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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/09/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1160/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 25/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro in persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1160 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, 95, presso lo studio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. Controparte_2
- ), P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Roma, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 26/01/2023,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che il ricorrente si trova nelle condizioni cliniche previste per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, a decorrere dalla domanda amministrativa. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta con decorrenza dal 22.9.2022. Quanto alla domanda attorea di condanna dell' al pagamento del beneficio CP_1 economico, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte, da ultimo, Cass. n. 17787/2020). Conformemente a tale interpretazione giurisprudenziale, non è possibile in sede di giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. pervenire ad una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai Parte_1 fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 22.09.2022;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 25 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1160/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 25/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro in persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1160 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, 95, presso lo studio dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. Controparte_2
- ), P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Per_1
Notaio in Roma, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 26/01/2023,
[...] elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n. 222/1984 CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dalla domanda amministrativa. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che il ricorrente si trova nelle condizioni cliniche previste per la concessione dell'assegno di invalidità ex art. 1 legge 222/1984, a decorrere dalla domanda amministrativa. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta con decorrenza dal 22.9.2022. Quanto alla domanda attorea di condanna dell' al pagamento del beneficio CP_1 economico, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (per tutte, da ultimo, Cass. n. 17787/2020). Conformemente a tale interpretazione giurisprudenziale, non è possibile in sede di giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. pervenire ad una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario utile ai Parte_1 fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal 22.09.2022;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 25 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dr.ssa Michela Mignucci