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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/07/2024, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. 502/2023 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 502/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 8.7.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MANGANO Walter del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in CA d'ND (via S.
Quasimodo n. 12); pec: ; Email_1
RICORRENTE IN Controparte_1
[...]
[..
[...]
;
[...] codice fiscale: CodiceFiscale_2
Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. SCISCA Giorgio del foro di Patti ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in CA d'ND (via F.
CRISPI n. 39); pec: ; Email_2
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE–APPELLATi
avente ad oggetto: convalida di sfratto per morosità ed a.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… 1) ritenere e dichiarare, siccome statuito dalla S.C., che “il primo contratto - quello concluso il 12 aprile del 2009 - era nullo, per violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346”; 2) ritenere e dichiarare, in applicazione del principio di diritto statuito dalla S.C., valido ed efficace inter partes il contratto di locazione stipulato il 15.10.2009 e registrato il 16.10.2009 (avente decorrenza 01.11.2009-31.10.2013), e, conseguentemente, rigettare le originarie domande dei germani per insussistenza di morosità e di inadempimento della conduttrice;
3) CP_1 conseguentemente, e in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate nel merito le domande attrici e, per l'effetto, rigettarle con qualsiasi motivazione;
4) condannare controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, oltre che dell'odierno, oltre, ancora alle spese generali ed accessori come per legge …”.
Per le le parti appellate:
“… 1) In via preliminare ed in rito, in accoglimento del primo motivo di cui alla presente comparsa, previa revoca dell'ordinanza di rimessione in termini datata 19.02.2024, dichiarare improcedibile il presente giudizio di rinvio stante l'omessa e/o intempestiva notificazione del ricorso ex art. 392 cpc e pedissequo decreto di fissazione della comparizione delle parti datato 04.07.2023 e depositato il 05.07.2023 alle parti resistenti;
2) Senza recesso alcuno dalla superiore eccezione di rito, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avversarie ed in ogni caso dichiarare la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della ricorrente in favore dei sigg.ri ; 3) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente CP_1 giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.6.2023 e notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 20.2.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
e , riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese Controparte_1 Parte_2 dal Tribunale Civile di Patti–Sez. Distaccata di S. Agata di Militello–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con sentenza n. 134 emessa in data 24.4.2015 nel procedimento già iscritto al n. 100997/2011 RGAC.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà preliminarmente evidenziare quanto appresso.
Con citazione notificata in data 24-27.4.2011 i germani nel procedimento iscritto al Parte_2
n. 997/2011 RGAC (poi 100997/2011) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Patti–Sez.
Distaccata di S. Agata di Militello onde sentir convalidare l'intimata convalida Parte_1 di sfratto per morosità della menzionata, dichiarare risolta la locazione decorsa inter partes con condanna di controparte all'immediato rilascio della res locata ed emettersi decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per le mensilità arretrate dovute (pari ad euro 1.400 al dì della domanda).
Con comparsa difensiva del 14.6.2011 la parte convenuta costituitasi eccepiva che:
“… il rapporto locatizio de quo ha inizio il 12/04/2009, data in cui le odierne parti hanno stipulato il contratto di locazione azionato dagli intimanti, con decorrenza 01/05/2009 e scadenza il 30/04/2013 (per mero error calami in calce al contratto è riportata la data del 12/10/2009 – cfr. doc. 1 del fascicolo di controparte), concordando un canone annuale di locazione pari a € 4.800,00, da corrispondersi in rate mensili di € 400,00 cadauna. Agli inizi del mese di settembre del 2009 l'esponente rilevava la presenza di vizi che pregiudicavano l'utilizzo dell'appartamento e, più precisamente, al verificarsi di piogge il terrazzino scoperto retrostante ed attiguo al vano cucina ed al vano soggiorno, rimane allagato per la maggior parte della superficie, in quanto le pendenze non risultano idonee per lo smaltimento delle acque. Ne consegue che viene notevolmente limitato sia l'utilizzo del terrazzino che dei due vani attigui (soggiorno e cucina), senza tacere che le infiltrazioni arrecano grave pregiudizio alle strutture portanti dell'edificio e alla sua sicurezza statica. L'esponente ha, quindi, sollecitato i locatori ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria necessari ad eliminare i lamentati inconvenienti, ricevendo solo promesse, e così proponeva loro una riduzione del canone di locazione del 50% fino a quando i lavori non sarebbero stati eseguiti. La superiore proposta veniva accettata dai locatori tanto che, in data 15.10.2009, veniva stipulato un nuovo contratto di locazione registrato il 16/10/2009 (doc.2) con decorrenza 1/11/2009 – 31/10/2013, con il quale si rideterminava il canone annuale di locazione, per l'appunto, in € 2.400,00, da pagarsi in rate mensili di € 200,00 cadauna. Legittimamente, pertanto, la conduttrice, a decorrere dal mese di novembre 2009, ha corrisposto ai locatori un canone mensile di € 200,00; somma che, inizialmente (precisamente fino al mese di gennaio del 2010) è stata versata in contanti a mani degli attori, successivamente – stante il mancato rilascio di regolare ricevuta da parte dei locatori
– il pagamento è stato effettuato dalla conduttrice mediante vaglia postale (docc. 3/19) … il primo contratto di locazione del 12/10/2009 (rectius 12/04/2009), che controparte ha azionato con l'intimato sfratto per morosità, deve considerarsi estinto per novazione ex art. 1230 c.c. o, comunque, risolto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., e sostituito – quantomeno nelle parti che riguardano il canone e la durata del rapporto – dal successivo del 15/10/2010. Ne consegue che nessuna morosità può essere addebitata alla conduttrice, la quale ha sempre provveduto al puntuale pagamento del concordato canone di locazione di € 200,00, come risulta dalle ricevute dei vaglia che si producono
…”;
e chiedeva per l'effetto il rigetto delle altrui domande, ovvero:
“… 2. In via subordinata, concedere il termine di grazia di gg.90 per sanare la morosità ex art.55, c.2, L.392/78, nei termini esposti in narrativa;
3. Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese forfettizzate ed accessori. Con riserva di ulteriori domande e richieste anche di natura istruttoria …”.
