CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1223/2023 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 15.07.2025
promossa da:
con l'avvocato ROLLE FRANCESCO con domicilio Parte_1 eletto in VIALE MONTE NERO 53 20100 MILANO
- appellante –
contro e con l'avvocato BARBIERI BRUNO Controparte_1 Controparte_2
e con domicilio eletto in VIA LEMONIA N. 21 40133 BOLOGNA
- appellata –
contro
- appellato contumace - Controparte_3
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara n. 522/2023 del 5 luglio 2023;
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio la Controparte_1 Controparte_2
e per sentirne dichiarare la Parte_1 Controparte_3
responsabilità solidale in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali procurati agli attori dal sig. nella sua qualità di promotore finanziario di CP_3 Parte_1
così come accertato dalla sentenza della Corte di Cassazione penale n.
[...]
32514/2020, divenuta irrevocabile, con conseguente condanna in solido dei medesimi al pagamento a favore degli attori della somma di € 110.137,92 + a titolo di danno emergente e lucro cessante, oltre € 40.000,00 consegnati in contati, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'elaborato peritale al saldo nonché di ulteriori € 33.000,04 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in via preliminare eccependo il parziale difetto di Parte_1
legittimazione ad agire degli attori, concludendo per conseguenza l'assunzione di ogni più opportuno provvedimento di legge.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande nei confronti della medesima da chiunque formulate nel presente giudizio;
in via subordinata, eccepiva il concorso di colpa dei degli attori nella causazione del lamentato evento di danno e, per conseguenza rigettare entro i suddetti limiti tutte le domande contro la stessa da chiunque formulate.
Con sentenza n. 522/2023 il Tribunale di FERRARA ha così deciso:
- Ha condannato E in solido Controparte_3 Parte_1 tra loro, al pagamento in favore degli attori di € 46.786,57 a titolo di danno patrimoniale ed € 9.296,22 a titolo di danno morale, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
- Ha condannato in solido Controparte_4
tra loro, a rifondere agli attori le spese di lite;
- Ha posto in via definitiva il compenso liquidato al C.T.U. a carico dei convenuti, in solido tra loro.
2 La sentenza del Tribunale di Ferrara che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
il rigetto della domanda proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Erronea motivazione in punto di ritenuta operatività del giudicato penale per i fatti anteriori al 16 marzo 2009;
2 – Erronea motivazione in tema di accertamento della dazione della somma portata dai 4 assegni di € 7.746,85 ciascuno;
3 – Omessa motivazione in punto di accertamento dell'anomala condotta degli appellati;
4- Erronea motivazione in tema di liquidazione di un'ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale;
5 - Erronea quantificazione degli interessi e della rivalutazione monetaria;
6 – Omessa pronuncia in punto di eccezione di carenza di titolarità passiva in capo agli appellati;
Si costituivano e , chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'impugnazione.
rimaneva contumace. Controparte_3
Formulavano appello incidentale articolando quale unico motivo l'erronea motivazione in punto di mancato riconoscimento del danno da lucro cessante.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 217.05.2025 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “Erronea motivazione in punto di ritenuta operatività del giudicato penale per i fatti anteriori al 16 marzo 2009”, l'appellante si duole della erronea applicazione del termine prescrizionale in sede civile del diritto fatto valere.
L' invoca la diversa valutazione giuridica della Corte di Appello di Bologna Pt_2
rispetto al Tribunale di Ferrara in tema di individuazione delle singole appropriazioni e distrazioni di denaro attuate dal promotore finanziario, come singoli reati di truffa a consumazione istantanea, piuttosto che l'insieme delle sottrazioni e /o distrazioni come un reato di truffa a consumazione continuata nel tempo, ai fini civilistici.
In conformità all'orientamento della S.C., secondo cui “L'art. 2947 cod. civ. va interpretato nel senso che, qualora il fatto illecito generatore del danno sia considerato dalla legge come reato, se quest'ultimo si estingue per prescrizione, si estingue pure l'azione civile di risarcimento, data l'equiparazione tra le due, a meno che il danneggiato,
3 costituendosi parte civile nel processo penale, non interrompa la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo;
in caso di estinzione del reato per prescrizione, detto effetto cessa alla data in cui diventa irrevocabile la sentenza che dichiara l'estinzione” (Cass. n. 872 del 17/01/2008;
Cass. n. 10536 del 2014), va osservato che in ogni caso la prescrizione agli effetti civili andrà riferita al momento della irrevocabilità della sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato in quanto prescritto.
