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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2372 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, ed avente ad oggetto: “franchising”
T R A
di e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Adamo e dall'avv. Francesco Migaldi, tutti domiciliati presso lo studio dell'avv. Adamo sito in Bologna, alla via Capo di Lucca n. 19;
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Chianese, entrambi Controparte_1
elettivamente domiciliati in Nola alla Piazza S. Antonio Abate n. 13, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Meo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024, le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare giova precisare che, visti gli scritti introduttivi depositati dalle parti (pari a 116 pagine, per gli attori, e 78 pagine, per la convenuta), e stante la palese violazione dei principi
– normativi e giurisprudenziali – in tema di chiarezza e sinteticità dell'atto, questo scrivente (cfr.
verbale d'udienza del 17.9.2019) ha invitato le parti a sintetizzare il contenuto degli atti introduttivi.
Adempimento al quale le parti hanno (parzialmente) provveduto nel termine assegnato.
Da una tale dilagante attività difensiva consegue, come evidente, una esposizione dei fatti confusa,
poco chiara, con la proposizione di questioni talvolta inconferente con l'oggetto del giudizio. In altri termini, le domande risultano proposte in modo non organico e lineare, rendendo oltremodo difficoltoso il diritto di difesa della controparte, nonché, per il Tribunale, l'esame delle singole questioni sottoposte.
In ragione di tali considerazioni, va sin d'ora evidenziata l'assoluta irrilevanza nella presente sede delle questioni, pur denunciate, relative alle presunte azioni trasversali intraprese dalla convenuta nei confronti del procuratore attoreo, nonché di altri affiliati e dei loro familiari (pag. 56 ss citazione).
Quanto, invece, alla presunta portata confessoria delle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi inerenti altri giudizi, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, invece, pare sufficiente precisare che “Poiché la confessione, intesa nei termini di cui all'art. 2730 c.c., è atto di parte, sia essa spontanea oppure provocata tramite interrogatorio formale, le dichiarazioni rese dal
difensore,
anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e
favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero
apprezzamento da parte del giudice di merito” (Cass. n. 9864 del 7.5.2024).
Parimenti, sono irrilevanti, generiche e basate su mere supposizioni, le questioni poste dall'attrice circa il presunto sistema costruito dalla convenuta ed il piano di ristrutturazione ideato (volto alla eliminazione della rete di franchising e della rete di agenzia;
cfr. pag. 13 citazione), in quanto estranee all'oggetto del contendere ed alle questioni giuridiche poste a sostegno delle domande.
Fatte tali doverose premesse, e passando all'esame degli atti introduttivi, non è contestato che le parti abbiano intrattenuto un rapporto di franchising relativo ad un punto vendita a marchio
“Original Marines” nel 2014, in Crotone via Nicoletta n. 59/61, e del relativo locale (come da contratto di fitto d'azienda, in atti), poi rilasciato in data 14.3.2019.
Attraverso il contratto di franchising “un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi
("franchisor") ed un distributore ("franchisee"), al fine di allargare il proprio giro commerciale e
di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione
senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali -, concede, verso corrispettivo, di entrare a
far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un
autonomo ed indipendente distributore ("franchisee"), che, con l'utilizzarne il marchio e nel
giovarsi del suo prestigio ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel
mercato con riduzione del rischio" (Cass. n. 647 del 15.1.2007)
Ciò posto, l'attrice muove una serie di censure volte ad ottenere pronuncia di nullità del contratto di franchising.
In primo luogo ne deduce l'invalidità per difetto di indicazione specifica del know how, come invece imperativamente previsto dall'art. 3, co. 4, lett. d), L. 6 maggio 2004, n. 129, a norma del quale il contratto deve indicare, tra l'altro, la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato (lettera d), ovvero il “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da
esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato;
per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa
configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente
accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per
l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
per
individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da
consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità” (art. 1 comma 3 L.
129/2004).
Sul punto preme precisare che il requisito in esame non costituisce in ogni caso requisito necessario ed indefettibile del contratto di franchising: come evidenziato in modo condivisibile dalla Suprema
Corte, difatti, il contratto di affiliazione ha ad oggetto la concessione all'affiliato di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, relativi, ad esempio, a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, ma “non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti
regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di
diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può
concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa - nell'ottica dell'inserimento dell'impresa
dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una
pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo
tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola
concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee” (Cass. n. 11256 del
10.5.2018).