Con sentenza n. 134 del 24.4.2015 l'adito Giudice di prime cure così statuiva:
“… ” a) accoglie la domanda degli attori e dichiara risoluto, per inadempimento della conduttrice, il rapporto, intercorso tra le parti, avente per oggetto il contratto di locazione, relativo all'immobile sito in CA d'ND (ME), via Consolare Antica, n. 38, identificato catastalmente al fg. 2, part. 146, sub. 15; b) condanna a Parte_1 rilasciare l'immobile di cui sopra entro il termine ultimo del 31.07.2015; c) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della morosità, per canoni di locazione scaduti indicati nell'atto di citazione, pari ad € 1.400,00, oltre quelli successivamente scaduti sino alla data del rilascio dell'immobile, oltre interessi legali, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
e) condanna l'intimata al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.676,95” oltre spese generali ed accessori di legge …”;
ritenendo, nel merito:
“… poco credibili le argomentazioni di in ordine ai motivi posti a fondamento della coesistenza dei Parte_1 due contratti …”;
L'appello introdotto nell'iscrizione n. 590/2015 RGAC con ricorso iscritto a ruolo in data
24.11.2015 era definito da questa Corte con sentenza n. 1035 del 22.11.2018–11.12.2018, che:
in rigetto delle tesi di parte , secondo cui: Pt_1
“… dalla produzione documentale versata in atti si evince pacificamente che il rapporto locatizio de quo ha avuto inizio il 12/04/2009, data in cui le odierne parti hanno stipulato il contratto di locazione azionato dagli intimanti, con decorrenza 01/05/2009 e scadenza il 30/04/2013 (per mero error calami - come detto – in calce al contratto è riportata la data del 12/10/2009 – cfr. doc. 1 del fascicolo di controparte), concordando un canone annuale di locazione pari a € 4.800,00, da corrispondersi in rate mensili di € 400,00 cadauna. Senonché, stante il limitato utilizzo del bene locato dovuto ad infiltrazioni di acque piovane che rendevano non fruibile il terrazzino ed i due vani attigui (soggiorno e cucina), le parti con accordo cristallizzato nel contratto di locazione stipulato il 15.10.2009 (doc. 2 fascicolo di parte) rideterminavano concordemente il canone locatizio nella misura di
€ 2.400,00 annui, da corrispondersi in 12 rate mensili di € 200,00 cadauna, puntualmente corrisposte dall'esponente in contante fino a gennaio 2010, successivamente a mezzo vaglia postale (cfr. doc. 3/19 fascicolo di primo grado) stante il mancato rilascio di regolare ricevuta da parte dei locatori. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, quindi, il il rapporto di locazione de quo risulta regolato non già dal contratto stipulato inter partes in data 12.10.2009 (rectius: 12.04.2009), registrato dall'intimante solo in data 11/10/2010 (a distanza di ben un anno e mezzo, evidentemente in vista della incoazione del giudizio di primo grado), bensì da quello stipulato successivamente, il 15/10/2009, e registrato il giorno dopo 16/10/2009. Invero, il primo contratto di locazione del 12/10/2009 (rectius 12/04/2009), che controparte ha azionato con l'intimato sfratto per morosità, deve considerarsi estinto per novazione ex art. 1230 c.c. o, comunque, risolto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., e sostituito – quantomeno nelle parti che riguardano il canone e la durata del rapporto – dal successivo del 15.10.2009. In merito la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “Si configura una transazione novativa e non semplicemente modificativa del vincolo originario allorché, anche in difetto di una espressa manifestazione di volontà delle parti, il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del vecchio rapporto (con il principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la pronuncia che aveva ravvisato una transazione novativa, e quindi un nuovo rapporto locativo, nell'accordo transattivo nel quale le parti nello stipulare un nuovo contratto di locazione avevano pattuito una diversa entità del canone)” (Cass. Civ. sez. III 13/09/1996 n. 8264; Cass. Civ. Sez. III 13.12.2005 n. 27448)
…”;
ed ancora:
“… Ha errato, ancora, il giudice di prime cure nel ritenere che la richiesta, avanzata dall'intimata, del c.d. termine di grazia manifesti ”implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida”. Invero, che la sanatoria in udienza e la richiesta di concessione del termine di grazia non siano precluse dall'opposizione, e che questa non sia paralizzata da quelle, può ormai considerarsi un'acquisizione dottrinale e giurisprudenziale pacifica …”;
e infine:
“… Il Giudice di prime cure ha ritenuto “più verosimile la tesi, sostenuta ex adverso, della dissimulazione relativa del contratto per motivi fiscali”. Orbene, la tesi avversa che vorrebbe far rientrare il caso in esame nell'ambito della fattispecie della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone, che prevede la predisposizione di una controdichiarazione non registrata, recante l'indicazione del canone effettivo superiore a quello risultante dal contratto registrato, al fine di nascondere al fisco parte del canone, è priva di pregio atteso che l'istituto della simulazione relativa presuppone che la controdichiarazione sia coeva a quella registrata per prima. Invero, per giurisprudenza costante “Nel caso di simulazione relativa di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli art. 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita a un contratto diverso da quello apparente” (Cass. Civ. Sez. II 20/11/2008 n. 27599). Di contro, nel caso di specie, l'asserito accordo simulatorio col quale le parti avrebbero indicato il canone effettivamente dovuto per il godimento dell'immobile, di importo superiore a quello previsto nel contratto registrato, è riconducibile alla data - non controversa - del 12.04.2009 e, quindi, anteriore di ben 6 mesi rispetto alla scrittura del 15.10.2009 recante il minor importo di € 200,00. In realtà, il rapporto locativo in essere tra le odierne parti è regolato dal contratto stipulato in data 15.10.2009 e registrato il successivo 16.10.2009, che prevede la corresponsione di un canone mensile pari ad € 200,00, ridotto, rispetto alla precedente pattuizione del 12.10.2009 (rectius 12.04.2009), in ragione della deminutio dell'oggetto del contratto. Ne consegue, che nessuna morosità può essere addebitata all'odierna appellante, la quale ha sempre provveduto al puntuale pagamento del canone di locazione concordato pari ad € 200,00 mensili, così come risultante per tabulas dalle ricevute dei vaglia postali versate in atti …”;
in rigetto dell'impugnazione proposta, così decideva:
“… Rigetta l'appello; - Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
e che liquida in complessivi Euro 2200.00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_1 Parte_2 nella misura del 15%, iva e Cassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario …”. Seguiva a ciò, in esito al giudizio di cassazione introdotto dalla (con ricorso in data Pt_1
11.6.2019, cui seguiva la costituzione in resistenza ) ed iscritto al n. 19191/2019 CP_2
RGAC, l'ordinanza emessa al n. 8968 nella data del 30.3.2023 con cui la Corte di Cassazione Sez.
III annullava con rinvio a questa Corte (in diversa composizione) la citata pronuncia n. 1035.
Circa il contenuto del thema decidendum di cui al conseguente (odierno) giudizio di rinvio, si legge in proposito, dalla relativa motivazione, quanto appresso:
«… Si censura la sentenza impugnata per aver escluso che il secondo contratto (quello del 15 ottobre 2009) integrasse un'ipotesi di simulazione relativa, avente ad oggetto il "quantum" del canone, ravvisando, invece, una simulazione assoluta dello stesso, in quanto stipulato in presenza di un altro, precedente, contratto, geneticamente perfetto. Su tali basi, dunque, essa ha escluso l'operatività della L. 431 del 1998, art. 13 (che sancisce la nullità di ogni pattuizione che determini un importo di canone superiore a quello risultante dal contratto registrato), sul rilievo che la fattispecie contemplata da tale norma presupponga che le parti dichiarino espressamente le proprie intenzioni elusive "con una chiara pattuizione a latere", dalla quale "emerga l'intento comune dei contraenti di modificare l'assetto degli interessi negoziali riportati nel contratto simulato". Così facendo, però, la Corte territoriale dimostrerebbe "di ignorare la prassi in ambito di dissimulazione del canone locatizio che, per l'appunto, viene effettuata con la stipula di due contratti di eguale tenore con canone differenziato", come si assume essere stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (è citata, principalmente, Cass. Sez. Un., sent. 17 settembre 2015, n. 18213). (…) 9.2.1. Errata è la ricostruzione che la Corte territoriale offre dei due contratti di locazione, il primo - quello concluso il 12 aprile 2009, poi registrato il 12 ottobre 2010 - come contenente "la previsione di un canone realmente convenuto di Euro 400 e realmente corrisposto", il secondo (quello del 15 ottobre 2009, registrato il giorno successivo) come "assolutamente simulato", in quanto diretto a "eludere il fisco", non potendo configurarsi la simulazione relativa del prezzo, secondo la sentenza impugnata, vuoi in ragione "del rilevante lasso temporale – sei mesi intercorso tra le stipule delle due scritture" –, vuoi dell'assenza, nella prima, "di qualunque riferimento ad un successivo contratto da registrare con un simulato canone inferiore".
9.2.2. Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che il primo contratto - quello concluso il 12 aprile del 2009 - era nullo, per violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346.
