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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., promossa da
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, piazza della Repubblica n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Amantea, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO (C.F./P.I. ), in persona della procuratrice speciale, avv. Imma Tartaglia, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Napoli (NA), via Guido Cortese n. 11, presso lo studio degli avv.ti Paolo Ambron e Massimo Ambron che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1381/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 11.2.2022, depositata in data 17.10.2022 e notificata il 2.11.2022. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 110/2019, emesso dal Giudice di Pace di Lamezia Terme in data 21.2.2019, conveniva in giudizio innanzi al predetto organo giudiziario l'allora ditta CP_1 individuale (che successivamente diveniva società a responsabilità limitata), al fine di Parte_1 ottenere la revoca dell'ingiunzione di pagamento emanata in favore di quest'ultima, con la quale veniva ordinato alla società opponente, a fronte di quattordici fatture insolute, il pagamento della somma di euro 3.022,29, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D. lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo e spese processuali del giudizio monitorio liquidate in complessivi euro 476,00, oltre accessori di legge. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva l'illegittimità del predetto decreto ingiuntivo CP_1 adducendo l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da controparte, avendo l'opponente provveduto regolarmente al pagamento delle fatture di volta in volta emesse dalla nel corso del Parte_1 loro rapporto commerciale pluriennale. Precisava, tuttavia, che a seguito di notifica del ricorso monitorio era venuta a conoscenza, in particolare, di tre fatture, delle quattrodici richieste in pagamento, mai comunicate né sollecitate dalla controparte contrattuale, fatture che l'opponente aveva tempestivamente provveduto ad onorare. Contestava, inoltre, la documentazione depositata da parte opposta nel procedimento monitorio, in particolare il partitario sottoscritto da un commercialista privato, ritenendola priva di valore probatorio. Sulla scorta di tali considerazioni la società opponente concludeva, opponendosi, in via preliminare, alla eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo contestato;
in via principale, domandava una dichiarazione di nulla debenza nei riguardi della società ingiungente e, per 1 l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva in giudizio la la quale contestava le ricevute di pagamento depositate da Parte_1 controparte a prova dell'avvenuto adempimento delle fatture richieste in sede monitoria, adducendo che quei pagamenti avevano in realtà onorato altre e diverse fatture. Dava atto del pagamento corrisposto in suo favore dall'opponente in corso di procedimento monitorio, a saldo di tre delle fatture richieste;
domandava tuttavia che le fossero corrisposti i relativi interessi moratori. Infine, formulava richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta, con liquidazione a suo favore delle spese di lite. Con provvedimento del 17.2.2022, il Giudice onorario rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documentazione depositata dalle parti, oltre che mediante l'escussione di un teste indicato da parte opposta. Con la sentenza n. 1381/2022, emessa il 11.2.2022 e depositata il 17.10.2022, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 110/2019; condannava la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta degli interessi moratori di cui all'art. 4 d. lgs. 231/2002, a decorrere dal 2.7.2018 (data di ricevimento da parte di del sollecito di CP_1 pagamento inoltrato dalla e fino alla data dell'effettivo pagamento, in relazione alle Pt_1 Parte_1 tre fatture adempiute nel corso del giudizio monitorio. Infine, compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Con atto di appello ritualmente notificato, la impugnava la sentenza di prime cure, Parte_1 eccependo l'erroneità della decisione del Giudice a quo per avere quest'ultimo valorizzato una produzione documentale, allegata da controparte, priva di efficacia probatoria, alla luce della quale aveva ritenuto provata l'eccezione di adempimento formulata da Contestava, peraltro, il dies a quo individuato CP_1 dal Giudice onorario ai fini del calcolo degli interessi moratori dovuti dall'opponente in relazione alle tre fatture da questa adempiute a seguito di notifica del ricorso monitorio: in particolare, affermava che gli interessi moratori, relativi alle predette fatture, andavano calcolati ex art. 4, comma 2, lett. b), d. lgs. 231/2002 a partire dai trenta giorni successivi alla data di consegna delle merci o di prestazione dei servizi. Impugnava, pertanto, il quantum di interessi moratori corrisposti da in ossequio alla sentenza di CP_1 primo grado. La società appellante, chiedeva, in riforma della decisione impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo revocato, al netto degli importi delle tre fatture onorate in corso di causa;