Nel caso di specie, riconducendo tale momento alla data del 16.10.2020, data della sentenza della Corte di Appello penale n. 32514/2020, i relativi diritti dei danneggiati scaturenti dagli atti criminosi, quantunque considerati unitariamente, debbono ritenersi tempestivamente azionati.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'erronea motivazione in tema di accertamento della dazione della somma portata dai 4 assegni di € 7.746,85 ciascuno.
Deduce che gli appellati non hanno fornito la prova dell'effettiva dazione del denaro al non essendo la circostanza ricompresa nel perimetro del giudicato formatosi. CP_3
Come riportato nella sentenza della Corte di Appello penale “ Quanto al punto specifico della valutazione del danno, ai fini della liquidazione o la determinazione della provvisionale, il giudicante ha richiamato gli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle prove ai fini della ricostruzione degli episodi criminosi, ha cioè ritenuto di non poter fare completo affidamento sulle dichiarazione delle persone offese (…) per le caratteristiche di tali testimonianze, solo raramente risultate precise ed esaurienti (…) Del pari ha ritenuto completamente inaffidabili le dichiarazioni del CP_3
Va osservato che la somma riconosciuta in via provvisionale a favore di e CP_1 ammonta ad € 10.700,00, “entro tale limite dovendosi ritenere provato il CP_2
danno patrimoniale (sent. C.A. 37/19 cit).
Esclusa l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. pen. 26/01/1999, n. 1045; Cass 21929/2020), occorre seguire l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia rinviato al giudizio civile la liquidazione del danno, ha effetto vincolante nel giudizio civile, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento e/o alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze
4 pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati (cfr., tra le decisioni più recenti, Cass. 04/10/2022, n. 28714; Cass. 02/08/2022, n. 23960; Cass.
05/05/2020, n. 8477)
Orbene, avuto riguardo alle argomentazioni degli appellati, non risulta assolto l'onere della dimostrazione della effettiva dazione della somma di € 40.000,00 e pertanto la domanda risarcitoria risulta meritevole nei limiti in cui la Corte di Appello penale ha riconosciuto provato il danno patrimoniale.
In accoglimento del motivo di gravame, il capo di sentenza impugnato andrà riformato nei termini in cui il diritto al risarcimento del danno degli appellati deve considerarsi limitato ad € 10.700, 00, così come riconosciuto in sede penale in secondo grado.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia l'omessa motivazione in punto di accertamento dell'anomala condotta degli appellati.
Deduce la mancata pronuncia in tema di inesistenza del nesso di causalità necessaria nonché l'idoneità della condotta tenuta dagli odierni appellati ad interrompere il nesso di causalità necessaria tra il danno subito e la condotta del CP_3
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile, oltre che amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno.
La Corte di Appello penale ha ravvisato la ricorrenza del nesso di causalità necessaria nella condotta del attesa la spendita del nome della il ricorso all'uso di CP_3 Pt_1
modulo recanti il logo di , Parte_1
Nel giudizio penale dinanzi alla Corte di Appello, è stato evidenziato come la condotta dei danneggiati, ove ritenuta negligente, sia frutto dell'induzione in errore, avendo il atto loro credere che tutto era perfettamente regolare, che avrebbe apposto il CP_3
timbro della sugli assegni rilasciati in bianco, che avrebbe destinato il contante Pt_1 all'investimento proposto, che in definitiva avrebbe curato i loro interessi nel miglior modo possibile, contando sulla ingenuità degli stessi e sulla fiducia che si era guadagnato nel tempo nel ristretto ambiente del suo comune di origine come bravo, attivo e disponibile promotore finanziario.
Da ciò deriva l'inidoneità di tale condotta ad interrompere il nesso di causalità tra le azioni messe in opera dal il danno subito dagli appellati. CP_3
5 Con il quarto motivo l'appellante si duole della erronea motivazione in tema di liquidazione di un ulteriore somma a titolo di danno non patrimoniale.