Orbene gli attori, muovendo dalla premessa per cui nel caso di specie il know how risulterebbe privo di ogni elemento di specificazione, concludono per la declaratoria di nullità del contratto, legando la norma suddetta all'art. 1418 c.c. (senza tuttavia indicare esplicitamente quale nullità
verrebbe in rilievo) o in alternativa all'art. 1346 c.c..
Tuttavia, nell'atto introduttivo (e parimenti i successivi scritti difensivi) non viene mai dedotta la circostanza secondo cui know how sarebbe stato, nelle intenzioni delle parti (art. 1362 ss. c.c.),
elemento necessario del contratto.
Inoltre, non è in dubbio in questa sede che la convenuta sia società di rilievo (almeno) nazionale,
con una fitta rete di franchising sull'intero territorio, e dunque con un collaudato e articolato know how.
Ed ancora, non è senza rilievo considerare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è stato stipulato nel 2014, e che sino all'introduzione del presente giudizio tale asserita invalidità non è mai stata denunciata: può plausibilmente ritenersi, pertanto, che la società attrice abbia beneficiato delle conoscenze e competenze dell'affiliante.
Aggiungasi che l'art. 6 del contratto in esame contiene indicazione dell'insieme di conoscenze,
competenze ed assistenza messo a disposizione della società attrice, come diffusamente argomentato dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, e non adeguatamente contestato dall'attrice negli scritti successivi.
Per tali ragioni non coglie nel segno, pertanto, nemmeno l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto del know how.
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di nullità per difetto di know how va senz'altro rigettata.
Gli attori chiedono altresì emettersi pronuncia di nullità del contratto per difetto di autonomia economica (combinato disposto L. 129/2004 e 1418 c.c.), in quanto l'affiliato non avrebbe mai avuto la possibilità di decidere quali capi acquistare, ed in quali quantità, essendo ogni decisione assunta esclusivamente ed unilateralmente dalla convenuta. Nello specifico, tale compromissione dell'autonomia si sarebbe verificata sia nella fase degli acquisti, effettuati obbligatoriamente sulla base delle schede d'ordine precompilate dalla controparte, sia in fase di riassortimento, sia, più in generale, nella gestione dell'attività (e finanche del personale).
In via preliminare si osserva che una tale circostanza appare in contrasto con la censura suevidenziata, dal momento che la presunta forte ingerenza nella gestione del negozio sembra presupporre, piuttosto, un know how particolarmente diffuso e consolidato.
Ciò posto, anche le censure in esame risultano generiche e comunque sono rimaste del tutto sfornite di prova, nonché smentite dalla documentazione in atti.
Se si esamina il contratto di franchising, difatti, si evince che le parti hanno concordato sin dal principio che il franchisor presentasse, per ogni stagione, quattro campionari, rispetto ai quali il franchisee si obbligava all'acquisto (soltanto) di una quantità minima di essi, nonché all'acquisto di taluni capi (cd. best seller), “il cui acquisto è obbligatorio per motivi di uniformità della Rete di
punti vendita, in quanto questi prodotti saranno rappresentati all'interno del catalogo pubblicitario
e saranno getto di campagne pubblicitarie” (art. 8). Inoltre, il medesimo articolo riconosce che “La
quantità minima di cui al comma che precede verrà valutata dalle parti di comune accordo, anche
alla stregua dell'esperienza di altri Punti Vendita aventi analoghe caratteristiche, delle potenzialità
di assorbimento del mercato e delle specifiche capacità aziendali del Franchisee”.
In questa prospettiva, la scheda d'ordine (che contiene indicazione circa la quantità acquistata nella stagione precedente, la quantità di capi venduti a prezzo pieno, la quantità “suggerita” all'affiliato per l'anno in corso) non vincola il franchisor all'acquisto dei beni della tipologia e nelle quantità ivi indicate ma, piuttosto, suggerisce la quantità da acquistare (peraltro, in numero inferiore rispetto a quello dell'anno precedente), spettando poi l'affiliato decidere se raccogliere tale suggerimento o determinarsi in autonomia (nel rispetto delle condizioni minime imposte). E di tanto si ha conferma dal fatto che gli effettivi ordini non corrispondono sempre alle quantità indicate nelle schede trasmesse dall'affiliante.