A stretto rigore, detta nullità avrebbe potuto essere sanata dalla tardiva registrazione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 ottobre 2017, n. 23601, Rv. 645468-01). Nella specie, però, la registrazione avvenne solo il 12 ottobre 2010, dopo che le parti avevano provveduto a concludere (e a prontamente registrare, questa volta, il giorno successivo alla stipulazione) un secondo contratto, quello del 15 ottobre 2009, contratto che contemplava un minor canone di locazione. Ciò detto, va inoltre evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte - con il già citato arresto del 2017 - hanno qualificato quella in esame come nullità funzionale "per inadempimento" all'obbligo di registrazione, sicché essa, proprio in ragione di tale sua peculiare natura, può essere elisa dal tardivo adempimento dell'obbligo fiscale. Da tale premessa, dunque, deve trarsi - alla stregua di corollario - la conseguenza che, nel caso di specie, la registrazione del 12 ottobre 2010 non potesse determinare alcun effetto sanante del contratto originario, perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale verrebbe ad operare, con una vera e propria eterogenesi dei fini, a danno del conduttore, cioè proprio della parte contrattuale a salvaguardia della cui posizione detta nullità è, invece, prevista. D'altro canto, posto che la registrazione è comportamento che costituisce requisito - sebbene "sui generis" - di validità del contratto, si deve ritenere che l'avvenuta stipulazione di un secondo contratto (15 ottobre 2009), questa volta con immediata registrazione (16 ottobre 2009), debba essere apprezzata come condotta di automatica rinuncia a registrare la prima pattuizione contrattuale, e quindi a sanarla retroattivamente. La Corte territoriale afferma che la stipulazione del secondo contratto diede luogo ad un atto nullo, ma a tale esito perviene in modo del tutto apodittico, senza chiarire perché dovesse essere tale un contratto stipulato validamente e registrato tempestivamente (e, dunque, con l'integrazione del requisito fiscale di validità), sol perché al momento della sua conclusione le parti avevano già dato vita ad un precedente contratto senza registrarlo, realizzando, così, una fattispecie improduttiva di effetti. Corrobora, viceversa, la tesi della validità del secondo contratto quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, "se in caso di omessa registrazione del contratto contenente la previsione di un canone non simulato ci si trova di fronte ad una nullità testuale ex L. n. 311/2004, art. 1, comma 346, sanabile con effetti ex tunc a seguito del tardivo adempimento all'obbligo di registrazione, nel caso di simulazione relativa del canone di locazione, e di registrazione del contratto contenente la previsione di un canone inferiore per finalità di elusione fiscale, si è in presenza, quanto al cd. "accordo integrativo", di una nullità virtuale insanabile, ma non idonea a travolgere l'intero rapporto - compreso, quindi, il contratto reso ostensibile dalle parti a seguito della sua registrazione" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 23601 del 2017, cit., in particolare al p. 25). Invero, se la sanatoria per registrazione tardiva della pattuizione contenente il canone inferiore non può - secondo il citato arresto delle Sezioni Unite - avere effetto salvifico del contratto effettivo dissimulato, si deve reputare che, a maggior ragione, una tardiva registrazione del contratto contenente la previsione di un canone maggiore, rispetto a quello contemplato in un contratto successivo che le parti abbiano invece prontamente registrato, non possa avere l'effetto di sovrapporre, in relazione alla misura del canone, il contratto originario, oggetto di tardiva registrazione, a quello successivo antecedentemente registrato. 10. Il ricorso va, dunque, accolto quanto ai motivi secondo e terzo e la sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, decisione da assumersi alla stregua del seguente principio di diritto: "in materia di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto, senza provvedere alla sua registrazione, ed uno successivo, immediatamente registrato, che contempli un minor canone locatizio, la tardiva registrazione del contratto originario (che segua quella del secondo contratto) non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità, restando, dunque, il solo contratto posteriore quello idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti" …».
*
La difesa di parte , con l'atto di riassunzione, tutto ciò premesso, chiedeva (e chiede) Pt_1 per l'effetto che questa Corte del rinvio, dato atto che il regolamento del rapporto di cui alla controversia già insorta tra le parti deve trarsi dal solo cd. secondo contratto di cui sopra, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, disponga il rigetto delle domande originarie delle controparti, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio.
*
Le parti appellate si costituivano con atto depositato (in modalità telematica) in data 10.5.2024 nel corrente giudizio e, deducendo ex adverso:
“… In via preliminare ed assorbente, deve essere eccepita l'improcedibilità del giudizio di rinvio ex art. 392 C.P.C., per tardività della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza di comparizione parti; invero, come opportunamente rilevato d'ufficio dall'Ill.mo Collegio adito, controparte, sebbene lo abbia taciuto nelle note di trattazione scritta datate 26.9.2023 e 15.2.2024, ha colpevolmente omesso di notificare il ricorso in riassunzione ex art. 392 C.P.C. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 28.9.2023, datato 4.7.2023 e depositato in cancelleria il 5.7.2023. Orbene, ancorché la Corte d'Appello abbia erroneamente disposto d'ufficio l'integrazione del contraddittorio come da ordinanza del 19.2.2024, va opportunamente rilevato che nel caso di specie – come peraltro opportunamente rilevato dalla stessa parte ricorrente in ricorso “rito speciale locatizio”- alla fattispecie si applica la disciplina propria del cd. rito del lavoro, cosicchè vanno conseguentemente applicati i rigidi sistemi preclusivi del suddetto rito, ivi compreso quello afferente al rispetto del termine di notificazione del ricorso introduttivo unitamente al decreto di prima comparizione delle parti;
da ciò discende che qualora tale termine (perentorio) non sia rispettato (nella fattispecie l'omissione è stata effettuata per ben due volte), il ricorso è da dichiararsi improcedibile. Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. ord. 25.03.2021 n° 8430) che ha stabilito che nelle controversia di lavoro in grado d'appello (e, si aggiunga, ancor più nel caso di giudizio di rinvio ex art. 392 C.P.C.), la mancata tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”;
e, nel merito che:
“… deve essere atto che nelle more del giudizio di PRIMO grado, in conseguenza dell'ordinanza di rilascio dell'immobile locato (doc.2), la sig.ra abbia provveduto alla consegna dell'appartamento in data 10.11.2017, Pt_1 cosicchè va dichiarata comunque cessata la materia del contendere, con ogni conseguente determinazione e condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio …”;
concludevano chiedendo, previa revoca della citata ordinanza collegiale del 19.2.2024, la declaratoria d'improcedibilità del giudizio di rinvio ovvero la declaratoria di cessata materia del contendere, con vittoria di spese e competenze del corrente giudizio e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario).
*
All'udienza collegiale di prima comparizione del 28.9.2023, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, la Seconda Sezione Civile di questa Corte rimetteva gli atti al primo Presidente, rilevando la propria incompetenza a provvedere secondo i dicta dell'ordinanza emessa in sede di legittimità (di cui s'è detto retro).
Rimesse le parti al prosieguo davanti alla Prima Sezione Civile (dal decreto del primo Presidente del 19.10.2023), con il decreto del Presidente di Sezione del 23-26.10.2023 era assegnato alla parte ricorrente in riassunzione nuovo termine di giorni trenta per la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto medesimo di fissazione della nuova udienza di prima comparizione
(da tenersi per la data del 19.2.2024).
Ivi la Corte, con ordinanza in pari data:
“… dato atto, in punto d'integrità del contraddittorio, che il rapporto processuale relativo all'odierno giudizio (per quanto consta dalla documentazione in atti, sia nella forma cartacea sia in quella trasmessa e disponibile in modalità telematica fino alla data odierna) risulta non essersi ancora perfezionato nell'interesse della resistente delle parti resistenti, non constando se si sia fatto luogo – come pur dichiarato in atti – a notificazione ad istanza di parte del ricorso in riassunzione a pro' delle suddette posizioni;
ritenuto pertanto che occorre far luogo alla rimessione del giudizio a rinnovata data di trattazione scritta, previ gli adempimenti – per la corretta instaurazione del contraddittorio medesimo – di cui al dispositivo;
rilevato, ancora, che la causa dovendo essere decisa con le forme del “rito lavoro” da adeguarsi alle modalità della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., non sussistendo ragioni specifiche per procedere alla discussione orale, allo scopo va ulteriormente statuito quanto in dispositivo;
P. Q. M.
così provvede[va]:
1) invita parte appellante – quale ricorrente in riassunzione – a documentare l'eventuale avvenuta instaurazione del contraddittorio nell'interesse delle parti in narrativa individuate, ovvero a farvi luogo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento;
2) rimette[va] le parti per la decisione all'udienza del 20.5.2024 …”.
Seguiva, in data 20.2.2024, il deposito da parte della difesa della degli atti di Pt_1 notificazione ed allegati de quibus formati e trasmessi (a mezzo pec) in modalità telematica nella medesima data 20.2.2024 a pro' dei come in epigrafe generalizzati. Parte_2
Le parti erano rimesse al prosieguo (in virtù delle ordinanze collegiali del 20.5.2024 e 246.2024) per i medesimi incombenti – sempre secondo il rito della cd. trattazione scritta – dapprima al 24.6.2024 e quindi all'udienza dell'8.7.2024.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, la Corte decideva come da dispositivo in pari data.