domandava, quindi, la condanna di al pagamento, in favore della di quanto dovuto in virtù delle CP_1 Parte_1 undici fatture rimaste inadempiute, oltre interessi moratori e rivalutazione della domanda sino al soddisfo;
chiedeva, infine, la condanna di al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi moratori CP_1 relativamente alle tre fatture adempiute in corso di giudizio monitorio, calcolati a partire dai trenta giorni successivi alla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
il tutto con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre a quelle relative al procedimento monitorio. Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta la la quale domandava la reiezione CP_1 dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, con liquidazione a suo favore delle spese di lite del grado di appello. La causa, una volta acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.2.2025 (svoltasi mediante il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito, l'impugnazione è infondata e, pertanto, ad avviso del Tribunale, non può trovare accoglimento, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado appellata. L'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza n. 1381/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme anzitutto sotto il profilo dell'erronea valutazione del materiale probatorio acquisito nell'ambito del giudizio di prime cure, valutazione che ha condotto il Giudice onorario a ritenere provata l'eccezione di adempimento formulata da rispetto al credito azionato da in sede monitoria. CP_1 Parte_1
Questa prima censura è destituita di pregio e, pertanto, merita di essere disattesa. Il Giudice di prime cure ha, difatti, correttamente esaminato i fatti di causa e le prove emergenti dall'istruttoria da lui condotta, e ha concluso facendo giusta applicazione delle norme applicabili alla fattispecie de quo. Con il ricorso proposto in sede monitoria la ha vantato una pretesa creditoria nei Parte_1 riguardi della allegando fatture a suo dire insolute e lettera di intimazione di pagamento. CP_1
Più precisamente, ha richiesto il pagamento di quattordici fatture, tredici delle quali risalenti all'anno 2016 e recanti la seguente numerazione: 68, 69, 70, 71, 72, 108, 176, 190, 651, 192, 192, 287, 387; una quattordicesima risalente all'anno 2017 e recante il numero 49, per un credito totale di euro 3.022,39, oltre interessi moratori. Ha quindi adempiuto all'onere probatorio incombente a suo carico nell'ambito dell'attivato procedimento sommario, depositando fatture commerciali che granitica giurisprudenza considera titolo idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo in favore del soggetto che le ha emesse. CP_ Rispetto alla pretesa creditoria avanzata, alla quale è seguita emissione di decreto ingiuntivo, la società ha dichiarato di aver onorato undici delle fatture richieste in pagamento dall'ingiungente, precisando che delle restanti tre (specificamente quelle recanti i numeri 287 e 387 dell'anno 2016, e 49 dell'anno 2017, per un importo totale di euro 659,80) era venuta conoscenza soltanto con la notifica del ricorso monitorio, successivamente alla quale aveva provveduto al loro adempimento in corso di causa, allegando copia di avvenuto pagamento, di cui l'opposta aveva dato atto. Per tale ragione, l'odierna contestazione è da riferire non già alle quattordici fatture richieste in pagamento col ricorso monitorio, bensì a fatture individuate nel numero di undici, per un credito presunto in capo all'opposta, odierna appellante, pari ad euro 2.362,59. Parte ingiunta, ha proposto opposizione avverso il decreto di accoglimento emesso in favore CP_1 dell'ingiungente Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Tribunale, Ferrara, 3.9.2024, n. 829). Da quanto detto si evince che l'onere della prova è ripartito secondo la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio: parte opposta, creditrice, dovrà provare la fonte del proprio diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre parte opponente, debitrice, dovrà allegare il proprio adempimento ovvero, in caso di inadempimento, dimostrare la non imputabilità dello stesso (Tribunale, Livorno, sez. I, 26/09/2024, n. 960). Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il credito azionato da parte opposta, al netto delle tre fatture adempiute a seguito di notifica del ricorso monitorio, adducendo due pagamenti effettuati in favore della presunta creditrice, dei quali ha dato prova depositando copia di bonifico.