Medesimo modus operandi vale per i riassortimenti e per le promozioni: per esse non può negarsi,
in linea di principio, che il franchisor segua una propria organizzazione unitaria nella gestione e sponsorizzazione del prodotto, che presuppone, almeno in minima parte, l'uniformità da parte degli affiliati, ma per ciò solo non può giungersi alla conclusione della esclusione di ogni autonomia imprenditoriale dell'affiliato.
In conclusione, è pur vero – come sostiene parte attrice – che l'affiliato deve avere la possibilità di effettuare le proprie scelte imprenditoriali in autonomia, assumendosi il rischio di impresa, ma è
altrettanto vero che non può negarsi che tra affiliante ed affiliata ci sia – e debba esserci – un coordinamento, purché idoneo a consentire la libertà di entrambe le parti (del resto, il coordinamento è proprio caratteristica essenziale del franchising, ed è la ragione per cui un soggetto decide di unirsi ad un franchisor, beneficiando del suo know how e delle sua organizzazione imprenditoriale).
Nel caso in esame, dall'esame complessivo delle prospettazioni attoree e delle difese assunte sul punto dalla convenuta, nonché dall'analisi del testo contrattuale, emerge la sussistenza tra le parti di un coordinamento, del tutto fisiologico, ma non anche di un controllo - da parte dell'affiliante - così
invasivo e penetrante da far venir meno l'autonomia dell'affiliato.
Pertanto, anche la domanda in esame va rigettata.
Con ulteriore censura parte attrice chiede dichiararsi la nullità del contratto per difetto di meritevolezza, in quanto la politica adottata dal franchisor comporto l'aumento esponenziale del rischio di impresa del franchisee.
In altri termini, parte attrice rappresenta che il rapporto intercorso tra le parti costituirebbe una chiara deviazione rispetto allo schema negoziale immaginato dalla Legge 129/2004. Anche tale doglianza è infondata.
Partendo dal dato letterale del contratto oggetto di causa, e ribadite le argomentazioni suevidenziate circa l'esistenza di un rapporto di coordinamento e collegamento tra affiliante ed affiliata, per effetto del quale non viene meno l'autonomia di quest'ultima, è evidente che le ragioni poste a sostegno della domanda si fondano su mere supposizioni, specificamente contestate, prive di ogni riscontro con il dato documentale, e dalle quali non è possibile desumere alcuna grave deviazione dallo tipologia contrattuale oggetto di causa.
Né appare dirimente la censura sollevate in relazione al rischio di impresa ed alla riduzione del margine di guadagno dell'affiliato in quanto, ribadito ancora una volta che l'affiliata godeva di sufficiente autonomia, di certo essa non può far ricadere sull'affiliante gli esiti negativi dell'attività
commerciale, anche perché non è dimostrato che questa si sia impegnata a sostenere economicamente l'attrice, né che si sia resa inadempiente nei suoi confronti, compromettendone la stabilità economica.
Avuto riguardo al thema decidendum, invece, è irrilevante la questione relativa alle dilazioni di pagamento concesse, in quanto tale circostanza non dimostra né che l'affiliata era priva di ogni autonomia economica, né che il sistema commerciale concepito da era fallimentare: anche in CP_1
questo caso le censure si risolvono in mere supposizioni, del tutto inidonee a dare la prova dell'inidoneità dell'organizzazione commerciale del franchisor, o addirittura della volontà di eliminare dal mercato i franchisee, per gestire direttamente l'attività (ipotesi, questa, che contrasta in radice con l'essenza del franchising).
Per concludere, parte attrice ascrive le difficili condizioni economiche esclusivamente alla abusiva condotta posta in essere nei suoi confronti dalla convenuta, ma l'assunto è indimostrato, e del resto non può nemmeno escludersi la riconducibilità di tale situazione a errate scelte della stessa. Parimenti, risulta del tutto infondata la domanda di nullità per difetto di sperimentazione della formula commerciale (art. 3 comma 2 L. 129/2004).