* In sede di note autorizzate:
mentre parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 4.7.2024) rilevava che:
- “… è ius receptum che: “Nelle controversie soggette (come nel caso di specie) al rito del lavoro, la notificazione del ricorso riassuntivo del giudizio di rinvio, tempestivamente depositato nel termine previsto dall'art. 392 c.p.c. (con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione) al domicilio eletto dalla controparte presso il procuratore del precedente giudizio di appello, anziché ad essa personalmente ai sensi dell'art. 392, comma 2 c.p.c. (applicabile anche nelle controversie predette), non è inesistente ma inficiata da nullità, sanabile ex tunc per effetto della costituzione della parte intimata o, in mancanza, per effetto della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 C.P.C.” (Cassazione civile sez. lav., 26/07/1991; n.8358; Cassazione civile sez. lav., 10/05/1997, n.4091; Cassazione civile sez. lav., 19/11/1987, n. 8541; in senso analogo, in ipotesi di rito ordinario cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 03/12/2013, n.27094). Nel caso di specie, l'esponente ha rinnovato la notifica ex art. 291 C.P.C. e, in ogni caso, controparte si è costituita in giudizio, con conseguente sanatoria ex tunc dell'originario vizio della notificazione …”;
- “… Erra palesemente controparte ove ritiene che con il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice sia cessata la materia del contendere dell'odierno giudizio avente ad oggetto oltre al rilascio dell'immobile, anche la risoluzione del contratto di locazione e la chiesta condanna della conduttrice al pagamento di somme per canoni locatizi “scaduti e da scadere” sulla scorta del contratto azionato (e dichiarato nullo dalla Corte di Cassazione). Si impone, pertanto, una pronuncia di codesta Corte che rigetti le originarie domande dei locatori poiché infondate in fatto ed in diritto e, con riferimento alla domanda di rilascio, seppur dichiarando cessata la materia del contendere, condanni i locatori al pagamento delle spese processuali, giusta principio della soccombenza virtuale … nessuna morosità può essere addebitata alla conduttrice, la quale ha sempre provveduto al puntuale pagamento del concordato canone di locazione di € 200,00, come risulta dalle ricevute dei vaglia che si producono
…”;
di contro, le parti appellate (con atto depositato in modalità telematica in data 4.7.2024) insistevano ulteriormente ex adverso nelle eccezioni in rito già dedotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando, per la sua indole chiaramente assorbente rispetto ad ogni altra, da quella inerente l'eccepita improcedibilità del corrente giudizio di rinvio per omessa tempestiva notificazione del ricorso in riassunzione (e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di prima comparizione) da parte della , osserva e rileva il Collegio che: Pt_1
fermo in fatto che, successivamente al deposito in cancelleria dello strumento di riassunzione – espletato in modalità telematica in data 30.6.2023 – la notificazione di rito in argomento ha avuto luogo:
- conformemente al dictum dell'art. 392 C.P.C., mediante inoltro alle parti personalmente, con allegazione del ricorso introduttivo (in luogo di citazione) versandosi in controversia soggetta ratione materiae al rito locatizio;
- per la prima volta, soltanto in data 20.2.2024, a seguito dell'ordinanza collegiale del 19.2.2024; non consta, infatti, produzione documentale di sorta che corrobori alcun precedente previo adempimento al riguardo;
va considerato, in diritto, che, con orientamento stabile in sede di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. L, ordinanza n. 3145 del 2/2/2024) in subiecta materia si è affermato quanto appresso:
«… costituisce orientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. n. 20704/2008, il principio per cui, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
– alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 C.P.C. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 C.P.C.; alla luce della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, infatti, ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano della sua coerenza logico-concettuale, ma anche per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
4. in particolare, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio – Cass. n. 6159/2018); neppure, ad esempio, rileva la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 C.P.C. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa (cfr. Cass. n. 27079/2020) …»;
con l'ulteriore chiosa per cui:
« …5. nel caso di specie, non rileva, ai fini di una possibile sanatoria, l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 C.P.C., trattandosi di attività che esaurisce la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare;
infatti le due fasi, quella della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quella del giudizio di merito, la prima sub- procedimentale avente natura latamente cautelare e provvisoria, la seconda attinente al giudizio a cognizione piena, vanno tenute distinte, perché per entrambe le fasi è prevista una apposita vocatio in ius, e l'appellante è onerato della notifica alla controparte tanto del decreto presidenziale reso in ordine all'istanza di inibitoria quanto del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio;
in entrambi i casi, dunque, i provvedimenti del giudice di fissazione dell'udienza e le successive notificazioni, pur attenendo alla sola vocatio in ius, costituiscono elementi essenziali delle rispettive complesse fattispecie introduttive (istanza di inibitoria e gravame) delle suddette fasi la cui materiale omissione e la cui nullità radicale (o inesistenza giuridica) sono impeditive delle richieste pronunce - cautelare e di merito - e sono passibili di sanatoria soltanto nei casi e con gli effetti regolati dalla legge (cfr. Cass. n. 42003/2021, conforme a Cass n. 20613/2013) (…) 7. in tale situazione processuale, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'appello, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 C.P.C. …»;
sicché, costituendo la notificazione tempestiva del ricorso in riassunzione strumento indispensabile per l'utile prosecuzione dell'appello originario (operato l'annullamento della pronuncia che l'aveva concluso nel merito) ed essendo questa mancata, non può che discenderne, in accoglimento dell'eccezione dedotta, la doverosa conforme pronuncia in rito come imposta dal superiore principio di diritto.
*
Consegue al superiore epilogo processuale, secondo il principio di soccombenza, la condanna della parte appellante e ricorrente in riassunzione alla rifusione in favore delle costituite sue controparti (rappresentative, al riguardo, d'unica posizione processuale non essendone state differenziate le difese) delle spese processuali del solo corrente giudizio, non essendovi stata petizione di sorta per i gradi precedenti (donde la rinuncia per comportamento concludente delle parti vittoriose alla rifusione delle stesse). Spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
fase decisionale, valore medio: € 851,00 aumento del 10 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 291,50 totale € 3.206,50 spese generali (15% sul compenso totale) € 480,98 totale € 3.687,48
poi dimidiato come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della modesta rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, pur versandosi in tema di controversia cd. esente dal predetto contributo, ugualmente – data l'indole meramente dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. 3a, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui “… L'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …”) –
questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”
(disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
“… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …”.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando quale Giudice del rinvio sull'appello proposto con ricorso in riassunzione depositato in data 30.6.2024 e notificato in data 20.2.2024 avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. emessa al n. 134/2015 in data 24.4.2015 nel procedimento già iscritto al n. 100997/2011 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1
; Parte_2 così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese processuali del corrente giudizio, che liquida per entrambe in complessivi € 1.843,74 per onorario, oltre accessori come per legge;
da distrarsi a pro' del costituito procuratore (quale antistatario);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 8.7.2024
Il Presidente
(dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Maria Pina LAZZARA, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 502/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 8.7.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MANGANO Walter del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in CA d'ND (via S.
Quasimodo n. 12); pec: ; Email_1
RICORRENTE IN Controparte_1
[...]
[..
[...]
;
[...] codice fiscale: CodiceFiscale_2
Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_3 parti rappresentate e difese per procura in atti dall'avv. SCISCA Giorgio del foro di Patti ed elettivamente domiciliate presso lo studio professionale del medesimo in CA d'ND (via F.