In riferimento alla censura della Corte di Appello penale in punto di liquidazione del danno non patrimoniale nella misura di un terzo del valore del danno subito, il giudice di prime cure avrebbe errato nella liquidazione di tale posta, avendo fatto ricorso ad un criterio esclusivamente legato all'importo del danno patrimoniale, censurato dalla Corte di
Appello in sede penale, in quanto non commisurato all'effettiva sofferenza patita dal singolo.
Quanto alla posizione – , la Corte, Controparte_1 Controparte_2
procedendo alla liquidazione secondo un criterio che riconoscesse una somma uguale per tutti i danneggiati all'interno di una fascia di perdita economica, ha rideterminato la provvisionale in € 6.000,00, rapportati all'entità del danno patrimoniale riconosciuto in €
10.700,00.
Sul punto si richiamano le considerazioni di cui al secondo motivo in tema di prova dell'entità del danno in sede civile, il cui onere da parte degli appellati è rimasto inevaso.
Da ciò segue pertanto che l'entità del danno morale può trovare anch'esso riconoscimento entro il limite di cui alla sentenza della Corte di Appello penale, con assorbimento del quinto motivo con cui è denunciata l'erronea quantificazione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle ulteriori somme riconosciute dal provvedimento impugnato.
Con il sesto motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia in punto di eccezione di carenza di titolarità attiva in capo agli appellati.
Come confermato dl recente pronuncia di legittimità, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 8625 del 01/04/2025).
Nella fattispecie, la contestata legittimazione della non risulta validamente CP_2
contrastata dalle argomentazioni di parte appellante.
Di conseguenza, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva di CP_2
nel presente giudizio., con riconoscimento delle somme riconosciute a titolo
[...]
di danno nei confronti del solo , quale intestatario del conto Controparte_1
corrente.
Con l'unico motivo in via incidentale, gli appellati censurano il mancato riconoscimento del danno da lucro cessante.
6 Il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto della mancata profilazione del cliente in merito al rischio creditizio, oltre alla carenza di un qualunque parametro di riferimento utile per comprendere la tipologia di investimenti cui gli attori erano avvezzi.
Ad avviso del Collegio, non è condivisibile l'assunto secondo cui la mancata prova che gli attori avrebbero sicuramente investito in alternativa agli investimenti proposti dal e somme in quegli investimenti ritenuti sicuramente redditizi quali i titoli di CP_3
stato (BTP decennali), non consente la configurabilità del lucro cessante.
La consegna di denaro al fine di ottenerne un accrescimento patrimoniale è di per sé indice della volontà della destinazione lucrativa impressa dagli investitori alle somme di denaro consegnate al CP_3
Semmai la mancata profilazione attiene alla misura dell'accettazione del rischio, con ciò rendendo non accoglibile la configurabilità del danno in misura non inferiore all'8%, pari a quella proposta dal dovendosi piuttosto muoversi in termini di perdita di CP_3
chance, ovvero di seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, e dunque con liquidazione del danno secondo il rendimento di titoli obbligazionari a tasso fisso a medio-lungo termine, come i BTP a 10 anni, alla data del 2001, anno del nuovo investimento di € 50.000,00 precedentemente disinvestiti.
Dalla reciproca soccombenza segue la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 522/2023, in parziale Parte_1
riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il difetto di legittimazione di;
Controparte_2
- Condanna al pagamento a favore Parte_1 [...]
della somma di € 10.700,00 a titolo di danno emergente, oltre € 6.000,00 a CP_1
titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri di calcolo utilizzati dal CTU in primo grado;
- Condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
della somma pari al rendimento della somma di € 10.700,00 investita in CP_1
BPT decennali secondo il rendimento alla data del 2001 fino alla data della domanda, oltre interessi e rivalutazione successivi.
7 - Condanna e alla restituzione a favore Controparte_1 Controparte_2
di delle somme percepite in esecuzione della sentenza Parte_1
impugnata eventualmente eccedenti quanto riconosciuto nella presente sentenza;
- Conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 9 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
8