Sul punto pare sufficiente precisare che, anche per stessa ammissione dell'attrice, è CP_1
società attiva sul territorio nazionale (e non), avendo conseguito nel corso degli anni una vasta rete di affiliati, e dunque una posizione consolidata nel mercato.
Un tale assunto, appare evidente, non può essere smentito dal fatto che nel corso degli anni siano talvolta state modificate scelte imprenditoriali (giuste o sbagliate che siano), in quanto è evidente che tale scelta è diretta conseguenza della necessità di adeguarsi alle mutevoli logiche del mercato e all'andamento dello stesso, e di certo l'attrice non può dolersi del fatto che tali scelte, pur non essendo (come appare evidente) del tutto prive di effetti nei confronti dei singoli affiliati, non siano state concordate con questi ultimi (ipotesi, questa, che andrebbe in contrasto con la tipologia contrattuale in esame).
È inammissibile, infine, la domanda subordinata di risoluzione del contratto di franchising, per violazione degli artt.
7.1. e 7.4 del contratto di franchising, nonché degli artt. 1175, 1176, 1218 e ss,
1337 e 1338 c.c..
La domanda va rigettata non solo perché risulta proposta in maniera estremamente generica, previo richiamo a numerose disposizioni violate, sia contrattuali che codicistiche, senza la compiuta indicazione delle specifiche ragioni di censura per ciascuna di esse, ma anche perché consiste nella mera riproposizione delle medesime questioni già proposte con la domanda di nullità, con la conseguenza che si risolvono nella mera affermazione dell'altrui inadempimento, senza alcun supporto probatorio al riguardo.
Ed anzi, risulta che la convenuta abbia posto in essere le prestazioni contrattuali cui era tenuta, sia in termini di know how (seppur parte attrice non ha sufficientemente dedotto, come già precisato,
circa la rilevanza del know how in sede di contrattazione) che di assistenza, tecnica e commerciale, come si evince (implicitamente) anche da fatto che sino alla instaurazione del presente giudizio l'attrice non ha eccepito al franchisor l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale.
Per l'effetto, stante la prova del grave inadempimento della convenuta, la domanda di risoluzione va rigettata.
Passando alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affiliata, e di condanna della medesima al pagamento del corrispettivo,
ne va dichiarata l'inammissibilità, in quanto difetta della specifica (e necessaria) allegazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della stessa.
Evidenziato in via preliminare che la convenuta, a fronte di una comparsa di costituzione di ben 78
pagine, dedica uno spazio minimo alla domanda riconvenzionale rispetto alle altre difese
(addirittura inferiore alla singola pagina;
cfr. pag. 68), essa si limita a chiedere il saldo a debito derivante dalla esecuzione di una serie di prestazioni in favore dell'affiliata, ma non precisa nemmeno se nel caso in esame venga in rilievo un inadempimento totale o parziale, sulla scorta di quanto dedotto al doc. 74 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Quest'ultimo, tuttavia, è un mero documento di riepilogo, di difficile intellegibilità e di formazione unilaterale, che risulta del tutto inidoneo a ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti, e dunque ad accertare l'effettiva debenza dell'importo richiesto.
Né, in presenza – lo si ribadisce – di una ricostruzione estremamente generica dei fatti posti delle ragioni di fatto a sostegno della domanda, può venire in rilievo il contegno processuale tenuto dalla società attrice, atteso che l'onere di contestazione specifica presuppone che sia stato (altrettanto)
specificamente assolto l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
Né, infine, sono idonei a supportare la domanda i restanti documenti versati in atti: posto, difatti,
che “Quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico
nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice”, il compito del giudice,
pertanto, è di “decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti
difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla
stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione”, perché non rinvenuta sotto i numeri indicati, oppure perché ad essa si è fatto indistinto rinvio (Cass. n. 19006 del 13.6.2022).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito complessivo del giudizio, letto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta tutte le domande proposte dalle parti;
- Compensa integralmente le spese processuali.