3 Trattasi, in particolare, di due pagamenti risalenti alle date rispettivamente del 9.6.2016 e del 12.10.2016 e aventi il primo un importo pari ad euro 3.038,00, il secondo un importo di euro 2.539,01, pagamenti non contestati dalla beneficiaria società . Parte_1
L'opponente, inoltre, ha fornito spiegazione della mancata coincidenza tra il maggior importo dei due summenzionati bonifici che ha effettuato in favore dell'opposta e il minor importo del credito da questa azionato col ricorso ingiuntivo: ha infatti addotto la circostanza che con ciascuno dei due bonifici è stato corrisposto non solo il pagamento delle fatture richieste in sede monitoria, ma anche il pagamento di altre e diverse fatture emesse dall'opposta nel corso del loro rapporto commerciale. Tale eccezione di adempimento è stata contraddetta dalla società opposta, tanto in primo grado quanto nell'odierno grado d'appello: orbene, la non ha contestato la circostanza di aver Parte_1 ricevuto i pagamenti, ma ha precisato che l'importo di ciascuno dei due bonifici è da ricondurre esclusivamente a fatture diverse da quelle richieste in pagamento col ricorso monitorio, elemento che si può evincere – a dire dell'opposta - dalla causale dei suddetti pagamenti. Tale causale, secondo quanto affermato dall'odierna appellante, farebbe appunto riferimento a fatture recanti un numero diverso rispetto a quello proprio delle fatture richieste in adempimento in questa sede. La società opposta/appellante, inoltre, ha aggiunto che, ricondotto il pagamento corrisposto in suo favore all'adempimento di fatture diverse da quelle richieste in sede monitoria, dalla cifra corrisposta con ciascuno dei due bonifici residuavano degli importi che, non avendo una causale corrispondente, venivano imputati dalla stessa, ex art. 1193 c.c. a, non meglio individuati, debiti più antichi. Tali difese devono essere smentite: la circostanza che la causale dei due bonifici non faccia alcun riferimento alle fatture oggi in contestazione (circostanza dalla quale dovrebbe evincersi -a dire dell'opposta- l'attualità della posizione di debenza dell'opponente) è in parte non veritiera. Il bonifico risalente alla data del 12.10.2016 reca una causale che fa riferimento, tra le tante, alle fatture recanti i numeri 108, 176 e 190, rientranti tra quelle di cui l'opposta società ha richiesto il Parte_1 pagamento in sede monitoria. Pertanto, alla luce della causale del predetto bonifico, tre delle undici fatture richieste risultano essere state adempiute. Quanto invece alle altre (otto) fatture richieste in sede monitoria, a dire dell'opponente adempiute ma non menzionate nella causale, ha chiarito che il mancato riferimento è stato determinato da una CP_1 incapienza propria del locus in cui - nella compilazione del bonifico bancario - andava inserita la predetta causale, per cui l'ordinante aveva a diposizione un numero limitato di caratteri. Che sia verosimile o meno tale circostanza, si rammenta qual è la valenza probatoria della causale, rispetto alla quale la giurisprudenza ha affermato quanto segue: “la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso” (nel caso di specie ad altre e ulteriori fatture) (Cassazione civile, sez. II, 22/07/2024, n. 20052). E per l'appunto, nel corso del giudizio di prime cure, l'opponente ha depositato un documento interno riepilogativo delle fatture pagate con i due bonifici effettuati, di cui il Giudice onorario ha tenuto conto nella sua decisione in favore dell'opponente e di cui l'opposta ha contestato la valenza probatoria nell'odierna sede d'appello. Da tale documento, sebbene avente il valore probatorio che si può riconoscere ad un documento interno, si evince che, oltre al pagamento delle fatture espressamente indicate nella causale, gli importi dei bonifici, in particolare quelli avanzati e mancanti di una corrispondente causale, erano destinati al saldo delle fatture per le quali l'opposta ha agito in sede monitoria.