CRISPI n. 39); pec: ; Email_2
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE–APPELLATi
avente ad oggetto: convalida di sfratto per morosità ed a.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… 1) ritenere e dichiarare, siccome statuito dalla S.C., che “il primo contratto - quello concluso il 12 aprile del 2009 - era nullo, per violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346”; 2) ritenere e dichiarare, in applicazione del principio di diritto statuito dalla S.C., valido ed efficace inter partes il contratto di locazione stipulato il 15.10.2009 e registrato il 16.10.2009 (avente decorrenza 01.11.2009-31.10.2013), e, conseguentemente, rigettare le originarie domande dei germani per insussistenza di morosità e di inadempimento della conduttrice;
3) CP_1 conseguentemente, e in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate nel merito le domande attrici e, per l'effetto, rigettarle con qualsiasi motivazione;
4) condannare controparte al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, oltre che dell'odierno, oltre, ancora alle spese generali ed accessori come per legge …”.
Per le le parti appellate:
“… 1) In via preliminare ed in rito, in accoglimento del primo motivo di cui alla presente comparsa, previa revoca dell'ordinanza di rimessione in termini datata 19.02.2024, dichiarare improcedibile il presente giudizio di rinvio stante l'omessa e/o intempestiva notificazione del ricorso ex art. 392 cpc e pedissequo decreto di fissazione della comparizione delle parti datato 04.07.2023 e depositato il 05.07.2023 alle parti resistenti;
2) Senza recesso alcuno dalla superiore eccezione di rito, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza delle richieste avversarie ed in ogni caso dichiarare la cessata materia del contendere, stante l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della ricorrente in favore dei sigg.ri ; 3) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente CP_1 giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.6.2023 e notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 20.2.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
e , riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese Controparte_1 Parte_2 dal Tribunale Civile di Patti–Sez. Distaccata di S. Agata di Militello–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. con sentenza n. 134 emessa in data 24.4.2015 nel procedimento già iscritto al n. 100997/2011 RGAC.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà preliminarmente evidenziare quanto appresso.
Con citazione notificata in data 24-27.4.2011 i germani nel procedimento iscritto al Parte_2
n. 997/2011 RGAC (poi 100997/2011) convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Patti–Sez.
Distaccata di S. Agata di Militello onde sentir convalidare l'intimata convalida Parte_1 di sfratto per morosità della menzionata, dichiarare risolta la locazione decorsa inter partes con condanna di controparte all'immediato rilascio della res locata ed emettersi decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per le mensilità arretrate dovute (pari ad euro 1.400 al dì della domanda).
Con comparsa difensiva del 14.6.2011 la parte convenuta costituitasi eccepiva che:
“… il rapporto locatizio de quo ha inizio il 12/04/2009, data in cui le odierne parti hanno stipulato il contratto di locazione azionato dagli intimanti, con decorrenza 01/05/2009 e scadenza il 30/04/2013 (per mero error calami in calce al contratto è riportata la data del 12/10/2009 – cfr. doc. 1 del fascicolo di controparte), concordando un canone annuale di locazione pari a € 4.800,00, da corrispondersi in rate mensili di € 400,00 cadauna. Agli inizi del mese di settembre del 2009 l'esponente rilevava la presenza di vizi che pregiudicavano l'utilizzo dell'appartamento e, più precisamente, al verificarsi di piogge il terrazzino scoperto retrostante ed attiguo al vano cucina ed al vano soggiorno, rimane allagato per la maggior parte della superficie, in quanto le pendenze non risultano idonee per lo smaltimento delle acque. Ne consegue che viene notevolmente limitato sia l'utilizzo del terrazzino che dei due vani attigui (soggiorno e cucina), senza tacere che le infiltrazioni arrecano grave pregiudizio alle strutture portanti dell'edificio e alla sua sicurezza statica. L'esponente ha, quindi, sollecitato i locatori ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria necessari ad eliminare i lamentati inconvenienti, ricevendo solo promesse, e così proponeva loro una riduzione del canone di locazione del 50% fino a quando i lavori non sarebbero stati eseguiti. La superiore proposta veniva accettata dai locatori tanto che, in data 15.10.2009, veniva stipulato un nuovo contratto di locazione registrato il 16/10/2009 (doc.2) con decorrenza 1/11/2009 – 31/10/2013, con il quale si rideterminava il canone annuale di locazione, per l'appunto, in € 2.400,00, da pagarsi in rate mensili di € 200,00 cadauna. Legittimamente, pertanto, la conduttrice, a decorrere dal mese di novembre 2009, ha corrisposto ai locatori un canone mensile di € 200,00; somma che, inizialmente (precisamente fino al mese di gennaio del 2010) è stata versata in contanti a mani degli attori, successivamente – stante il mancato rilascio di regolare ricevuta da parte dei locatori
– il pagamento è stato effettuato dalla conduttrice mediante vaglia postale (docc. 3/19) … il primo contratto di locazione del 12/10/2009 (rectius 12/04/2009), che controparte ha azionato con l'intimato sfratto per morosità, deve considerarsi estinto per novazione ex art. 1230 c.c. o, comunque, risolto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., e sostituito – quantomeno nelle parti che riguardano il canone e la durata del rapporto – dal successivo del 15/10/2010. Ne consegue che nessuna morosità può essere addebitata alla conduttrice, la quale ha sempre provveduto al puntuale pagamento del concordato canone di locazione di € 200,00, come risulta dalle ricevute dei vaglia che si producono
…”;
e chiedeva per l'effetto il rigetto delle altrui domande, ovvero:
“… 2. In via subordinata, concedere il termine di grazia di gg.90 per sanare la morosità ex art.55, c.2, L.392/78, nei termini esposti in narrativa;
3. Condannare l'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese forfettizzate ed accessori. Con riserva di ulteriori domande e richieste anche di natura istruttoria …”.
Con sentenza n. 134 del 24.4.2015 l'adito Giudice di prime cure così statuiva:
“… ” a) accoglie la domanda degli attori e dichiara risoluto, per inadempimento della conduttrice, il rapporto, intercorso tra le parti, avente per oggetto il contratto di locazione, relativo all'immobile sito in CA d'ND (ME), via Consolare Antica, n. 38, identificato catastalmente al fg. 2, part. 146, sub. 15; b) condanna a Parte_1 rilasciare l'immobile di cui sopra entro il termine ultimo del 31.07.2015; c) condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della morosità, per canoni di locazione scaduti indicati nell'atto di citazione, pari ad € 1.400,00, oltre quelli successivamente scaduti sino alla data del rilascio dell'immobile, oltre interessi legali, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
e) condanna l'intimata al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.676,95” oltre spese generali ed accessori di legge …”;
ritenendo, nel merito:
“… poco credibili le argomentazioni di in ordine ai motivi posti a fondamento della coesistenza dei Parte_1 due contratti …”;
L'appello introdotto nell'iscrizione n. 590/2015 RGAC con ricorso iscritto a ruolo in data
24.11.2015 era definito da questa Corte con sentenza n. 1035 del 22.11.2018–11.12.2018, che:
in rigetto delle tesi di parte , secondo cui: Pt_1