Nola, lì 28.2.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2372 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, ed avente ad oggetto: “franchising”
T R A
di e Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Adamo e dall'avv. Francesco Migaldi, tutti domiciliati presso lo studio dell'avv. Adamo sito in Bologna, alla via Capo di Lucca n. 19;
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Chianese, entrambi Controparte_1
elettivamente domiciliati in Nola alla Piazza S. Antonio Abate n. 13, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Meo;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.10.2024, le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare giova precisare che, visti gli scritti introduttivi depositati dalle parti (pari a 116 pagine, per gli attori, e 78 pagine, per la convenuta), e stante la palese violazione dei principi
– normativi e giurisprudenziali – in tema di chiarezza e sinteticità dell'atto, questo scrivente (cfr.
verbale d'udienza del 17.9.2019) ha invitato le parti a sintetizzare il contenuto degli atti introduttivi.
Adempimento al quale le parti hanno (parzialmente) provveduto nel termine assegnato.
Da una tale dilagante attività difensiva consegue, come evidente, una esposizione dei fatti confusa,
poco chiara, con la proposizione di questioni talvolta inconferente con l'oggetto del giudizio. In altri termini, le domande risultano proposte in modo non organico e lineare, rendendo oltremodo difficoltoso il diritto di difesa della controparte, nonché, per il Tribunale, l'esame delle singole questioni sottoposte.
In ragione di tali considerazioni, va sin d'ora evidenziata l'assoluta irrilevanza nella presente sede delle questioni, pur denunciate, relative alle presunte azioni trasversali intraprese dalla convenuta nei confronti del procuratore attoreo, nonché di altri affiliati e dei loro familiari (pag. 56 ss citazione).
Quanto, invece, alla presunta portata confessoria delle dichiarazioni contenute negli scritti difensivi inerenti altri giudizi, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea, invece, pare sufficiente precisare che “Poiché la confessione, intesa nei termini di cui all'art. 2730 c.c., è atto di parte, sia essa spontanea oppure provocata tramite interrogatorio formale, le dichiarazioni rese dal
difensore,
anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e
favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero
apprezzamento da parte del giudice di merito” (Cass. n. 9864 del 7.5.2024).
Parimenti, sono irrilevanti, generiche e basate su mere supposizioni, le questioni poste dall'attrice circa il presunto sistema costruito dalla convenuta ed il piano di ristrutturazione ideato (volto alla eliminazione della rete di franchising e della rete di agenzia;
cfr. pag. 13 citazione), in quanto estranee all'oggetto del contendere ed alle questioni giuridiche poste a sostegno delle domande.
Fatte tali doverose premesse, e passando all'esame degli atti introduttivi, non è contestato che le parti abbiano intrattenuto un rapporto di franchising relativo ad un punto vendita a marchio
“Original Marines” nel 2014, in Crotone via Nicoletta n. 59/61, e del relativo locale (come da contratto di fitto d'azienda, in atti), poi rilasciato in data 14.3.2019.
Attraverso il contratto di franchising “un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi
("franchisor") ed un distributore ("franchisee"), al fine di allargare il proprio giro commerciale e
di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato - creando una rete di distribuzione
senza dover intervenire direttamente nelle realtà locali -, concede, verso corrispettivo, di entrare a
far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi ad un
autonomo ed indipendente distributore ("franchisee"), che, con l'utilizzarne il marchio e nel
giovarsi del suo prestigio ha modo di intraprendere un'attività commerciale e di inserirsi nel
mercato con riduzione del rischio" (Cass. n. 647 del 15.1.2007)
Ciò posto, l'attrice muove una serie di censure volte ad ottenere pronuncia di nullità del contratto di franchising.
In primo luogo ne deduce l'invalidità per difetto di indicazione specifica del know how, come invece imperativamente previsto dall'art. 3, co. 4, lett. d), L. 6 maggio 2004, n. 129, a norma del quale il contratto deve indicare, tra l'altro, la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato (lettera d), ovvero il “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da
esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato;
per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa
configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente
accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per
l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali;
per
individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da
consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità” (art. 1 comma 3 L.
129/2004).
Sul punto preme precisare che il requisito in esame non costituisce in ogni caso requisito necessario ed indefettibile del contratto di franchising: come evidenziato in modo condivisibile dalla Suprema
Corte, difatti, il contratto di affiliazione ha ad oggetto la concessione all'affiliato di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale, relativi, ad esempio, a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, ma “non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti
regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all'affiliato della disponibilità di un insieme di
diritti di proprietà industriale o intellettuale - ossia, la sperimentata formula commerciale, che può
concernere uno o più profili elencati dalla norma stessa - nell'ottica dell'inserimento dell'impresa
dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all'affiliante e composta da una
pluralità di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo
tale insieme, ben può quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola
concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee” (Cass. n. 11256 del
10.5.2018).