4 In particolare, con il bonifico risalente alla data del 9.6.2016, di importo pari ad euro 3.038,00, se la causale fa riferimento al pagamento delle fatture riportanti i numeri 162, 163, 58, 59, 63 e 65 del 2016, per un totale di euro 1.795,65, dal documento interno della società opponente, riepilogativo delle fatture adempiute con i bonifici emessi, risultano essere state adempiute anche le fatture aventi i numeri 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del 2016 che, eccetto quelle n. 66 e 67, sono cinque delle fatture richieste con il ricorso monitorio. E tale circostanza risulta confermata dal coincidere tra gli importi avanzati dal bonifico, mancanti di una causale corrispondente, e l'importo delle ulteriori fatture indicate nel predetto documento riepilogativo: se infatti dalla somma corrisposta con il bonifico avanza un importo di euro 1.242,35 privo di causale giustificativa, questa cifra coincide esattamente con l'importo totale delle ulteriori fatture indicate a pagamento nel documento riepilogativo citato. Così anche per il successivo bonifico del 12.10.2016, di importo pari ad euro 2.539,01. La relativa causale fa riferimento al pagamento delle fatture n. 175 e 306 del 2015, 15, 101, 108, 176 e 190 del 2016, per un totale di euro 1.792,41. Anzitutto, tre di queste fatture, precisamente quelle n. 108, 176 e 190, come già anticipato, coincidono con tre fatture indicate come insolute nel ricorso monitorio. Dal documento interno, riepilogativo delle fatture pagate, risultano essere state adempiute anche le fatture aventi i numeri 192, 192 e 651, del 2016, coincidenti con altre tre fatture richieste in sede monitoria. Il fatto che la società abbia inteso onorare anche queste ultime fatture elencate emerge, anche in questo caso, dal coincidere tra gli importi avanzati dal bonifico, privi di corrispondente causale, e l'importo delle ulteriori fatture indicate nel predetto documento riepilogativo: se infatti dalla somma corrisposta mediante bonifico avanza un importo pari ad euro 746,60, questa cifra coincide esattamente con l'importo delle ulteriori fatture indicate a pagamento nel documento riepilogativo più volte citato. A parte le deduzioni presuntive finora svolte, ulteriore motivo a conferma della sentenza del Giudice di prime cure, e dunque dell'avvenuto adempimento da parte dell'odierna appellata, è quello per cui a fronte dei pagamenti da questa effettuati e non contestati dalla società , gravava su quest'ultima Parte_1
l'onere di individuare puntualmente i crediti cui imputare gli importi corrisposti con i due bonifici e mancanti di una corrispondente causale. Vero è che il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, e non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che la eccepisca. Trattasi del c.d. principio della prossimità, che consente al creditore di limitarsi a provare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito, spettando invece al debitore la prova dell'adempimento. Tuttavia, “in tema di pagamento, allorché una parte agisca per l'adempimento di un proprio credito e l'altra parte dimostri di aver pagato somme di denaro senza imputare il pagamento a quel credito, spetta al creditore, il quale intenda sostenere che quel pagamento doveva essere imputato ad altro credito già scaduto, dare la prova dell'esistenza di quest'ultimo” (Cass. civ., sez. III, 31.3.2007, n. 8066). Nel caso di specie, invece, l'opposta si è limitata a ricondurre gli importi avanzati, sforniti di causale, a non meglio specificati “debiti più antichi”, in applicazione dell'art. 1193 c.c., senza garantire un'individuazione puntuale delle fatture saldate con i predetti importi. E ancora, se si vuole considerare la valenza indiziaria del documento interno riepilogativo depositato da CP_1
si rammenta che “l'onere della prova torna però a gravare sul creditore il quale, di fronte alla
[...] comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore” (Cass. civ., sez. I, 3.7.2024, n. 18255). E nel caso che ci occupa, la controdeduzione mossa dalla non si è specificata in una più puntuale allegazione, né è stata Parte_1
