto.
L'udienza del 6.09.23, rinviata d'ufficio al 26.06.23, è stata altresì rinviata a quella del
5.12.2023 per consentire il rinnovo della notifica.
Anche l'udienza del 5.12.2023 è stata rinviata a quella del 17.04.2024 (poi rinviata d'ufficio) per i medesimi incombenti.
All'udienza del 28.05.2024 il Giudice ha rinviato all'udienza del 8.10.2024 (poi rinviata d'ufficio) per consentire la notificazione.
pagina 2 di 4 All'udienza del 11.11.2024 il Giudice ha rinviato ai fini del perfezionamento della notifica all'udienza del 1.04.2024.
Alla suddetta udienza, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto deposito in
PCT della notifica dell'ordinanza presidenziale e dei successivi verbali ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come depositate nel ricorso introduttivo rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice, preso atto della volontà di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Dichiarazione di contumacia – La mancata costituzione del ricorrente che ha ricevuto regolare notifica del ricorso impone la declaratoria di contumacia.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui il ricorrente è comparso dinanzi al
Presidente del Tribunale ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, questi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e non più ricostituita, avendo dedotto la ricorrente di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite –Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte convenuta, rimasta contumace, trattandosi in prevalenza di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della parte ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di così provvede: CP_1
-dichiara la contumacia di CP_1
- Dichiara la separazione personale di e , sposati a Prato in Parte_1 CP_1
data 12/01/2021, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato, Atto n. 2,
Parte 1, Anno 2021;
pagina 3 di 4 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 02.04.2025 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente rel. Est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Battista Salvietti e domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
( ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace
– in sede Controparte_2
INTERVENUTO NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: voglia il Tribunale di Prato: dichiarare la separazione tra i coniugi Pt_1
e alle seguenti condizioni: • i coniugi vivranno separati rispettandosi
[...] CP_1 reciprocamente;
• nessun contributo economico a titolo di mantenimento sarà erogato dall'uno a favore dell'altro coniuge”.
Pubblico ministero: visto del 14.02.2022
Ragioni in fatto e in diritto della domanda
ha adito il Tribunale di Prato per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , con cui ha contratto matrimonio con rito civile in Prato in data CP_1
12/01/2021, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato, Atto n. 2, Parte
1, Anno 2021.
A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli e che il marito si è allontanato dall'abitazione familiare, facendo perdere le proprie tracce.
Con decreto del 8.02.2022 è stata fissata udienza di comparizione personale delle parti per il
13.09.2022, poi differita d'ufficio al 19.10.2022. All'udienza il Giudice, preso atto di quanto dichiarato dal difensore di parte ricorrente, ha rinviato all'udienza del 1.03.2023 per consentire la notifica del convenuto.
All'udienza del 1.03.2023, nessuno è comparso per parte convenuta, mentre il Giudice ha ascoltato la ricorrente, riservando il provvedimento.
A scioglimento della riserva assunta, con decreto del 28.03.2023, il Giudice ha adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, obbligandoli al reciproco rispetto. Contestualmente, ha rinviato all'udienza del 6.09.23 per la comparizione delle parti, assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie e della documentazione integrativa, nonché per il perfezionamento della notificazione al convenuto.
L'udienza del 6.09.23, rinviata d'ufficio al 26.06.23, è stata altresì rinviata a quella del
5.12.2023 per consentire il rinnovo della notifica.
Anche l'udienza del 5.12.2023 è stata rinviata a quella del 17.04.2024 (poi rinviata d'ufficio) per i medesimi incombenti.
All'udienza del 28.05.2024 il Giudice ha rinviato all'udienza del 8.10.2024 (poi rinviata d'ufficio) per consentire la notificazione.
pagina 2 di 4 All'udienza del 11.11.2024 il Giudice ha rinviato ai fini del perfezionamento della notifica all'udienza del 1.04.2024.
Alla suddetta udienza, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuto deposito in
PCT della notifica dell'ordinanza presidenziale e dei successivi verbali ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come depositate nel ricorso introduttivo rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice, preso atto della volontà di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Dichiarazione di contumacia – La mancata costituzione del ricorrente che ha ricevuto regolare notifica del ricorso impone la declaratoria di contumacia.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui il ricorrente è comparso dinanzi al
Presidente del Tribunale ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, questi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e non più ricostituita, avendo dedotto la ricorrente di volere una propria esistenza autonoma.
Spese di lite –Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza di parte convenuta, rimasta contumace, trattandosi in prevalenza di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della parte ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di così provvede: CP_1
-dichiara la contumacia di CP_1
- Dichiara la separazione personale di e , sposati a Prato in Parte_1 CP_1
data 12/01/2021, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato, Atto n. 2,
Parte 1, Anno 2021;
pagina 3 di 4 - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 02.04.2025 su relazione della dott.ssa Lucia
Schiaretti.
Il Presidente rel. Est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 4 di 4