“… dalla produzione documentale versata in atti si evince pacificamente che il rapporto locatizio de quo ha avuto inizio il 12/04/2009, data in cui le odierne parti hanno stipulato il contratto di locazione azionato dagli intimanti, con decorrenza 01/05/2009 e scadenza il 30/04/2013 (per mero error calami - come detto – in calce al contratto è riportata la data del 12/10/2009 – cfr. doc. 1 del fascicolo di controparte), concordando un canone annuale di locazione pari a € 4.800,00, da corrispondersi in rate mensili di € 400,00 cadauna. Senonché, stante il limitato utilizzo del bene locato dovuto ad infiltrazioni di acque piovane che rendevano non fruibile il terrazzino ed i due vani attigui (soggiorno e cucina), le parti con accordo cristallizzato nel contratto di locazione stipulato il 15.10.2009 (doc. 2 fascicolo di parte) rideterminavano concordemente il canone locatizio nella misura di
€ 2.400,00 annui, da corrispondersi in 12 rate mensili di € 200,00 cadauna, puntualmente corrisposte dall'esponente in contante fino a gennaio 2010, successivamente a mezzo vaglia postale (cfr. doc. 3/19 fascicolo di primo grado) stante il mancato rilascio di regolare ricevuta da parte dei locatori. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, quindi, il il rapporto di locazione de quo risulta regolato non già dal contratto stipulato inter partes in data 12.10.2009 (rectius: 12.04.2009), registrato dall'intimante solo in data 11/10/2010 (a distanza di ben un anno e mezzo, evidentemente in vista della incoazione del giudizio di primo grado), bensì da quello stipulato successivamente, il 15/10/2009, e registrato il giorno dopo 16/10/2009. Invero, il primo contratto di locazione del 12/10/2009 (rectius 12/04/2009), che controparte ha azionato con l'intimato sfratto per morosità, deve considerarsi estinto per novazione ex art. 1230 c.c. o, comunque, risolto per mutuo consenso ex art. 1372 c.c., e sostituito – quantomeno nelle parti che riguardano il canone e la durata del rapporto – dal successivo del 15.10.2009. In merito la giurisprudenza di legittimità ritiene che: “Si configura una transazione novativa e non semplicemente modificativa del vincolo originario allorché, anche in difetto di una espressa manifestazione di volontà delle parti, il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del vecchio rapporto (con il principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la pronuncia che aveva ravvisato una transazione novativa, e quindi un nuovo rapporto locativo, nell'accordo transattivo nel quale le parti nello stipulare un nuovo contratto di locazione avevano pattuito una diversa entità del canone)” (Cass. Civ. sez. III 13/09/1996 n. 8264; Cass. Civ. Sez. III 13.12.2005 n. 27448)
…”;
ed ancora:
“… Ha errato, ancora, il giudice di prime cure nel ritenere che la richiesta, avanzata dall'intimata, del c.d. termine di grazia manifesti ”implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida”. Invero, che la sanatoria in udienza e la richiesta di concessione del termine di grazia non siano precluse dall'opposizione, e che questa non sia paralizzata da quelle, può ormai considerarsi un'acquisizione dottrinale e giurisprudenziale pacifica …”;
e infine:
“… Il Giudice di prime cure ha ritenuto “più verosimile la tesi, sostenuta ex adverso, della dissimulazione relativa del contratto per motivi fiscali”. Orbene, la tesi avversa che vorrebbe far rientrare il caso in esame nell'ambito della fattispecie della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del canone, che prevede la predisposizione di una controdichiarazione non registrata, recante l'indicazione del canone effettivo superiore a quello risultante dal contratto registrato, al fine di nascondere al fisco parte del canone, è priva di pregio atteso che l'istituto della simulazione relativa presuppone che la controdichiarazione sia coeva a quella registrata per prima. Invero, per giurisprudenza costante “Nel caso di simulazione relativa di un contratto necessitante la forma scritta "ad substantiam", la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli art. 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita a un contratto diverso da quello apparente” (Cass. Civ. Sez. II 20/11/2008 n. 27599). Di contro, nel caso di specie, l'asserito accordo simulatorio col quale le parti avrebbero indicato il canone effettivamente dovuto per il godimento dell'immobile, di importo superiore a quello previsto nel contratto registrato, è riconducibile alla data - non controversa - del 12.04.2009 e, quindi, anteriore di ben 6 mesi rispetto alla scrittura del 15.10.2009 recante il minor importo di € 200,00. In realtà, il rapporto locativo in essere tra le odierne parti è regolato dal contratto stipulato in data 15.10.2009 e registrato il successivo 16.10.2009, che prevede la corresponsione di un canone mensile pari ad € 200,00, ridotto, rispetto alla precedente pattuizione del 12.10.2009 (rectius 12.04.2009), in ragione della deminutio dell'oggetto del contratto. Ne consegue, che nessuna morosità può essere addebitata all'odierna appellante, la quale ha sempre provveduto al puntuale pagamento del canone di locazione concordato pari ad € 200,00 mensili, così come risultante per tabulas dalle ricevute dei vaglia postali versate in atti …”;
in rigetto dell'impugnazione proposta, così decideva:
“… Rigetta l'appello; - Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
e che liquida in complessivi Euro 2200.00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_1 Parte_2 nella misura del 15%, iva e Cassa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario …”. Seguiva a ciò, in esito al giudizio di cassazione introdotto dalla (con ricorso in data Pt_1
11.6.2019, cui seguiva la costituzione in resistenza ) ed iscritto al n. 19191/2019 CP_2
RGAC, l'ordinanza emessa al n. 8968 nella data del 30.3.2023 con cui la Corte di Cassazione Sez.
III annullava con rinvio a questa Corte (in diversa composizione) la citata pronuncia n. 1035.
Circa il contenuto del thema decidendum di cui al conseguente (odierno) giudizio di rinvio, si legge in proposito, dalla relativa motivazione, quanto appresso:
«… Si censura la sentenza impugnata per aver escluso che il secondo contratto (quello del 15 ottobre 2009) integrasse un'ipotesi di simulazione relativa, avente ad oggetto il "quantum" del canone, ravvisando, invece, una simulazione assoluta dello stesso, in quanto stipulato in presenza di un altro, precedente, contratto, geneticamente perfetto. Su tali basi, dunque, essa ha escluso l'operatività della L. 431 del 1998, art. 13 (che sancisce la nullità di ogni pattuizione che determini un importo di canone superiore a quello risultante dal contratto registrato), sul rilievo che la fattispecie contemplata da tale norma presupponga che le parti dichiarino espressamente le proprie intenzioni elusive "con una chiara pattuizione a latere", dalla quale "emerga l'intento comune dei contraenti di modificare l'assetto degli interessi negoziali riportati nel contratto simulato". Così facendo, però, la Corte territoriale dimostrerebbe "di ignorare la prassi in ambito di dissimulazione del canone locatizio che, per l'appunto, viene effettuata con la stipula di due contratti di eguale tenore con canone differenziato", come si assume essere stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (è citata, principalmente, Cass. Sez. Un., sent. 17 settembre 2015, n. 18213). (…) 9.2.1. Errata è la ricostruzione che la Corte territoriale offre dei due contratti di locazione, il primo - quello concluso il 12 aprile 2009, poi registrato il 12 ottobre 2010 - come contenente "la previsione di un canone realmente convenuto di Euro 400 e realmente corrisposto", il secondo (quello del 15 ottobre 2009, registrato il giorno successivo) come "assolutamente simulato", in quanto diretto a "eludere il fisco", non potendo configurarsi la simulazione relativa del prezzo, secondo la sentenza impugnata, vuoi in ragione "del rilevante lasso temporale – sei mesi intercorso tra le stipule delle due scritture" –, vuoi dell'assenza, nella prima, "di qualunque riferimento ad un successivo contratto da registrare con un simulato canone inferiore".
9.2.2. Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che il primo contratto - quello concluso il 12 aprile del 2009 - era nullo, per violazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346.
