Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2978/2023 R.G./F avente per oggetto cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
Parte_1 (C.F. ) nata a [...] in data [...] e C.F._1 resid arnera Primo n. 7 e
Controparte_1 (C.F. nato a [...] in data [...] e C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Agostino pec: C.F._3
fax 011.489588) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1 Torino, Via Luigi Cibrario n. 6, giusta delega in atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi: “ Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 04/02/2025” Collegio delli 21.3.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note depositate in PCT il 10.1.2025 del seguente letterale tenore: “(…)
1) Confermare che la casa coniugale sita in Leinì (To), Via Primo Carnera n. 7 e relative pertinenze censita al catasto Fabbricati come segue: Foglio 19 numero 580 subalterno 56 – cat. A/2-cl.
2- vani 4,5 – rendita 371,85 (alloggio e cantina); Foglio 19 numero 580 subalterno 51 – cat. C/6 – cl. 3 – mq. 29 – rendita 149,77 (autorimessa), in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, è assegnata alla sig.ra con gli arredi e suppellettili ivi presenti. Parte_1
2) Confermare che a far data dal mese di luglio 2023 la sig.ra si era impegnata ed obbligata a farsi carico del pagamento Parte_1 integrale della rata del mutuo ipotecario ed a farsi totalmente carico delle spese condominiali, di riscaldamento e straordinarie dell'immobile di cui al superiore capo senza diritto di ripetizione.
3) Confermare che il sig. si impegna ed obbliga, entro la fine dell'anno 2025 (in luogo dell'anno 2024 stabilito in Controparte_1 sede di separazione) prorogabile in caso di comprovati motivi) a trasferire alla sig.ra la di lui quota di Parte_1 comproprietà pro-indiviso pari al 50% della casa coniugale (cenita al catasto Fabbricati come segue: Foglio 19 numero 580 subalterno 56 – cat. A/2-cl.
2- vani 4,5 –rendita 371,85; Foglio 19 numero 580 subalterno 51 – cat. C/6 – cl. 3 – mq. 29 – rendita 149,77) la quale ha accettato, con impegno ed obbligo da parte della sig.ra ad accollarsi l'intero debito Parte_1 residuo.
4) Confermare che le spese notarili relative all'atto di trasferimento di cui sopra, nonché tutte le spese per la definizione del contratto di mutuo intercorrente con la Banca UniCredit verranno sostenute dalla sig.ra e dal sig. nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% ciascuno.
5) Le parti concordano, sin d'ora, che allorquando la sig.ra si determinasse a vendere a terzi l'immobile già casa Parte_1
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6) Confermare che le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione ed avranno residenza e collocazione presso la madre;
confermare che il padre, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori, terrà con sé le figlie con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola/asilo; nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materno dalle ore 18:00 del martedì quando le preleverà dalla casa materna sino al mattino successivo quando le riaccompagnerà a scuola ed il giovedì dalle ore 18:00 quando le preleverà dalla casa materna sino al mattino successivo quando le riaccompagnerà a scuola;
nella settimana che si conclude con il weekend di spettanza paterno dalle ore 18:00 del martedì quando le preleverà dalla casa materna sino al mattino successivo quando le riaccompagnerà a scuola. Confermare che le parti concordano che in caso di indisponibilità da parte di ciascuno dei genitori di accompagnare/prelevare e tenere seco le figlie nei periodi di loro competenza, a causa di impegni lavorativi, in assenza di aiuti da parte di famigliari/amici si avvarranno della collaborazione della baby-sitter a cura e spese del genitore che ne avrà la necessità in difetto di diverso accordo. Confermare che il padre, poi, terrà seco le minori per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) quest'anno il periodo 23-30/12 sarà di competenza paterno e, fermo restando il periodo suindicato, il padre trascorrerà con le minori, ad anni alterni, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale;
ad anni alterni nella giornata di Pasqua o di pasquetta e durante le festività tutte precisando che, qualora siano previsti dei giorni di vacanza collegate alle festività religiose o laiche, le minori trascorreranno metà del tempo con il padre, salvo diversi accordi da valutare di volta in volta. Confermare che durante le vacanze estive le minori trascorreranno, con ciascun genitore, due settimane anche consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in assenza di accordo, i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari. Confermare che i coniugi potranno, poi, trascorrere, altresì, con le minori un periodo di vacanza di una settimana durante l'anno nei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche.
7) Confermare che i genitori si occuperanno dei bisogni e delle necessità delle figlie nei periodi in cui le avranno con sé; confermare, inoltre, che il sig. corrisponderà – quale contributo al mantenimento delle figlie minori - alla sig.ra Controparte_1
l'importo mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00) – Euro 200,00 a figlia - entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea a cui le parti si riportano. 8) Confermare che i coniugi concordano che l'assegno unico per ambedue le figlie verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
. Confermare che allorquando l'importo di cui al predetto assegno dovesse essere modificato (in melius oppure in pejus) o
[...] l'assegno unico venisse revocato/sopresso, le parti concordano che l'importo di cui al contributo al mantenimento per le figlie verrà rideterminato.
9) Confermare che i coniugi sono economicamente indipendenti e, allo stato, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro.
10) Confermare che i coniugi si scambiano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento equipollente e valido per l'espatrio delle figlie minori.
11) Dichiarare che le spese legali per la presente procedura sono state suddivise, tra i sigg.ri e in parti uguali” Parte_1 CP_1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto c La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Invero, le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in EL TO (TO) il 21.7.2012 – atto trascritto al n. 17 P II Serie A anno 2012. dall'unione sono nate in SO (TO) AL (C.F._ e C.F._4 Pt_2
) rispettivamente in data 30.10.2013 ed in data 18.10.2018. Separati con sentenza del C.F._5 ntenza n. 836/2024 pubbl. il 24/07/2024 - RG n. 2978/2023 passata in giudicato in data 29.10.2024. Ciò posto, evidenzia il Collegio come sia provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato. Inoltre, la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il termine di legge. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione in tale senso. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, come affermato dalle parti. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono suddivise tra i ricorrenti in parti uguali pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , Parte_1 Controparte_1 trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del EL TO (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese di lite suddivise tra i sig.ri e in parti uguali Parte_1 CP_1 Manda alla Cancelleria per le incombenze tu Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.3.2025. IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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