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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3482 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 30/09/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10495/2019 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Laura Cucuzza;
- ricorrente -
CONTRO
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano
Maugeri, per procura generale alle liti;
- resistente -
Le parti concludevano come da note scritte autorizzate in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. , sulla scorta Parte_1 dell'infortunio occorsogli, è attualmente pari, complessivamente, al 10% (dieci per cento) rispetto alla totale, tenuto conto anche della preesistenza lavorativa del 31.10.2005, ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione;
1 Conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione in
[...] favore del ricorrente della corrispondente rendita e/o indennizzo in capitale, per le menomazioni permanenti lamentate, da valutare conformemente alla legge, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge.”.
A sostegno delle proprie conclusioni, parte ricorrente esponeva: che il ricorrente, operaio specializzato in manufatti e laterizi presso SICEP S.P.A., in data 28.05.2013, rimase vittima di un infortunio durante lo svolgimento delle proprie mansioni, nel reparto di produzione di pannelli di tamponamento, mentre scendeva dal cassero, appena poggiato il piede a terra avvertiva un mancamento al ginocchio e conseguente dolore. - che, immediatamente soccorso, il Sig. , veniva trasportato per le cure del caso e Pt_1 riportava trauma discorsivo al ginocchio dx. -che, risultava già sussistente una preesistenza lavorativa del 31.10.2005 (pratica inail n. 504338664) a seguito della quale la sede CP_1 competente attestava la seguente menomazione 'mano sin: cicatrice chirurgica rettilinea, ipercromica 4 cm sup. Laterale mano sin., in corrispondenza testa 5 metacarpo, lieve tumefazione della V testa metacarpale, flessione completa pinza ipovalida - Grado accertato 2%;- che, presentata regolare denuncia all' in relazione al predetto CP_1 infortunio del 28.05.2013, con conseguente apertura della relativa pratica n.
512355808…alla fine del periodo di inabilità temporanea assoluta, i sanitari dell' CP_1 resistente riconoscevano allo stabilizzarsi dei postumi un grado complessivo pari al solo
3% (tre per cento); - che in data 18.09.2014 il ricorrente presentava una prima richiesta di revisione passiva, a mezzo certificazione medico legale a firma del medico legale di fiducia dott. sulla scorta della documentazione medica e strumentale in atti, ove Per_1 il professionista interpellato riteneva dover valutare 'che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica sia pari al 7% (sette percento) avuto riguardo alle tabelle di cui al
D.M. 38 / 2000 cod. 223;- che con provvedimento del 29.01.2015, veniva CP_1 confermato dall' resistente un grado di menomazione sempre pari al solo 3% (tre CP_1 percento);- che in data 25.06.2015 il ricorrente presentava opposizione avverso tale valutazione, a mezzo certificazione medico legale a firma del medico legale di fiducia dott.
sulla scorta della documentazione medica e strumentale in atti, ove il Per_1 professionista interpellato riteneva dover valutare "che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica sia pari al 7% (sette percento) avuto riguardo alle tabelle di cui al
D.m. 38/2000 cod. 223; -che, svoltasi collegiale medica con esito concorde, l'Ente preposto
2 alla tutela comunicava il riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica quantificabile nella percentuale del 5% rispetto alla totale in relazione all'infortunio del 2013, nonché complessiva del 6%, tenuto conto della preesistenza lavorativa;
- che, in data 9.10.2020, all'esito di nuovi accertamenti medici, veniva presentata richiesta di revisione passiva, essendosi realizzato un aggravamento delle sequele anatomo funzionali causalmente correlabili con l'evento infortunio, per cui si riteneva doversi riconoscere una menomazione non inferiore al 9%; -che con comunicazione del 11.12.20, l'ente convenuto riteneva di dover confermare la percentuale precedentemente riconosciuta, non riscontrando alcun aggravamento…né riteneva di dover modificare la propria valutazione;
che, in data 15.11.2021, il ricorrente presentava richiesta di collegiale per opposizione a mezzo certificazione medico legale a firma del medico legale di fiducia dott. sulla scorta della documentazione medica e strumentale in Per_1 atti, ove il professionista interpellato riteneva dover valutare, tenuto conto delle preesistenze, 'che il grado di menomazione dell'integrità psicofisica sia pari al 9% (nove percento) avuto riguardo alle tabelle di cui al D.m. 38/2000 cod. 223; - che, con comunicazione del 05.02.2022, consegnata all'assicurato in data 07.06.23, l'Ente preposto alla tutela, con riferimento alla proposta opposizione, riteneva di non dover espletare la collegiale medica in quanto "non è riportata la descrizione della menomazione', adducendo, pertanto, una motivazione generica e non attinente al caso, con l'unica conseguenza di precludere al ricorrente la risoluzione della questione in via amministrativa;
- che, sulla scorta della documentazione medica prodotta già in possesso dell odierno CP_1 resistente, il sig. ritiene di dover adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei Pt_1 propri diritti, ovvero per ottenere il riconoscimento del diritto (già acquisito) che gli è stato negato senza giustificato motivo;
che la negazione della possibilità all'assicurato di definire in sede amministrativa la controversia in ordine alla quantificazione del danno, attuata (con sempre maggiore frequenza) dall'Ente arbitrariamente precludendo la possibilità di espletare collegiale medica, dovrebbe essere valutata dall'Autorità giudiziaria quale comportamento scorretto ai fini della valutazione dei presupposti di lite temeraria ex art. 96
c.p.c..