A stretto rigore, detta nullità avrebbe potuto essere sanata dalla tardiva registrazione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 ottobre 2017, n. 23601, Rv. 645468-01). Nella specie, però, la registrazione avvenne solo il 12 ottobre 2010, dopo che le parti avevano provveduto a concludere (e a prontamente registrare, questa volta, il giorno successivo alla stipulazione) un secondo contratto, quello del 15 ottobre 2009, contratto che contemplava un minor canone di locazione. Ciò detto, va inoltre evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte - con il già citato arresto del 2017 - hanno qualificato quella in esame come nullità funzionale "per inadempimento" all'obbligo di registrazione, sicché essa, proprio in ragione di tale sua peculiare natura, può essere elisa dal tardivo adempimento dell'obbligo fiscale. Da tale premessa, dunque, deve trarsi - alla stregua di corollario - la conseguenza che, nel caso di specie, la registrazione del 12 ottobre 2010 non potesse determinare alcun effetto sanante del contratto originario, perché, altrimenti, il tardivo adempimento dell'obbligo fiscale verrebbe ad operare, con una vera e propria eterogenesi dei fini, a danno del conduttore, cioè proprio della parte contrattuale a salvaguardia della cui posizione detta nullità è, invece, prevista. D'altro canto, posto che la registrazione è comportamento che costituisce requisito - sebbene "sui generis" - di validità del contratto, si deve ritenere che l'avvenuta stipulazione di un secondo contratto (15 ottobre 2009), questa volta con immediata registrazione (16 ottobre 2009), debba essere apprezzata come condotta di automatica rinuncia a registrare la prima pattuizione contrattuale, e quindi a sanarla retroattivamente. La Corte territoriale afferma che la stipulazione del secondo contratto diede luogo ad un atto nullo, ma a tale esito perviene in modo del tutto apodittico, senza chiarire perché dovesse essere tale un contratto stipulato validamente e registrato tempestivamente (e, dunque, con l'integrazione del requisito fiscale di validità), sol perché al momento della sua conclusione le parti avevano già dato vita ad un precedente contratto senza registrarlo, realizzando, così, una fattispecie improduttiva di effetti. Corrobora, viceversa, la tesi della validità del secondo contratto quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, "se in caso di omessa registrazione del contratto contenente la previsione di un canone non simulato ci si trova di fronte ad una nullità testuale ex L. n. 311/2004, art. 1, comma 346, sanabile con effetti ex tunc a seguito del tardivo adempimento all'obbligo di registrazione, nel caso di simulazione relativa del canone di locazione, e di registrazione del contratto contenente la previsione di un canone inferiore per finalità di elusione fiscale, si è in presenza, quanto al cd. "accordo integrativo", di una nullità virtuale insanabile, ma non idonea a travolgere l'intero rapporto - compreso, quindi, il contratto reso ostensibile dalle parti a seguito della sua registrazione" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 23601 del 2017, cit., in particolare al p. 25). Invero, se la sanatoria per registrazione tardiva della pattuizione contenente il canone inferiore non può - secondo il citato arresto delle Sezioni Unite - avere effetto salvifico del contratto effettivo dissimulato, si deve reputare che, a maggior ragione, una tardiva registrazione del contratto contenente la previsione di un canone maggiore, rispetto a quello contemplato in un contratto successivo che le parti abbiano invece prontamente registrato, non possa avere l'effetto di sovrapporre, in relazione alla misura del canone, il contratto originario, oggetto di tardiva registrazione, a quello successivo antecedentemente registrato. 10. Il ricorso va, dunque, accolto quanto ai motivi secondo e terzo e la sentenza va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa sezione e composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, decisione da assumersi alla stregua del seguente principio di diritto: "in materia di locazione immobiliare ad uso diverso da quello abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto, senza provvedere alla sua registrazione, ed uno successivo, immediatamente registrato, che contempli un minor canone locatizio, la tardiva registrazione del contratto originario (che segua quella del secondo contratto) non può avere l'effetto di sanarne l'invalidità, restando, dunque, il solo contratto posteriore quello idoneo a regolare il rapporto corrente tra le parti" …».
*
La difesa di parte , con l'atto di riassunzione, tutto ciò premesso, chiedeva (e chiede) Pt_1 per l'effetto che questa Corte del rinvio, dato atto che il regolamento del rapporto di cui alla controversia già insorta tra le parti deve trarsi dal solo cd. secondo contratto di cui sopra, in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, disponga il rigetto delle domande originarie delle controparti, con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi del giudizio.
*
Le parti appellate si costituivano con atto depositato (in modalità telematica) in data 10.5.2024 nel corrente giudizio e, deducendo ex adverso:
“… In via preliminare ed assorbente, deve essere eccepita l'improcedibilità del giudizio di rinvio ex art. 392 C.P.C., per tardività della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio e del pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza di comparizione parti; invero, come opportunamente rilevato d'ufficio dall'Ill.mo Collegio adito, controparte, sebbene lo abbia taciuto nelle note di trattazione scritta datate 26.9.2023 e 15.2.2024, ha colpevolmente omesso di notificare il ricorso in riassunzione ex art. 392 C.P.C. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del 28.9.2023, datato 4.7.2023 e depositato in cancelleria il 5.7.2023. Orbene, ancorché la Corte d'Appello abbia erroneamente disposto d'ufficio l'integrazione del contraddittorio come da ordinanza del 19.2.2024, va opportunamente rilevato che nel caso di specie – come peraltro opportunamente rilevato dalla stessa parte ricorrente in ricorso “rito speciale locatizio”- alla fattispecie si applica la disciplina propria del cd. rito del lavoro, cosicchè vanno conseguentemente applicati i rigidi sistemi preclusivi del suddetto rito, ivi compreso quello afferente al rispetto del termine di notificazione del ricorso introduttivo unitamente al decreto di prima comparizione delle parti;
da ciò discende che qualora tale termine (perentorio) non sia rispettato (nella fattispecie l'omissione è stata effettuata per ben due volte), il ricorso è da dichiararsi improcedibile. Sul punto occorre richiamare la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. ord. 25.03.2021 n° 8430) che ha stabilito che nelle controversia di lavoro in grado d'appello (e, si aggiunga, ancor più nel caso di giudizio di rinvio ex art. 392 C.P.C.), la mancata tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”;
e, nel merito che:
“… deve essere atto che nelle more del giudizio di PRIMO grado, in conseguenza dell'ordinanza di rilascio dell'immobile locato (doc.2), la sig.ra abbia provveduto alla consegna dell'appartamento in data 10.11.2017, Pt_1 cosicchè va dichiarata comunque cessata la materia del contendere, con ogni conseguente determinazione e condanna di controparte al pagamento delle spese del presente giudizio …”;
concludevano chiedendo, previa revoca della citata ordinanza collegiale del 19.2.2024, la declaratoria d'improcedibilità del giudizio di rinvio ovvero la declaratoria di cessata materia del contendere, con vittoria di spese e competenze del corrente giudizio e loro distrazione a pro' del costituto procuratore (quale antistatario).
*
All'udienza collegiale di prima comparizione del 28.9.2023, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, la Seconda Sezione Civile di questa Corte rimetteva gli atti al primo Presidente, rilevando la propria incompetenza a provvedere secondo i dicta dell'ordinanza emessa in sede di legittimità (di cui s'è detto retro).
Rimesse le parti al prosieguo davanti alla Prima Sezione Civile (dal decreto del primo Presidente del 19.10.2023), con il decreto del Presidente di Sezione del 23-26.10.2023 era assegnato alla parte ricorrente in riassunzione nuovo termine di giorni trenta per la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto medesimo di fissazione della nuova udienza di prima comparizione
(da tenersi per la data del 19.2.2024).
Ivi la Corte, con ordinanza in pari data:
“… dato atto, in punto d'integrità del contraddittorio, che il rapporto processuale relativo all'odierno giudizio (per quanto consta dalla documentazione in atti, sia nella forma cartacea sia in quella trasmessa e disponibile in modalità telematica fino alla data odierna) risulta non essersi ancora perfezionato nell'interesse della resistente delle parti resistenti, non constando se si sia fatto luogo – come pur dichiarato in atti – a notificazione ad istanza di parte del ricorso in riassunzione a pro' delle suddette posizioni;
ritenuto pertanto che occorre far luogo alla rimessione del giudizio a rinnovata data di trattazione scritta, previ gli adempimenti – per la corretta instaurazione del contraddittorio medesimo – di cui al dispositivo;
rilevato, ancora, che la causa dovendo essere decisa con le forme del “rito lavoro” da adeguarsi alle modalità della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., non sussistendo ragioni specifiche per procedere alla discussione orale, allo scopo va ulteriormente statuito quanto in dispositivo;
P. Q. M.
così provvede[va]:
1) invita parte appellante – quale ricorrente in riassunzione – a documentare l'eventuale avvenuta instaurazione del contraddittorio nell'interesse delle parti in narrativa individuate, ovvero a farvi luogo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento;
2) rimette[va] le parti per la decisione all'udienza del 20.5.2024 …”.
Seguiva, in data 20.2.2024, il deposito da parte della difesa della degli atti di Pt_1 notificazione ed allegati de quibus formati e trasmessi (a mezzo pec) in modalità telematica nella medesima data 20.2.2024 a pro' dei come in epigrafe generalizzati. Parte_2
Le parti erano rimesse al prosieguo (in virtù delle ordinanze collegiali del 20.5.2024 e 246.2024) per i medesimi incombenti – sempre secondo il rito della cd. trattazione scritta – dapprima al 24.6.2024 e quindi all'udienza dell'8.7.2024.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività, la Corte decideva come da dispositivo in pari data.