Orbene gli attori, muovendo dalla premessa per cui nel caso di specie il know how risulterebbe privo di ogni elemento di specificazione, concludono per la declaratoria di nullità del contratto, legando la norma suddetta all'art. 1418 c.c. (senza tuttavia indicare esplicitamente quale nullità
verrebbe in rilievo) o in alternativa all'art. 1346 c.c..
Tuttavia, nell'atto introduttivo (e parimenti i successivi scritti difensivi) non viene mai dedotta la circostanza secondo cui know how sarebbe stato, nelle intenzioni delle parti (art. 1362 ss. c.c.),
elemento necessario del contratto.
Inoltre, non è in dubbio in questa sede che la convenuta sia società di rilievo (almeno) nazionale,
con una fitta rete di franchising sull'intero territorio, e dunque con un collaudato e articolato know how.
Ed ancora, non è senza rilievo considerare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti è stato stipulato nel 2014, e che sino all'introduzione del presente giudizio tale asserita invalidità non è mai stata denunciata: può plausibilmente ritenersi, pertanto, che la società attrice abbia beneficiato delle conoscenze e competenze dell'affiliante.
Aggiungasi che l'art. 6 del contratto in esame contiene indicazione dell'insieme di conoscenze,
competenze ed assistenza messo a disposizione della società attrice, come diffusamente argomentato dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, e non adeguatamente contestato dall'attrice negli scritti successivi.
Per tali ragioni non coglie nel segno, pertanto, nemmeno l'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto del know how.
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda di nullità per difetto di know how va senz'altro rigettata.
Gli attori chiedono altresì emettersi pronuncia di nullità del contratto per difetto di autonomia economica (combinato disposto L. 129/2004 e 1418 c.c.), in quanto l'affiliato non avrebbe mai avuto la possibilità di decidere quali capi acquistare, ed in quali quantità, essendo ogni decisione assunta esclusivamente ed unilateralmente dalla convenuta. Nello specifico, tale compromissione dell'autonomia si sarebbe verificata sia nella fase degli acquisti, effettuati obbligatoriamente sulla base delle schede d'ordine precompilate dalla controparte, sia in fase di riassortimento, sia, più in generale, nella gestione dell'attività (e finanche del personale).
In via preliminare si osserva che una tale circostanza appare in contrasto con la censura suevidenziata, dal momento che la presunta forte ingerenza nella gestione del negozio sembra presupporre, piuttosto, un know how particolarmente diffuso e consolidato.
Ciò posto, anche le censure in esame risultano generiche e comunque sono rimaste del tutto sfornite di prova, nonché smentite dalla documentazione in atti.
Se si esamina il contratto di franchising, difatti, si evince che le parti hanno concordato sin dal principio che il franchisor presentasse, per ogni stagione, quattro campionari, rispetto ai quali il franchisee si obbligava all'acquisto (soltanto) di una quantità minima di essi, nonché all'acquisto di taluni capi (cd. best seller), “il cui acquisto è obbligatorio per motivi di uniformità della Rete di
punti vendita, in quanto questi prodotti saranno rappresentati all'interno del catalogo pubblicitario
e saranno getto di campagne pubblicitarie” (art. 8). Inoltre, il medesimo articolo riconosce che “La
quantità minima di cui al comma che precede verrà valutata dalle parti di comune accordo, anche
alla stregua dell'esperienza di altri Punti Vendita aventi analoghe caratteristiche, delle potenzialità
di assorbimento del mercato e delle specifiche capacità aziendali del Franchisee”.
In questa prospettiva, la scheda d'ordine (che contiene indicazione circa la quantità acquistata nella stagione precedente, la quantità di capi venduti a prezzo pieno, la quantità “suggerita” all'affiliato per l'anno in corso) non vincola il franchisor all'acquisto dei beni della tipologia e nelle quantità ivi indicate ma, piuttosto, suggerisce la quantità da acquistare (peraltro, in numero inferiore rispetto a quello dell'anno precedente), spettando poi l'affiliato decidere se raccogliere tale suggerimento o determinarsi in autonomia (nel rispetto delle condizioni minime imposte). E di tanto si ha conferma dal fatto che gli effettivi ordini non corrispondono sempre alle quantità indicate nelle schede trasmesse dall'affiliante.