5 accompagnata da supporto probatorio. Pertanto, alla luce di quanto finora esposto, che le somme corrisposte, per gli importi mancanti di una causale corrispondente, siano riferite ai crediti richiesti in sede monitoria, e non ad altri, lo si desume non solo dalla circostanza che sia l'opponente ad affermarlo, quanto piuttosto dal fatto che la società opposta, gravata dell'onere della prova, non abbia provveduto alla individuazione delle riferite fatture “più antiche” cui volerle imputare. Tanto detto, deve essere confermata la decisione del Giudice di pace che accerta l'avvenuto adempimento da parte di relativamente alle fatture richieste in sede monitoria. CP_1
Ulteriore questione da esaminare riguarda gli interessi moratori relativi alle tre fatture tardivamente onorate da adempiute nelle more del giudizio monitorio a mezzo di due bonifici di cui l'opposta CP_1 beneficiaria ha dato atto. In particolare, l'odierna appellante, beneficiaria dell'adempimento tardivo, ha contestato la decisione del Giudice onorario nella parte in cui ha individuato quale dies a quo ai fini del calcolo degli interessi di mora il 2.7.2018, data in cui l'appellata ha ricevuto sollecito di pagamento dalla controparte contrattuale. L'appellante, nell'odierna sede d'appello, ha richiamato l'art. 4 del d. lgs. 231 del 2002 il quale, al punto b) del comma 2, individua quale termine iniziale ai fini del calcolo degli interessi moratori quello successivo alla scadenza di trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi che, nel caso di specie, si colloca in epoca anteriore rispetto alla data individuata dal Giudice onorario come dies a quo per il calcolo degli interessi di mora. E ciò con la conseguenza che l'importo dovuto da a CP_1 titolo di interessi moratori – a dire dell'appellante - sarebbe maggiore rispetto all'importo che ha corrisposto in esecuzione di quanto statuito dal Giudice di prime cure. A ben guardare, la norma in questione prevede l'applicazione del dies a quo come individuato dall'appellante soltanto nell'ipotesi in cui non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento. Nel caso che ci occupa, se è vero che manca qualsivoglia riferimento documentale che consenta di individuare la data in cui la ha ricevuto le fatture tardivamente adempiute, non altrettanto si può CP_1 dire con riferimento alla richiesta equivalente di pagamento. Risulta infatti depositato agli atti sollecito di pagamento inviato dall'odierna appellante a mezzo raccomandata a/r, spedita il 27.6.2018 e consegnata alla parte appellata in data 2.7.2018. Pertanto, alla luce di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2002, correttamente, il Giudice di Pace ha individuato nella predetta data il termine iniziale per il calcolo degli interessi moratori, provvedendo, di conseguenza, anche alla relativa statuizione di condanna al pagamento a carico di CP_1
Dunque, per tutte le ragioni appena illustrate, deve essere rigettato l'appello spiegato dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 1381/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme che va, pertanto,
[...] confermata integralmente. Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio in favore della parte appellata come indicato in dispositivo, secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della controversia pari ad euro 3.022,29; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali in ragione della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della ripetitività delle attività processuali compiute nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 213,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 213,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 426,00; fase decisionale, valore minimo: euro 426,00; compenso tabellare (valori minimi): euro 1.278,00). Occorre dare atto, infine, della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'odierna appellante, di un
6 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma l quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1381/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, emessa il 11.2.2022 e depositata in data 17.10.2022;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1 giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228;
4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 13 maggio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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