* In sede di note autorizzate:
mentre parte appellante (con atto depositato in modalità telematica in data 4.7.2024) rilevava che:
- “… è ius receptum che: “Nelle controversie soggette (come nel caso di specie) al rito del lavoro, la notificazione del ricorso riassuntivo del giudizio di rinvio, tempestivamente depositato nel termine previsto dall'art. 392 c.p.c. (con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione) al domicilio eletto dalla controparte presso il procuratore del precedente giudizio di appello, anziché ad essa personalmente ai sensi dell'art. 392, comma 2 c.p.c. (applicabile anche nelle controversie predette), non è inesistente ma inficiata da nullità, sanabile ex tunc per effetto della costituzione della parte intimata o, in mancanza, per effetto della rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 C.P.C.” (Cassazione civile sez. lav., 26/07/1991; n.8358; Cassazione civile sez. lav., 10/05/1997, n.4091; Cassazione civile sez. lav., 19/11/1987, n. 8541; in senso analogo, in ipotesi di rito ordinario cfr. ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 03/12/2013, n.27094). Nel caso di specie, l'esponente ha rinnovato la notifica ex art. 291 C.P.C. e, in ogni caso, controparte si è costituita in giudizio, con conseguente sanatoria ex tunc dell'originario vizio della notificazione …”;
- “… Erra palesemente controparte ove ritiene che con il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice sia cessata la materia del contendere dell'odierno giudizio avente ad oggetto oltre al rilascio dell'immobile, anche la risoluzione del contratto di locazione e la chiesta condanna della conduttrice al pagamento di somme per canoni locatizi “scaduti e da scadere” sulla scorta del contratto azionato (e dichiarato nullo dalla Corte di Cassazione). Si impone, pertanto, una pronuncia di codesta Corte che rigetti le originarie domande dei locatori poiché infondate in fatto ed in diritto e, con riferimento alla domanda di rilascio, seppur dichiarando cessata la materia del contendere, condanni i locatori al pagamento delle spese processuali, giusta principio della soccombenza virtuale … nessuna morosità può essere addebitata alla conduttrice, la quale ha sempre provveduto al puntuale pagamento del concordato canone di locazione di € 200,00, come risulta dalle ricevute dei vaglia che si producono
…”;
di contro, le parti appellate (con atto depositato in modalità telematica in data 4.7.2024) insistevano ulteriormente ex adverso nelle eccezioni in rito già dedotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando, per la sua indole chiaramente assorbente rispetto ad ogni altra, da quella inerente l'eccepita improcedibilità del corrente giudizio di rinvio per omessa tempestiva notificazione del ricorso in riassunzione (e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di prima comparizione) da parte della , osserva e rileva il Collegio che: Pt_1
fermo in fatto che, successivamente al deposito in cancelleria dello strumento di riassunzione – espletato in modalità telematica in data 30.6.2023 – la notificazione di rito in argomento ha avuto luogo:
- conformemente al dictum dell'art. 392 C.P.C., mediante inoltro alle parti personalmente, con allegazione del ricorso introduttivo (in luogo di citazione) versandosi in controversia soggetta ratione materiae al rito locatizio;
- per la prima volta, soltanto in data 20.2.2024, a seguito dell'ordinanza collegiale del 19.2.2024; non consta, infatti, produzione documentale di sorta che corrobori alcun precedente previo adempimento al riguardo;
va considerato, in diritto, che, con orientamento stabile in sede di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. L, ordinanza n. 3145 del 2/2/2024) in subiecta materia si è affermato quanto appresso:
«… costituisce orientamento consolidato di questa Corte, a partire da Cass. S.U. n. 20704/2008, il principio per cui, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
– alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 C.P.C. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 C.P.C.; alla luce della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, infatti, ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano della sua coerenza logico-concettuale, ma anche per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale;
4. in particolare, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio – Cass. n. 6159/2018); neppure, ad esempio, rileva la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 C.P.C. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa (cfr. Cass. n. 27079/2020) …»;
con l'ulteriore chiosa per cui:
« …5. nel caso di specie, non rileva, ai fini di una possibile sanatoria, l'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 C.P.C., trattandosi di attività che esaurisce la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare;
infatti le due fasi, quella della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quella del giudizio di merito, la prima sub- procedimentale avente natura latamente cautelare e provvisoria, la seconda attinente al giudizio a cognizione piena, vanno tenute distinte, perché per entrambe le fasi è prevista una apposita vocatio in ius, e l'appellante è onerato della notifica alla controparte tanto del decreto presidenziale reso in ordine all'istanza di inibitoria quanto del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio;
in entrambi i casi, dunque, i provvedimenti del giudice di fissazione dell'udienza e le successive notificazioni, pur attenendo alla sola vocatio in ius, costituiscono elementi essenziali delle rispettive complesse fattispecie introduttive (istanza di inibitoria e gravame) delle suddette fasi la cui materiale omissione e la cui nullità radicale (o inesistenza giuridica) sono impeditive delle richieste pronunce - cautelare e di merito - e sono passibili di sanatoria soltanto nei casi e con gli effetti regolati dalla legge (cfr. Cass. n. 42003/2021, conforme a Cass n. 20613/2013) (…) 7. in tale situazione processuale, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto definire il giudizio con una sentenza di mero rito, dichiarando l'improcedibilità dell'appello, non potendo più il processo proseguire per non essere consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione, mai in precedenza effettuata, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, attesa l'inapplicabilità in tale caso degli artt. 291 e 421 C.P.C. …»;
sicché, costituendo la notificazione tempestiva del ricorso in riassunzione strumento indispensabile per l'utile prosecuzione dell'appello originario (operato l'annullamento della pronuncia che l'aveva concluso nel merito) ed essendo questa mancata, non può che discenderne, in accoglimento dell'eccezione dedotta, la doverosa conforme pronuncia in rito come imposta dal superiore principio di diritto.
*
Consegue al superiore epilogo processuale, secondo il principio di soccombenza, la condanna della parte appellante e ricorrente in riassunzione alla rifusione in favore delle costituite sue controparti (rappresentative, al riguardo, d'unica posizione processuale non essendone state differenziate le difese) delle spese processuali del solo corrente giudizio, non essendovi stata petizione di sorta per i gradi precedenti (donde la rinuncia per comportamento concludente delle parti vittoriose alla rifusione delle stesse). Spese liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Competenza: Corte d' Appello
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
fase decisionale, valore medio: € 851,00 aumento del 10 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2)
€ 291,50 totale € 3.206,50 spese generali (15% sul compenso totale) € 480,98 totale € 3.687,48
poi dimidiato come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della modesta rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, pur versandosi in tema di controversia cd. esente dal predetto contributo, ugualmente – data l'indole meramente dichiarativa della corrente pronuncia ed in conformità alla pronuncia ultima in subiecta materia di Cass. Sez. 3a, ordinanza n. 13055 del 25/5/2018 (secondo cui “… L'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 esige dal giudice unicamente l'attestazione dell'avere adottato una decisione di inammissibilità o improcedibilità o di "respingimento integrale" dell'impugnazione, anche incidentale, competendo in via esclusiva all'Amministrazione valutare se, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione. Ne consegue che, qualora l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni rimangono di sua spettanza ed è contro di esse che potrà estrinsecarsi la reazione della parte, mediante i mezzi di tutela avverso l'eventuale illegittima pretesa di riscossione, senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, non avendo essa tale oggetto …”) –
questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …”
(disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
“… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»; - «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …”.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando quale Giudice del rinvio sull'appello proposto con ricorso in riassunzione depositato in data 30.6.2024 e notificato in data 20.2.2024 avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico in persona del G.O.T. emessa al n. 134/2015 in data 24.4.2015 nel procedimento già iscritto al n. 100997/2011 RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1
; Parte_2 così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese processuali del corrente giudizio, che liquida per entrambe in complessivi € 1.843,74 per onorario, oltre accessori come per legge;
da distrarsi a pro' del costituito procuratore (quale antistatario);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 8.7.2024
Il Presidente
(dott. Maria Pina LAZZARA)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)