Medesimo modus operandi vale per i riassortimenti e per le promozioni: per esse non può negarsi,
in linea di principio, che il franchisor segua una propria organizzazione unitaria nella gestione e sponsorizzazione del prodotto, che presuppone, almeno in minima parte, l'uniformità da parte degli affiliati, ma per ciò solo non può giungersi alla conclusione della esclusione di ogni autonomia imprenditoriale dell'affiliato.
In conclusione, è pur vero – come sostiene parte attrice – che l'affiliato deve avere la possibilità di effettuare le proprie scelte imprenditoriali in autonomia, assumendosi il rischio di impresa, ma è
altrettanto vero che non può negarsi che tra affiliante ed affiliata ci sia – e debba esserci – un coordinamento, purché idoneo a consentire la libertà di entrambe le parti (del resto, il coordinamento è proprio caratteristica essenziale del franchising, ed è la ragione per cui un soggetto decide di unirsi ad un franchisor, beneficiando del suo know how e delle sua organizzazione imprenditoriale).
Nel caso in esame, dall'esame complessivo delle prospettazioni attoree e delle difese assunte sul punto dalla convenuta, nonché dall'analisi del testo contrattuale, emerge la sussistenza tra le parti di un coordinamento, del tutto fisiologico, ma non anche di un controllo - da parte dell'affiliante - così
invasivo e penetrante da far venir meno l'autonomia dell'affiliato.
Pertanto, anche la domanda in esame va rigettata.
Con ulteriore censura parte attrice chiede dichiararsi la nullità del contratto per difetto di meritevolezza, in quanto la politica adottata dal franchisor comporto l'aumento esponenziale del rischio di impresa del franchisee.
In altri termini, parte attrice rappresenta che il rapporto intercorso tra le parti costituirebbe una chiara deviazione rispetto allo schema negoziale immaginato dalla Legge 129/2004. Anche tale doglianza è infondata.
Partendo dal dato letterale del contratto oggetto di causa, e ribadite le argomentazioni suevidenziate circa l'esistenza di un rapporto di coordinamento e collegamento tra affiliante ed affiliata, per effetto del quale non viene meno l'autonomia di quest'ultima, è evidente che le ragioni poste a sostegno della domanda si fondano su mere supposizioni, specificamente contestate, prive di ogni riscontro con il dato documentale, e dalle quali non è possibile desumere alcuna grave deviazione dallo tipologia contrattuale oggetto di causa.
Né appare dirimente la censura sollevate in relazione al rischio di impresa ed alla riduzione del margine di guadagno dell'affiliato in quanto, ribadito ancora una volta che l'affiliata godeva di sufficiente autonomia, di certo essa non può far ricadere sull'affiliante gli esiti negativi dell'attività
commerciale, anche perché non è dimostrato che questa si sia impegnata a sostenere economicamente l'attrice, né che si sia resa inadempiente nei suoi confronti, compromettendone la stabilità economica.
Avuto riguardo al thema decidendum, invece, è irrilevante la questione relativa alle dilazioni di pagamento concesse, in quanto tale circostanza non dimostra né che l'affiliata era priva di ogni autonomia economica, né che il sistema commerciale concepito da era fallimentare: anche in CP_1
questo caso le censure si risolvono in mere supposizioni, del tutto inidonee a dare la prova dell'inidoneità dell'organizzazione commerciale del franchisor, o addirittura della volontà di eliminare dal mercato i franchisee, per gestire direttamente l'attività (ipotesi, questa, che contrasta in radice con l'essenza del franchising).
Per concludere, parte attrice ascrive le difficili condizioni economiche esclusivamente alla abusiva condotta posta in essere nei suoi confronti dalla convenuta, ma l'assunto è indimostrato, e del resto non può nemmeno escludersi la riconducibilità di tale situazione a errate scelte della stessa. Parimenti, risulta del tutto infondata la domanda di nullità per difetto di sperimentazione della formula commerciale (art. 3 comma 2 L. 129/2004).