L'ente resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata il 31.02.2025, svolgendo ampie ed articolate difese e chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. medica.
3 Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 30.09.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Ciò posto, il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
A tal riguardo, appare opportuno premettere che, in tema di infortuni sul lavoro,
l'art. 1 D.P.R. 1124/1965 elenca le ipotesi in cui è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mentre il successivo art. 2 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 1987, n. 226, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.
4 In tema di revisione, l'art. 83 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero
l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104…..”.
Il richiamato art. 104 D.P.R. citato stabilisce infine che “L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato
a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell , precisando, nel CP_1 caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente,
l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che
l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente”.
5 In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, innanzitutto, occorre evidenziare che non vi è contestazione tra le parti in merito alla sussistenza dei lamentati eventi infortunistici sul lavoro, mentre è contestato il conseguente grado di menomazione
6 CP_ permanente dell'integrità psicofisica riconosciuto dall' resistente in sede amministrativa.
Ed, infatti, l' resistente ha riconosciuto in capo al un grado di CP_1 Pt_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, mentre l'odierno ricorrente lamenta la sussistenza di una percentuale di menomazione pari al 10%.
Ciò posto, a seguito di espletamento di consulenza tecnico-legale, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo decidente, è stato accertato che, a seguito degli eventi infortunistici oggetto di causa, il ricorrente ha riportato: “Esiti di trauma lacerativo alla mano sinistra e di trauma distorsivo al ginocchio destro”.
Il CTU ha, poi, evidenziato, che possono essere utilizzate le seguenti voci delle tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D. M. 12 luglio 2000) in riferimento alle menomazioni riconosciute e certificate, anche secondo criterio di analogia: Cod. 36 – Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche fino al 5%; Cod. 284 - Esiti di borsectomia, sinoviectomia, a seconda del comparto aggredito chirurgicamente, in assenza di compromissione funzionale, a seconda della mono o bilateralità – fino a 5%. Su tali premesse, in merito alla quantificazione del danno biologico residuato a carico del periziando è possibile affermare che in atto è residuato un danno biologico permanente, che sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti, dell'obiettività emersa nel corso delle operazioni peritali, dei disturbi correlati alle menomazioni, nonché delle tabelle di menomazione del danno biologico (DM 12/07/2000) e dei criteri applicativi, CP_1 possono essere valutati complessivamente in misura pari al 6% (seipercento).
Quindi, in merito alla quantificazione degli esiti invalidanti degli eventi infortunistici occorsi, il CTU ha chiaramente concluso che “In merito alla quantificazione del danno residuato a carico del periziando è possibile affermare che in atto è residuato un danno biologico permanente, che sulla scorta della documentazione sanitaria versata in atti, dell'obiettività emersa nel corso delle operazioni peritali, dei disturbi correlati alle menomazioni, nonché delle tabelle di menomazione del danno biologico CP_1
(DM 12/07/200) e dei criteri applicativi, possono essere valutati complessivamente in misura pari al 6% (seipercento).”.
Rileva, inoltre, il decidente che in risposta ai rilievi critici del CTP di parte ricorrente, tra l'altro, il CTU ha affermato che i predetti rilievi non sono accompagnati “da alcuna motivazione tecnico-scientifica esplicita, né da un'argomentazione che consenta di comprendere su quali presupposti clinici, medico-legali o tabellari si fondi la pretesa
7 valutazione “non inferiore al 10%” prospettata in ricorso. L'asserzione si configura quindi come meramente apodittica, priva di una concreta correlazione con i dati obiettivi rilevati nel corso delle operazioni peritali, né con il criterio di valutazione medico-legale che dovrebbe fondarla.”
Il CTU ha , infine, ulteriormente precisato che La valutazione percentuale complessiva pari al 6%, espressa nella consulenza tecnica d'ufficio è coerente con l'obiettività clinica rilevata ed è correttamente fondata sull'applicazione modulata delle voci tabellari in funzione dell'effettiva compromissione anatomo-funzionale.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., come confermate a seguito dei rilievi critici di parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento delle patologie riscontrate in capo alla ricorrente sia con riferimento al conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, in ragione della materia trattata, dei motivi della decisione e della qualità delle parti, deve ritenersi essere sussistenti giustificati motivi per disporne la compensazione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico del ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti in solido tra loro nei rapporti con il CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite;
8 pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del ricorrente (ciò nei rapporti tra le parti, ma a carico di entrambe le parti in solido tra loro nei rapporti con il
CTU).
Catania, 30 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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