Sul punto pare sufficiente precisare che, anche per stessa ammissione dell'attrice, è CP_1
società attiva sul territorio nazionale (e non), avendo conseguito nel corso degli anni una vasta rete di affiliati, e dunque una posizione consolidata nel mercato.
Un tale assunto, appare evidente, non può essere smentito dal fatto che nel corso degli anni siano talvolta state modificate scelte imprenditoriali (giuste o sbagliate che siano), in quanto è evidente che tale scelta è diretta conseguenza della necessità di adeguarsi alle mutevoli logiche del mercato e all'andamento dello stesso, e di certo l'attrice non può dolersi del fatto che tali scelte, pur non essendo (come appare evidente) del tutto prive di effetti nei confronti dei singoli affiliati, non siano state concordate con questi ultimi (ipotesi, questa, che andrebbe in contrasto con la tipologia contrattuale in esame).
È inammissibile, infine, la domanda subordinata di risoluzione del contratto di franchising, per violazione degli artt.
7.1. e 7.4 del contratto di franchising, nonché degli artt. 1175, 1176, 1218 e ss,
1337 e 1338 c.c..
La domanda va rigettata non solo perché risulta proposta in maniera estremamente generica, previo richiamo a numerose disposizioni violate, sia contrattuali che codicistiche, senza la compiuta indicazione delle specifiche ragioni di censura per ciascuna di esse, ma anche perché consiste nella mera riproposizione delle medesime questioni già proposte con la domanda di nullità, con la conseguenza che si risolvono nella mera affermazione dell'altrui inadempimento, senza alcun supporto probatorio al riguardo.
Ed anzi, risulta che la convenuta abbia posto in essere le prestazioni contrattuali cui era tenuta, sia in termini di know how (seppur parte attrice non ha sufficientemente dedotto, come già precisato,
circa la rilevanza del know how in sede di contrattazione) che di assistenza, tecnica e commerciale, come si evince (implicitamente) anche da fatto che sino alla instaurazione del presente giudizio l'attrice non ha eccepito al franchisor l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale.
Per l'effetto, stante la prova del grave inadempimento della convenuta, la domanda di risoluzione va rigettata.
Passando alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affiliata, e di condanna della medesima al pagamento del corrispettivo,
ne va dichiarata l'inammissibilità, in quanto difetta della specifica (e necessaria) allegazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della stessa.
Evidenziato in via preliminare che la convenuta, a fronte di una comparsa di costituzione di ben 78
pagine, dedica uno spazio minimo alla domanda riconvenzionale rispetto alle altre difese
(addirittura inferiore alla singola pagina;
cfr. pag. 68), essa si limita a chiedere il saldo a debito derivante dalla esecuzione di una serie di prestazioni in favore dell'affiliata, ma non precisa nemmeno se nel caso in esame venga in rilievo un inadempimento totale o parziale, sulla scorta di quanto dedotto al doc. 74 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Quest'ultimo, tuttavia, è un mero documento di riepilogo, di difficile intellegibilità e di formazione unilaterale, che risulta del tutto inidoneo a ricostruire i rapporti dare/avere tra le parti, e dunque ad accertare l'effettiva debenza dell'importo richiesto.
Né, in presenza – lo si ribadisce – di una ricostruzione estremamente generica dei fatti posti delle ragioni di fatto a sostegno della domanda, può venire in rilievo il contegno processuale tenuto dalla società attrice, atteso che l'onere di contestazione specifica presuppone che sia stato (altrettanto)
specificamente assolto l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda.
Né, infine, sono idonei a supportare la domanda i restanti documenti versati in atti: posto, difatti,
che “Quando la domanda si fonda su documenti, l'attore ha l'onere di indicare in modo specifico
nell'atto introduttivo del giudizio (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5) quelli che offre in comunicazione e, altresì, di inserirli nel fascicolo di parte e di elencarli nel relativo indice”, il compito del giudice,
pertanto, è di “decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti
difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla
stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione”, perché non rinvenuta sotto i numeri indicati, oppure perché ad essa si è fatto indistinto rinvio (Cass. n. 19006 del 13.6.2022).
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito complessivo del giudizio, letto l'art. 92 c.p.c., le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta tutte le domande proposte dalle parti;
- Compensa integralmente le spese processuali.
Nola, lì 28.2.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)